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Calderisi Giuseppe, Mellini Mauro, Bonino Emma, Aglietta Adelaide, Ajello Aldo, Boato Marco, Cicciomessere Roberto, Corleone Franco, De Cataldo Franco, Faccio Adele, Pinto Domenico, Rippa Giuseppe, Roccella Franco, Sciascia Leonardo, Teodori Massimo, Tessari Alessandro - 1 ottobre 1982
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. Istituzione del modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI:

CALDERISI, MELLINI, BONINO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, CICCIOMESSERE, CORLEONE, DE CATALDO, FACCIO, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 1· ottobre 1982

SOMMARIO: Si propone di modificare lo schema di bilancio annuale dei partiti (con la legge 18 novembre 1981, n.659 sul finanziamento dei partiti politici veniva posto l'obbligo di presentare un bilancio annuale, da redigersi in conformità ad uno schema prestabilito) per renderlo più trasparente. In particolare l'attuale modello di bilancio dei partiti non prevede la dichiarazione sulla situazione patrimoniale.

(Atti Parlamentari - Camera dei Deputati -

VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTO n. 3658)

COLLEGHI DEPUTATI! - I motivi della presentazione di questa proposta di legge possono essere tratti, interamente, dall'articolo dei colleghi Minervini e Spaventa pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 3 settembre 1982 e che pertanto riportiamo:

»Alla fine dello scorso anno la legge 18 novembre 1981, n. 659 sul finanziamento dei partiti politici fu approvata con larghissima maggioranza all'insegna di una ``battaglia di moralizzazione''. Mentre veniva aumentato il contributo ai partiti, veniva posto l'obbligo, a carico di ciascun partito, di presentare un bilancio annuale, da redigersi in conformità ad uno schema prestabilito, soggetto a certificazione e a controllo di regolarità da parte di revisori imparziali.

Originariamente, lo schema del bilancio costituiva un allegato al disegno di legge. Tale allegato scomparve nella fase finale di discussione alla Camera dei Deputati, quando l'esigenza di battere l'ostruzionismo radicale indusse il relatore a proporre un testo più breve. La predisposizione del modello di bilancio fu affidata al Presidente della Camera d'intesa con il Pre

sidente del Senato; il relatore, persona certamente stimabile e degna di fede, si dichiarò convinto che i Presidenti delle due Camere non avrebbero in alcun modo attenuato il rigore del modello già stabilito.

Dobbiamo oggi rilevare che la fiducia allora espressa dal relatore è stata smentita dai fatti. Già il 14 gennaio 1982 il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, approvò un modello di bilancio per il solo esercizio 1981 identico a quello previsto dalla precedente legge del 1974, e dunque assai più sommario di quello inizialmente contenuto nella legge del 1981.

Questa decisione - dubbia sul piano della legittimità, e legittimata "a posteriori" con apposito articolo di una legge successiva (n. 22 del 27 gennaio 1982) - poteva trovare qualche giustificazione in motivi di opportunità, poiché la nuova legge era entrata in vigore alla fine dell'esercizio 1981.

Ma non pare certo giustificabile nel merito una successiva decisione: quella che, in piena estate, ha ispirato il decreto 28 luglio 1982, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 4 agosto, con cui è stato emanato il modello definitivo di bilancio. Il modello inizialmente allegato al disegno di legge constava, come avviene per ogni normale bilancio, di due parti: la situazione patrimoniale e il conto economico. Con il decreto del 28 luglio la situazione patrimoniale è scomparsa: si consente ai partiti di presentare il solo conto economico, e così di omettere qualsivoglia quantificazione delle proprietà immobiliari, delle partecipazioni sociali, della situazione creditoria e debitoria e via dicendo. Le poche informazioni (solo qualitative) ottenibili sono affidate alla relazione del bilancio - relazione che non è soggetta a certificazione. Non basta. Anche lo schema del superstite conto economico è stato ridotto, privandolo di alcune voci: significative fra queste il saldo dei precedenti esercizi, nonché le s

pese per giornali e ``manifestazioni''.

V'è dunque di che restare sconcertati, soprattutto perché ogni forza politica si è esercitata sul tema della ``trasparenza''. Per esigere trasparenza occorre essere trasparenti. V'è da sperare che tutti i partiti politici vorranno correggere questa prima infelice attuazione di norme, che dovrebbe garantire i cittadini di fronte ai partiti nel momento in cui questi (per ragioni che tuttora condividiamo in linea di principio) attingono fondi a carico del bilancio pubblico .

Speriamo anche noi - pur se contrari al finanziamento pubblico dei partiti anche in linea di principio - che si giunga al più presto alla correzione auspicata dai colleghi della Sinistra Indipendente. Ci auguriamo in particolare che i partiti e i gruppi parlamentari vogliano invitare i Presidenti della Camera e del Senato a modificare il decreto del 28 luglio e a presentare il modello per la redazione dei bilanci dei partiti predisposto dal Senato e originariamente allegato al disegno di legge. E ci auguriamo che gli stessi Presidenti delle Camere vogliano al più presto accogliere questo invito.

