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Iotti Nilde - 8 ottobre 1982
Finanziamento pubblico - Modello di bilancio
Lettera di Nilde Iotti ad Emma Bonino

SOMMARIO: Risposta della presidente della Camera Nilde Iotti alla lettera (testo n. 4801) con cui la presidente del gruppo parlamentare radicale Emma Bonino e il deputato Marcello Crivellini avanzavano forti critiche al modello di bilancio predisposto, ai sensi della legge per il finanziamento pubblico dei partiti, dalla Camera dei deputati. La compilazione della situazione patrimoniale richiesta dai radicali, potrebbe mettere in imbarazzo - secondo la Presidente della Camera - alcuni partiti nei confronti dell'opinione pubblica e disorientare i lettori di questi bilanci.

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Roma, 8 ottobre 1982

On. Emma Bonino

Presidente del Gruppo

Parlamentare Radicale

S E D E

Onorevole collega,

in relazione alla lettera in data 3 settembre 1982, - firmata anche dal Tesoriere del Partito Radicale, Onorevole Crivellini, - con la quale vengono sollevati alcuni rilievi in ordine al modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici, approvato con decreto del Presidente della Camera dei Deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 agosto 1982, mi corre l'obbligo di precisare quanto segue.

Il modello di bilancio è stato elaborato sulla base di quanto disposto dalla legge 18 novembre 1981, numero 659 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", che, all'articolo 4, settimo comma, stabilisce che "i segretari politici dei partiti che hanno usufruito del contributo statale sono tenuti a pubblicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei Deputati di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica".

Nella redazione del predetto modello di bilancio, pertanto, non è stata prevista la compilazione della situazione patrimoniale (che pure era stata contemplata nel "modello" allegato al progetto di legge approvato in prima lettura dal Senato), in quanto non espressamente prescritta dalla legge, la quale parla unicamente di bilancio finanziario consuntivo, riferendosi evidentemente al solo rendiconto finanziario e non anche al rendiconto patrimoniale.

La stessa legge prevede, peraltro, l'obbligo di allegare al bilancio una relazione, nella quale debbono essere illustrate, analiticamente, "le proprietà immobiliari, le partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche...". L'ampio e articolato contenuto della relazione rappresenta un significativo miglioramento rispetto all'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, che menzionava genericamente la relazione allegata al bilancio, senza, tuttavia disciplinarne il contenuto, sicché i partiti, in concreto, predisponevano relazioni contenenti considerazioni generali di carattere politico.

La legge, inoltre, - innovando rispetto alla precedente normativa - stabilisce (articolo 4, terz'ultimo comma) che il controllo che il Presidente della Camera è chiamato ad esercitare, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sulla regolarità della redazione del bilancio si estende anche alle relazioni e che il Comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti chiamato a collaborare con il Presidente della Camera, è dalla legge autorizzato a chiedere ai responsabili amministrativi dei partiti "chiarimenti, nonché la esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti..."

Desidero ancora aggiungere alcune considerazioni che, al di là della lettera della legge, hanno suggerito di non aggiungere al rendiconto finanziario anche la situazione patrimoniale.

Dato l'obbligo di compilazione di una relazione illustrativa, da allegare al bilancio, nella quale devono essere fornite notizie analitiche e dettagliate sui beni di proprietà dei partiti (proprietà immobiliari, partecipazioni a società commerciali, ecc.) queste notizie possono surrogare quelle risultanti da una esposizione patrimoniale.

Poiché la legge n. 659 del 1981 non prevede la compilazione di un rendiconto economico, ma solo di un rendiconto di entrate e spese finanziarie, il collegamento del rendiconto finanziario con la situazione patrimoniale diviene particolarmente disagevole e la pubblicazione congiunta dei due documenti potrebbe disorientare i lettori dei bilanci dei partiti.

Per la compilazione della situazione patrimoniale inoltre è indispensabile stabilire quali debbano essere i criteri con cui valutare le attività e le passività patrimoniali, criteri che la legge n. 659 del 1981 non precisa, ed anzi ignora completamente. Né possono ritenersi applicabili per analogia, i criteri valevoli per i bilanci delle società per azioni, che sono informati a scopi ed esigenze diverse. D'altronde, se si ammettesse che ciascun partito potesse adottare i criteri, di valutazione ritenuti più opportuni, si verificherebbe una situazione di grave confusione che renderebbe praticamente nullo il valore informativo del rendiconto patrimoniale e precluderebbe la possibilità di effettuare utili comparazioni fra i bilanci dei vari partiti.

Poco significativi, anzi fuorvianti, per la opinione pubblica, sono i valori delle attività e passività e la cifra del netto patrimoniale, che i lettori dei bilanci più sprovveduti tenderebbero a identificare con la "potenzialità economica" dei partiti. In qualche caso, poi, si avrebbe un deficit patrimoniale anziché un patrimonio netto (per il prevalere delle passività sulle attività), che potrebbe mettere in imbarazzo alcuni partiti nei confronti dell'opinione pubblica.

Mi auguro di aver chiarito, con le considerazioni che precedono, le ragioni che hanno ispirato l'adozione, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, del modello per la redazione dei bilanci dei partiti politici, quale risulta pubblicato nella richiamata Gazzetta Ufficiale n. 212.

Resta comunque inteso che tale modello potrà essere in futuro eventualmente modificato ed integrato attraverso tutti quei miglioramenti che l'esperienza dimostrasse necessari.

Ricambio distinti saluti

Nilde Iotti

 
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