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Pannella Marco, Boneschi Luca, Caiazza Giandomeico, De Martini Corrado - 25 ottobre 1982
(2) Ricorso contro l'aumento della quota d'scrizione al Pr - Memoria difensiva

SOMMARIO: Un gruppo d'iscritti al Pr propone ricorso davanti al Pretore contro la decisione del Consiglio Federale di aumentare la quota annuale d'scrizione da 20.000 a 73.000 lire. Si afferma che il C.F. non è organo competente ad assumere tale decisione che lo statuto riserva al Congresso [testo n. 4633].

Nella memoria presentata da Marco Pannella [testo n. 4634] si sostiene che, a prescindere dalla impossibilità dell'Autorità giudiziaria di esercitare un sindacato di merito sulle deliberazioni di una associazione di fatto, il Consiglio Federale ha, secondo lo statuto, potere deliberante su tutte le materie non trattate o discusse in Congresso e quindi, nel caso, anche sulla quota d'iscrizione.

Nell'ordinanza del Pretore di Roma [testo n. 4635] si afferma invece la piena legittimità del ricorso e la tutelabilità in sede giudiziaria delle posizioni giuridiche soggettive degli aderenti ad associazioni di fatto. Nel merito si riconosceche che lo statuto del Pr assegna al Consiglio federale un potere deliberante con poteri vicari e sostitutivi di pari ampiezza a quelli del Congresso e quindi si rigetta il ricorso poiché non affiora "il denunciato carattere di illegittimità della imposizione della nuova misura della quota d'iscrizione".

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PRETURA DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE - DR. BONACCORSI

PER: PARTITO RADICALE in persona del Segretario Marco Pannella domiciliato in Roma, ed elettivamente in Via della Scrofa 117 presso l'avv. Corrado De Martini, il quale lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla copia notificata del ricorso in unione all'avv. Luca Boneschi del Foro di Milano ed al dott. Giandomenico Caiazza - resistente -

CONTRO: Corrado BALESTRIERI; Marco FEDELI, Aldo GRASSI, SErvio INTERLANDO, con l'avv. Domenico Marafiori - ricorrenti -

MEMORIA DI COSTITUZIONE

con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 19.10.82, e notificato il 21.10.1982, i signori Corrado Balestrieri, Marco Fedeli, Aldo Grassi e Sergio Interlando esponevano di esser stati in passato per anni militanti ed iscritti al Partito Radicale; di non aver rinnovato la tessera al Partito per l'anno 1982, e quindi di non poter partecipare al prossimo congresso nazionale convocato a Bologna per i giorni dal 28 Ottobre al 1 Novembre 1982; che tale mancata rinnovazione sarebbe conseguenza di una decisione del Consiglio Federale che ha elevato la quota annuale di iscrizione a lire 20.000. a L.73.000.

Decevano che tale delibera sarebbe inopportuna ed ingiusta (creando discriminazioni in danno dei meno abbienti), e sarebbe inoltre illegittima perchè assunta da organo incompetente, essendo l'unico organo competente a deliberare sul punto il Congresso degli iscritti.

Chiedevano, pertanto, che il Pretore, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., eliminasse l'illgittimo impedimento, ordinando al Partito Radicale di provvedere immediatamente a che essi ricorrenti possano partecipare al Congresso nazionale di Bologna come iscritti, con il pieno esercizio dei conseguenti diritti, senza dover integrare la quota di iscrizione da L. 20.000 a L. 73.000.

Si costituisce in giudizio il Partito Radicale, contestando integralmente, ed in ogni sua parte le deduzioni dei ricorrenti; ed osserva in

DIRITTO

1 - Per esplicita ammissione dei ricorrenti essi non hanno versato la quota di iscrizione nella misura stabilita dagli organi statutari.

Quale che possa essere la valutazione circa la competenza ad assumere le deliberazioni in ordine alla misura della quota di iscrizione, è certo - secondo le affermazioni dei ricorrenti - che, nell'anno 1982, il Partito Radicale ha offerto ed offre a tutti i cittadini l'iscrizione alla condizione del pagamento di una quota annuale di almeno lire 200 al giorno.

Ora, poichè l'adesione ad un'associazione non riconosciuta (quale è un partito politico) realizza un'ipotesi di contratto per adesione, e comunque certamente un negozio di natura e contenuto sinallagmatico (Cass. 2/3/1973 n. 579 in Foro It. 1973, I, 1407), perchè il negozio sia concluso occorre che si sia realizzato l'incontro dei consensi. Nella specie il P.R., nell'anno 1982, ha offerto ai cittadini l'iscrizione a determinate condizioni; i ricorrenti non hanno adempiuto, nè hanno accettato tali condizioni; dunque, essi ricorrenti non sono iscritti al P.R., non sono soci dell'associazione.

La qualità di socio è condizione necessaria e pregiudiziale (per poter impegnare e chiedere l'annullamento di una deliberazione nell'associazione (Cass. 17.3.1975 n. 1018 in Giust. Civ. Rep. 1975 v. Associazione efondazione n.18); e poichè i ricorrenti non sono soci dell'associazione, non sono iscritti al P.R., essi sono carenti di legittimazione attiva dell'azione proposta. Nè la qualità di iscritti negli anni precedenti al 1982 - anche se vera - può attribuire ai ricorrenti poteri o facoltà, maggiori o diversi da quelli spettanti a tutti i cittadini: i quali non possono iscriversi al P.R. o qualsiasi altra associazione per l'anno 1982 alle condizioni da loro stabilite, ma solo a quelle stabilite dall'associazione stessa.

