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Stanzani Sergio, Aglietta Adelaide, Calderisi Giuseppe, Crivellini Marcello, Melega Gianluigi, Roccella Franco, Rutelli Francesco, Spadaccia Gianfranco, Teodori Massimo - 5 marzo 1985
(2) Norme generali del sistema radiofonico e televisivo pubblico e privato e regolamentazione della radiodiffusione sonora nella banda delle onde ultracorte e della radiodiffusione televisiva.

Camera dei deputati - Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Stanzani Ghedini, Aglietta, Calderisi, Crivellini, Melega, Pannella, Roccella, Rutelli, Spadaccia, Teodori

n. 2616 - Presentata il 5 marzo 1985

SOMMARIO: Ponendo sullo stesso piano l'interesse del singolo e della collettività per quanto riguarda l'attività di emissione di programmi radiofonici e televisivi, la proposta di legge dei deputati radicali - primo firmatario Sergio Stanzani - disegna un sistema in cui possano coesistere da una parte il servizio pubblico radiotelevisivo, attribuito ad un Ente Pubblico, e dall'altra i gestori di emittenti locali, reti nazionali e circuiti di emittenti locali.

La proposta di legge definisce minuziosamente i criteri di attribuzione delle frequenze lasciando quindi minima discrezionalità alla pubblica amministrazione.

L'Ente pubblico radiotelevisivo, che si finanzia esclusivamente attraverso sovvenzioni dello Stato e quindi non trasmette messaggi pubblicitari, risponde del suo operato direttamente al Governo e, attraverso quest'ultimo, al Parlamento. Vengono disciplinate in maniera dettagliata tutte le forme di accesso diretto delle forze politiche all'informazione radiotelevisiva privata e pubblica e rese più rigorose le norme sulla diffamazione e il diritto di rettifica. Le norme per impedire condizioni di oligopolio nell'abito dell'emittenza privata.

(ATTI PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI - N. 2616)

INDICE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Princìpi generali;

Articolo 2. Obblighi dello Stato.

TITOLO II

ACCORDI INTERNAZIONALI

E PIANIFICAZIONE

DELL'EMITTENZA PUBBLICA

E PRIVATA

Articolo 3. Accordi internazionali;

Articolo 4. Piano Nazionale di Ripartizione delle bande di frequenze;

Articolo 5. Piani Nazionali di Assegnazione delle frequenze agli impianti;

Articolo 6. Piani Nazionali di Assegnazione delle frequenze agli impianti per radiodiffusione sonora nella banda delle onde ultracorte e per la radiodiffusione televisiva;

Articolo 7. Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze agli impianti di emissione di programmi radiofonici e televisivi - Risorse di ascolto;

Articolo 8. Bacini d'ascolto;

Articolo 9. Ripartizione delle risorse d'ascolto;

Articolo 10. Dichiarazione di pubblica utilità per la localizzazione degli impianti;

Articolo 11. Aggiornamento del Piano di Assegnazione.

TITOLO III

GLI ORGANI DI GESTIONE

DEL SISTEMA

Articolo 12. Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva;

Articolo 13. Funzionamento del Comitato;

Articolo 14. Attribuzioni del Comitato;

Articolo 15. Rilevamento ed analisi dei dati d'ascolto;

Articolo 16. Supporto tecnico di parte privata.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 17. Diffamazione;

Articolo 18. Diritto di rettifica;

Articolo 19. Comunicati di organi pubblici;

Articolo 20. Trasmissione di film;

Articolo 21. Limiti alle trasmissioni radiofoniche e televisive.

TITOLO V

ENTE PUBBLICO NAZIONALE

RADIOTELEVISIVO

Articolo 22. Istituzione ed obiettivi;

Articolo 23. Indirizzo e controllo;

Articolo 24. Centro di documentazione sull'attività dell'Ente Pubblico radiotelevisivo;

Articolo 25. Finanziamento dell'Ente Pubblico;

Articolo 26. Consiglio d'amministrazione;

Articolo 27. Comitato esecutivo;

Articolo 28. Collegio sindacale;

Articolo 29. Controllo della Corte dei conti;

Articolo 30. Tempi di attuazione;

Articolo 31. Trasmissioni preelettorali;

Articolo 32. Trasmissioni per i referendum;

TITOLO VI

EMITTENZA PRIVATA

Capo I.

Disciplina per l'esercizio

dell'emittenza privata.

Articolo 33. Autorizzazione per l'installazione di impianti e per l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive;

Articolo 34. Emittenti locali, reti nazionali, circuiti di emittenti locali;

Articolo 35. Requisiti soggettivi per l'autorizzazione;

Articolo 36. Impegno dei richiedenti;

Articolo 37. Emanazione dei bandi;

Articolo 38. Contenuti della domanda;

Articolo 39. Numero massimo di autorizzazioni;

Articolo 40. Verifica e valutazione delle domande - Rilascio delle autorizzazioni;

Articolo 41. Autorizzazione per l'emissione di programmi comuni da parte di circuiti di emittenti locali;

Articolo 42. Autorizzazione per l'installazione di impianti non inclusi nel Piano Nazionale di Assegnazione;

Articolo 43. Programmi autoprodotti;

Articolo 44. Pubblicità;

Articolo 45. Registrazione e conservazione dei programmi;

Articolo 46. Decadenza dall'autorizzazione;

Articolo 47. Procedimento di decadenza;

Articolo 48. Estinzione delle autorizzazioni;

Articolo 49. Trasmissioni preelettorali.

Capo II.

Impresa radiofonica e televisiva privata -

Disciplina della concorrenza.

Articolo 50. Registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private;

Articolo 51. Requisiti delle imprese titolari di autorizzazione per l'installazione di impianti e l'esercizio delle emittenti radiofoniche e televisive e delle imprese di servizi;

Articolo 52. Società di controllo;

Articolo 53. Bilanci delle emittenti private;

Articolo 54. Imprese di servizi;

Articolo 55. Agenzie d'informazione radiofoniche e televisive;

Articolo 56. Concorrenza sleale.

Capo III.

Impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri.

Articolo 57. Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Articolo 58. Modifica del secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Articolo 59. Tempi e priorità nell'attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione;

Articolo 60. Comunicazione degli attuali esercenti;

Articolo 61. Piano Nazionale di Ripartizione delle frequenze - Regime transitorio;

Articolo 62. Costituzione degli organi collegiali;

Articolo 63. Autorizzazioni e concessioni previste da altre disposizioni legislative;

Articolo 64. Disposizioni abrogate;

Articolo 65. Canoni per le emittenti private;

Articolo 66. Copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali).

L'attività di emissione di programmi radiofonici e televisivi sul territorio nazionale, qualunque sia il veicolo di trasmissione, costituisce servizio pubblico per il soddisfacimento di essenziali esigenze della collettività o mezzo per l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

Il servizio pubblico radiotelevisivo è attribuito ad un Ente Pubblico.

La libertà di manifestazione del pensiero attraverso il mezzo radiotelevisivo deve essere garantita, visti i limiti di cui all'articolo successivo, alle emittenti private che operano in ambito locale e a quelle che operano in ambito nazionale, evitando comunque il costituirsi di situazioni di monopolio e di oligopolio.

Art. 2.

(Obblighi dello Stato).

Il limitato numero di frequenze riservate alle radiocomunicazioni, di cui - sulla base degli accordi internazionali e del relativo regolamento - è possibile disporre, impone allo Stato di provvedere:

a) alla loro ripartizione tra le diverse categorie di utilizzatori tenuto conto prioritariamente dei servizi essenziali di radiocomunicazione, pubblici e privati;

b) alla determinazione delle risorse d'ascolto disponibili per l'emissione di programmi radiofonici e televisivi, sia su parti limitate del territorio nazionale che sull'intero territorio, e all'assegnazione delle frequenze agli impianti nell'ambito delle bande di frequenza attribuite alla radiodiffusione;

c) all'attribuzione delle risorse di ascolto alle emittenti in modo da assicurare l'espletamento delle funzioni assegnate all'Ente pubblico e in modo da evitare il costituirsi di situazioni di monopolio e oligopolio.

TITOLO II

ACCORDI INTERNAZIONALI

E PIANIFICAZIONE DELL'EMITTENZA

PUBBLICA E PRIVATA

Art. 3.

(Accordi internazionali).

La ratifica degli accordi internazionali relativi alle radiocomunicazioni, nonché del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni viene autorizzata con legge ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

Art. 4.

(Piano Nazionale di Ripartizione delle bande di frequenza).

Il Piano Nazionale di Ripartizione delle bande di frequenza è adottato con legge.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, predispone il piano nazionale che determina la ripartizione delle bande di radiofrequenze tra gli utilizzatori pubblici e privati nell'ambito delle bande di frequenze assegnate all'Italia in virtù degli accordi internazionali e del regolamento di cui all'articolo precedente.

Sul Piano predisposto dal Ministro dovrà essere acquisito il parere del Comitato Nazionale per l'emittenza radiofonica e televisiva di cui all'articolo 12 nonché il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e dell'automazione che dovranno essere resi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Il Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva potrà inoltre avanzare osservazioni e proposte prima della trasformazione del Piano in disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri.

Sia il parere che le eventuali osservazioni e proposte del Comitato dovranno essere allegati al disegno di legge.

Art. 5.

(Piani Nazionali di Assegnazione delle frequenze agli impianti).

Nell'ambito delle bande di frequenze attribuite dal Piano di Ripartizione alla radiodiffusione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni predispone e adotta i seguenti Piani Nazionali di Assegnazione delle frequenze agli impianti di emissione dei programmi radiofonici e televisivi:

a) Piano di Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora nella banda delle onde corte;

b) Piano di Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora nella banda delle onde medie e lunghe;

c) Piano di Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora nella banda delle onde ultracorte;

d) Piano di Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.

