Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
ven 22 nov. 2024
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio Partito radicale
Cicciomessere Roberto - 1 luglio 1982
L'ITALIA ARMATA: Capitolo 13 - Capitoli n. 1169, 1171, 3201, 3203, 3206, 3208 e 4753 - Enti sovvenzionati dal Ministero della Difesa

SOMMARIO: La legge del 1956 che autorizza la spesa per gli enti sovvenzionati consente al ministro della Difesa di erogare a sua discrezione decine di miliardi. - Tra l'altro essa è anticostituzionale, non prevedendo né un tetto per gli stanziamenti, né i mezzi con cui fronteggiare le maggiori spese. - Gestione clientelare delle spese. - Il Parlamento non ha alcuna possibilità di controlli. - La Corte dei Conti ha da tempo chiesto lo scioglimento dell'UNUCI, in quanto ente inutile e retto da principi e norme non regolamentari; ed ha inoltre posto in evidenza che l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è venuto meno al maggiore dei suoi compiti istituzionali: quello della ricerca scientifica".

("L'ITALIA ARMATA" - Rapporto sul ministero della guerra - di Roberto Cicciomessere - Gammalibri, Milano, luglio 1982)

A discrezione del ministro spese per decine di miliardi

La caratteristica comune di questi 7 capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è di essere »autorizzati da una stessa legge: 20 giugno 1956, n. 612 recante »norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa .

Ma vediamo nel dettaglio:

(previsioni in milioni)

1982 1981

cap. 1169 Borse di studio e di perfezionamento

in discipline di interesse per le

forze armate 2 2

cap. 1171 Contributi e sovvenzioni in favore

degli Enti che svolgono attività

culturali, scientifiche e tecniche di

interesse per le FF.AA., in favore di

associazioni di militari in congedo e

dei musei militari 200 160

cap. 3201 Contributi e sovvenzioni in favore degli

Enti che svolgono attività assistenziali

di interesse per le Forze Armate 1.320 950

cap. 3203 Rette per il ricovero in istituti dei

figli dei militari 150 100

cap. 3206 Contributi e sovvenzioni in favore di

circoli e mense militari 7.340 5.869

cap. 3208 Contributi e sovvenzioni in favore di

mense aziendali presso corpi, enti e

stabilimenti militari 7.485 4.312

cap. 4753 Contributi e sovvenzioni in favore di

circoli e mense - Contributo al

Museo Storico 8.000 4.500

TOTALE 24.497 15.893

INCREMENTO: 54%

In pratica, secondo la legge del '56, il Ministro può distribuire decine di miliardi con criteri assolutamente discrezionali. La legge, infatti, in aperta violazione dell'art. 81 della Costituzione, non stabilisce né i mezzi con cui far fronte alle maggiori spese né il tetto di stanziamento. Non c'è dato del resto di conoscere con esattezza i beneficiari di queste sovvenzioni.

L'impostazione discrezionale della legge e la sua incostituzionalità palese per quanto concerne gli aspetti della mancata quantificazione degli oneri da essa derivanti a carico del bilancio, in particolare per i maggiori oneri e la relativa copertura, imporrebbero l'esigenza di intervenire in differenti direzioni:

a) per ciascun oggetto di spesa, l'attività dell'Amministrazione della Difesa rivolta all'erogazione di fondi dovrebbe essere disciplinata con apposito regolamento da emanarsi di concerto tra la Presidenza del Consiglio, il Ministro del tesoro e quello della difesa. Come tutti i regolamenti, sarebbe sottoposto al parere del Consiglio di Stato e poi registrato dalla Corte dei Conti;

b) il regolamento proposto al punto precedente, per tutti i casi in cui il destinatario dell'erogazione dovesse essere un soggetto diverso da un privato, dovrebbe disporre l'obbligo di rendicontazione delle somme ricevute sia per quanto riguarda l'indicazione della utilizzazione, che per quanto attiene la documentazione della spesa. Solo alla presentazione dei rendiconti potrebbe seguire la erogazione di eventuali ulteriori contributi o sovvenzioni, ferma restando la disciplina sul controllo delle gestioni fuori bilancio dettata dall'art. 70, ultimo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 164, recante approvazione del bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1981;

c) in ordine alla questione particolarmente delicata concernente i compensi per incarichi di insegnamento presso scuole e corsi di perfezionamento militare, è bene tenere presente le decisioni degli organi giurisdizionali (TAR) e di controllo della P.A. (Corte dei Conti) che hanno determinato che queste categorie di compensi spettano, malgrado gli apparenti divieti, alla generalità della dirigenza statale, sia civile che militare.

Per evitare abusi sarebbe opportuno quindi stabilire che, in attesa di una generale riforma della materia dei compensi erogabili dalla P.A. a propri appartenenti, i compensi stessi siano predeterminati, nella loro misura oraria e nel tetto massimo, con discreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, e pubblicati integralmente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

In ogni caso appare semplicemente scandaloso al relatore di minoranza che tanti rivoli di spesa siano amministrati in modo clientelare o semplicemente discrezionale dell'Amministrazione, senza che il Parlamento possa sia conoscere i destinatari delle sovvenzioni o contributi, sia verificare la conformità dell'erogazioni degli stessi con apposite norme regolamentari. Infatti i capitoli qui analizzati rappresentano solo un esempio delle molte spese, per centinaia di miliardi, che l'Amministrazione della Difesa, e più in generale la P.A., gestiscono in modo assolutamente discrezionale. Fittizio diviene a questo punto l'esame da parte del Parlamento dei documenti di bilancio dello Stato.

