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Crivellini Marcello - 20 settembre 1982
REGOLAMENTO FINANZIARIO
Marcello Crivellini

SOMMARIO: Si tratta della bozza, in dieci punti, di regolamento finanziario del Partito radicale presentata al Consiglio federale dal tesoriere, in attuazione della mozione particolare sul finanziamento approvata al 26· Congresso.

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PREMESSA

La mozione particolare approvata nel congresso di Firenze, all'ultimo comma così recita:

"il 26· Congresso del Partito Radicale delibera inoltre che il Tesoriere debba dare attuazione al dettato statutario predisponendo un regolamento che fissi i criteri e le norme a cui il Partito si deve attenere nell'amministrazione delle proprie risorse finanziarie; il regolamento dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio Federativo per l'approvazione da parte del prossimo congresso ordinario del partito".

I criteri generali nell'impostare la bozza di regolamento finanziario che viene sottoposta al Consiglio Federale sono essenzialmente due: netta separazione tra finanziamento pubblico e autofinanziamento di partito (in termini di competenza e di cassa), fissazione di alcuni vincoli alle possibili iniziative finanziarie del Tesoriere.

La bozza del regolamento qui riportata è stata messa a punto con la determinante collaborazione di Laura Arconti e Marcello Raspanti.

BOZZA DI REGOLAMENTO FINANZIARIO

1. Il Partito Radicale è - per norma statutaria riconfermata anche dal 26· Congresso ordinario - rigorosamente autofinanziato. Pertanto il finanziamento pubblico non può essere utilizzato in nessun caso per far fronte alle spese necessarie alle strutture ed alle attività del Partito (Statuto, 1.2 - e Mozione particolare sul finanziamento pubblico, approvata dal 26· Congresso ordinario del Partito).

2. Ogni anno il Tesoriere presenta separati bilanci per le due diverse gestioni:

a) fondi propri del Partito, provenienti dalle fonti di finanziamento indicate al punto 1.2 dello Statuto ed eventuali quote di rimborso per spese elettorali;

b) fondi provenienti dal finanziamento pubblico.

In via transitoria è costituita una terza gestione destinata al ripianamento del disavanzo derivante dalle gestioni antecedenti all'1.XI.1981, alimentata dalle quote integrative di finanziamento pubblico di competenza di esercizi precedenti, come previsto dalla mozione particolare approvata dal 26· Congresso ordinario del P.R.

3. Come i bilanci, sono tenuti rigorosamente separati i conti correnti (bancari e/o postali) e le disponibilità liquide relativi alle due differenti gestioni di cui al capo 2. Le strutture contabili e la necessaria documentazione sono affidate ad uno studio professionale esterno, che offra le necessarie garanzie di capacità tecnica.

4. A partire dall'esercizio 1983, tutti i soggetti esterni al Partito, che ricevono dal P.R. finanziamenti provenienti dalla gestione separata del finanziamento pubblico, sono tenuti a presentare al Congresso un proprio bilancio, e una relazione sulla propria attività.

5. Il bilancio - nelle sue due parti separate - deve essere un prospetto contabile da cui emergano i risultati della gestione e la consistenza del patrimonio, e sarà steso secondo gli schemi allegati.

6. Il Tesoriere può assumere impegni finanziari in nome e per conto del Partito, quando ciò si renda necessario per lo svolgimento dell'attività politica, non superando però i limiti temporali del suo mandato. Pertanto egli può contrarre soltanto debiti a breve termine, sia verso privati che verso aziende di credito, con l'eccezione della firma di contratti di locazione finanziaria a lungo termine, per l'acquisizione di beni strumentali di servizio.

7. La limitazione temporale di cui al capo 6 vale sia per la gestione dei fondi propri del Partito, sia per la gestione speciale dei fondi provenienti dal finanziamento pubblico. Per questa seconda gestione il Tesoriere può avvalersi della facoltà di contrarre prestiti solo nel caso di urgenti necessità pubbliche (ad esempio elezioni politiche anticipate) che prevedano un rimborso di copertura.

8. Ferme restando le limitazioni temporali e qualitative, il Tesoriere dovrà - prima di assumere qualsiasi rilevante impegno finanziario (prestito) darne informazione al Consiglio Federale.

9. Le eventuali disponibilità residue, su qualsiasi gestione (fondi propri del P.R. o fondi pubblici) potranno essere investite dal Tesoriere nell'intento di accrescere legittimamente le riserve. Gli investimenti saranno prescelti secondo criteri di garanzia e di prudenza, configurandosi nell'incarico di Tesoriere un mandato fiduciario senza rappresentanza. Saranno pertanto esclusi gli investimenti di rischio, e quelli vincolati nel tempo o comunque connessi con previsione di risultati di lungo termine.

10. Per la valutazione dei progetti da finanziare con i fondi derivanti dal finanziamento pubblico e la conseguente decisione nei confronti dei soggetti (esterni al P.R.) proponenti, il Tesoriere si avvale di un comitato di esperti da lui nominato e della cui composizione è informato il Consiglio Federale. La relazione del Comitato è scritta.

 
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