L'installazione, la messa in funzione e le modifiche agli impianti di emissione di programmi radiofonici o televisivi, sia dell'Ente Pubblico che dell'emittenza privata, si effettuano sulla base di quanto stabilito dai suddetti piani di assegnazione.

Art. 6.

(Piani Nazionali di Assegnazione delle frequenze agli impianti per radiodiffusione sonora nella banda delle onde ultracorte e per a radiodiffusione televisiva).

La presente proposta disciplina i criteri e le procedure per la determinazione, l'approvazione e l'attuazione sia del Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze agli impianti per la radiodiffusione sonora nella banda delle onde ultracorte, che del Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze agli impianti per la radiodiffusione televisiva.

I due piani sono considerati dalla presente legge congiuntamente sotto la denominazione comune di Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze agli impianti di emissione di programmi radiofonici e televisivi.

Art. 7.

(Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze agli impianti di emissione di programmi radiofonici e televisivi - di Risorse d'ascolto).

Il Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze agli impianti radiofonici e televisivi determina:

le aree di servizio degli impianti attraverso la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche di antenna e la frequenza assegnata a ciascun impianto;

la suddivisione del territorio nazionale in bacini d'ascolto.

La determinazione delle aree di servizio e la delimitazione del territorio in bacini dovranno essere tali da consentire la ricezione contemporanea e senza disturbi in ciascuna area - da parte della popolazione residente - del maggior numero di programmi radiofonici e televisivi compatibile con i vincoli, i criteri e le modalità stabiliti dalla presente legge, tenendo anche conto di eventuali, purché indispensabili, sovrapposizioni delle aree di servizio all'interno di uno stesso bacino.

Con la determinazione delle aree di servizio degli impianti e con la determinazione delle frequenze utilizzabili per ciascuna area di servizio vengono fissate le risorse di ascolto disponibili per l'emittenza radiofonica e televisiva in ciascuna area, rappresentate dal numero di programmi radiofonici o televisivi che possono utilmente essere ricevuti contemporaneamente e senza disturbi dai residenti in ciascuna area di servizio.

Al fine di predisporre un progetto di Piano di Assegnazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni vengono istituite due Commissioni Tecniche, una per l'emittenza radiofonica e l'altra per quella televisiva. Ciascuna delle due commissioni sarà composta da esperti designati, per un terzo ciascuno, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dall'Ente Pubblico per il servizio radiotelevisivo e dalle associazioni nazionali delle emittenti private, sia di quelle locali che di quelle nazionali. Queste ultime provvederanno a nominare i propri esperti in ragione di due terzi le prime e di un terzo le seconde.

Nel predisporre il progetto di Piano di Assegnazione le due Commissioni Tecniche si avvalgono, tenuto conto di quanto stabilito dagli accordi e dalle norme tecniche internazionali, di ogni possibile accorgimento inteso a massimizzare la disponibilità delle risorse d'ascolto. Le due Commissioni Tecniche, nel predisporre il progetto del Piano di Assegnazione, utilizzano gli apporti tecnici degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Ente Pubblico, nonché dell'organizzazione tecnica di parte privata di cui all'articolo 16.

Le Commissioni Tecniche nel predisporre il Piano di Assegnazione devono anzitutto determinare le aree di servizio di ciascun impianto in modo che la densità di popolazione residente relativa a ciascuna di esse non sia inferiore a cinquecento abitanti per kmq.

In sede di prima predisposizione del Piano di Assegnazione la determinazione delle aree di servizio assumerà come base iniziale sia i dati relativi alla situazione esistente nel settore dell'emittenza del servizio pubblico, che verranno forniti dall'elenco degli impianti approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sia i dati relativi alla situazione esistente nel settore dell'emittenza privata, risultanti dal censimento di cui all'articolo 60 delle norme transitorie.

Mediante l'aggregazione di aree di servizio, da effettuarsi nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 8, le Commissioni Tecniche predispongono un progetto per la suddivisione del territorio nazionale in bacini di ascolto, determinando per ciascuno di questi la disponibilità delle relative risorse di ascolto.

La predisposizione del Piano Nazionale di Assegnazione deve altresì tener conto della disponibilità di collegamenti radioelettrici con riferimento anche alle bande a questi riservate dal Piano Nazionale di Ripartizione.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base del progetto predisposto dalle Commissioni Tecniche, sentito il parere delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al successivo articolo 8, sentito il parere del Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva di cui al successivo articolo 12, che devono essere resi nel termine di 60 giorni, adotta il Piano che verrà reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 8.

(Bacini di ascolto).

Il bacino di ascolto è l'aggregazione di aree di servizio che costituisce il limite massimo di diffusione dei programmi per le emittenti che intendono operare in ambito locale.

Al fine di assicurare la presenza e determinare le emittenti private che possono operare in ambito locale il Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze agli impianti suddivide il territorio nazionale in bacini di ascolto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni richiede alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il parere sulla delimitazione dei bacini di ascolto prevista dal progetto di Piano Nazionale di Assegnazione prima di sottoporre il progetto stesso al parere del Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva; le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla richiesta, dovranno rendere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni una relazione con le loro considerazioni in merito, formulando e motivando la richiesta di eventuali modifiche alla delimitazione del bacino di ascolto o di quei bacini di ascolto nei cui confronti la regione possa ritenersi direttamente interessata.

Decorso il termine di sessanta giorni, senza che sia pervenuto il suddetto parere, questo si intende reso in senso favorevole.

L'area del bacino di ascolto, per le emittenti televisive, è determinata sulla base dell'area del territorio di ciascuna regione che, nel rispetto delle caratteristiche etnico-culturali delle popolazioni da servire e tenuto conto della configurazione orografica del territorio, può essere modificata per conseguire una più equilibrata ripartizione del territorio nazionale in considerazione del numero degli abitanti e del reddito medio pro capite.

L'area del bacino di ascolto per le emittenti radiofoniche è invece determinata sulla base dell'area del territorio di ciascuna provincia e può essere modificata con le modalità e i criteri di cui al comma precedente.

Ciascun bacino d'ascolto potrà quindi comprendere anche più regioni o parti di esse, per l'emittenza televisiva, e più province o parti di esse, per l'emittenza radiofonica.

Il territorio nazionale non potrà comunque essere suddiviso in meno di quindici bacini per l'emittenza televisiva e in meno di 40 per quella radiofonica.

Art. 9.

(Ripartizione delle risorse di ascolto).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, una volta definito il Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze agli impianti, ripartisce le risorse di ascolto determinate dal piano tra l'emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali e emittenti nazionali.

La ripartizione delle risorse di ascolto sul territorio nazionale e in ciascun bacino è effettuata assumendo, come numero di programmi disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di programmi resi disponibili dal Piano Nazionale di Assegnazione in ciascun bacino.

Le due tabelle allegate alla presente legge - la prima per l'emittenza televisiva e la seconda per quella radiofonica indicano, ciascuna in corrispondenza dell'intervallo di valori più probabili che potrà assumere il numero minimo di cui al comma precedente, il numero di programmi da riservare sul territorio nazionale e in ciascun bacino all'Ente Pubblico e all'emittenza privata, ripartiti questi ultimi tra emittenza locale e nazionale.

In ciascun bacino per il quale il numero di programmi reso disponibile dal Piano Nazionale di Assegnazione superi il minimo di cui al precedente comma, i programmi eccedenti sono assegnati alla emittenza locale.

Effettuata la ripartizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni assegna prioritariamente all'Ente pubblico un insieme di impianti sufficiente a servire il territorio nazionale con l'emissione contemporanea e senza disturbi del numero di programmi allo stesso Ente riservati.

Il risultato della ripartizione, con l'indicazione degli impianti attribuiti all'Ente Pubblico e di quelli riservati all'emittenza privata e da attribuire alle emittenti locali e a quelle nazionali secondo quanto stabilito dal Capo I del Titolo VI della presente legge, fa parte integrante del Piano Nazionale di Assegnazione e i relativi elenchi con la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche d'antenna e la frequenza assegnata a ciascun impiano sono inseriti nel decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo.

Art. 10.

(Dichiarazione di pubblica utilità per la localizzazione degli impianti).

La localizzazione degli impianti determinata dal Piano Nazionale di Assegnazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Le regioni, ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, provvedono all'esproprio dei terreni necessari all'installazione degli impianti la cui perimetrazione viene effettuata dallo stesso Piano Nazionale di Assegnazione, nonché a realizzare le opere civili e gli allacciamenti alle pubbliche utenze necessari alla utilizzazione degli stessi.

L'indennità di esproprio dovrà essere pari ai due terzi del valore di mercato del bene espropriato.

Se la localizzazione degli impianti dovesse mutare in conseguenza dell'aggiornamento del Piano Nazionale di Assegnazione, il terreno espropriato viene rivenduto all'asta pubblica a condizione che, nel termine di tre mesi dalla notifica dell'avviso al precedente proprietario, in cui viene fissato il prezzo che costituirà anche la base d'asta, quest'ultimo non dichiari di volerlo riacquistare al prezzo fissato come base d'asta.

L'onere derivante dal presente articolo è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Aggiornamento del Piano di Assegnazione).

Il Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze agli impianti deve essere aggiornato ogni tre anni secondo i criteri e le modalità di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, tenuto conto della situazione effettiva determinatasi in base all'applicazione del piano stesso nel triennio precedente, quale risulta dalle informazioni ricavate dal Registro Nazionale dell'Emittenza radiofonica e televisiva, di cui al successivo articolo 50, nonché dalle domande presentate nel periodo precedente al Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva e rimaste inevase.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può inoltre, sempre secondo i criteri e le modalità di cui al precedente comma, provvedere all'aggiornamento del Piano di Assegnazione quando siano intervenute innovazioni tecnologiche tali da produrre variazioni significative nei criteri tecnici di pianificazione.

Il Piano Nazionale di Assegnazione è comunque aggiornato, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, in relazione alle modifiche che vengono apportate al piano Nazionale di Ripartizione.

