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Centro Calamandrei - 1 aprile 1983
(9) ESISTE ANCORA IL REATO DI DIFFAMAZIONE? La sentenza

SOMMARIO: Il volume edito dal "Centro Calamandrei" raccoglie gli atti di un processo per diffamazione relativo al "caso D'Urso". Nel corso del rapimento da parte delle Brigate Rosse del magistrato Giovanni D'Urso, due quotidiani accusarono il leader radicale Marco Pannella di aver portato in televisione la figlia del rapito Lorena e di averla costretta a leggere un comunicato delle BR in cui si definiva il giudice "boia".

Le querele che ne seguirono e l'intero processo, al termine del quale i due giornali furono assolti, illuminano come viene considerato oggi il reato di diffamazione ed offrono lo spunto per una riflessione aggiornata sul rapporto fra cittadini e mezzi di comunicazione di massa.

Nel volume, oltre alle querele, agli interrogatori di Marco Pannella e Lorena D'Urso, all'arringa dell'avv. Luca Boneschi e alla sentenza, sono riportati quattro pareri "pro-veritate" che il Centro Calamandrei ha chiesto ad altrettanti insigni studiosi della materia: Giorgio Gregori, Ferrando Mantovani, Enzo Musco e Pietro Nuvolone.

La loro aspra critica della sentenza e dei suoi principi ispiratori fanno sperare che sia ancora possibile, in una società dominata dai mass-media, tutelare l'onore e la reputazione dei singoli e degli enti in cui si esplica la loro personalità.

("ESISTE ANCORA IL REATO DI DIFFAMAZIONE?" - Analisi di un clamoroso caso giudiziario - Centro di iniziativa Giuridica Piero Calamandrei - Edizioni di Informazione e Diritto, Roma)

Indice

Angiolo Bandinelli: Democrazia e persona (testo n. 3941)

Premessa (testo n.3942)

IL PROCESSO

L'articolo di Paese Sera del 13 gennaio 1981 (testo n. 3943)

L'articolo de L'Unità del 13 gennaio 1981 (testo n. 3944)

Le querele (testo n. 3945)

L'interrogatorio di Marco Pannella (testo n. 3946)

La testimonianza di Lorena D'Urso (testo n. 3947)

L'arringa di Luca Boneschi (testo n. 3948)

La sentenza (testo n. 3949)

I PARERI PRO VERITATE

Giorgio Gregori (testo n. 3950)

Ferrando Mantovani (testo n. 3951)

Enzo Musco (testo n. 3952)

Pietro Nuvolone (testo n. 3953)

APPENDICE (testo n. 3954)

Articolo da l'Unità dell'11 gennaio 1981

Articolo da l'Unità del 14 gennaio 1981

Articolo da l'Unità del 16 gennaio 1981

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La sentenza

N. 6938/81 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 5 del mese di febbraio 1983

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

sezione III composta dai signori Magistrati

1. Dott. Giancarlo Millo Presidente

2. Dott. Alberto Dell'Orco Giudice

3. Dott. Ernesto Mineo Giudice

con l'intervento del Dott. Cusano Sost. Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Sig. Jacobelli P.M. Segretario ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale 1· grado

CONTRO

ZOLLO ANTONIO MARIO,

n. a S. Mango sul Calore (AV) il 21/5/1945 CONTUMACE

SERGI SERGIO n. a Messina il 6/8/1949 "

PRATESI PIERO n. a Sulmona il 4/6/1952 "

IMPUTATI

ZOLLO: A) del delitto di cui agli artt. 110, 595 c.p. 13 e 21 L. 8/2/48 n. 47 per avere in concorso con persona rimasta sconosciuta, pubblicato sul periodico »L'UNITA' dell'11/1/1981 di cui è direttore responsabile un articolo dal titolo: »PER SALVARE LA VITA DI TUTTI (1) che qui si deve intendere integralmente riportato, con il quale si offendeva la reputazione del Partito Radicale e del suo segretario Francesco Rutelli;

B) del delitto di cui agli artt. 110, 595 c.p. 13 e 21 L. 8/2/48 n. 47 per avere in concorso con persona rimasta sconosciuta, pubblicato sul periodico »L'UNITA' del 13/1/1981 di cui è direttore responsabile un articolo dal titolo: »IGNOBILE; PANNELLA INDUCE LA FIGLIA DI D'URSO A CHIAMARE BOIA IL PADRE che qui si deve intendere integralmente riportato, con il quale si offendeva la reputazione di Giacinto Pannella, del Partito Radicale e del suo segretario Francesco Rutelli.

C) del delitto di cui agli artt. 110, 595 c.p. 13 e 21 L. 8/2/48 n. 47 per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta pubblicato sul periodico »L'UNITA' del 14/1/1981 di cui è direttore responsabile un articolo dal titolo: »IL PARTITO RADICALE NASCONDE LE NOTIZIE SCOMODE PER LE B.R. (2) che qui si deve intendere integralmente riportato, con il quale si offendeva la reputazione di Francesco Rutelli, di Adelaide Aglietta e del Partito Radicale.

