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Comitato Promotore - 13 marzo 1986
TRE REFERENDUM PER UNA GIUSTIZIA SENZA PRIVILEGI, RESPONSABILE, UGUALE PER TUTTI.

SOMMARIO: Il fascicolo distribuito dal Comitato promotore dei referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, sul Consiglio Superiore della Magistratura, sulla Commissione Inquirente.

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Di fronte alla eccessiva lentezza del Parlamento abbiamo deciso di chiedere la diretta e personale collaborazione dei cittadini per una battaglia di libertà, per la giustizia.

Da anni al Senato e alla Camera sono in discussione diverse proposte che non sono mai diventate leggi dello Stato: noi proponiamo ai cittadini di rompere ogni indugio e di assumere chiare decisioni raccogliendo oltre 500 mila firme per tre referendum, affinché la scelta definitiva sia consegnata alla sovranità popolare.

Innanzitutto contro i privilegi e la troppo frequente impunità dei Ministri, protetti da una Commissione parlamentare inquirente che troppe volte, a colpi di maggioranze politiche, ha sottratto al giudizio competente Ministri accusati di gravi reati. Un referendum, quindi, per abolire un tribunale politico e privilegiato, affinché la speciale responsabilità dei Ministri non si traduca più in un giudizio speciale e corporativo amministrato con criteri di mera opportunità politica.

Un secondo referendum: contro la politicizzazione della Magistratura alimentata in gran parte dal vigente sistema elettorale per le elezioni dei rappresentanti dei giudici nel Consiglio Superiore della Magistratura, un sistema che ha stimolato e favorito la formazione di correnti molto politicizzate, fino al punto di configurarsi e agire come e veri e propri partiti.

Un sistema che ha favorito il protagonismo del giudice e ha gravemente snaturato il ruolo del Consiglio, come dimostrato dal grave conflitto apertosi recentemente tra i membri del C.S.M. e lo stesso Presidente della Repubblica. Questo referendum intende tutelare realmente l'indipendenza e l'autonomia del singolo magistrato.

Il terzo referendum mira a istituire la responsabilità civile del magistrato affinché la sua condizione sia equiparata a quella di ogni altro pubblico funzionario.

Neppure il giudice può essere superiore alla legge e quando il magistrato sbaglia per colpe gravi deve essere giudicato come qualsiasi altro organo pubblico.

Proponiamo tre referendum per una migliore tutela dei diritti di libertà e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Non riteniamo che solo con i referendum si possono risolvere gravi problemi della giustizia quando permangono ancora codici da riformare, strutture inadeguate e fondi insufficienti, ma crediamo che vadano innanzitutto rimossi privilegi e istituti che stridono particolarmente, che sono fortemente ingiusti e anacronistici, che umiliano il semplice cittadino nei suoi diritti.

Non a caso ad assumere le iniziative referendarie sono stati i partiti di tradizione laico liberale, socialista e libertaria convinti che alla base della funzione rappresentativa delle sedi istituzionali e dei partiti sta la sovranità dei cittadini.

Quando esigenze fortemente diffuse nella società non riescono a trovare sbocco nelle sedi istituzionali, allora il coinvolgimento diretto del Paese è necessario, legittimo e doveroso.

Le iniziative referendarie rappresentano, dunque, uno sforzo deciso di rompere con una concezione della politica come cosa estranea ai cittadini.

Chiediamo la tua firma, il tuo aiuto, la tua spinta ideale e morale perché vogliamo insieme far crescere in Italia i principi e le garanzie di libertà e di giustizia.

Il 13 marzo 1986 presso la Corte di Cassazione hanno depositato le richieste dei referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla commissione inquirente, sul Consiglio Superiore della Magistratura i socialisti Claudio Martelli, Salvo Andò, Mario Baccianini, Luigi Covatta, Fabio Fabbri, Rino Formica, Pio Marconi, Agostino Marianetti, Angelo Tiraboschi, i socialdemocratici Graziano Ciocia, Giovanni Manzolini, i liberali Alfredo Biondi, Raffaello Morelli, Vincenzo Palumbo, Antonio Patuelli, Salvatore Valitutti, i radicali Giovanni Negri, Adelaide Aglietta, Giuseppe Calderisi, Francesco Rutelli, Gianfranco Spadaccia, Sergio Stanzani, Massimo Teodori.