TITOLO III

GLI ORGANI DI GESTIONE

DEL SISTEMA.

Art. 12.

(Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva).

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva.

Il Comitato è composto da quindici membri: cinque nominati dal Consiglio dei ministri, tre dalle associazioni nazionali delle emittenti private locali e due da quelle delle emittenti nazionali, cinque dal Presidente della Repubblica, che provvede alla nomina di questi ultimi dopo la designazione degli altri dieci membri.

Le designazioni devono essere effettuate in modo da garantire l'equilibrata presenza di esperti in materia giuridica, economico-statistica e telecomunicazioni.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Comitato nomina nel suo ambito il presidente secondo le norme del suo regolamento interno.

I membri del Comitato durano in carica tre anni.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Parlamento, dei consigli regionali, dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, di presidente di amministrazioni provinciali e sindaco di comuni capoluogo di provincia.

Non possono altresì far parte del Comitato i soggetti che siano titolari, amministratori, dirigenti o abbiano partecipazioni finanziarie nelle imprese esercenti attività di emittenza, di produzione, di distribuzione di programmi radiofonici e televisivi, nonché di attività pubblicitarie o editoriali.

All'atto dell'accettazione della nomina i dipendenti dello Stato sono collocati fuori ruolo e i professori universitari in aspettativa.

Tutti i membri del Comitato non possono esercitare, pena la decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

Ai membri del Comitato compete una retribuzione pari a quella spettante ai presidenti di sezione di Corte di cassazione.

Art. 13.

(Funzionamento del Comitato).

Per l'esercizio delle funzioni istruttorie, amministrative e di controllo, il Comitato si avvale degli uffici e del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato può chiedere ai vari Ministri, all'Ente Pubblico radiotelevisivo e ad istituzioni pubbliche di ricerca, informazioni e studi di natura tecnica e può avvalersi altresì dell'opera di altri esperti.

Il Comitato ha il potere di richiedere alle singole imprese radiofoniche e televisive private tutte le notizie relative all'uso degli impianti, nonché le notizie attinenti ai doveri prescritti ed agli impegni assunti secondo quanto previsto dalla presente legge.

Il Comitato ha il potere di chiedere notizie relative all'uso degli impianti anche all'Ente Pubblico radiotelevisivo, nonché di denunziare al Governo le eventuali irregolarità commesse da quest'ultimo.

Le spese del Comitato sono poste a carico del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 14.

(Attribuzioni del Comitato).

Il Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva:

a) esprime il parere obbligatorio sul Piano Nazionale di Ripartizione delle bande di frequenze; le osservazioni e le eventuali proposte, formulate con il parere, verranno allegate al disegno di legge del Governo;

o b) esprime il parere obbligatorio sul Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze agli impianti adottato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sui successivi aggiornamenti di cui all'articolo 11;

c) esprime il parere sul modello di bilancio per le emittenti radiofoniche e televisive private di cui all'articolo 53;

d) esprime il parere sul regolamento di attuazione dell'articolo 55 relativo alle agenzie di informazione radiofoniche e televisive;

e) tiene il Registro Nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private, nonché delle imprese dei servizi di cui al successivo articolo 50;

f) delibera sulle domande di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive private;

g) delibera sulle domande di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri;

h) esercita i controlli tendenti ad accertare il rispetto delle condizioni imposte all'emittenza privata;

i) delibera la decadenza, la revoca e la sospensione cautelare delle autorizzazioni alla emittenza privata.

Tutti gli atti deliberativi del Comitato sono emanati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Il Comitato predispone annualmente una relazione che trasmette al Parlamento per il tramite del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 15.

(Rilevamento ed analisi

dei dati di ascolto).

Viene istituita una Commissione per la rilevazione dei dati di ascolto.

La Commissione è composta da cinque membri designati dall'Ente Pubblico radiotelevisivo, tre membri designati dalle associazioni delle emittenti private locali e due da quelle nazionali e cinque membri designati dal Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva.

I componenti la Commissione vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione elegge il presidente tra i suoi componenti.

La Commissione è tenuta a provvedere direttamente, attraverso uffici e personale dell'Ente Pubblico radiotelevisivo posti alle sue dipendenze o tramite qualificate organizzazioni specializzate private, all'effettuazione dei rilevamenti, studi e ricerche per la determinazione, la pubblicizzazione e diffusione dei dati inerenti all'analisi dell'ascolto dei programmi radiofonici e televisivi, sia dell'Ente Pubblico che dell'emittenza privata; la Commissione effettua inoltre, avvalendosi dell'Ente Pubblico e di qualificate organizzazioni private, studi e indagini sull'andamento del mercato dell'emittenza radiofonica e televisiva.

Alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio di segreteria con personale amministrativo e tecnico la cui composizione, quanto al numero ed alle qualifiche, verrà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli oneri per il funzionamento della Commissione graveranno sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

(Supporto tecnico di parte privata).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni promuove la costituzione di un'apposita organizzazione a carattere privato per il supporto tecnico agli organismi istruttori per la pianificazione.

L'organizzazione di cui al precedente comma sarà costituita con la partecipazione delle associazioni nazionali delle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali.

L'organismo avrà lo scopo di fornire alle commissioni tecniche di cui all'articolo 7 della presente legge il supporto operativo tecnico di parte privata per la gestione dei problemi comuni riguardanti i criteri generali di pianificazione del settore privato e le interazioni fra la pianificazione dell'emittenza privata e la pianificazione dell'emittenza pubblica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17.

(Diffamazione).

Al delitto di diffamazione commesso col mezzo di trasmissione radiofonica o televisiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e agli articoli 9, 12, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 18.

(Diritto di rettifica).

Il direttore o, comunque, il responsabile dell'emittente è tenuto a trasmettere gratuitamente le rettifiche dei soggetti di cui siano state trasmesse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i notiziari e le rubriche quotidiane le rettifiche di cui al comma precedente devono essere trasmesse non oltre due giorni dall'avvenuta richiesta, all'interno delle stesse e con la medesima collocazione, anche temporale, delle affermazioni contestate.

Per le rubriche e le trasmissioni settimanali le rettifiche devono essere trasmesse non oltre la seconda settimana dalla avvenuta richiesta, nella medesima rubrica in cui sono state diffuse le affermazioni contestate.

Per le trasmissioni di altra natura le rettifiche devono essere trasmesse non oltre la seconda settimana dall'avvenuta richiesta, in una fascia oraria analoga per numero e qualità di ascolto.

Le rettifiche devono fare riferimento alle affermazioni contestate, non essere di durata superiore ai quattro minuti primi.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo e quarto comma, la rettifica non sia stata trasmessa o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal presente articolo, l'autore della richiesta può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la trasmissione.

In ogni caso, la mancata o incompleta ottemperanza alla richiesta di rettifica di cui al presente articolo è punita con la multa da 10 milioni a 20 milioni di lire. Un estratto della sentenza di condanna deve essere trasmesso unitamente al testo della rettifica omessa, o diffusa in modo incompleto.

Art. 19.

(Comunicati di organi pubblici).

Il Governo in casi di grave ed urgente necessità pubblica può richiedere, con effetto immediato, a tutte le emittenti, pubbliche e private, di trasmettere brevi comunicati.

Art. 20.

(Trasmissione di film).

La trasmissione televisiva di film prodotti per il normale mercato cinematografico non può essere effettuata se non sia decorso un anno dalla data della prima proiezione in pubblico in Italia.

Alla Commissione istituita dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, vengono sottoposti per i nulla osta anche i film di breve, medio e lungo metraggio prodotti per la televisione.

E' vietata la trasmissione di film cui la suddetta Commissione abbia negato il nulla osta.

I film vietati ai minori di diciotto anni potranno essere trasmessi soltanto con sovraimpressione continua del divieto.

Art. 21.

(Limiti alle trasmissioni

radiofoniche e televisive).

Le trasmissioni radiofoniche e televisive sono assoggettate agli stessi limiti che, in armonia con l'articolo 21 della Costituzione, sono imposti alla stampa periodica.

TITOLO V

ENTE PUBBLICO NAZIONALE

RADIOTELEVISIVO

Art. 22.

(Istituzioni ed obiettivi).

E' istituito l'Ente Pubblico economico per la radio e la televisione, al quale è attribuito il compito di installare e provvedere all'esercizio tecnico di tutti gli impianti radiofonici e televisivi necessari ad esercitare, nel territorio nazionale, attraverso il mezzo radiotelevisivo, servizi di informazione, cultura, educazione e spettacolo, al fine di realizzare i princìpi di obiettività e apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali.

Il servizio pubblico radiotelevisivo deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) garantire la ricezione dei programmi sul territorio nazionale;

b) garantire il diritto dei cittadini alla più completa ed imparziale informazione su tutti i fatti socialmente rilevanti, nel pieno rispetto della personalità dei soggetti coinvolti dalla notizia;

c) favorire la molteplicità delle opinioni e degli orientamenti culturali;

d) provvedere alla diffusione di programmi didattico-educativi nel pieno rispetto dei diversi indirizzi;

e) trasmettere servizi informativi sull'attività del Parlamento, »tribune politiche e sindacali, nonché garantire l'apertura del mezzo alla propaganda elettorale di tutte le forze politiche in campo, con assoluto rispetto del principio paritario;

f) provvedere alla sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di valutarne l'opportunità dell'adozione;

g) cedere i programmi prodotti o acquistati sia all'estero che in Italia ad un prezzo che corrisponda a criteri di economicità; la cessione di programmi che non siano di cronaca o di attualità politica, culturale ed educativa alle emittenti italiane non può avvenire prima del decorso di due anni dalla loro messa in onda da parte dell'emittente pubblica. I relativi proventi devono essere essenzialmente destinati alla sperimentazione e all'ammodernamento degli impianti.

Gli atti dell'Ente radiotelevisivo sono sottoposti al regime di diritto privato.

Art. 23.