Dobbiamo precisare che alle responsabilità della P.A. corrisponde identica e conforme responsabilità delle forze parlamentari che non sono riuscite a trasformare il momento di discussione del bilancio da atto formale di ratifica, con qualche eccezione per le grandi cifre, a momento centrale di analisi della politica finanziaria del Governo e in particolare di verifica del »buon andamento dell'Amministrazione.

Enti tenuti in vita per fini clientelari

Analizziamo adesso gli stanziamenti per gli Enti sovvenzionati dal Ministero della Difesa. Il bilancio riporta notizie dettagliate solo per le spese effettuate tramite il capitolo 1172:

- UNUCI, regio decreto-legge 9 dicembre

1926, n. 2352 e decreto del Presidente

della Repubblica 9 marzo 1979 L. 300.000.000

- Unione italiana di tiro a segno, decreto

legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944 n. 286 L. 45.000.000

- Casa per veterani in Turate, legge 11 aprile

1967, n. 232 L. 50.000.000

- Lega navale italiana, legge 5 giugno 1973,

n. 320 L. 160.000.000

- Associazioni d'arma, legge 22 dicembre 1980,

n. 914 L. 300.000.000

- Vasca navale, legge 8 agosto 1980, n. 433 L. 601.500.000

L. 1.456.500.000

E' difficile invece trovare nel documento di bilancio elementi formativi su tutti gli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

DENOMINAZIONE ENTE Legge finanziamento

1. Unione Nazionale Ufficiali

in Congedo (U.N.U.C.L) Legge 26 novembre 1969, n. 931

2. Fondo di previdenza

Sottufficiali dell'Esercito Regio decreto-legge

22 giugno 1933, n. 930

3. Cassa Sottufficiali

Aeronautica Militare Legge 19 maggio 1939, n. 894

4. Cassa Sottufficiali

della Marina Militare Legge 2 luglio 1936, n. 1226

5. Cassa Ufficiali

Aeronautica Militare Legge 4 gennaio 1937, n. 35

6. Cassa Ufficiali Esercito Legge 29 dicembre 1930, n. 1712

7. Cassa Ufficiali Marina M. Legge 15 giugno 1934, n. 1015

8. Opera nazionale per i figli

degli aviatori Regio decreto 23 novembre

1939, n. 2123

Decreto del Presidente della

Repubblica n. 243 dell'1.4.1978

9. Lega Navale Italiana Legge 5 giugno 1973, n. 320

10. Istituto Nazionale Studi

Esperienze Architettura Navale

(Vasca Navale) Legge 5 dicembre 1975, n. 703

In base a ricerche effettuate, dei predetti Enti risultano sottoposti al controllo della Corte dei Conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, i seguenti (a fianco sono indicati gli estremi del decreto di sottoposizione al controllo):

- Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (Unuci) dpr 31/5/1961

- Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito dpr 30/11/1961

- Cassa Sottufficiali Aeronautica Militare dpr 30/11/1961

- Cassa Sottufficiali Marina Militare dpr 30/11/1961

- Cassa Ufficiali Aeronautica Militare dpr 30/11/1961

- Cassa Ufficiali Esercito dpr 30/11/1961

- Cassa Ufficiali Marina Militare dpr 30/11/1961

- Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze

di Architettura Navale (Vasca Navale) dpr 13/ 5/1961

Non sono state, invece, rintracciate relazioni della Corte dei Conti in ordine ai seguenti Enti fra quelli elencati nel prospetto prima riportato:

- Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori

- Lega Navale Italiana

E' stata poi rintracciata una relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, relativamente agli esercizi 1976 e 1977, relazione comunicata alla Presidenza della Camera il 18 dicembre 1978.

Al riguardo si precisa che tale Associazione deve essere considerata tra gli Enti privati dichiarati non assoggettabili ai procedimenti di cui all'art. 113, sesto comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Nella citata relazione concernente gli esercizi 1976 e 1977 si precisa che l'Associazione ha titolo ad un contributo statale di lire 650 milioni (legge 8 aprile 1976, n. 214). Si ritiene però che con l'avvenuta inclusione nella citata categoria di Enti, l'Associazione abbia perduto il diritto a qualunque contributo statale.

Per gli Enti elencati precedentemente sono state reperite relazioni della Corte dei Conti concernenti i seguenti esercizi finanziari:

- Unione Nazionale Ufficiali in Congedo: esercizi dal 1967 al 1974 (una relazione) ed esercizi dal 1975 al 1977 (una relazione);

- Fondo di Previdenza Sottufficiali: esercizi dal 196162 al 1693-64 (una relazione con cui si riferisce anche sulla Cassa Ufficiali dell'Esercito) ed esercizi 1964-65 e secondo semestre 1965 (una relazione con cui si riferisce anche sulle Casse Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito, Aeronautica e Marina);

- Per le relazioni sulle Casse Ufficiali e Sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica ci si riferisce alle relazioni uniche di cui al precedente punto;

- Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale: esercizi 1971 e 1972 (una relazione) ed esercizi dal 1975 al 1977 (una relazione).