UNA GRANDE

BATTAGLIA CIVILE

PER LA DEMOCRAZIA

E IL DIRITTO

La giustizia in Italia è in crisi. E la crisi minaccia non solo i cittadini che vedono trasformata l'istituzione che dovrebbe tutelare le libertà e i diritti individuali in un universo travagliato da passioni e da ideologie politiche, ma anche lo stesso equilibrio tra i poteri, quella divisione di compiti tra legislazione, esecuzione e applicazione delle leggi che costituisce la caratteristica fondamentale di una democrazia ispirata al primato della libertà.

La malattia della giustizia è grave. Ecco cinque sintomi di fondo:

1 La politicizzazione. Negli Stati moderni e nell'Italia disegnata dalla Costituzione l'amministrazione della giustizia deve, prima di ogni cosa, essere assolutamente indipendente e dipendere dalla sola legge. A contrastare questo modello e questa aspettativa sta una realtà diversa. La realtà di un ordine giudiziario travagliato da scontri politici, frammentato in fazioni e in veri e propri partitini. Il giudice, come ogni altro cittadino, ha il diritto di professare fedi politiche (anche se i sistemi moderni e quello italiano prevedono la possibilità per la legge di limitare il diritto a militare nei partiti per i giudici come per altri funzionari addetti a delicati settori). Diverso tuttavia il caso in cui l'opinione politica rappresenta la maschera che copre la costituzione di gruppi e di correnti, il cui scopo è la tutela di interessi palesi ed occulti degli associati. La partiticizzazione dei giudici ha abbastanza poco di "ideale". La politicità si traduce in una scarsa adesione ai valori e in una grand

e attenzione agli interessi singoli e di gruppo. Troppe volte i partiti dei giudici concepiscono il proprio ruolo come quello puramente sindacalistico e corporativo di difesa degli associati: difesa nelle carriere, nelle scalate, nelle cordate, difesa persino quando si tratta di infliggere una sanzione disciplinare per episodi che offuscano gravemente l'immagine della giustizia e che ledono i diritti del cittadino.

La Costituzione italiana parla di un giudice che dipende solo dalla legge. Il compito si fa difficile quando, accanto alla legge, si ergono nuovi poteri non previsti ed anzi condannati dal nostro ordinamento: il potere delle fazioni, il potere delle correnti, il potere dei gruppuscoli che agitano il giudiziario. Ciò può provocare meccanismi di doppia obbedienza, assolutamente inconcepibili in uno Stato di diritto. Ciò può mortificare quella maggioranza di giudici che concepiscono il proprio ruolo come un ruolo realmente indipendente e che non vorrebbero sottostare alla nuova gerarchia costituita dal pullulare delle fazioni.

2. La supplenza. Il giudice politicizzato è anche un giudice che spesso è portato ad uscire dal proprio ruolo, a sostituirsi a compiti previsti per altri organi. Negli ultimi quindici anni abbiamo visto il proliferare di forme di allargamento improprio delle competenze. Si è assistito al fenomeno di giudici che si sostituiscono agli amministratori pubblici pretendendo di dettare le regole di gestione di delicati settori dell'amministrazione statale e locale e persino di delicati settori della gestione pubblica dell'economia.

Così come si è assistito al fenomeno di giudici che si considerano sindacalisti pretendendo di ergersi al livello di un organo alternativo di protezione del lavoro (una funzione ben contraddittoria: per una efficace tutela del lavoro occorre infatti attivare il principio democratico, principio che non sta alla base della selezione dei giudici). O al fenomeno di giudici che si considerano imprenditori pretendendo di dettare le buone regole dell'azienda.

Nel quadro di queste patologiche forme di supplenza si assiste anche, a volte, al fenomeno del giudice che sostituisce il poliziotto, del magistrato inquirente che abbandona il proprio ruolo di esaminatore imparziale di prove per scegliere un ruolo, che l'ordinamento affida ad altri organi, di ricercatore di una verità precostituita.

