Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 27 apr. 2024
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio Partito radicale
Crivellini Marcello, Mellini Mauro - 18 giugno 1984
»Sul mio onore affermo che...
a cura di Marcello Crivellini e Mauro Mellini

SOMMARIO: La farsa delle dichiarazioni delle spese elettorali dei deputati della IX legislatura. Cosa dice la legge. La dimostrazione dei falsi. Il ruolo di copertura della presidenza della Camera. L'elenco dei più »cattivi . Il caso Andreotti. La denuncia del Pr alla magistratura.

(LETTERA RADICALE, giugno 1984)

Presentiamo ampi stralci del dossier sulle spese elettorali dichiarate dai deputati, a cura di Marcello Crivellini e Mauro Mellini, presentato presso la sala stampa di Montecitorio il 9 giugno scorso.

Introduzione

Ogni volta che il Parlamento ha votato altri soldi per il finanziamento pubblico dei partiti, non sono mancate promesse di maggiore trasparenza e informazione.

Così è avvenuto nel novembre 1981 quando, a colpi di fiducia e cambiando il regolamento, tutti gli altri partiti ebbero ragione dell'ostruzionismo radicale contro il raddoppio e l'indicizzazione del finanziamento pubblico.

Fu in quell'occasione che si misero le basi dell'attuale legge n. 441 del 1982 che regola la pubblicità e l'obbligo delle dichiarazioni delle spese elettorali.

Come sempre è successo, le promesse di moralizzazione, di trasparenza e di tutela dei diritti dei cittadini si sono arenate nelle sabbie dell'arroganza e della certezza di impunità.

Cosi se nessun deputato è in grado di prevedere la durata di un governo o della legislatura, tutti con sicurezza sanno che dichiarare il falso sulle spese elettorali non comporta rischi, allo stesso modo che per i partiti relativamente ai loro bilanci, notoriamente falsi.

Ciò è possibile anche grazie al ruolo della Presidenza della Camera che assicura sia ai partiti, per i loro bilanci, sia ai singoli deputati, per le loro dichiarazioni, una completa quando insistente protezione.

Il Partito Radicale, così come per i bilanci dei partiti, ha voluto dimostrare la falsità delle dichiarazioni delle spese elettorali.

Le spese elettorali possono presentare diverse componenti: spot radiotelevisivi, inserzioni pubblicitarie su giornali, invio di materiale propagandistico, manifesti, manifestazioni, altre forme di propaganda (cene, promozioni varie, ecc.).

Abbiamo scelto il controllo delle spese pubblicitarie su quotidiani non perché siano le più rilevanti o le più costose, ma semplicemente perché i giornali non possono essere fatti sparire dagli archivi, mentre degli spot, manifesti od altro non rimangono tracce così facilmente ricostruibili.

Abbiamo cioè seguito le tracce più facili, non le più consistenti.

I falsi riscontrati sono dunque importanti non tanto per i singoli casi, quanto e soprattutto perché dimostrano scientificamente che i falsi ci sono.

Ciò è stato possibile con i nostri pochi mezzi e malgrado l'azione ostruzionistica costantemente operata dalla Presidenza della Camera, come può rilevarsi dalla lettura del dossier.

Chi ha altri compiti e ben altre responsabilità istituzionali delle nostre, anche in base al nostro lavoro, può ora liberamente scegliere: stare dalla parte dei cittadini e della politica vera o da quella della partitocrazia e dei suoi interessi, anche i più mediocri.

Un paragrafo del dossier è dedicato all'analisi delle dichiarazioni, così come sono state compilate.

Anche da esso si ricava netto il convincimento che tranne alcuni casi di grande serietà e puntualità, molte, troppe dichiarazioni sono reticenti e non rispondenti al vero.

Cosa dice la legge

La legge che regola l'obbligo di dichiarare le spese elettorali sostenute è la legge 5 luglio 1982, n. 441, titolata »Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti . Definisce all'art. I I'insieme dei soggetti interessati:

1) i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

2) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i sottosegretari allo Stato;

3) i consiglieri regionali;

4) i consiglieri provinciali;

5) i consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Nell'art. 2 è specificato il tipo di obbligo inerente le spese elettorali.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale... con l'apposizione della formula »sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero . Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

In caso di inadempienza, secondo l'art. 7 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni; senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

Gli articoli 8 e 9 assicurano al cittadino la possibilità di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2: tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 650. Le suddette dichiarazioni vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, nel quale devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi,

Come risulta chiaramente dal secondo comma dell'art. Il, la pubblicazione deve essere effettiva e disponibile realmente, senza trucchi: essa deve essere effettuata per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

L'ultimo articolo della legge ripete la formulazione classica per le leggi italiane: »E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato .

Il ruolo della Presidenza della Camera: dalla »copertura al »segreto di Stato

La lettera, oltre che lo spirito, della legge n. 441 »Disposizioni sulla pubblicità... attribuisce alla Presidenza della Camera il ruolo di garante e di gestore della pubblicità delle dichiarazioni e della serietà di tutta la vicenda, di fronte ai cittadini.

E avvenuto esattamente il contrario: la Presidente della Camera con il consenso dell'Ufficio di Presidenza ha svolto un'azione di vera e propria copertura dei falsi limitando nei modi più impensabili (oltre che mediocri) ogni forma possibile di conoscenza.

I punti salienti della tecnica di questa azione scientificamente deliberata e attuata con continuità dall'inizio dalla Presidenza sono stati i seguenti:

1) ritardo di oltre 7 mesi nella pubblicazione (si fa per dire) delle dichiarazioni dei deputati; e ciò, malgrado continue sollecitazioni, già dal 12 ottobre 1983;

2) immediata decisione invece (sette mesi prima della pubblicazione) di non consentire alcuna riproduzione delle dichiarazioni (vedi lettera della Presidente Jotti, allegata);

3) decisione, anch'essa immediata, di non rendere disponibile al di fuori della sede della Camera di Roma la consultazione delle dichiarazioni; il combinato disposto di questa decisione e di quella precedente (punto 2) comporta che nessun cittadino italiano al di fuori di Roma è nella possibilità di leggere le dichiarazioni dei deputati. Tutto ciò malgrado la legge preveda, ad esempio, esplicitamente per le regioni la pubblicazione sul bollettino delle leggi;

4) nessun controllo reale di sostanza e di forma non solo sulla veridicità dei contenuti ma neanche del mero rispetto formale di quanto previsto dalla legge. Cosi ad esempio semplici probabili dimenticanze di sottoscrivere le dichiarazioni (come nel caso dei deputati Balbo, Ingrao e Satanassi) sono rimaste tutt'ora come erano sette mesi fa. Tutto ciò malgrado la legge preveda un ruolo attivo della Presidente (art. 7);

5) ruolo attivo, invece, nel cancellare tutte le ulteriori aggiuntive informazioni che i deputati avessero fornito per rendere più trasparente la loro dichiarazione. Cosi, ad esempio, sono state cancellate cifre e informazioni fornite da Battistuzzi ed altri deputati (e non ci riferiamo alle targhe delle automobili!);

6) decisione, assunta sette mesi prima della pubblicazione e confermata giovedì scorso, di vietare la consultazione delle fatture che alcuni deputati hanno volontariamente allegato alle dichiarazioni per maggiore trasparenza e controllo; ciò impedisce alcuni importanti controlli (vedi »caso Andreotti );

7) decisione di fissare l'orario di consultazione solo dalle 9.30 alle 12.30.

Tutto ciò mostra come il ruolo che la legge attribuisce alla Presidenza della Camera, sia stato completamente ribaltato, diventando invece di vera e propria »protezione dei falsi, di scientifica opposizione a qualsiasi seppur minima trasparenza, spesso opponendo una sorta di »segreto di Stato .

Al fine di garantire impunità, la Camera dei Deputati è stata dunque usata contro i cittadini, contro la legge, contro la verità, contro il diritto di conoscere.

»Sul mio onore affermo che...

Sono state prese in esame le dichiarazioni delle spese elettorali di tutti i deputati.

E stata realizzata una prima elaborazione che consiste nel classificare i deputati in una delle tre seguenti categorie:

-- A1) deputati che dichiarano di aver sostenuto in proprio le spese

-- A2) deputati che dichiarano che, oltre ad aver sostenuto in proprio le spese, hanno usufruito anche di mezzi e materiale messi a disposizione dal proprio partito

-- B) deputati che dichiarano di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi e materiali messi a disposizione dal proprio partito.

In base alla distribuzione dei deputati secondo l'origine della spesa si rileva che il 39,6% dichiara di aver sostenuto in proprio le spese, il 22,5% dichiara di essersi avvalso anche del contributo del partito, mentre il restante 37,9% dichiara di aver usato esclusivamente mezzi forniti dal proprio partito.