Dalle relazioni sull'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo della Corte dei Conti emerge con chiarezza la necessità di procedere celermente allo scioglimento di questo Ente inutile. Afferma infatti la Corte dei Conti che secondo l'articolo 5 dello Statuto, l'iscrizione all'UNUCI è obbligatoria per tutti gli ufficiali in congedo delle forze armate dello Stato di qualsiasi grado ed in qualunque posizione si trovino, che abbiano obblighi di servizio. Rileva a questo proposito la Corte dei Conti »che l'appartenenza obbligatoria all'Unione, sancita dal richiamato articolo 5 dello Statuto per tutti gli ufficiali in congedo delle forze armate aventi obbligo di servizio - in pratica coloro che sono passibili di richiamo alle armi - non sembra collimante col principio della libertà associativa . Bisogna ricordare che questa iscrizione obbligatoria comporta il versamento di una quota seppur modesta.

La Corte dei Conti avanza inoltre altre critiche riguardanti: le modalità di nomina del Presidente che viene effettuata con decreto del Ministro della Difesa e non per designazione da parte degli iscritti; la necessità di soppressione automatica dell'UNUCI ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70: il fatto che »è ormai da tempo cessato il principale compito assistenziale conferito all'UNUCI dall'art. 5 del Regio Decreto-Legge 28 settembre 1934, n. 1697, ossia la facoltà di concedere prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio agli ufficiali in congedo, regolarmente iscritti, che fossero impiegati dello Stato, di Enti locali e parastatali.

Il fondo per l'erogazione dei suddetti prestiti era alimentato dal versamento di una quota di lire 100 da parte di ciascun iscritto, una volta tanto, all'atto della prima iscrizione, il cui obbligo era sancito dall'art. 2 del citato decreto del 1934: l'impossibilità di mantenere in vita tale beneficio per l'irrisorio valore attuale del contributo, determinando l'ovvia soppressione della relativa facoltà, ha consentito la destinazione delle modeste somme in parola per il tramite del Fondo intangibile appositamente costituito alle altre forme assistenziali di cui si è fatto cenno, particolarmente alla elargizione di piccoli sussidi alle vedove di ufficiali . La Corte avanza inoltre una serie di critiche e di riserve sulle procedure contabili adottate da questa Associazione. In definitiva l'UNUCI non svolge alcuna funzione utile per la collettività ma rappresenta solo un piccolo centro di potere e uno strumento elettorale rilevante. La maggiore attività di questa Associazione è infatti la stampa del bimestrale

gratuito »Notiziario UNUCI che incide per il 50% sugli oneri istituzionali. E' questo il veicolo usato per orientare le scelte elettorali degli iscritti a questa Associazione e cioè della gran parte dei militari in congedo. Nessun particolare rilievo viene avanzato dalla Corte sugli altri Enti prima citati cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con la sola esclusione dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale. Afferma infatti la Corte che questo Istituto »ha posto in essere una gestione finanziaria i cui risultati sono sempre più preoccupanti. Basti considerare al riguardo che, come sopra evidenziato, le entrate vengono pressoché totalmente assorbite dalle spese per il personale con ben poco spazio, quindi, per il completamento e l'ammodernamento dei mezzi tecnici, indispensabili allo svolgimento dei compiti istituzionali. Inoltre l'Ente, assorbito dall'attività imprenditoriale relativa alla costruzione del nuovo centro di Idrodinamica, ha omesso pressoché totalmente di svol

gere la ricerca scientifica che pure rientra nei suoi compiti istituzionali, legislativamente previsti, e che è pure essa essenziale nel quadro di una efficiente politica marinara .

Afferma in definitiva la Corte che la finalità principale di questo Ente è assistere i suoi dipendenti e non invece svolgere attività sperimentale e di ricerca. A questo punto è necessario chiedersi se non sia opportuno o procedere alla eliminazione di questo Istituto o, invece, ristrutturarlo dotandolo nel contempo dei mezzi necessari per svolgere le sue attività istituzionali. Sicuramente i contributi oggi versati, e cioè circa 600 milioni, sono letteralmente buttati nel mare.

In questa direzione si sono mosse anche le organizzazioni sindacali chiedendo che il contributo di 2.800 milioni richiesto dalla Vasca sia condizionato »ad un radicale cambiamento nella gestione, capace di sovvertire l'attuale stato di degrado e di formulare idonei programmi che portino l'INSEAN a riconquistare livelli qualitativi rispondenti alle necessità della Cantieristica italiana e alle aspettative di tutti i lavoratori della Vasca .

 
Argomenti correlati:
armi
irdisp
bilancio
lagorio lelio
stampa questo documento invia questa pagina per mail