Qualora però si ritenesse che, in base al testo vigente della legge, non dovesse o potesse essere prescritto un modello di bilancio comprendente la situazione patrimoniale e le altre voci, con la presente proposta si intende ovviare all'inconveniente ed eliminare ogni incertezza definendo con espressa disposizione l'obbligo della redazione del bilancio secondo il modello approvato dal Senato in prima lettura.

Nel momento in cui i partiti politici sono chiamati a rendere conto con chiarezza e trasparenza delle loro situazioni patrimoniali e finanziarie e dei loro rapporti con i soggetti finanziatori, l'approvazione della presente proposta non consentirebbe più, come oggi si ritiene possibile, che fatti come l'indebitamento con un Banco come l'Ambrosiano di Calvi possano essere tranquillamente lasciati fuori dai bilanci esibiti alle Camere e al paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

»I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge .

Alla legge 18 novembre 1981, n. 659 è allegato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici, allegato alla presente Legge.

ART. 2.

La prescrizione relativa ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici di cui all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 come modificato dal precedente articolo, ha efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

-----

ALLEGATO alla legge 18 novembre 1981, n. 659.

PARTITO...............................

Bilancio consuntivo dell'esercizio 19..

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Immobili ............................................ L.

Mobili, arredi e macchine d'ufficio .................. L.

Impianti macchine e attrezzature ..................... L.

Depositi bancari ..................................... L.

Cassa ................................................ L.

Crediti

a breve termine ............................ L.

a medio termine ............................

a lungo termine ............................

Partecipazioni in società:

(con specificazione dell'oggetto sociale ... L.

............................................

............................................

TOTALE ATTIVITA' ....... L.

Conti d'ordine:

a) valori di terzi in deposito e garanzia ....... L.

b) debitori per fidejussioni e avalli ...........

c) depositi a cauzione amministratori ...........

d) altri conti d'ordine e partite di giro ......

TOTALE ................. L.

PASSIVITA'

Fondi di ammortamento:

a) beni immobili ................................ L.

b) mobili, arredi e macchine d'ufficio ..........

c) impianti, macchine e attrezzature ............

Fondi di accantonamento:

a) rischi sui crediti e partecipazioni .......... L.

b) liquidazione impiegati .......................

c) previdenza e assistenza impiegati ............

d) imposte e tasse maturate .....................

Debiti

a breve termine ................................. L.

a medio termine .................................

a lungo termine .................................

Partecipazioni in società:

(con specificazione dell'oggetto sociale ... L.

............................................

............................................

TOTALE PASSIVITA' ...... L.

Conti d'ordine:

a) terzi per valori in deposito e garanzia ...... L.

b) creditori per fidejussioni e avalli ..........

c) amministratori per depositi a cauzione .......

d) altri conti d'ordine e partite di giro .......

TOTALE ................. L.

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

Avanzo esercizi precedenti da utilizzare ............. L.

Quote associative annuali ....................... L.

Contributi dello Stato:

per quota di rimborso spese elettorali .......... L.

per contribuzione annuale all'attività del Gruppo

parlamentare alla Camera dei deputati ..........

per contribuzione annuale all'attività del Gruppo

parlamentare al Senato della Repubblica .........

Contributi provenienti dall'estero:

da partiti o movimenti politici esteri o

internazionali .................................. L.

da privati ......................................

Altre contribuzioni:

contribuzioni straordinarie degli associati ..... L.

contribuzioni di non associati ..................

Proventi finanziari diversi:

fitti attivi .................................... L.

interessi attivi ................................

altri proventi ..................................

Alienazioni:

di beni immobili ................................ L.

di beni mobili e macchine d'ufficio .............

di impianti, macchine e attrezzature ............

Entrate diverse:

da attività editoriali .......................... L.

da manifestazioni ...............................

da altre attività statutarie ....................

varie ed eventuali ..............................

TOTALE DELLE ENTRATE ... L.

AVANZO DELL'ESERCIZIO .. L.

TOTALE A PAREGGIO ...... L.

SPESE

Disavanzo esercizi precedenti da recuperare .......... L.

Personale ....................................... L.

Spese generali:

cancelleria e stampati .......................... L.

energia elettrica, acqua, gas e telefono ........

giornali ........................................

fitti passivi ...................................

noleggi .........................................

varie ed eventuali ..............................

Contributi a soggetti nazionali ................. L.

Contributi agli organi periferici ai sensi del-

l'articolo 10 ed eventualmente distribuzione fra

i predetti organi (percentuale rispetto ai contri-

buti erogati dallo Stato ....%) ................. L.

Contributi a soggetti esteri .................... L.

Spese per attività:

editoriali ...................................... L.

di informazione .................................

di propaganda ...................................

Spese per manifestazioni ........................ L.

Spese per campagne elettorali ................... L.

Spese per acquisti:

di immobili ..................................... L.

di mobili e macchine d'ufficio .................. L.

di impianti macchine e attrezzature .............

Spese diverse non altrimenti classificabili ..... L.

TOTALE DELLE SPESE ..... L.

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO L.

TOTALE A PAREGGIO ...... L.

 
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