(Indirizzo e controllo).

L'Ente, che ha sede in Roma, si sostituisce alla RAI-Radio televisione italiana spa, acquisendone tutte le azioni al valore nominale.

L'Ente è sottoposto al potere di indirizzo e di vigilanza del Consiglio dei ministri.

L'Ente è tenuto a trasmettere al Governo, con periodicità mensile, informazioni dettagliate sulle trasmissioni effettuate, sul loro costo e sul relativo indice d'ascolto, anche sulla base dei dati forniti in proposito dalla commissione di cui all'articolo 15.

Il Governo, a sua volta, è tenuto a ritrasmettere tali informazioni al Parlamento, facendone oggetto ogni sei mesi di una dettagliata relazione del Presidente del Consiglio a ciascuna Camera.

Art. 24.

(Centro di Documentazione sull'attività dell'Ente Pubblico radiotelevisivo).

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro di Documentazione sull'attività dell'Ente Pubblico radiotelevisivo.

Il Centro dispone delle registrazioni di tutti i programmi trasmessi dall'Ente, dei dati relativi ai costi di produzione, di quelli relativi all'ascolto, delle relazioni di cui all'articolo 23.

Il Centro effettua su richiesta elaborazione dei dati di cui dispone.

Sia l'accesso ai dati che la richiesta di loro elaborazioni è consentita a tutti, è gratuita per i membri del Parlamento e del Governo ed è a pagamento per chiunque altro.

Le registrazioni dei programmi trasmessi dall'Ente e le relative trascrizioni devono essere messi a disposizione dei richiedenti entro dodici ore dalla loro emissione.

Per la realizzazione di tale servizio viene costituito un ufficio autonomo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cui struttura, il numero e le qualifiche del personale statale addetto saranno determinati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A tal fine è istituita nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un'apposita rubrica denominata »Centro di Documentazione sull'attività dell'Ente Pubblico radiotelevisivo .

Art. 25.

(Finanziamento dell'Ente Pubblico).

L'Ente Pubblico radiotelevisivo non può trasmettere messaggi pubblicitari e viene direttamente ed esclusivamente sovvenzionato dallo Stato con stanziamenti annuali composti da una quota fissa e da un'ulteriore quota variabile, determinata dal rapporto tra gli indici di ascolto raggiunti dall'Ente Pubblico e quelli delle reti nazionali private. La definizione della quota variabile o dei parametri per determinarla, nonché la disciplina idonea a definire il raffronto tra gli indici di ascolto dei programmi dell'Ente Pubblico e delle emittenti private, viene delegata al Governo che vi provvederà con decreto avente valore di legge ordinaria nel termine di tre mesi e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il sovvenzionamento diretto da parte dello Stato all'Ente Pubblico deve consentire a quest'ultimo la possibilità di assolvere a tutte le funzioni attribuitegli in maniera competitiva con l'emittenza privata;

b) la quota fissa, da sola, non deve essere sufficiente, a garantire la sopravvivenza dell'intero apparato dell'Ente Pubblico;

c) il rapporto tra gli indici di ascolto dell'Ente Pubblico e delle emittenti private deve essere svolto in relazione alla diversa natura dei programmi diffusi, in modo da poter effettuare, separatamente, il raffronto su ciascuna delle funzioni, informativa, culturale-educativa, di evasione, affidate all'Ente Pubblico;

d) alle funzioni, informativa, culturale-educativa, di evasione va attribuito, nell'ordine, un valore decrescente.

Art. 26.

(Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da nove membri: il presidente ed altri otto membri nominati dal Consiglio dei ministri, previo parere del Parlamento ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il consiglio ha le seguenti attribuzioni:

a) approva il bilancio dell'Ente;

b) determina i criteri cui dovranno uniformarsi i piani annuali di spesa e i programmi pluriennali di investimento;

c) delibera l'ordinamento dei servizi e il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;

d) impartisce direttive sul contenuto dei programmi;

e) controlla l'imparzialità e la correttezza delle informazioni, nonché l'apertura del servizio ai diversi indirizzi culturali, sociali ed educativi;

f) nomina il direttore generale, due membri del Comitato esecutivo, nonché, su proposta del Direttore Generale, i direttori delle reti e delle testate radiofoniche e televisive, i direttori di pari livello;

g) delibera gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali, le accettazioni di lasciti e donazioni, le liti attive e passive.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni.

La carica di membro del consiglio di amministrazione dell'Ente è incompatibile con quella di membro del Parlamento, dei consigli regionali, dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, di presidente di amministrazioni provinciali, di sindaco di comuni capoluogo di provincia, nonché per tutte le cause previste per i dipendenti statali.

Tale carica è altresì incompatibile con la partecipazione anche minoritaria nelle imprese titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 33, 41, 42 e 57, nonché imprese di servizi di cui all'articolo 54 della presente legge.

Art. 27.

(Comitato esecutivo).

La gestione operativa dell'Ente, nel quadro dei programmi e nel rispetto delle direttive dettate dal Consiglio d'amministrazione, è affidata ad un Comitato esecutivo composto dal presidente dell'Ente e da altri due membri nominati dal Consiglio d'amministrazione nell'ambito dei suoi componenti.

Art. 28.

(Collegio sindacale).

Il controllo della gestione dell'Ente è affidato ad un Collegio di cinque revisori di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e tre estratti a sorte all'interno di una rosa di venti nominativi designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per essere designati occorre rivestire una delle seguenti qualifiche: revisore dei conti, dottore commercialista, magistrato delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, docenti in materie giuridiche, avvocato.

Art. 29.

(Controllo della Corte dei conti).

Il controllo di legittimità della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente Pubblico radiotelevisivo, previsto dall'articolo 100 della Costituzione, viene effettuato nei modi previsti dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 30.

(Tempi di attuazione).

Nel termine di sei mesi con regolamento governativo, si provvederà ad adottare la disciplina organizzativa di completamento.

Art. 31.

(Trasmissioni preelettorali).

Nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito delle liste per le elezioni politiche, europee, regionali e amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori, fino all'ultimo giorno di campagna elettorale, l'Ente Pubblico radiotelevisivo è tenuto ad assicurare per ogni rete a ciascun partito rappresentato in Parlamento e a ciascuna lista presente con lo stesso contrassegno in almeno due terzi dei collegi interessati alle elezioni i seguenti tempi di trasmissione:

1) un tempo di trasmissione pari ad almeno 90 minuti nell'arco della campagna elettorale, di cui almeno 45 minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 23,00;

2) un tempo di 50 minuti, non frazionabile, riservato ad una conferenza stampa da emettere a reti unificate alle ore 20,30;

3) un tempo di 30 secondi per comunicazioni riguardanti la campagna elettorale in una rubrica dal titolo »cronaca elettorale , che sarà collocata all'interno dei notiziari di massimo ascolto;

4) un tempo di 6 minuti all'interno di una trasmissione non frazionabile riservata agli appelli finali da emettere, a reti unificate, l'ultima sera della campagna elettorale nella fascia oraria fra le ore 20,30 e le ore 23.

L'Ente Pubblico radiotelevisivo è tenuto inoltre a rispettare i seguenti criteri:

a) l'ordine di successione per le trasmissioni di cui ai numeri precedenti viene stabilito per estrazione a sorte;

b) qualora venga attribuito un maggiore tempo di accesso a un qualsiasi avente diritto di cui al primo comma, deve essere concesso un uguale tempo, alle stesse condizioni, a ciascun altro avente diritto;

c) non saranno diffusi sondaggi d'opinione attinenti alla campagna elettorale o all'attività di partiti concorrenti alle elezioni, o a rappresentanti di partiti anche se non candidati;

d) per quanto riguarda i notiziari, non sono trasmesse interviste o dibattiti con candidati, né sarà diffusa la loro immagine filmata o in fotografia;

e) per quanto riguarda le altre trasmissioni, l'Ente Pubblico non trasmetterà interviste e dibattiti elettorali, riprese dirette o filmate di comizi e di manifestazioni di partito; i candidati e i rappresentanti di partito anche se non candidati non possono intervenire in alcuna trasmissione.

Durante i periodi di cui al primo comma del presente articolo e di cui ai primi commi dei successivi articoli 32 e 49, viene attivato un apposito ufficio del Centro di Documentazione di cui all'articolo 24 per la rilevazione dei dati relativi alla emissione dei programmi preelettorali e alla elaborazione degli stessi e al fine di rispondere alle esigenze di controllo di cui al presente articolo e ai successivi articoli 32 e 49; la consegna di questi dati e delle relative elaborazioni ai richiedenti, di cui al quarto comma dell'articolo 24, deve essere effettuata in tempi dimezzati rispetto a quelli previsti al successivo comma dello stesso articolo.

Art. 32.

(Trasmissioni per i referendum).

In occasione dello svolgimento di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la votazione, l'Ente pubblico è tenuto ad assicurare ai promotori del referendum e a ciascun partito rappresentato in Parlamento spazi di propaganda elettorale sulla base dei seguenti criteri:

1) una trasmissione alle ore 20,30, a reti unificate, in apertura della campagna referendaria in cui a ciascun promotore sono riservati 20 minuti per l'illustrazione della richiesta referendaria;

2) una conferenza stampa di 50 minuti alle ore 20,30 a reti unificate, per ciascun promotore e ciascun partito il cui ordine di successione viene stabilito con estrazione a sorte;

3) appelli finali di 6 minuti ciascuno per ciascun promotore e ciascun partito da emettere, a reti unificate, l'ultima sera della campagna referendaria, secondo un ordine di successione stabilito con estrazione a sorte;

4) in aggiunta a quanto precisato nei numeri 1 e 2 l'Ente Pubblico riserva tempi uguali e nelle stessa fascia oraria alle tesi favorevoli al »sì e a quelle favorevoli al »no per un ammontare complessivo non inferiore a 360 minuti, di cui almeno la metà nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 23,00.