Con tutto questo si assiste ad una mortificazione del principio democratico e all'umiliazione di un libero svolgimento della società civile. Il giudice che si fa amministratore e si sostituisce alla decisione politica è infatti una figura irresponsabile che non è chiamata a rendere conto del proprio operato di fronte ai naturali destinatari dell'azione politica ed amministrativa. Il giudice che si fa sindacalista e imprenditore minaccia il principio della libera associazione tesa a tutelare i diritti del lavoro e quel principio di autonoma iniziativa che sta alla base delle società moderne. Il giudice che si fa o si crede "poliziotto" minaccia il principio della parzialità della magistratura che dovrebbe rappresentare la prima garanzia del cittadino.

3. Le manette facili. Nell'ultimo quindicennio il fenomeno della presenza in carcere di imputati in attesa di giudizio ha assunto dimensioni preoccupanti. Circa due terzi della popolazione detenuta sono rappresentati da cittadini nei cui confronti non è stata emessa una sentenza definitiva ma nei confronti dei quali è solo in corso una istruttoria o un processo. Ogni moderno sistema giudiziario ha certo bisogno di impedire che l'accusato di gravi reati si sottragga alla giustizia fuggendo prima della sentenza definitiva. Ma la maggioranza dei casi di detenzione preventiva riguarda altre ipotesi. Casi nei quali non esiste alcun pericolo di fuga, casi a volte nei quali la sentenza definitiva sarà sicuramente così lieve da non dover comportare nessuna forma di detenzione.

La detenzione preventiva sta trasformandosi. Da strumento di tutela della società contro i pericoli di fuga dell'accusato di gravi delitti esso passa ad essere uno strumento di pressione sull'imputato al fine di ottenere collaborazione con il singolo inquirente o magari un salutare, quanto opinabile "pentimento".

Anche le manette facili sono un corollario della partiticità e dello spirito di fazione che si è diffuso nel giudiziario. Chi gioca con disinvoltura sulla libertà del cittadino si sente spesso coperto da una rete di solidarietà associative e partitiche. Ogni mezzo sembra giustificato quando il fine è quello di far trionfare una verità comoda ad una parte politica o comoda ad una strategia di affermazione (o di sopraffazione) politica.

4.Il protagonismo. E un sintomo lieve ma non meno pericoloso. Si è in presenza di una propensione dei giudici a cercarsi un ruolo da prima pagina. Tesi spesso preconcette o sofisticati "teoremi" devono trionfare per garantire all'"inventore" il diritto alla notorietà. Anche qui si è in presenza di una grave perdita di imparzialità. L'amore per il protagonismo porta a gravi deviazioni. A scegliere la causa e il processo dotato di risonanza, lasciando magari indietro la trattazione di questioni che riguardano persone "oscure" ma che pure hanno diritto ad una rapida definizione dei propri diritti e della propria posizione di fronte alla giustizia. A preferire il provvedimento esemplare, e dotato quindi di risonanza, nei confronti della figura "esemplare", di un tipo di imputato dotato di notorietà e di simbolicità.

Che dire poi del pullulare di notizie e istruttorie segrete che costellano i giornali? La giustizia a volte interviene. Ma sempre e solo per colpire il cronista colpevole della rivelazione. Ma esiste un secondo e un terzo livello. La responsabilità di chi passa la notizia o di chi non si preoccupa -- con sospetta buona fede -- di garantire la riservatezza di delicati atti giudiziari.

5.Il corporativismo. Le fazioni presenti nella magistratura concepiscono la propria funzione come un monopolio: ogni decisione presa dalle istituzioni democratiche in materia di giustizia deve venire dal seno stesso della comunità formata dai gruppuscoli di magistrati. Le fazioni e i partitini non si limitano a fare quello che fanno altri sindacalisti: difendere cioè il salario degli iscritti o le condizioni di lavoro. Essi pretendono di monopolizzare la decisione in materia di giustizia. Un organo che si è attribuito compiti sempre nuovi, senza avere la necessaria legittimazione democratica e senza essere dotato di responsabilità, pretende di impedire al parlamento e agli altri organi dello Stato di intervenire in materie che riguardano i diritti di tutti i cittadini.