La distribuzione dei deputati nelle 3 classi considerate varia, ovviamente, da partito a partito.

La figura 2 mostra tale distribuzione per partito .

Nel PCI sono stati computati tutti i deputati eletti in quella lista (compresi, cioè, i deputati della Sinistra Indipendente e del PDUP). I dati della figura 2 (espressi in percentuale sul totale dei deputati di ciascun gruppo) mostrano che per la totalità dei deputati di DP, per la stragrande maggioranza di quelli del PCI (97,5%) e per gran parte (63,3%) dei deputati radicali, il rispettivo partito di appartenenza ha fornito completamente gli strumenti della campagna elettorale. Per gli altri partiti la percentuale di deputati che dichiara di aver fatto in proprio completamente fronte alle spese elettorali varia tra il 39,3% del PRI e il 73,2% del MSI.

Per quanto riguarda la distribuzione dei deputati per fasce di spesa, sono stati presi in esame i valori delle cifre dichiarate, sia per i deputati classificati come Al (spese in proprio) sia per quelli classificati come A2, (spese anche a carico del partito). Le cifre dichiarate sono state divise in cinque fasce: meno di 20 milioni, tra più di dieci e trenta milioni, tra più di trenta e cinquanta, tra più di cinquanta e cento, oltre cento milioni. In base a tale distribuzione la metà dichiara di aver sostenuto spese la cui entità è compresa tra i dieci e i trenta milioni. Solo 47 deputati dichiarano spese tra i cinquanta e i cento milioni e solo 2 oltre i cento.

Un'altra elaborazione riguarda invece il valore totale della spesa dichiarata.

La figura 4 riporta infatti, per ciascun partito, la somma delle cifre dichiarate dai rispettivi deputati, ovviamente delle categorie Al e A2. Sono riportati sia separatamente i valori delle due categorie, sia la loro somma. Il totale delle cifre dichiarate da tutti i deputati Al è di L. 7.841.487.309, mentre il totale delle dichiarazioni dei deputati A2 è di L. 3.719.731.585. Ciò significa che, secondo le loro dichiarazioni, i deputati che hanno svolto a totale loro carico la campagna elettorale hanno speso mediamente solo 31 milioni! (11 valore medio è stato ricavato dal totale delle spese diviso il numero dei deputati). Per i deputati che si sono avvalsi anche dei mezzi del partito la spesa media è data da L. 26.569.507. Infine se si prendono in considerazione tutti i deputati che hanno dichiarato di aver sostenuto spese (cioè gli Al e A2 insieme) e il totale di tutte le spese dichiarate, è possibile calcolare che il valore medio delle spese elettorali dichiarate per deputato è di L. 29.644.148. Cioè dive

nire deputato, per coloro che hanno dichiarato spese di campagna elettorale, è costato mediamente meno di 30 milioni. Se così fosse realmente si tratterebbe, almeno dal punto di vista economico, di uno degli »investimenti più redditizi mai conosciuti.

La dimostrazione dei falsi

La lettura delle dichiarazioni e l'osservazione anche superficiale degli strumenti usati dai candidati durante la campagna elettorale del 1983, mostra chiaramente che la gran parte delle dichiarazioni non corrisponde al vero, ma rappresenta solo una parte delle spese sostenute (spesso la metà o un quarto, in alcuni casi un decimo o un centesimo). Qualsiasi cittadino è in grado di condividere questa valutazione. Dimostrarlo è cosa del tutto diversa. Per farlo abbiamo assunto un metodo particolare, che porta a dimostrare che i falsi ci sono sicuramente. Il difetto del metodo è che non individua i falsi più clamorosi e maggiori ma anzi, forse quelli meno importanti. Inoltre non individua i nomi di coloro che maggiormente hanno mentito (i »grandi evasori o gli »evasori totali ) ma agisce anzi su coloro che si sono lasciati »sfuggire qualche informazione in più. Per questo non è nostra intenzione puntare il dito su nessuno e tantomeno criminalizzarlo. Va puntato il dito sul metodo e sulla protezione che la Pres