TITOLO VI

EMITTENZA PRIVATA

Capo I.

Disciplina per l'esercizio

dell'emittenza privata.

Art. 33.

(Autorizzazione per l'installazione di impianti e per l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive).

Chiunque intenda installare impianti ed esercire emittenti di programmi radiofonici o televisivi, sia in ambito locale che in ambito nazionale, deve ottenere apposita autorizzazione dal Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva di cui al precedente articolo 12.

L'autorizzazione ha la durata di sei anni, è rinnovabile e non è trasferibile.

L'autorizzazione per l'ambito locale può essere richiesta e rilasciata per uno o più impianti all'interno dello stesso bacino d'ascolto fino ad un numero massimo di impianti sufficiente a servire con un programma l'80 per cento delle aree di servizio comprese nel bacino stesso.

L'autorizzazione per l'ambito nazionale può essere richiesta e rilasciata per un numero di impianti sufficiente a servire con un programma almeno il 65 per cento e non più dell'80 per cento delle aree di servizio di ciascun bacino d'ascolto.

L'autorizzazione deve precisare per ciascun impianto:

a) la frequenza di emissione assegnata;

b) l'esatta localizzazione;

c) la potenza del trasmettitore;

d) le caratteristiche di antenna;

e) l'area servita.

Le caratteristiche tecniche dei collegamenti necessari a trasferire il segnale dagli studi dell'emittente ai relativi impianti di trasmissione e da questi agli altri impianti sono attribuite all'atto dell'autorizzazione.

L'autorizzazione consente di emettere un solo programma sull'area di servizio di ciascun impianto o sull'insieme delle aree servite dagli impianti per i quali è stata rilasciata.

L'autorizzazione se rilasciata per più impianti, per l'ambito locale o per quello nazionale, consente di emettere il programma sull'insieme delle aree servite solo in contemporanea, mediante collegamenti tra gli impianti, da effettuarsi con ponti radio o via cavo.

L'atto con cui viene assentita l'autorizzazione a soggetti non titolari di impianti già in funzione deve fissare il termine, non superiore a sei mesi, entro cui deve iniziare la regolare trasmissione di programmi, salvo quanto previsto all'articolo 59 del Titolo VII della presente legge.

Art. 34.

(Emittenti locali, reti nazionali, circuiti di emittenti locali).

In relazione a quanto stabilito dal precedente articolo, l'autorizzazione istituisce:

a) per l'ambito locale, una »emittente locale , radiofonica o televisiva, il cui programma deve essere contrassegnato da un unico simbolo sonoro o visivo di riconoscimento;

b) per l'ambito nazionale, una »rete nazionale , radiofonica o televisiva, e a tale carattere deve uniformarsi il simbolo sonoro o visivo di riconoscimento del programma;

c) per l'interconnessione di cui al successivo articolo 41, un »circuito , radiofonico o televisivo, il cui programma comune deve essere contrassegnato da un simbolo sonoro o visivo che, unito a quello di ciascuna emittente, ne consente il riconoscimento.

Art. 35.

(Requisiti soggettivi per l'autorizzazione).

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana ed anche ad enti collettivi privi di personalità giuridica, purché costituiti con atto pubblico ed i cui partecipanti abbiano la nazionalità italiana.

L'autorizzazione non può essere rilasciata ad enti pubblici anche economici, a società a partecipazione pubblica, ad istituti di credito.

L'autorizzazione non può essere, inoltre, rilasciata alle imprese di servizi di cui all'articolo 54, né a società di cui queste posseggano partecipazioni, anche se di minoranza, salvo quanto previsto espressamente all'ultimo comma dell'articolo 44 e al terzo comma dell'articolo 54.

L'autorizzazione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi o sottoposti a misure di sicurezza per gli stessi fatti, nonché alle misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1965, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'autorizzazione non può infine essere concessa a chi sia stato dichiarato decaduto da una precedente autorizzazione ad impiantare ed esercire un'emittente radiofonica o televisiva privata.

Nei riguardi delle società di capitali i requisiti previsti nei commi precedenti vanno riferiti ai singoli partecipanti.

Art. 36.

(Impegno dei richiedenti).

L'autorizzazione di cui all'articolo 33 non può essere rilasciata se il richiedente non si impegni:

a) a emettere programmi radiofonici o televisivi per un minimo di 8 ore giornaliere e 63 ore settimanali per le emittenti locali e di 14 ore giornaliere e 105 settimanali per le emittenti nazionali;

b) a emettere programmi radiofonici o televisivi autoprodotti in misura non inferiore al 15 per cento delle ore di emissione settimanali, per le emittenti locali e al 30 per cento, per quelle nazionali;

c) a non emettere messaggi pubblicitari per un tempo superiore al 13 per cento delle ore di emissione della settimana e per non più del 17 per cento per ciascun'ora di effettiva emissione.

In particolare l'autorizzazione per le emittenti nazionali non può essere rilasciata se il richiedente non si impegna anche:

1) a servire almeno i quattro quinti del numero dei bacini di ascolto definiti dal Piano Nazionale di Assegnazione;

2) a emettere contemporaneamente su tutte le aree servite lo stesso programma e gli stessi messaggi pubblicitari col conseguente divieto di emettere comunque programmi e messaggi pubblicitari diversi su una o più delle aree servite.

Art. 37.

(Emanazione dei bandi).

Il Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva emana bandi distinti per l'autorizzazione ai privati a installare gli impianti e a gestire le emittenti in ambito locale e in ambito nazionale, sia per l'emittenza radiofonica che per quella televisiva.

Ogni bando deve indicare il numero delle autorizzazioni da rilasciare, coincidente con il numero dei programmi radiofonici o di quelli televisivi che è possibile emettere in ambito locale o in ambito nazionale, sulla base delle disponibilità stabilite dal Piano Nazionale di Assegnazione.

Per l'ambito locale il bando deve anche precisare il bacino o i bacini di ascolto ai quali si riferiscono le autorizzazioni, indicando per ciascuno con esattezza la delimitazione territoriale del bacino e l'insieme delle aree di servizio che lo compongono.

Il bando inoltre precisa, per ciascuna area di servizio compresa in ciascun bacino d'ascolto, la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche d'antenna, nonché il numero di impianti che è possibile installare con la frequenza a ciascuno di questi assegnata; il bando precisa infine le bande di frequenze disponibili per i collegamenti necessari a interconnettere gli impianti.

Per l'ambito nazionale il bando precisa anche l'insieme degli impianti da attribuire a ciascun soggetto autorizzato per poter servire il territorio nazionale, con la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche di antenna e la frequenza assegnata a ciascun impianto, nonché le bande di frequenze disponibili per i collegamenti necessari alla loro interconnessione.

Art. 38.

(Contenuti della domanda).

Qualunque sia il bando, nella domanda per l'assegnazione il richiedente deve specificare:

a) la denominazione dell'emittente;

b) i dati relativi al titolare dell'impianto o degli impianti e della emittente oppure la struttura proprietaria in caso di ente collettivo;

c) la specificazione dell'area di servizio, o delle aree di servizio, del bacino d'ascolto, o dei bacini di ascolto, che intende servire con l'emissione di un programma televisivo o radiofonico.

Alla domanda il richiedente deve allegare:

1) un progetto con le caratteristiche tecniche degli impianti da installare, comprese quelle relative ai collegamenti;

2) un piano di massima della gestione economica e finanziaria dell'emittente relativa al periodo di durata dell'autorizzazione;

3) la dichiarazione di impegno di cui al precedente articolo 36;

4) la dichiarazione relativa alle preferenze di cui al quarto e al decimo comma del successivo articolo 40;

5) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle norme relative alla disciplina della concorrenza di cui, ai successivi, articoli 50 e seguenti;

6) la descrizione del simbolo sonoro o televisivo di riconoscimento del programma dell'emittente.

Nella domanda il richiedente deve anche dichiarare che i dati esposti corrispondono a verità.

Chi espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale.

Art. 39.

(Numero massimo di autorizzazioni).

Ciascun soggetto od ente non può ottenere più di una autorizzazione per l'ambito nazionale radiofonico o televisivo o più di tre, in bacini d'ascolto diversi e non contigui, per l'ambito locale televisivo o più di cinque per quello radiofonico.

Chi è titolare di una autorizzazione per una emittente televisiva locale può ottenere anche l'autorizzazione per una emittente radiofonica che serva con il proprio programma aree di servizio poste all'interno del medesimo bacino d'ascolto, a condizione che nelle stesse aree di servizio le richieste di autorizzazione per l'installazione di impianti radiofonici presentate da altri non esauriscano le risorse disponibili.

Ai fini dell'applicazione di tali prescrizioni, alla titolarità dell'autorizzazione è equiparata la partecipazione, anche se minoritaria, in società che siano titolari di altra autorizzazione da parte del soggetto autorizzato o dei suoi soci, ove si tratti di persona giuridica.

Chi ha presentato più di tre o di cinque domande per l'ambito locale o di una per l'ambito nazionale, viene invitato dal Comitato a formulare la sua scelta entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; durante questo periodo è consentito allo stesso di prendere visione delle domande presentate dagli altri concorrenti.

In assenza di tale dichiarazione tutte le domande si intendono ritirate.

Art. 40.

(Verifica e valutazione delle domande - Rilascio delle autorizzazioni).

Il Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva, per ogni bando, prende in esame le domande di autorizzazione per l'installazione degli impianti e per la gestione delle relative emittenti, verificando preliminarmente il possesso da parte di ciascun richiedente dei requisiti previsti dai precedenti articoli 35, 36, 38, e 39.

Il Comitato procede quindi alla valutazione delle domande ammesse sulla base dei criteri specificati nei commi successivi.

Per l'ambito locale il criterio preferenziale prioritario è costituito dalla richiesta di autorizzazione a servire con il proprio programma l'ottanta per cento delle aree di servizio del bacino d'ascolto.