Il corporativismo diviene a volte qualcosa di peggio. Esso si trasforma nella pretesa di prevaricare sugli altri organi dello Stato, di' imporre soltanto quella legislazione che non alteri il sistema di rapporti presenti in un universo frazionato e, contro la Costituzione, partitizzato.

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REFERENDUM SULLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI

Richiesta di referendum abrogativo delle norme che prevedono speciali limitazioni delle responsabilità dei magistrati per i danni illegittimamente causati nell'esercizio delle loro funzioni.

La formulazione giuridica del quesito: "Volete voi l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del Codice di Procedura Civile approvato con Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1143?"

Autorevoli studiosi del diritto, esponenti politici, ma soprattutto cittadini desiderosi di diritti, denunziano da tempo lo scadimento delle garanzie individuali di fronte alla giustizia.

Le leggi eccezionali, che hanno costellato l'ultimo decennio, unite ad una cultura dell'emergenza che ha conquistato un settore di magistrati, hanno certo contribuito allo scadimento delle garanzie.

Molte leggi eccezionali sono state volute per accrescere la sicurezza delle Istituzioni e degli stessi cittadini. Ma di eguale valore è anche il problema della certezza del diritto e della protezione del singolo da ogni possibile eccesso degli apparati.

Il tipo di legislazione che caratterizza l'ultimo decennio -- e non ci si riferisce solo alla legislazione penale o processuale ma alle leggi e leggine che disciplinano in modo minuzioso ed ossessivo ogni aspetto della vita economica e sociale -- richiede un'applicazione della norma estremamente ponderata ed equilibrata.

Quanto più il legislatore cerca di disciplinare situazioni speciali o straordinarie, tanto più occorre un giudice capace di interpretare le norme in modo corretto, sereno e coerente con i più generali principi di libertà che ispirano il nostro ordinamento.

La professione del giudice negli anni settanta ed ottanta e diventata una professione che richiede un'altissimo specialismo, un'altissima sensibilità culturale, un'attenzione estrema alla tutela del singolo.

Contrasta con questa esigenza il sistema che attualmente disciplina la responsabilità del magistrato. Egli non soltanto riceve un trattamento differenziale e di favore rispetto a qualsiasi altro operatore pubblico, ma viene sottratto persino da quel giudizio di responsabilità professionale che tutela il cittadino dall'esercizio errato di alcune delicatissime funzioni private (si pensi alla responsabilità del medico, dell'ingegnere, del biologo, del chimico, eccetera).

Le norme che regolano oggi la responsabilità civile del giudice e del pubblico ministero sono contenute nel Codice di procedura civile. Codice che -- fra parentesi -- è una eredità del fascismo.

L'articolo 55 del Codice di procedura civile dispone che »il giudice e civilmente responsabile soltanto: 1) quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile per dolo, frode o concussione; 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero . L'articolo 56 dello stesso codice subordina la proponibilità della domanda per la dichiarazione di responsabilità all'autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia.

Le norme di attenuazione della responsabilità del giudice tradiscono la concezione autoritaria dei rapporti tra Stato e cittadino propria dei tempi in cui il codice venne varato. E il meccanismo dell'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia introduce un pesante elemento di condizionamento politico della magistratura e della facoltà del cittadino di far valere i propri diritti.

In sostanza, in base alla legislazione vigente, i magistrati possono essere chiamati a rispondere del danno provocato dai loro comportamenti solo quando abbiano operato con dolo: cioè quando abbiano previsto l'evento dannoso agendo al fine di produrre il danno. Essi non sono chiamati a rispondere delle proprie responsabilità quando abbiano mancato di diligenza nel calcolare le conseguenze del proprio comportamento e nemmeno quando abbiano peccato di colpa grave cioè di imperizia evidente e non scusabile o di patente ignoranza della legge.

Da più legislature sono state presentate in Parlamento proposte di riforma dell'attuale normativa. Esse si sono scontrate con l'opposizione intransigente di quelle forze che attribuiscono all'ordine giudiziario una condizione di privilegio fondata non sull'indipendenza ma sulla nonresponsabilità.