idenza della Camera ha incredibilmente fornito e certo anche sui singoli deputati che, sicuri della loro impunità ne hanno approfittato. Essi ci servono soltanto per dimostrare che in genere le dichiarazioni sono false. E veniamo al metodo seguito. Esso è consistito, per un campione nella analisi delle pubblicità acquistate sui quotidiani, nel calcolo del loro costo e nel confronto con le dichiarazioni corrispondenti. Per essere certi, si sono presi in considerazione solo quei deputati che hanno dichiarato di aver provveduto in proprio alle spese (categoria A1) e che abbiano o dichiarato una cifra complessivamente inferiore alle sole spese di pubblicità su quotidiani oppure nella scomposizione fornita delle spese abbiano citato cifre inferiori (o nulle) al riguardo. L'insieme dei deputati si restringe dunque di molto e se si pensa che ciò è stato fatto per Milano e Roma, si ha un'idea precisa di quanto ancora andrebbe fatto. Se cosi ad esempio, un deputato ha speso 280 milioni in spot TV, manifesti o lettere

e ha dichiarato una cifra di 6 milioni senza dire altro, questo clamoroso falso sfugge al metodo che abbiamo seguito. Prima di fornire l'elenco delle cifre dichiarate non rispondenti al vero è bene dunque ripetere ancora che questo non è l'elenco dei »Cattivi . E solo un elenco che permette la dimostrazione che in genere le dichiarazioni sono false.

L'elenco dei »cattivi

Milano Pavia

Baslini (pli): dichiara »circa 50 milioni complessivamente. Accertati per soli annunci su quotidiani costi per L. 54.383.152.

Carocchio (dc): dichiara spese complessive per 6 milioni. Accertati costi per soli annunci per L. 9.600.000.

La Russa (dc): dichiara spese complessive per circa 25 milioni, ma nella scomposizione delle singole spese è totalmente assente la voce per quotidiani. Accertati annunci per un costo complessivo di L. 25.266.000.

Orsenigo (dc): dichiara annunci per L. 3.796.587. Accertati annunci per L. 7.200.000.

Tedeschi (dc): dichiara fra le spese L. 8 milioni per »pubblicità . Accertati annunci per L. 17.809.056.

Muscardini (msi): nella composizione delle spese dichiarate (circa 5 milioni) non compare la voce relativa agli annunci a pagamento. Accertati annunci per L. 2.368.800.

Borruso (dc): dichiara inserzioni pubblicitarie per L. 14.007.314, fornendo anche le fatture. Accertate inserzioni per oltre 21 milioni. Non è stato possibile controllare le fatture non per responsabilità del deputato ma per decisione della Camera. Per Borruso vale il discorso che a parte si fa per Andreotti.

Roma

Bubbico (dc): non dichiara spese per pubblicità su quotidiani. Accertati per oltre 3 milioni.

Battistuzzi (pli): pur essendo fra coloro che dichiara di più (oltre 86 milioni) e proprio perché è fra coloro che più forniscono informazioni, è stato possibile constatare incongruenze. Sul »Tempo dichiara annunci per L. 17.701.880: risultano invece per oltre 30 milioni. Non compaiono spese per annunci sul »Giornale Nuovo pur effettuati per circa 7 milioni.

Caradonna (msi): non dichiara spese per quotidiani. Accertati annunci per oltre 6 milioni.

Fini (msi): Non dichiara spese per quotidiani. Risultano inserzioni per oltre 3 milioni.

Andreotti (dc): vedi paragrafo a parte.

E inoltre opportuno riportare l'elenco di quei deputati che dichiarano solo cifre complessive, guardandosi bene dal fare specificazioni di sorta.

Altissimo pli

Angelini Piero dc

Bacchetti dc

Benedikter svp

Cattanei dc

Corti psdi

Dell'Andro dc

De Rose psdi

Di Bartolomei pri

Fausti dc

Foschi dc

Garocchio dc

Leccisi dc

Malfatti dc

Mensorio dc

Pellizzari dc

Pumilia dc

Rabino dc

Ravaglia pri

Rocchi dc

Santarelli psi

Sodano psi

Trappoli psi

Visentini pri

Zanfagna msi

Zanone pli

Il »caso Andreotti

Il caso del deputato Andreotti è tipico di tutta la vicenda ed in particolare del ruolo assunto dalla Presidenza della Camera. Andreotti dichiara spese complessive per L. 36.018.180, specificandone la composizione: la cifra relativa a inserzioni pubblicitarie è di L. 4.415.000. Allega alla domanda giustificativi delle spese indicate ed afferma di aver ricevuto dal Partito (Gruppo Parlamentare DC) la cifra di 5 milioni come contributo alla campagna elettorale. Gli annunci che compaiono sul »Tempo)> e sul »Messaggero comportano invece un costo di L. 26.045.550, ben superiore a quello dichiarato. E però possibile che alcuni annunci relativi alla manifestazione di chiusura siano stati pagati dal Partito.