Se il richiedente, secondo quanto previsto dal precedente articolo 39, ha presentato diverse domande per servire con il proprio programma l'ottanta per cento delle aree di servizio di più bacini, il criterio preferenziale è operante nei confronti di una sola domanda, quella prescelta dal richiedente. Per gli altri bacini, invece, le domande di quest'ultimo - a parità di condizioni - vengono postergate a quelle presentate e ammesse di altri concorrenti.

Esaurita la valutazione delle domande relative all'ottanta per cento delle aree di servizio, il Comitato procede alla valutazione delle altre domande ammesse, preferendo gradualmente tra le domande residue quelle che richiedono di servire nello stesso bacino di ascolto un numero di aree maggiore.

Se, a parità di condizioni, le richieste delle domande superano le risorse di ascolto disponibili, gli ulteriori criteri per la comparazione delle domande sono, in ordine gradato di importanza, i seguenti:

1) esperienza maturata nel settore;

2) percentuale settimanale delle ore di emissione autoprodotte;

3) percentuale settimanale dello spazio riservato all'informazione;

4) percentuale settimanale delle ore di emissione di produzione nazionale.

Il Comitato, effettuata la comparazione, compila la graduatoria delle domande ammesse e, in caso di parità, relativamente all'ultimo posto utile per ottenere l'autorizzazione, quest'ultima viene attribuita per sorteggio.

Anche per l'ambito nazionale il criterio preferenziale prioritario è dato dalla richiesta di autorizzazione a coprire con il proprio programma il maggior numero di bacini di ascolto in cui è suddiviso il territorio nazionale, nei limiti fissati dal quarto comma dell'articolo 33.

Se, nonostante l'applicazione di tale criterio, le domande di autorizzazione eccedono le disponibilità di risorse d'ascolto, gli ulteriori criteri di comparazione per la formazione della graduatoria tra i richiedenti sono, in ordine gradato d'importanza, i seguenti:

1) esperienza maturata nel settore;

2) percentuale settimanale delle ore di emissione autoprodotte;

3) percentuale settimanale dello spazio riservato all'informazione;

4) percentuale settimanale delle ore di emissione riservate a programmi culturali;

5) incidenza delle ore di emissione di produzione nazionale.

Tra gli aventi diritto al rilascio dell'autorizzazione, il Comitato nell'attribuire gli impianti e le frequenze deve tener conto, per ciascuno di questi, delle preferenze manifestate dagli stessi aventi diritto in ragione dell'esperienza da loro maturata nell'area di ascolto di ciascun impianto.

Le autorizzazioni sia per l'ambito locale che per quello nazionale, radiofonico e televisivo, vengono rilasciate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla base delle delibere adottate dal Comitato.

Le graduatorie, compilate per ciascun bando, hanno validità biennale.

Se durante questo periodo, quale ne sia la ragione, si rendono disponibili risorse, sia in ambito locale che nazionale, nuove autorizzazioni vengono rilasciate per ciascun ambito, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento.

Trascorso il biennio la disponibilità di risorse determina l'obbligo per il Comitato di emanare un nuovo bando.

Art. 41.

(Autorizzazione per la emissione

di programmi comuni da parte di circuiti

di emittenti locali).

Più soggetti titolari di autorizzazione per l'emissione di un programma in ambito locale - ciascuna in un bacino di ascolto diverso - possono, in accordo tra loro, richiedere al Comitato nazionale per l'emittenza radiofonica e televisiva anche l'autorizzazione ad interconnettere i rispettivi impianti e ad emettere contemporaneamente un unico programma, contrassegnato da un simbolo visivo comune, sull'insieme di aree servite dalle emittenti.

L'autorizzazione precisa le caratteristiche tecniche degli ulteriori collegamenti necessari per l'interconnesione degli impianti delle emittenti dei richiedenti.

L'autorizzazione istituisce ai sensi dell'articolo 34 un »circuito ; è unica per ogni emittente; ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile. Successivamente all'istituzione del circuito, la composizione soggettiva del medesimo può variare nel numero e nei singoli componenti purché ciascuno dei subentranti ottenga l'autorizzazione di cui al primo comma. Il recesso di un'emittente dal circuito comporta la decadenza dalla relativa autorizzazione.

Successivamente all'istituzione del circuito la composizione soggettiva del medesimo può variare nel numero e quanto ai singoli componenti purché ciascuno dei subentranti ottenga l'autorizzazione di cui al primo comma. ll recesso di una emittente dal circuito comporta l'automatica decadenza della relativa autorizzazione.

L'autorizzazione abilita il circuito a emettere il programma in contemporanea per una durata che non superi il cinquanta per cento del tempo di emissione giornaliero che sia il minore fra quelli di emissione di ciascuna emittente e comunque per non più di 6 ore al giorno e per non più di 2 ore tra le ore 20,30 e le ore 23,00.

L'autorizzazione comporta anche, per i periodi di cui al comma precedente, il divieto per il circuito di emettere programmi diversi su una o più delle aree servite dalle emittenti.

L'autorizzazione non può essere rilasciata se ciascuno dei richiedenti, oltre a quanto previsto dall'articolo 36 per le emittenti locali, non si impegna anche a non emettere messaggi pubblicitari diversi da quelli emessi dalle altre emittenti dello stesso circuito per più del cinquanta per cento dei periodi di tempo di cui al precedente quarto comma.

Art. 42.

(Autorizzazione per l'installazione

di impianti non inclusi

nel Piano Nazionale di Assegnazione).

Al Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva può essere richiesta l'autorizzazione ad installare impianti non inclusi nel Piano Nazionale di Assegnazione, e utilizzabili per l'emissione di programmi in zone limitate o secondarie.

Il Comitato nazionale, verificatane la compatibilità con il Piano e le caratteristiche tecniche, concede l'autorizzazione fissando condizioni e requisiti che possono essere anche diversi da quelli previsti dagli articoli 33 e seguenti.

Art. 43.

(Programmi autoprodotti).

Si considerano autoprodotti i programmi per i quali il soggetto titolare dell'autorizzazione risulti indicato come produttore nei titoli di testa del programma stesso e sia altresì titolare dei relativi diritti di utilizzazione in esclusiva per tutto il territorio nazionale

Nel caso di programmi prodotti da più soggetti, la quota di autoproduzione attribuita a ciascuno dei compartecipi viene computata in modo proporzionale al rispettivo contributo finanziario.

Art. 44.

(Pubblicità).

Fermi restando i limiti alla diffusione dei messaggi pubblicitari fissati dall'articolo 36, primo comma, lettera c), per tutte le emittenti e, dal secondo comma, numero 2, per le emittenti nazionali, nonché dall'articolo 41, ultimo comma, per i circuiti di emittenti locali, sono nulle le clausole dei contratti di pubblicità che impongano al titolare dell'emittente radio-televisivo di trasmettere determinati programmi.

I programmi offerti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma da inserzionisti pubblicitari sono considerati messaggi pubblicitari limitatamente al due per cento della durata dei programmi medesimi.

A ciascuna delle imprese concessionarie che operano in ambito nazionale è fatto divieto di raccogliere pubblicità per più di una rete radiofonica o televisiva nazionale e per più di un programma comune emesso da un circuito di emittenti locali.

Alle imprese concessionarie che operano in ambito locale è frutto divieto di raccogliere la pubblicità per più di un bacino d'ascolto.

Le emittenti radiofoniche o televisive possono, mediante la partecipazione anche di maggioranza in una impresa concessionaria, raccogliere pubblicità da inserire ciascuna nel proprio programma, nonché, le sole reti nazionali radiofoniche o televisive, anche la pubblicità da inserire nel programma comune emesso da un solo circuito di emittenti locali.

Art. 45.

(Registrazione e conservazione

dei programmi).

I titolari dell'autorizzazione devono tenere un registro bollato e vidimato da un notaio su cui vanno annotati i dati relativi a tutti i programmi trasmessi, compresi i messaggi pubblicitari e la loro provenienza con l'indicazione del contratto di acquisizione o della attività di produzione.

I titolari sono altresì tenuti a conservare le registrazioni del programma per un mese dalla data di emissione.

Art. 46.

(Decadenza dell'autorizzazione).

Il Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva, d'ufficio o su denuncia di chiunque vi abbia interesse, dichiara la decadenza dall'autorizzazione di cui all'articolo 33 nei seguenti casi:

a) violazione degli obblighi relativi all'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private, per falsa o incompleta dichiarazione dei dati di cui all'articolo 50, nonché violazione degli obblighi sulla pubblicità di cui all'articolo 44;

b) violazione degli obblighi di cui all'articolo 53 relativi al bilancio;

c) violazioni di cui agli articoli 51 e 52 relativi alle intestazioni delle azioni;

d) attività di concorrenza sleale accertata con sentenza passata in giudicato;

e) partecipazione anche minoritaria di soggetti titolari di autorizzazioni o di soci di società titolari di autorizzazioni in altre società anch'esse titolari di autorizzazioni, in violazione dei limiti fissati dall'articolo 39. La decadenza, colpisce entrambe le parti del rapporto di partecipazione;

f) perdita dei requisiti di cui all'articolo 35, salvo quanto previsto agli articoli 44 e 47 per le reti nazionali;

g) violazione degli impegni di cui all'articolo 36;

h) rinunzia all'autorizzazione.

Il Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva dichiara altresì la decadenza delle autorizzazioni per l'emissione di programmi comuni da parte di circuiti di emittenti locali, nonché di quelle per l'installazione di impianti non inclusi nel Piano di Assegnazione qualora vengano violati i limiti rispettivamente previsti dagli articoli 41 e 42. Il Comitato dichiara inoltre la decadenza dalle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri qualora vengano violati i limiti previsti dall'articolo 57.

Art. 47.

(Procedimento di decadenza).

