SOMMARIO: proposta di risoluzione presentata al Parlamento Europea dai deputati Roelants du Vivier, Roberto Cicciomessere ed altri, il 11 Febbraio 1985, sul rispetto da parte della Spagna del diritto all'obiezione di coscienza( doc. B2 1624/84)
Il Parlamento europeo
A. allarmato per l'entrata in vigore in Spagna di una nuova legislazione sull'obiezione di coscienza il cui contenuto non rispetta, sotto vari aspetti, il diritto fondamentale all'obiezione di coscienza ribadito dallo stesso Parlamento nella sua risoluzione del 7 febbraio 1983,
B. considerando in effetti che,in base a questa legislazione spagnola, il diritto all'obiezione di coscienza non potrà essere
esercitato dopo l'incorporazione nei ranghi militari, mentre la citata risoluzione del 7 febbraio 1983 constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di
ritirarsi dal servizio militare in qualsiasi momento per motivi di coscienza,
C. considerando peraltro che questa legislazione spagnola prevede l'intervento sistematico di una commissione speciale incaricata
di giudicare i motivi di coscienza, laddove la citata risoluzione del 7 febbraio 1983 osserva che una dichiarazione individualmente motivata deve essere sufficiente, nella stragrande maggioranza dei casi ,per ottenere il beneficio del regime previsto per gli obiettori di coscienza,
D. considerando inoltre che questa legislazione spagnola fissa una discriminazione arbitraria fra la durata del servizio militare e quella del servizio militare sostitutivo, laddove la citata risoluzione del 7 febbraio 1983 afferma che lo svolgimento di un servizio di sostituzione non può essere considerato come una sanzione e che la durata di tale servizio non dovrebbe eccedere quella del servizio militare ordinario,
1. ricorda allo Stato spagnolo, candidato all'adesione alla Comunità europea, che il diritto all'obiezione di coscienza fa parte dei diritti fondamentali ai quali tutte le Istituzioni
europee attribuiscono un'importanza basilare;
2. invita lo Stato spagnolo a rivedere il contenuto della sua nuova legislazione sull'obiezione di coscienza tenendo conto dei principi affermati in particolare nella risoluzione adottata dal
Parlamento europeo il 7 febbraio 1983;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle autorità spagnole competenti in materia nonché
a tutte le Istituzioni comunitarie interessate.