In particolare un'analisi attenta degli annunci rileva che:

-- 2 annunci sono stati »firmati dal Movimento Popolare per una somma che riguarda Andreotti per L. 2.124.000;

-- 6 annunci riguardano un comizio pubblico che potrebbe essere stato pagato direttamente dalla DC per L. 11.310.300;

-- 4 annunci sono a metà con altri, se si computa la metà della cifra si ottiene 4.646.250, di cui L. 3.849.750 con Darida ed il resto con altri;

-- 2 annunci riguardano solo ed esclusivamente l'invito a votare Andreotti e il loro costo è di L. 4.141.800.

Quali sono allora le ipotesi possibili? Sono le seguenti:

a) la cifra indicata da Andreotti (4.415.000) per pubblicità corrisponde a quella dei suoi soli annunci perché gli altri li hanno pagati DC, Movimento Popolare, Darida ed altri. In questo caso Andreotti è »colpevole solo di non aver dichiarato, come è obbligo, di aver usufruito dei mezzi del partito e dei mezzi di altri (Darida Movimento Popolare ecc.). In questo caso cioè la dichiarazione di Andreotti è sostanzialmente veritiera come cifre e non corretta per quanto riguarda gli altri. Diventa falsa però la dichiarazione di Darida: egli infatti dichiara 6 milioni mentre sono accertabili direttamente a suo carico L. 6.579.483 a cui devono aggiungersi (in questa ipotesi) la parte di Andreotti (L. 3.849.750), per un totale di L. 10.429.233, superiore cioè a quanto dichiarato da Darida.

b) Andreotti non è riuscito ad accollare a Darida e altri anche la sua parte e quindi la cifra accertata per Andreotti è almeno di L. 8.788.050, cioè doppia di quanto dichiarato. In questa ipotesi la sua dichiarazione è non vera e inoltre anche in questo caso non è corretta per quanto riguarda le spese sostenute dal Partito. Non si possono fare osservazioni di alcun genere a Darida.

c) Tutti gli annunci in cui figura il nome di Andreotti sono stati pagati (almeno per la sua parte) da Andreotti. La dichiarazione diviene, in questo caso, appena un quinto del reale, mentre non ci sono scorrettezze per quanto riguarda i rapporti con il Partito e inoltre nulla è possibile rilevare nei confronti di Darida.

Riteniamo l'ipotesi c) la meno probabile. C'è un modo certo per verificare se corrisponde al vero l'ipotesi a) o quella b): I'esame delle fatture fornite dallo stesso Andreotti. Controllando le date indicate per le inserzioni si può vedere a quali si riferiscono e quindi appurare la verità. Andreotti stesso ha allegato le fatture alla sua dichiarazione, annotando di suo pugno questo fatto. Ma le fatture sono sparite dalla copia di consultazione e anche dall'originale della dichiarazione. Sono state sequestrate (sarebbe meglio dire »insabbiate ) dalla Presidenza della Camera che ne vieta la consultazione. Si verifica cioè che la Presidenza della Camera (complice l'Ufficio di Presidenza) è talmente impegnata nell'impedire qualsiasi informazione e qualsiasi possibilità di conoscenza e controllo in materia, da danneggiare gli stessi dichiaranti, di cui pure viene assicurata in tal modo l'impunità. Cosi, mentre Andreotti ha fornito la possibilità di verificare quanto da lui dichiarato, la Presidenza della Camera

l'ha bloccata d'autorità. Sarebbe possibile, cioè, accertare se la dichiarazione di Andreotti è sostanzialmente vera mentre non lo è quella di Darida o viceversa, semplicemente leggendo i documenti che spontaneamente Andreotti ha fornito e sui quali invece la Presidenza della Camera ha posto, incredibilmente, il segreto.

