(Testo approvato nella riunione del 4 settembre '83)Cap. I
Costituzione del Consiglio
Art. 1
La prima riunione del consiglio è convocata entro un mese dalla conclusione del Congresso.
A convocarla provvede il segretario del Partito, che la presiede fini all'insediamento del presidente.
L'elezione del presidente è prevista al primo punto dell'ordine del giorno della riunione.
Cap. II
I consiglieri
Art. 2
Sono membri del Consiglio gli eletti al Congresso che, non oltre la data del 31 dicembre successivo al Congresso stesso, siano iscritti al Partito Radicale. Il consigliere che a quella data non si sia iscritto decade dal mandato. Parimenti decade il consigliere che si dimetta dal Partito.
Art. 3
Le dimissioni di un consigliere vengono presentate per iscritto la presidente. Su di esse il Consiglio delibera nella prima riunione successiva alla loro presentazione. Fino al momento della deliberazione consiliare le dimissioni possono essere ritirate per iscritto.
Ove le dimissioni siano accettate, subentra quale membro del Consiglio il primo dei non eletti risultante iscritto al Partito al momento della presentazione delle dimissioni da parte del consigliere cessante.
Cap. III
Il presidente
Art. 4
L'elezione del presidente avviene a maggioranza assoluta dei votanti e a scrutinio segreto.
Art. 5
Il presidente presiede il Consiglio e lo rappresenta. Assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare lo statuto ed il regolamento; mantiene, per conto del consiglio, i contatti con gli altri organi del Partito, con le associazioni, con gli iscritti, con i gruppi parlamentari radicali e con i soggetti autonomi beneficiari di quote del finanziamento pubblico assegnato al Partito; coordina l'attività delle commissioni di studi eventualmente nominate dal Consiglio; assolve ai compiti che il Consiglio gli demanda al fine di garantire la circolazione delle informazioni all'interno del Partito.
Il presidente può essere coadiuvato nella sua attività da una segreteria di presidenza eletta dal Consiglio al proprio interno.
Art. 6
In applicazione delle norme del regolamento, il presidente dà e toglie la parola, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia i risultati.
Il presidente designa gli eventuali relatori, anche esterni al Consiglio, sui singoli punti all'ordine del giorno.
Art. 7
Il presidente convoca il Consiglio in via ordinaria ogni due mesi, su un ordine del giorno prestabilito. Comunicazione di data e luogo della riunione deve pervenire ai consiglieri con un anticipo di almeno una settimana. La convocazione per una riunione straordinaria deve pervenire ai consiglieri con almeno due giorni di anticipo.
Art. 8
Il presidente ha facoltà di invitare non membri del Consiglio a prender parte ai lavori limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno o per l'intera seduta.
L'invito a non membri può essere deliberato altresì dal Consiglio all'inizio della seduta o prima dell'inizio della discussione di ciascun punto dell'ordine del giorno.
Art. 9
1/5 dei membri del Consiglio può presentare mozione di sfiducia al presidente. La mozione viene posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva. La mozione è votata a maggioranza semplice.
Se la mozione è approvata si provvede all'immediata elezione del presidente.
Art. 10
Le dimissioni del presidente vengono messe in discussione al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla loro presentazione.
Qualora siano accettate, si procede all'immediata elezione del presidente.
Art. 11
In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere eletto con il maggior numero di voti.
Qualora il presidente decada dalla carica di consigliere, il segretario convoca il Consiglio e ne presiede i lavori fino all'elezione del presidente, messa al primo punto dell'ordine del giorno della riunione.
Cap. IV
Le commissioni
Art. 12
Il Consiglio può decidere la formazione di commissioni di studio su singoli argomenti, ne elegge i componenti e stabilisce i termini entro i quali le commissioni riferiscono al Consiglio.
Le Commissioni presentano al Consiglio relazioni sui propri lavori ed eventuali proposte.
Cap. V
L'ordine del giorno
Art. 12
l'ordine del giorno proposto dal presidente è discusso, eventualmente modificato ed approvato all'inizio della seduta. Il presidente è tenuto a segnalare nella convocazione eventuali proposte di punti da inserire all'ordine del giorno che singoli consiglieri o partecipanti di diritto gli facciano prevenire prima della convocazione e che egli non ritenga di far proprie.
Art. 14
Il Consiglio non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno approvato.
Cap. IV
La discussione
Art. 15
I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso il presidente. Il presidente dà la parola secondo l'ordine di iscrizione.
Art. 16
Il presidente decide il momento della chiusura delle iscrizioni a parlare sul punto all'ordine del giorno. Comunica tale decisione al Consiglio almeno prima di dare la parola all'iscritto, al termine del cui intervento intende chiudere le iscrizioni.
In via di principio, la durata degli interventi non è limitata. Su proposta del presidente o di singoli consiglieri vengono votate limitazioni di tempo agli interventi. Le proposte vanno presentate all'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e valgono per tutta la durata della discussione su quel punto.
Art. 17
Il segretario ed il tesoriere possono chiedere la parola in qualunque momento della discussione. La parola viene loro concessa immediatamente al termine dell'intervento in corso senza limiti di tempo.
Il presidente può intervenire in qualunque momento della discussione per richiamare o precisare i temi all'ordine del giorno o comunque per agevolare il miglior andamento dei lavori.
Art. 18
Si può chiedere la parola per richiamo al regolamento in ogni momento della seduta. La parola viene concessa immediatamente al termine dell'intervento in corso. Le decisioni in merito a tali richiami spettano al presidente, che ha facoltà di interrogare il Consiglio.
Art. 19
Le questioni procedurali e le mozioni d'ordine possono essere proposte in qualsiasi momento. Il presidente, verificatane la proponibilità, le mette immediatamente in votazione dopo aver dato la parola, a favore e contro, ad un limitato numero di consiglieri e fissando un limite di tempo agli interventi.
Art. 20
Si può chiedere di avere la parola per fatto personale al termine dell'intervento in corso. In tali casi chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale e spetta al presidente stabilire se esso sussista.
Cap. VII
Le votazioni
Art. 21
Ove non diversamente previsto da questo regolamento e dallo statuto, il Consiglio delibera a maggioranza semplice. In tali casi vengono considerati solo i voti favorevoli e contrari.
Art. 22
Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano. Si vota per appello nominale per disposizione del presidente.
Art. 23
Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova mediante appello nominale per disposizione del presidente o se ne vien fatta richiesta da un consigliere prima della proclamazione. In sede di verifica possono votare solo coloro che erano presenti alla votazione da verificare.
Art. 24
Le modifiche del regolamento sono votate a maggioranza assoluta dei presenti.
ALLEGATO
Nel corso del dibattito che ha portato all'adozione del regolamento del Consiglio Federale, il Consiglio ha deliberato di allegare al regolamento stesso una duplice raccomandazione:
1) che nella sua prima riunione il consiglio approvi un calendario di massima per le sue riunioni ordinarie, in modo da consentire ai consiglieri di organizzare per tempo i propri impegni;
2) che, allo stesso scopo, nei limiti del possibile, la comunicazione di data e luogo delle riunioni ordinarie sia fatta con un anticipo assai maggiore di quello minimo stabilito all'art. 7, ossia almeno tre settimane.