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Balestrieri Corrado, Fedeli Marco, Grassi Aldo, Interlando Sergio - 18 ottobre 1982
(1) Ricorso contro l'aumento della quota d'scrizione al Pr

SOMMARIO: Un gruppo d'iscritti al Pr propone ricorso davanti al Pretore contro la decisione del Consiglio Federale di aumentare la quota annuale d'scrizione da 20.000 a 73.000 lire. Si afferma che il C.F. non è organo competente ad assumere tale decisione che lo statuto riserva al Congresso [testo n. 4633].

Nella memoria presentata da Marco Pannella [testo n. 4634] si sostiene che, a prescindere dalla impossibilità dell'Autorità giudiziaria di esercitare un sindacato di merito sulle deliberazioni di una associazione di fatto, il Consiglio Federale ha, secondo lo statuto, potere deliberante su tutte le materie non trattate o discusse in Congresso e quindi, nel caso, anche sulla quota d'iscrizione.

Nell'ordinanza del Pretore di Roma [testo n. 4635] si afferma invece la piena legittimità del ricorso e la tutelabilità in sede giudiziaria delle posizioni giuridiche soggettive degli aderenti ad associazioni di fatto. Nel merito si riconosceche che lo statuto del Pr assegna al Consiglio federale un potere deliberante con poteri vicari e sostitutivi di pari ampiezza a quelli del Congresso e quindi si rigetta il ricorso poiché non affiora "il denunciato carattere di illegittimità della imposizione della nuova misura della quota d'iscrizione".

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PRETURA DI ROMA

Ricorso ex art.700 c.p.c.

di

Corrado BALESTRIERI, residente in Carpinedo;

Marco FEDELI, residente in Monza;

Aldo GRASSI, residente in Prato;

Sergio INTERLANDO, residente in Segrate;

tutti difesi e rapp.ti dall'Avv. Domenico Marafioti presso il suo studio in Roma, V.le G. Cesare 61, elett. dom.ti per procura a margine del presente atto;

PREMESSO

-) che i ricorrenti sono da anni militanti ed iscritti al Partito Radicale, con sede in Roma, Via di Torre Argentina 18, sia negli Enti Locali (Interlando, consigliere comunale di Segrate), che nel Partito (Grassi è stato segretario del Partito Radicale della Toscana ed è attualmente primo dei non eletti al Consiglio Federale del Partito);

-) che nel corrente anno essi non hanno potuto rinnovare la tessera del partito, e pertanto non potranno partecipare al prossimo Congresso Nazionale a Bologna (28 ott./1 nov.1982) per una arbitraria decisione del Consiglio Federale che inopinatamente ha elevato, nei mesi scorsi, la quota annuale d'iscrizione al Partito da £.20.000 a £.73.000;

-) che a parte l'opportunità e la giustezza di tale decisione di aumento, essa è del tutto illegittima perché assunta da organo incompetente a decidere ed in tal senso sfornito di qualsiasi potere. Infatti, l'art. 2-1 dello Statuto del P.R. pone, al 2· comma queste uniche tassative condizioni per l'iscrizione di "chiunque" senza distinzione di nazionalità, al P.R.: "l'accettazione del presente statuto, il versamento delle quote individuali al partito federale nella misura stabilita dal congresso federale, l'impegno ad aderire o a costituire associazioni radicali secondo i propri interessi politici, culturali. sindacali od altri".

Orbene, nel 26· congresso del Partito, svoltosi a Firenze il 30/31 ott. - 1/2/3 nov. 1981, nessuna variazione è stata deliberata da tale organo nella misura delle quote d'iscrizione al P.R., per cui la stessa doveva intendersi confermata a £.20.000 annue stabilite al congresso precedente. Il Segretario del Partito, invece chiedeva ed otteneva dal Consiglio Federale, nella riunione svoltasi a Chianciano nel 13/15 nov.1981, l'aumento della quota per l'iscrizione per il 1982, nella misura sopraindicata.

Il consiglio federale non poteva assolutamente assumere tale decisione che deve ritenersi pertanto illegittima al lume delle seguenti osservazioni:

a) le norme statutarie per l'iscrizione al Partito sono norme essenziali e fondamentali per la vita dello stesso e per il rapporto tra iscritti e Partito, norme che possono essere variate solo dal Congresso e non da altri organi anche se eletti dal Congresso stesso. E lo Statuto ha voluto (seguendo uno dei principi ispiratori della filosofia radicale, secondo cui l'autofinanziamento e la responsabilizzazione degli iscritti sulle decisioni finanziarie non sono delegate ad altri organi) che la quota di iscrizione assumesse valore ed importanza di norma statutaria e fondamentale tant'è vero che ha riservato esclusivamente al Congresso la sua determinazione.

In tale prospettiva e ratio, la decisione sull'ammontare delle quote d'iscrizione non è dovuta dallo Statuto agli organi esecutivi o consultivi del Partito ma riservata alla diretta volontà degli iscritti (nel Congresso) nè può essere considerata un'iniziativa politica o finanziaria rimessa ad organi eletti da una maggioranza congressuale. A nulla vale, come presumono la Segreteria, la Tesoreria del Partito, richiamarsi all'art. 4-2 dello Statuto lettera a), quarto capoverso, che prevede che "il Consiglio Federativo... pronuncia, su iniziative non trattate nel Congresso ove la pronuncia, sia espressa a maggioranza dai 2/3 gli organi esecutivi dovranno darle attuazione". Ciò non può significare che il Consiglio Federativo possa sostituirsi al Congresso nel determinare la quota di iscrizione al Partito il che equivarrebbe a conferire al Consiglio stesso poteri sostanziali di modifica statutaria (il che è inammissibile) in quanto non potrà mai essere rimessa ad un organo diverso dal Congresso la determinazione

delle condizioni e dei requisiti d'iscrizione al partito ivi compresa la misura della quota associativa, la cui arbitraria fissazione si risolve in illegittima compressione e condizionamento del diritto dei meno abbienti a partecipare alla vita del P.R., soprattutto negli atti decisivi dell'Assemblea congressuale e delle votazioni sull'indirizzo del partito. L'aumento della quota di iscrizione annua da £.20.000 a ben £.73.000 è in definitiva una discriminazione incombente in pregiudizio delle minoranze, che consistono soprattutto negli studenti, nei diversi, nei disoccupati, per la massima parte dunque in persone non abbienti.