Il Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva deve comunicare al titolare dell'autorizzazione l'addebito che lo riguarda.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può presentare documenti e osservazioni. Il Comitato può richiedere a quest'ultimo tutte le notizie e i documenti ritenuti rilevanti per l'accertamento dell'addebito, nonché svolgere inchieste a norma dell'articolo 13. Dell'acquisizione agli atti dei risultati delle indagini dev'essere data comunicazione all'interessato che può prenderne visione e formulare ulteriori osservazioni entro trenta giorni.

Qualora il Comitato ritenga che l'infrazione sia di lieve entità e non intenzionale ed anche nel caso in cui tale infrazione sia sanabile, assegna un termine non superiore ai sessanta giorni per la regolarizzazione ed una sanzione non inferiore a 10 milioni di lire e non superiore a 500 milioni.

La reiterazione per più volte dell'infrazione, benché lieve, rende inevitabile la pronuncia di decadenza.

La dichiarazione di decadenza resa dal Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 48.

(Estinzione delle autorizzazioni).

Le autorizzazioni si estinguono per scadenza del termine, per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, se persona fisica, o scioglimento, se persona giuridica, nonché per fallimento.

Art. 49.

(Trasmissioni preelettorali).

Nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati per le elezioni politiche europee, regionali ed amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori, fino al giorno che precede quello delle votazioni, le trasmissioni televisive di propaganda elettorale diffuse dalle emittenti diverse dall'Ente Pubblico radiotelevisivo debbono rispettare le seguenti condizioni:

a) rientrano nell'ambito della disciplina della propaganda elettorale tutte le trasmissioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, a pagamento o gratuite, sia che vengano autogestite dai partiti o dai candidati, oppure gestite dalle stesse emittenti televisive;

b) le reti nazionali e i circuiti devono riconoscere a ciascun partito o gruppo politico che partecipa alla competizione elettorale l'accesso gratuito alle emittenti per un tempo complessivo minimo di 80 minuti non frazionabile per più di tre volte, di cui 50 minuti nella stessa ora, nella fascia oraria tra le 20,30 e le 23. Qualora una rete o un circuito attribuisca un maggiore tempo di accesso ad un qualsiasi partito, deve concedere un ulteriore eguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o gruppo politico. Le reti nazionali e i circuiti l'ultima sera della campagna elettorale devono trasmettere un appello finale di ogni partito o gruppo che partecipa alla competizione elettorale, della durata di 6 minuti ciascuno, nella fascia oraria tra le 20,30 e le 23. Le reti nazionali e i circuiti entro il giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, devono depositare al Ministero dell'interno apposita comunicazione nella quale debbono indicare:

1) le fasce orarie ed i tempi che vengono messi a disposizione per le trasmissioni di propaganda elettorale;

2) se i tempi messi a disposizione siano a titolo gratuito o a pagamento;

3) le condizioni tariffarie normalmente praticate per la pubblicità commerciale e quelle che intendono praticare per la pubblicità elettorale. Queste ultime tariffe non possono comunque essere superiori a quelle commerciali;

c) le emittenti locali devono riconoscere a ciascun partito e gruppo politico che partecipa alla competizione elettorale l'accesso gratuito per un tempo complessivo di almeno 30 minuti, nella stessa ora, nella fascia oraria tra le 20,30 e le 23;

d) tutte le emittenti televisive possono riservare alla propaganda elettorale a pagamento non più di un terzo del tempo complessivo giornaliero utilizzato per la pubblicità commerciale. Tutte le emissioni di propaganda elettorale devono porre in evidenza, in sovrimpressione, la dicitura: »Propaganda elettorale a pagamento . La tariffa e le condizioni devono essere uguali per tutti i richiedenti. Il tempo offerto deve essere diviso in parti uguali tra tutti i partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale. La quota spettante a ciascuno non può essere rifiutata agli aventi diritto che ne facciano richiesta nel corso della campagna elettorale;

e) tutte le emittenti radiofoniche devono osservare quanto stabilito alle precedenti lettere c) e d), ove la fascia oraria tra le 20,30 e le 23 di cui alla lettera c) è sostituita da quella tra le 10 e le 13 e la dicitura di cui alla lettera d) è sostituita da un annuncio posto all'inizio e alla fine di ogni singola emissione a pagamento;

f) il Ministro dell'interno deve accertare la veridicità delle dichiarazioni rese da ciascuna emittente, nonché il rispetto delle prescrizioni dettate con la presente legge, avvalendosi anche dei dati e delle elaborazioni fornite dall'apposito ufficio di cui all'articolo 31;

g) ogni infrazione delle presenti norme viene comunicata all'emittente, che nel termine di quarantotto ore deve far pervenire le sue osservazioni al Ministro il quale, qualora l'esito dell'accertamento sia positivo, deve immediatamente prescrivere all'emittente l'adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare l'equilibrio violato. In particolare, qualora l'infrazione interessi il principio dell'eguale ripartizione degli spazi di propaganda elettorale tra i partiti, il Ministro deve ordinare all'emittente di mettere a disposizione ulteriore uguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o gruppo politico.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni ripristinatorie ed in ogni ipotesi di infrazione accertata dopo lo svolgimento della campagna elettorale, il Ministro dispone l'immediata chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni.

Capo II.

Impresa radiofonica e televisiva privata -

Disciplina della concorrenza.

Art. 50.

(Registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private).

E' istituito il Registro Nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private la cui tenuta è affidata al Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro le imprese titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 33, 41, 42 e 57, nonché le imprese di servizi di cui al successivo articolo 54.

Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare deve depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti il nome o la ragione sociale della persona fisica o giuridica che ha la proprietà dell'impianto e che esercisce l'emittente;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto per tutti gli enti collettivi, nonché qualora l'impresa sia costituita in forma di società, l'elenco dei soci, il numero delle azioni da ciascuno possedute o la ripartizione delle partecipazioni, e la copia della deliberazione relativa alla nomina degli organi sociali;

c) copia dell'autorizzazione;

d) copia di eventuali accordi convenuti con altre emittenti operanti in ambiti locali diversi per l'emissione di programmi comuni.

Per le imprese di servizi di cui all'articolo 54, agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo, va aggiunto l'elenco delle emittenti servite.

Qualunque variazione agli oggetti delle dichiarazioni previste nei commi precedenti deve essere comunicata al Comitato entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Le dichiarazioni non veritiere, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 10.000.000 a 100.000.000.

Sono nulli i contratti stipulati con le emittenti radiofoniche e televisive private o con le imprese di cui all'articolo 54, allorché queste non siano iscritte nel Registro delle imprese radiofoniche e televisive.

Art. 51.

(Requisiti delle imprese titolari di autorizzazioni per l'installazione di impianti e l'esercizio delle emittenti radiofoniche e televisive e delle imprese di servizi).

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto e le quote devono essere intestate a persone fisiche od a società in nome collettivo o in accomandita semplice.

E' vietata l'intestazione a società dotate di personalità giuridica o a società estere delle azioni o delle quote delle società titolari delle autorizzazioni, salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 57 per l'autorizzazione ai ripetitori di programmi esteri.

Art. 52.

(Società di controllo).

Le persone fisiche o le società in nome collettivo o in accomandita semplice che controllano una società titolare dell'autorizzazione, non soltanto attraverso il possesso delle azioni di quest'ultima, ma anche in ragione di particolari collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la trasmissione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune, debbono darne comunicazione alla società controllata e al Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva, entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che ne consentono il controllo.

L'omessa denuncia da parte della persona fisica o da parte del legale rappresentante della società in nome collettivo o in accomandita semplice che esercita il controllo, è punita con la reclusione da tre mesi ad un'anno e con la multa da 10.000.000 a 100.000.000.

Art. 53.

(Bilanci delle emittenti private).

Le emittenti radiofoniche e televisive private devono presentare entro il 31 luglio di ogni anno al Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva i propri bilanci, redatti nel rispetto delle norme di legge vigenti e secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere del Comitato stesso.

Tale modello mediante la specificazione delle voci del bilancio, degli allegati e dei criteri ai quali attenersi nella formulazione delle relazioni accompagnatorie, deve consentire la chiara individuazione delle singole fonti di finanziamento, delle variazioni nella struttura proprietaria e dei rapporti di collaborazione e produzione con altri soggetti operanti nel settore dell'editoria, dello spettacolo, della pubblicità e della distribuzione di programmi radiofonici e televisivi, nonché degli eventuali investimenti dell'impresa nei suddetti settori.

Al bilancio devono essere allegati:

a) i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano stati autoprodotti o acquistati e in tal caso va esibita copia del relativo contratto;

b) l'indicazione delle somme occorse alla realizzazione dei programmi autoprodotti;

c) i dati relativi alla pubblicità trasmessa con le copie dei relativi contratti;

d) l'elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'emittente.

I bilanci delle emittenti private, qualora l'ammontare dei mezzi amministrati superi i tre miliardi, devono essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1976, n. 136.

L'omesso deposito del bilancio nel termine, o comunque con ritardo che superi i sessanta giorni, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Nel caso di falsità nei bilanci e negli allegati, oltre a quanto disposto nel comma precedente, si applica l'articolo 2621 del codice civile, salvo l'importo della multa che viene fissata nel minimo a 10.000.000 e nel massimo a 100.000.000 di lire.

Art. 54.

(Imprese di servizi).

Sono imprese di servizi ai fini della presente legge:

a) le agenzie di pubblicità;

b) le concessionarie di pubblicità;

c) le imprese che esercitino, anche in via non esclusiva, attività nel settore della produzione o distribuzione di programmi radiofonici o televisivi, anche se si tratta di attività di intermediazione;

d) le agenzie giornalistiche per l'emittenza radiofonica e televisiva;

e) le imprese autorizzate ad installare e a gestire reti di collegamenti.

Le imprese di cui alla lettera a) non possono pianificare il budget pubblicitario di un proprio committente, destinato ai mezzi radiofonici o televisivi, attribuendolo per più del cinquanta per cento ad una sola rete nazionale o ad un solo circuito o ad una sola emittente locale.