2 - E' pacifico in giurisprudenza che alle associazioni non riconosciute si applicano le norme ordinarie stabilite per le associazioni riconosciute, a meno che si tratti di norme non imperative concretamente derogate dallo statuto.

Orbene, l'art. 23 c.c., applicabile alla specie in virtù di quei principi, prevede al 3· comma, un procedimento cautelare tipico, finalizzato alla sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata. Il ricorso al procedimento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. è dunque inammissibile.

3 - Nel merito, va preliminarmente chiarito che l'Autorità giudiziaria non può mai esercitare un sindacato di merito sulle deliberazioni di un'associazione non riconosciuta, tanto più quando questa presenti nella sua struttura e nelle sue finalità profili di rilevanza pubblicistica e costituzionale (art. 49 Cost.).

Un eventuale sindacato giurisdizionale potrebbe dunque nella specie riguardare solo i profili di legittimità.

Ciò posto, il ricorso appare infondato anche nel merito.

Il 26· Congresso svoltosi a Firenze a fine ottobre 1981 non aveva in alcun modo disciplinato la materia relativa alle quote di iscrizione: materia che è invece stata disciplinata dal Consiglio Federale dal Partito nella sua prima riunione (13 - 14 - 15 Novembre 1981) - (v. doc. 1).

Ai sensi dell'art. 4.2.2 il Consiglio Federale ha potere deliberante su tutte le materie non trattate o discusse in Congresso.

E' dunque specifico che la deliberazione del Consiglio Federale circa la misura delle quote, assunta il 15/11/1981, è pienamente legittima, e costituisce esercizio lecito di poteri effettivamente attribuiti a tale organo.

Le considerazioni dei ricorrenti fanno leva su una lettura letterale e miope della norma di cui all'art. 2.1.1.; e sono smentite, fra l'altro, della circostanza che il Consiglio Federale può pronunciare in modo vincolante per il partito non solo su materie non trattate dal Congresso, ma anche su proposte respinte

dal Congresso (art. 42.1.) lettera a) terzo capoverso).

Quanto alla pretesa carenza del carattere di effettiva rappresentatività del Consiglio Federale, i ricorrenti - sebbene all'epoca iscritti - evidentemente ignoravano che il 26· Congresso ha introdotto una modifica (sia pure, transitoria) allo Statuto, prevedendo un Consiglio federale composto tutti di membri eletti dal Congresso.

4 - I ricorrenti affermano infine che l'ultima deliberazione congressuale in materia di quote risalirebbe al 24· Congresso (Roma novembre 1981).

Ciò non è esatto - le quote di iscrizione, nella misura minima di L. 20.000, sono state fissate per il 1981 dal Consiglio Federativo nella sua delibera del 22 - 23 Novembre 1980 (doc. n. 2).

Anzi, per essere esatti, il Consiglio Federativo con quella delibera ha determinato le quote di tesseramento con riferimento al reddito di coloro che intendevano iscriversi secondo la seguente tabella: fino a 5 milioni di reddito, L. 20.000; da 5 a 8 milioni, L.30.000; da 8 a 12 milioni, L. 60.000; da 12 a 20 L. 120.000; oltre 20 milioni L. 240.000.

Due osservazioni si impongono:

a) i ricorrenti, nel pretendere di corrispondere la quota associativa non nella misura determinata per il 1982, ma in quella determinata per il 1981, con ciò stesso confermano la competenza ad assumere deliberazioni sul punto da parte del Consiglio Federativo (ora, Consiglio Federale) e dunque la legittimità della deliberazione impugnata con il ricorso;

b) la pretesa di esser considerati iscritti per il 1982 con un versamento di sole L. 20.000, dovrebbe quanto meno essere suffragata dalla allegazione e dalla prova che essi ricorrenti hanno avuto nel 1981 con un reddito annuo inferiore a L. 5 milioni.

E quindi, sul punto, attendiamo che i ricorrenti assolvano all'onere della prova che ad essi incombe.

5 - Se si dovesse poi risalire all'ultima deliberazione congressuale in materia di quote così ritenendo che solo il Congresso può deliberare in materia - occorrerebbe risalire al 20· Congresso (Bari 1/5 Novembre 1978), poichè il 22· Congresso (Genova, 1/5 Novembre 1979) non ha deliberato sul punto (doc.3).

Orben, il Congresso di Bari (doc. 4) aveva determinato le quote di iscrizione in misura percentuale e progressiva sul reddito secondo la seguente tabella: reddito annuo inferiore a 3 milioni, L. 20.000; 3 milioni, 35.000; 4 milioni, L. 50.000; 5 milioni, L. 90.000; 6 milioni, L. 110.000; 7 milioni, L. 125.000; 8 milioni, L. 200.000; 9 milioni, L. 225.000; 10 milioni, lire 250.000; 11 milioni, L. 275.000; 12 milioni, lire 325.000; da 12 milioni a 20 milioni, una quota pari al 3,5% del reddito; oltre 20 milioni, una quota pari al 4,5% del reddito.

Ed allora, se questa è la deliberazione applicabile, i ricorrenti devono sempre provare di godere di un reddito annuo inferiore a lire 3 milioni, purchè il versamento della somma di L. 20.000 possa essere considerato come versamento della quota d'iscrizione.

Pertanto

SI CONCLUDE

Piaccia al Pretore Ill.mo, contrariis rejectis, dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte di ricorrenti o in subordine dichiarare inammissibile il ricorso; in via di ulteriore subordine, nel merito, respingere il ricorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Roma, 25 Ottobre 1982

Avv. Luca Boneschi

Avv. Corrado De Martini

Dott. Giandomenico Caiazza

 
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