D) del delitto di cui agli artt. 110, 595 c.p., 13 e 21 L. 8/2/48 n. 47 per avere in concorso con persona rimasta sconosciuta pubblicato sul quotidiano »L'UNITA' di cui è direttore responsabile un articolo dal titolo: »IGNOBILE: PANNELLA INDUCE LA FIGLIA DI D'URSO A CHIAMARE IL PADRE BOIA con il quale si offendeva la reputazione di Pannella Giacinto Marco e Rutelli Francesco. (proc. n. 4786/81APM)

E) del delitto di cui agli artt. 57, 595 c.p. 13 e 21 L. 8/2/48 n. 47 per avere omesso di esercitare, sul contenuto del periodico »L'UNITA' di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo di cui al capo F si offendesse la reputazione di Adelaide Aglietta, Marco Pannella, Francesco Rutelli e Partito Radicale.

SERGI: F) del delitto di cui agli artt. 595, 81 c.p. 13 e 21 L. 8/2/48 N. 47 per avere redatto e pubblicato sul periodico »L'UNITA' del 16/1/81 un articolo dal titolo »RADICALE E B.R. - LE TAPPE DI UN DIALOGO (3) che qui si deve intendere integralmente riportato, con il quale si offendeva la reputazione, di Adelaide Aglietta, Marco Pannella, Francesco Rutelli e del Partito Radicale.

PRATESI: G) del delitto di cui agli artt. 110, 595 c.p. 13 e 21 L. 8/2/48 n. 47 per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta, pubblicato sul periodico »PAESE SERA del 13/1/1981 di cui è direttore responsabile un articolo dal titolo »PANNELLA COSTRINGE LORENA D'URSO A DEFINIRE BOIA SUO PADRE IN TV che qui si deve intendere integralmente riportato, con il quale si offendeva la reputazione di Giacinto Pannella.

FATTO E DIRITTO

Antonio Zollo, Sergio Sergi e Piero Pratesi sono stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe a seguito di numerose quanto incomplete querele proposte da esponenti del Partito Radicale con riferimento alla pubblicazione sui quotidiani »Unità e »Paese Sera di alcuni articoli ritenuti diffamatori e relativi all'atteggiamento politico assunto da quel partito nel corso del sequestro del Dott. D'Urso ad opera della associazione criminosa denominata Brigate Rosse.

In esito al dibattimento, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti civili, dal P. M. e dai difensori e riportate a verbale, il Tribunale osserva quanto segue.

E' opportuno in primo luogo segnalare le varie cause di improcedibilità riscontrabili in atti con riferimento a gran parte delle querele.

1) La querela proposta da Francesco Rutelli con riferimento all'articolo pubblicato dall'»Unità l'11 gennaio 1981 (fasc. 9206/81 P.M., capo A) non può essere considerata come valida condizione di promovibilità della azione penale in quanto manca in atti non solo la prova che all'epoca il Rutelli fosse segretario nazionale del Partito Radicale, ma anche la indispensabile dimostrazione documentale che al segretario politico spetti la rappresentanza legale del partito e che rientri nei suoi poteri anche quello di proporre querela senza la previa deliberazione di altri organi statutari.

L'istanza di punzione non può essere presa in considerazione neppure sotto il profilo personale, atteso che l'articolo in questione non fa riferimento specifico al Rutelli, mentre non è ammissibile la querela di un qualsiasi aderente ad una associazione di fatto per le espressioni diffamatorie indirizzate all'associazione nel suo complesso o genericamente ai suoi partecipanti.

2) La querela relativa all'articolo del 13 gennaio 1981 e contenuta nel fascicolo 9203/81 PM (capo B) è priva della sottoscrizione di Marco Pannella, mentre per la sottoscrizione di Francesco Rutelli valgono le considerazioni esposte al n. 1.

La querela relativa all'articolo del 14 gennaio 1982, pure contenuta nel fasc. 9203 (capo C), è priva della firma di Adelaide Aglietta, mentre per la sottoscrizione del Rutelli valgono le precedenti considerazioni.

La querela relativa all'articolo del 16 gennaio è del tutto priva di sottoscrizione (capo E e capo F).

I rilievi sopra esposti comportano il riconoscimento che quanto ai capi A, B, C, E ed F della rubrica non è stata validamente posta in essere la necessaria condizione di promovibilità dell'azione penale per cui gli imputati vanno prosciolti dai relativi addebiti.

I capi D e G si riferiscono, invece, a due articoli dei quotidiani »Unità e »Paese Sera per i quali è stata validamente proposta istanza di punizione da parte di Marco Pannella.