Le imprese di cui alla lettera c), salvo che l'emittente non abbia partecipato finanziariamente in toto o per una quota non inferiore ad un sesto alla produzione del programma, non possono riservare alla stessa emittente i diritti di emissione del programma per più di due anni.

Le reti nazionali possono detenere partecipazioni, anche maggioritarie in una sola delle imprese di cui alla lettera c).

I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 33, 41 e 57, salvo quanto previsto dal precedente comma e dall'articolo 44, non possono acquisire partecipazioni, neppure di minoranza in alcuna società di servizi.

Le imprese di servizi devono presentare al Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva entro il 31 luglio di ogni anno i propri bilanci sulla base di un modello analogo a quello predisposto ai sensi del primo comma dell'articolo 53 della presente legge.

Dall'insieme dei documenti relativi a tale modello deve essere resa possibile la chiara individuazione delle emittenti con le quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti, i pagamenti e le modalità di pagamento in favore di ogni emittente e le entrate delle imprese di servizi in relazione alle singole emittenti e ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento di formazioni oligopolistiche.

Al bilancio devono essere allegati anche i contratti con le emittenti private.

Sono nulli i contratti che possono determinare, in ambito locale o nazionale, situazioni di oligopolio.

In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo l'imprenditore di servizi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10 a 100 milioni.

Art. 55.

(Agenzie d'informazione radiofoniche

e televisive).

Alle agenzie d'informazione che dichiarino di collegarsi con almeno quindici emittenti locali in cinque diversi bacini d'ascolto, nonché di emettere bollettini notiziali per un minimo di due ore al giorno, l'Ente Pubblico radiotelevisivo, o il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite di una società concessionaria, assicura le necessarie interconnessioni ed eroga contributi per l'importo complessivo di 1.500 milioni di lire annui.

Sia l'ordine di priorità che l'entità dei contributi da versare alle agenzie dev'essere proporzionale al numero delle emittenti servite da ciascuna di queste.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il parere del Comitato Nazionale per l'Emittenza radiofonica e televisiva, emana il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 56.

(Concorrenza sleale).

E' vietata ogni attività di concorrenza sleale tra i titolari di autorizzazioni radiofoniche e televisive, come anche tra le imprese di cui all'articolo 52 e tra queste ultime e le emittenti private.

Tutti gli accordi o combinazioni tra imprese dirette ad ostacolare l'accesso di altri aspiranti ai concorsi per le autorizzazioni radiotelevisive o per indurre gli stessi ad astenersi o a ritirarsi dalla gara, sono nulli e puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da 10 a 200 milioni.

Capo III.

Impianti ripetitori di programmi

radiofonici e televisivi esteri.

Art. 57.

(Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri).

Può essere richiesta l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi diffusi da organismi esteri, sia pubblici che privati, purché regolarmente autorizzati in base alle leggi dei rispettivi Paesi e purché non costituiti allo scopo di diffondere programmi sul territorio italiano.

L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti, rivolta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, viene concessa con decreto del Ministro su delibera del Comitato Nazionale per l'emittenza radiofonica e televisiva, purché siano già state soddisfatte ai sensi dell'articolo 40 le richieste sia per l'ambito locale che per quello nazionale e purché residui un adeguato margine delle risorse d'ascolto determinato dal Piano Nazionale di Assegnazione.

L'autorizzazione, che, può essere rilasciata unicamente per l'ambito locale e per non più di un terzo dei bacini d'ascolto, ha la durata di tre anni e non è trasferibile.

L'autorizzazione deve rispondere a quanto previsto dall'articolo 33.

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche che abbiamo la cittadinanza o la nazionalità italiana e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 35 o a soggetti stranieri appartenenti a Stati membri della Comunità economica europea che praticano il trattamento di reciprocità.

L'autorizzazione non può essere rilasciata se il richiedente non si impegna ad eliminare dal programma estero tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario e non si impegni altresì, per quanto riguarda la durata dell'emissione dei programmi e l'inserimento di messaggi pubblicitari raccolti sul territorio italiano, a quanto previsto dalle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 36.

Nella domanda il richiedente deve specificare quanto previsto dall'articolo 38.

I titolari dell'autorizzazione possono, d'accordo con altre emittenti locali, avvalersi di quanto previsto dall'articolo 41 e di quanto altro stabilito dalla presente legge per i circuiti.

I titolari delle autorizzazioni sottostanno agli obblighi, ai divieti e alle sanzioni previste dalla presente legge per i titolari di autorizzazione per l'ambito locale e per i circuiti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

E TRANSITORIE

Art. 58.

(Modifica del secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco-posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).

Il secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco-posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel testo modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

»Sono soggetti ad autorizzazione, l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti privati di diffusione sonora e televisiva via etere e via cavo;

b) impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri.

I collegamenti necessari agli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono attribuiti all'atto dell'autorizzazione secondo quanto disposto dalla legge di regolamentazione generale del sistema radiotelevisivo .

Art. 59.

(Tempi e priorità nell'attuazione

del Piano nazionale di assegnazione).

Al fine di assicurare la conversione del sistema dell'emittenza radiofonica e televisiva privata dalla situazione preesistente a quella stabilità dal Piano Nazionale di Assegnazione con tempestività e con i minori costi, i bandi, di cui agli articoli 37 e seguenti, devono precisare, bacino per bacino, le priorità e i tempi consentiti per la realizzazione delle modifiche tecniche necessarie, tenuto conto in particolare:

a) delle eventuali modifiche agli impianti richieste dagli accordi e regolamenti internazionali;

b) dei tempi necessari al completamento delle opere previste all'articolo 10;

c) delle eventuali modifiche da apportare agli impianti di ricezione degli utenti;

d) degli oneri finanziari che i titolari delle autorizzazioni dovranno sostenere per la realizzazione delle modifiche tecniche richieste.

I tempi fissati nei bandi per le realizzazioni delle modifiche di cui al comma precedente vengono riprodotti in ciascuna autorizzazione.

Art. 60.

(Comunicazione degli attuali esercenti).

I privati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, eserciscono impianti radiofonici o televisivi che erano già in funzione alla data di scadenza dei termini previsti dal decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 4, hanno l'obbligo di aggiornare entro 60 giorni la suddetta comunicazione, secondo le norme tecniche di attuazione previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 dicembre 1984 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1984, n. 346.

La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'articolo 403 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti è consentito fino al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge soltanto a chi abbia effettuato, nei termini, la comunicazione e l'aggiornamento di cui al primo comma.

Durante detto periodo non potrà essere modificata la frequenza di emissione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche dell'antenna. la localizzazione degli impianti.

Nel caso in cui l'aggiornamento della comunicazione non sia stato presentato nei termini o le dette emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati.

Ove la domanda di autorizzazione non sia accolta, al titolare viene concesso un periodo di tempo di sei mesi entro cui deve procedere alla disattivazione dell'impianto.

Art. 61.

(Piano Nazionale di Ripartizione

delle frequenze. - Regime transitorio).

Fino a quando non sarà approvato con legge il Piano Nazionale di Ripartizione delle frequenze di cui al precedente articolo 4, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 27 febbraio 1983.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, prima di sottoporre all'approvazione per legge il Piano Nazionale di Ripartizione, verifica che le esigenze di collegamenti radioelettrici per l'emittenza radiofonica e televisiva, quali emergono dal Piano Nazionale di Assegnazione, siano compatibili con quanto stabilito dallo stesso Piano Nazionale di Ripartizione.

Art. 62.

(Costituzione degli organi collegiali).

In sede di prima applicazione della presente legge gli organi di pianificazione, di gestione e di controllo del sistema radiofonico e televisivo devono essere costituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 63.

(Autorizzazioni e concessioni previste

da altre disposizioni legislative).

Le autorizzazioni disciplinate dalla presente legge sostituiscono soltanto le concessioni necessarie alla realizzazione delle opere edilizie per l'alloggiamento delle apparecchiature e degli impianti, nonché di quelle di sostegno delle antenne di trasmissione.

Art. 64.

(Disposizioni abrogate).

E' abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Sono abrogati il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203 e il decreto ministeriale 30 dicembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1935.

Art. 65.

(Canoni per le emittenti private).

I titolari delle autorizzazioni previste dalla presente legge sono tenuti al pagamento di un canone annuo per l'utilizzazione delle frequenze, da aggiornare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro delle finanze.

In sede di prima applicazione i titolari delle autorizzazioni devono corrispondere, per le emittenti televisive:

a) per l'autorizzazione in ambito nazionale, lire 2 milioni per area di servizio;

b) per l'autorizzazione di ambito locale, lire 1 milione per area di servizio;

c) per l'autorizzazione di circuito, lire 350 mila per area di servizio;

d) per l'autorizzazione di impianti di cui all'articolo 42, lire 500 mila in totale;

e) per l'autorizzazione di impianti ripetitori di programmi esteri, lire 1 milione e 500 mila per area di servizio.

Per le emittenti radiofoniche, gli importi corrispondenti alle autorizzazioni di cui al comma precedente, sono ridotti ad un decimo per le autorizzazioni di cui alle lettere a) e c) e ad un ventesimo per tutte le altre.

Il pagamento viene effettuato presso gli uffici del registro e le norme per l'esazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

I proventi di detto canone sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate.

Art. 66.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 25 della presente legge, a partire dall'esercizio 1986 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per un importo equivalente a quello degli stanziamenti, già previsti per l'ex società concessionaria, al capitolo 3980 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 4011, 4031 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente per lire 150, 200, 250 miliardi in ragione d'anno,

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24 valutato in lire 5 miliardi annui, dell'articolo 15 valutabile in lire 10 miliardi annui e dell'articolo 10 valutabile in 50 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del capitolo n. 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 55, stabilito in lire 1.500 milioni annui, si provvede mediante le entrate previste dal precedente articolo 65.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 
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