Mette conto di aggiungere, a ribadire la macroscopicità della violazione degli accordi associativi perpetrata - della conseguente lesione del diritto soggettivo dei ricorrenti a vedere discutere e determinare la quota di iscrizione in sede propria, vale a dire dal e nel congresso, massimo ordine deliberante P.R. in base alla norma statutaria - che il Consiglio Federale, oltre che sfornito di qualsiasi potere in materia, non ha neppure più quel carattere di effettiva rappresentatività del precedente Consiglio Federativo che era specchio della realtà politica radicale effettiva e complessiva, con l'aggregazione - come previsto dall'art. 4/2/1 dello Statuto - dei segretari dei partiti regionali, ora disciolti, e dei rappresentati delle associazioni collaterali e dei gruppi federati, come la LOC, il FUORI, il MLD.

Pertanto la decisione sulla quota annuale di iscrizione è stata assunta con violazione di specifica norma statutaria, da organo privo di potere in merito e snaturato nei suoi caratteri federativi quali configurati dallo statuto del partito, il che appare anche contrastante con la natura e gli scopi di una associazione partitica come P.R., a carattere preminente libertario e che persegue - o dovrebbe perseguire - i suoi programmi massimamente con gli strumenti e i metodi della democrazia diretta.

b) Da quanto finora esposto consegue senza dubbio il diritto dei ricorrenti di contrastare il deliberato di modifica della quota di iscrizione, assunto in palese violazione degli accordi associativi, consacrati da specifica norma statutaria in materia, che può essere modificata solo dalla volontà congressuale.

Tale diritto rientra direttamente nel fascio dei diritti - anche a contenuto patrimoniale - che compongono la posizione giuridica di associato al P.R., facente capo ai ricorrenti, ed è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile che rende urgente e necessario ricorrere ad un provvedimento cautelare nei confronti degli organi responsabili del P.R., che valga ad assicurare l'immediata realizzazione in via provvisoria di annullamento.

Il grave pregiudizio di cui sopra si concreta in particolare nell'esclusione per i ricorrenti, come per gran parte dei vecchi radicali, dal prossimo Congresso Nazionale indetto a Bologna per il 28-29 ottobre/1 novembre p.v. Infatti, al Congresso potrà partecipare solo chi è iscritto regolarmente e quindi chi ha pagato la quota quest'anno determinata in £.73.000 dal Consiglio Federale. I ricorrenti non possono accettare tale illegittima imposizione e pertanto non potranno partecipare al Congresso annuale ed esercitare in tale sede, a pieno, i loro diritti di radicali iscritti al Partito.

Altro danno irreparabile lo subirà il ricorrente Aldo Grassi, primo dei non eletti al Consiglio Federale; infatti a seguito delle dimissioni di tre componenti di tale consiglio, alla prossima seduta del 27 ottobre c.a. si provvederà alla nomina dei primi non eletti a membri del Consiglio Federale. Da tale nomina, anche se utilmente collocato fra i primi non eletti, sarà escluso il Grassi poiché è, o sarà, ritenuto non iscritto al Partito per il mancato versamento da parte sua della quota d'iscrizione 1982, nella misura di £.73.000 sebbene abbia corrisposto a tale titolo la somma di £.20.000 fissata dal Congresso.

Per quanto sopra i ricorrenti,

CHIEDONO

che il Sig. Pretore adito, previa audizione, ove del caso, del Tesoriere del Partito Marcello Crivellini (via di Torre Argentina 18, Roma) a conferma delle circostanze sopra esposte (in particolare sulla delibera del Consiglio Federativo che aumenta la quota di iscrizione nel 1982, sul mancato rilascio della tessera d'iscrizione ai radicali che hanno versato solamente L.20.000 e sulla posizione di Aldo Grassi per subentrare al posto di uno dei membri del Consiglio Federale) provveda ai sensi dell'art. 700 cpc, ad eliminare l'illegittimo impedimento sopraindicato, ordinando al Partito Radicale, in persona del Segretario On. Marco Pannella, di provvedere immediatamente a che tutti i ricorrenti possano partecipare al prossimo Congresso Nazionale del Partito Radicale in Bologna il 28 ott. e segg. come iscritti al Partito, con l'esercizio a pieno dei diritti a loro attribuiti dallo Statuto per tale condizione - ivi compresa la nomina alla carica di membro del Consiglio Federale di Aldo Grassi-senza dover integrar

e la quota d'iscrizione annua dalle L.20.000 alle L. 73.000; Voglia adottare in ogni caso gli opportuni e conseguenziali provvedimenti idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

Roma, 18 ottobre 1982

(Avv.Domenico Marafioti)

Il Pretore

Letto il ricorso che precede. Fissa per la comparizione delle parti l'undienza del giorno 25 ottobre 1982 ad ore 10.30 innanzi al Pretore designato dalla Prima Sezione dott.Bonaccorsi mandando all'istante di procedere alle notifiche di rito entro il 22 ottobre 1982.

Roma, 19.10.1982

Il Cancelliere Il Magistrato d'appello

Dirigente la 1 Sezione Civile

 
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