Valutazioni conclusive

E singolare che un'azione di studio, di verifica e di analisi di quanto prevede una legge dello Stato debba essere effettuata da chi è oggetto di questa legge e non da chi istituzionalmente ne è il garante ed il soggetto a ciò preposto. Ma anche questa ennesima contraddizione è il frutto di una situazione complessiva che vede i partiti e la partitocrazia prevalere sulla legge, il diritto, la Costituzione. In un paese civile, la dimostrazione che i rappresentanti del popolo dichiarano il falso e che ciò è costume diffuso e non caratteristico di pochi singoli, provocherebbe indagini precise e conseguenze traumatiche. Nel nostro, in cui ormai la forza del potere sembra prevalere sulla forza del diritto, non c'è da stupirsi se le uniche conseguenze venissero contro i soli che denunciano questo stato di cose.

----------------------

La denuncia del PR alla magistratura

I sottoscritti Roberto Cicciomessere, Mauro Mellini e Marcello Crivellini espongono alla Signoria Vostra quanto segue.

In data 12 ottobre 1983 è scaduto il termine, previsto dall'art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441, per la dichiarazione, da parte dei deputati e senatori eletti nella tornata elettorale del 26 giugno 1983, oltreché della situazione patrimoniale, di quella »concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (comma 1· n. 3). Le dichiarazioni suddette, ai sensi dell'art. 9 della legge sopra citata, dovrebbero essere pubblicate in »apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza , bollettino che, come specifica il secondo comma di detto articolo, »è a disposizione di tutti gli elettori... Ciò malgrado, la raccolta di tali dichiarazioni è stata effettuata in sole 5 copie, a disposizione del pubblico con particolari restrizioni, che ne rendono disagevole la consultazione e ne impediscono la riproduzione, essendo solo consentito compilare appunti durante la consultazione. Inoltre tale raccolta è stata messa a disposizione (con le m

odalità suddette) solo selle mesi dopo la scadenza del termine per le dichiarazioni, dopo che alle Presidenze delle Camere erano pervenute proteste e petizioni di cittadini che reclamavano di conoscere i dati cui la legge fa riferimento", I sottoscritti, malgrado le ricordate difficoltà, aggravate dalla mancanza di omogeneità di criteri delle dichiarazioni, dall'assoluta sommarietà di talune di esse, dall'affastellamento di tutte le dichiarazioni patrimoniali, dei redditi e delle spese elettorali per ciascun nominativo, anziché per tipo di dichiarazione e nominativo, ed addirittura dalla scarsa chiarezza della riproduzione delle dichiarazioni manoscritte, hanno verificato e fatto verificare alcuni gruppi delle dichiarazioni relative alle spese elettorali, relative ai deputati delle circoscrizioni IV (Milano) e XIX (Roma), controllando anche la pubblicità elettorale effettuata sui quotidiani dagli stessi deputati. A seguito di tale controllo i sottoscritti sono dovuti giungere alla conclusione che un buon num

ero di tali dichiarazioni è da considerare falso... La legge 5 luglio 1982 n. 441 non commina particolari sanzioni per la falsità delle dichiarazioni relative sia alla situazione patrimoniale, sia alle spese elettorali. Tuttavia non può sfuggire che le dichiarazioni che ciascun parlamentare deve effettuare »sul proprio onore e per dovere inerente alla propria carica, sono atto solenne attestante la verità di un fatto che egli deve rendere in qualità di pubblico ufficiale. Pertanto la violazione del dovere di veridicità può ritenersi costituire reato si sensi degli art. 476 e seguenti c.p. Ma i fatti sopra segnalati possono interessare la giustizia penale anche sotto altro profilo... In altre parole, una volta constatato che le spese denunziate per inserzioni pubblicitarie sulla stampa sono inferiori a quelle dovute quale prezzo per la pubblicità effettivamente usufruita dai denunzianti (ed una volta che dovesse risultare provato un analogo e forse assai maggiore divario per ciò che riguarda la pubblicità ra

diotelevisiva) vi è fondato motivo di ritenere che alle false denunzie corrispondono false fatturazioni... I sottoscritti non ritengono di dover qui riportare altre notizie ed altre valutazioni che quelle ricavabili dall'esame, da una parte, del cosiddetto »bollettino di cui all'art. 9 della legge e dall'altro delle collezioni dei giornali e periodici. Ma un'indagine estesa agli archivi ed ai documenti delle imprese radiotelevisive e delle loro agenzie di pubblicità potranno certamente portare a risultati assai più rilevanti.

 
Argomenti correlati:
spese elettorali
camera dei deputati
corruzione
baslini antonio
battistuzzi Paolo
stampa questo documento invia questa pagina per mail