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Bonaccorsi Domenico - 27 ottobre 1982
(3) Ricorso contro l'aumento della quota d'scrizione al Pr - Ordinanza del Pretore

SOMMARIO: Un gruppo d'iscritti al Pr propone ricorso davanti al Pretore contro la decisione del Consiglio Federale di aumentare la quota annuale d'scrizione da 20.000 a 73.000 lire. Si afferma che il C.F. non è organo competente ad assumere tale decisione che lo statuto riserva al Congresso [testo n. 4633].

Nella memoria presentata da Marco Pannella [testo n. 4634] si sostiene che, a prescindere dalla impossibilità dell'Autorità giudiziaria di esercitare un sindacato di merito sulle deliberazioni di una associazione di fatto, il Consiglio Federale ha, secondo lo statuto, potere deliberante su tutte le materie non trattate o discusse in Congresso e quindi, nel caso, anche sulla quota d'iscrizione.

Nell'ordinanza del Pretore di Roma [testo n. 4635] si afferma invece la piena legittimità del ricorso e la tutelabilità in sede giudiziaria delle posizioni giuridiche soggettive degli aderenti ad associazioni di fatto. Nel merito si riconosceche che lo statuto del Pr assegna al Consiglio federale un potere deliberante con poteri vicari e sostitutivi di pari ampiezza a quelli del Congresso e quindi si rigetta il ricorso poiché non affiora "il denunciato carattere di illegittimità della imposizione della nuova misura della quota d'iscrizione".

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ORDINANZA

IL PRETORE

letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Balestrini Corrado, Fedeli Marco, Grassi Aldo e Interlando Sergio, nei confronti del Partito Radicale, i quali, lamentando la illegittimità della decisione del Consiglio Federale del partito, che ha elevato la quota annuale d'iscrizione da £.20.000 a £.73.000 e in previsione della loro esclusione dal prossimo Congresso Nazionale di Bologna del 28 ottobre - 1 novembre 1982, chiedono di essere ammessi a partecipare a detto Congresso come iscritti al partito, con pieno esercizio dei diritti loro spettanti per statuto, senza dover integrare la quota d'iscrizione annua dalle $.20.000 alle £.73.000;

esaminato le deduzioni difensive delle parti e la documentazione allegata in atti;

ritenuta la tutelabilità in sede giudiziaria delle posizioni giuridiche soggettive degli aderenti ad associazioni di fatto, nonchè la piena legittimazione ad agire dei ricorrenti, già iscritti al patito radicale nel decorso anno e portatori di un preciso interesse alla determinazione della quota associativa, in vista della rinnovazione della iscrizione;

considerato, tuttavia, (prescindendo dall'esame degli altri requisiti di ammissibilità della procedura d'urgenza: sussistenza di altra misura cautelare tipica, irreparabilità del pregiudizio in relazione al diverso criterio della inevitabilità dello stesso ecc.), che emerge l'assorbente rilievo secondo cui appare quanto meno dubbia, in questa sede di sommaria delibazione, la sussistenza del fumus boni iuris in ordine all'azione che i ricorrenti intendono esercitare in via ordinaria (annullamento, per pretesa incompetenza dell'organo, della deliberazione del consiglio federativo di determinazione della quota associativa):

invero, di fronte alla norma dell'art. 2.1.1 dello Statuto del Partito Radicale, che nel determinare le condizioni di iscrizione al partito, menziona genericamente il versamento delle quote individuali al partito federale "nella misura stabilita dal congresso federale" (senza alcuna riserva esplicita di poteri esclusivi al riguardo), suscita non poche perplessità la successiva norma dell'art. 4.2, che stabilisce, nella sua, pur equivoca, ma lata formulazione, i poteri del consiglio federativo, e dal cui testo letterale appare lecito configurare detto Consiglio quale organo non soltanto consultivo, ma anche deliberante, con poteri vicari e sostitutivi, di pari ampiezza, se non addirittura sovraordinati, rispetto a quelli del congresso, dal momento che il consiglio, non solo può pronunciarsi, con efficacia vincolante, (ove la pronuncia sia espressa con una determinata maggioranza) su iniziative (di qualsiasi natura) non trattate dal congresso, ma può giungere al punto da deliberare con pari efficacia vincolant

e per gli organi federali (ove la pronuncia sia espressa all'unanimità) su proposte già respinte dal congresso (art.4.2.2. lett.a), I capoverso);

considerato, pertanto, che non affiora, allo stato, con la dovuta evidenza, il denunciato carattere di illegittimità della imposizione della nuova misura della quota d'iscrizione per effetto della deliberazione adottata all'unanimità dal Consiglio federale (in conformità, peraltro, della prassi già invalsa da alcuni anni e mai contestata) per la determinazione della quota minima annuale per il 1982 (peraltro stabilita in limiti ragionevoli e accettabili, in relazione al continuo slittamento dei valori monetari);

che, per conseguenza, il ricorso non può trovare accoglimento;

che sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia, per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti;

p.q.m.

rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Roma, 27 ottobre 1982

Il Pretore

Domeico Bonaccorsi

 
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