Il querelante lamenta che nei due pezzi redazionali pubblicati il 13 gennaio 1981, nell'informare i lettori della partecipazione della figlia del Dott. D'Urso alla trasmissione televisiva Tribuna-flash riservata la sera precedente al Partito Radicale, i redattori degli articoli gli hanno attribuito fatti specifici lesivi della reputazione. Sottolinea, in particolare, il Pannella che con l'uso dei verbi »portare »costringere ed »indurre , i giornali gli hanno attribuito una coartazione della volontà di Lorena D'Urso, »costretta a chiamare »boia il padre nel corso della trasmissione televisiva, allorché diede lettura di una parte di un documento delle Brigate Rosse.

Il quesito pregiudiziale che il Tribunale si deve porre è quello relativo alla possibilità che gli articoli incriminati abbiano leso la stima di cui Pannella gode nell'opinione pubblica.

La risposta è negativa.

E' del tutto evidente che nemmeno il più sprovveduto dei lettori può aver dedotto dal titolo e dal testo degli articoli per cui è processo l'opinione che Marco Pannella abbia formulato minacce gravi o abbia posto in essere raggiri fraudolenti allo scopo di ottenere che Lorena D'Urso leggesse dinanzi alle telecamere lo spregevole documento delle B.R.

Apparve chiaro anche ad un lettore frettoloso, e certo anche a qualche eventuale disistimatore del Pannella, che allo stesso non veniva addebitato il comportamento criminoso di chi fa violenza all'altrui volontà, ma invece la scelta di mettere uno »spazio televisivo a disposizione della figlia del dottor D'Urso, ponendo così la stessa nella condizione (necessitata dato il suo comprendibile stato psicologico) di leggere lo scritto delle B.R. e »costringendola a chiamare »boia il padre; infatti altra scelta non aveva una figlia cui era offerto l'accesso al mezzo di comunicazione se non quella di tentare di ottenere la salvezza del padre, piegandosi alle richieste di pubblicità dei sequestratori.

I giornalisti, dunque, hanno descritto con l'uso, improprio ma incisivo, dei verbi »costringere ed »indurre non un'impensabile attività di coartazione, come sostenuto semplicisticamente in querela, ma la condotta determinante di chi aveva promosso e reso possibile la comparsa in televisione di Lorena D'Urso e la conseguente inevitabile lettura del documento B.R.

Sembra chiaro, a chi non voglia dare una lettura farisaica dei due articoli, che questo era l'unico »messaggio in essi contenuto, cioè una valutazione di decisa condanna e di aspra critica politica e non una attribuzione di fatti illeciti.

La diffamazione lamentata non sussiste, quindi, sotto il profilo dei fatti attribuiti, per i quali si è esercitato il diritto di cronaca, sia pure accompagnato dall'uso di espressione di ferma ripulsa della condotta del querelante.

Una questione che viene proposta dalla lettura degli articoli, e che è divenuta secondaria per il successivo intervento del decreto di amnistia, e quella relativa all'uso di espressioni genericamente diffamatorie come »ignobile , »compagno tirapiedi , »cinico calcolo , »abiezione .

L'uso delle espressioni citate non è certo conforme a canoni di anglosassone compostezza nell'esercizio della critica politica. Peraltro il Tribunale, che nel rendere le sue decisioni non può prescindere dal momento storico in cui opera, deve prendere atto del basso livello di costume cui talora scende la polemica politica e dell'uso corrente di espressioni ingiuriose tra avversari politici. Così si è assistito allo scambio di epiteti non propriamente estimatori tra ministri o si è ascoltato un esponente radicale definire »associazione per delinquere un altro gruppo politico. Lo stesso querelante si è distinto per l'uso alquanto esuberante del diritto di critica allorché ha rivolto l'epiteto di »ladri e »assassini ad esponenti della maggioranza o ha qualificato come una »infamia la presente sentenza. Preso atto di questo modo di far politica, il Tribunale non vede ragione per censurare l'uso dei termini sopra indicati, che sono da considerarsi come enfatica, pure se deplorevole, espressione di dissenso p

olitico; essi rientrano, dunque, nell'esercizio del diritto di critica, manifestato nella forma più aspra, ma non lesivo della personale reputazione del destinatario degli apprezzamenti.

P.Q.M

Visti gli artt. 120 c.p., 9, 10, 136, 479 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Zollo Antonio Mario e Sergi Sergio in ordine ai reati loro contestati ai capi A, B, C, E ed F perché l'azione penale non poteva essere promossa per mancanza di querela validamente proposta: assolve lo Zollo e Pratesi Piero dalle imputazione loro rispettivamente ascritte ai capi D e G perché trattasi di persone non punibili per aver agito nell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica. Condanna il querelante Pannella al pagamento delle spese processuali.

Roma 5-2-83

Il Presidente Giancarlo Millo

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1983

NOTE

1.2.3. - Gli articoli sono integralmente riportati in appendice

 
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