Per questo si chiede al Paese il consenso per imporre un confronto con lo strumento democratico del referendum.

Quei gruppi di magistrati più tenaci nella difesa dell'attuale sistema sostengono che le pretese di risarcimento potrebbero limitare il lavoro del giudice inducendolo al rinvio e all'immobilismo. Con questa giustificazione essi danno un quadro veramente mortificante dei nostri magistrati. Essi sarebbero dei semplici »travet privi di ogni iniziativa e di ogni perizia nell'interpretazione e nell'applicazione della legge! ll rischio di un'azione risarcitoria non pregiudica certo l'azione dell'alta amministrazione o di quei professionisti chiamati ad operare con perizia e consapevolezza della propria missione!

La maggioranza dei giudici e in Italia dotata di qualità professionali. Il principio di responsabilità può soltanto esaltare le capacita del giudice. E forse anche aiutarlo a resistere a quelle pressioni che in un germogliare confuso di »poteri impropri minacciano l'indipendenza dell'ordine giudiziario e l'imparzialità delle decisioni.

L'abrogazione degli articoli del codice di procedura civile voluti dal fascismo e che prevedono una responsabilità del magistrato limitata, farebbe trionfare nel nostro Paese il principio di eguaglianza e di parità di trattamento. Caduti gli articoli resterebbe comunque in vigore l'articolo 28 della Costituzione che stabilisce la responsabilità di tutti gli organi che esercitano »autorità sui cittadini e la regolamentazione prevista dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957 che prevede la responsabilità dei funzionari pubblici per colpa grave.

REFERENDUM SUL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Richiesta di referendum abrogativo del sistema di elezione del C.S.M. basato su liste di correnti dei magistrati.

La formulazione giuridica del quesito: »Volete voi l'abrogazione degli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n.195 recate "Norme sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura" così come risultanti dalle successive modificazioni e integrazioni della legge stessa?

La Costituzione italiana ha inteso rafforzare l'indipendenza dei magistrati con la previsione di un Consiglio Superiore della Magistratura. Esso avrebbe dovuto impedire che l'ordine giudiziario potesse diventare possibile zona di caccia aperta ad incursioni esterne: sia di poteri dello Stato, sia di altri poteri, economici o politici. La Costituzione voleva un'organizzazione giudiziaria che non ripetesse né il modello sabaudo, caratterizzato da un sistema gerarchico rigoroso, né il modello fascista, caratterizzato dalla presenza occulta del partito nelle cose di giustizia.

L'articolo 104 della Costituzione prevede: "il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica (...) Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio (...) I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili . L'articolo 105 prevede ancora: »Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati .

I padri costituenti temevano le incursioni politiche nella giustizia. La previsione di membri laici del CSM appartenenti a professioni tassativamente determinate (docenti di diritto o avvocati) voleva rappresentare uno sbarramento alla penetrazione partitica: i partiti scegliessero pure i propri membri, ma almeno dotati di professionalità prima che di adesione ad una ideologia. Anche la previsione della non immediata rieleggibilità sembrava ispirata allo stesso principio: andava evitato che nel Consiglio Superiore si cristallizzassero, nel tempo, dei centri di potere capaci di influire sulla giurisprudenza attraverso il condizionamento delle carriere dei magistrati.

La previsione di membri eletti per due terzi dai magistrati voleva rafforzare l'apoliticità dell'organo. I partiti e il Parlamento potevano scegliere una minoranza di componenti (ma sempre professionalmente qualificati). La maggioranza dei membri avrebbe dovuto essere liberamente selezionata dagli stessi magistrati.

Attualmente i componenti il Consiglio eletti dai magistrati sono venti, mentre quelli eletti dal Parlamento sono dieci. Le norme che disciplinano le modalità di elezione dei membri appartenenti alla magistratura, originariamente emanate con la legge 24 marzo 1958, n. 195, sono state successivamente modificate con la legge del 18 dicembre 1967, n. 695, e con la legge del 3 gennaio 1981, n. 1.

Il sistema elettorale vigente si basa sulla ripartizione proporzionale tra liste concorrenti presentate dalle correnti organizzate su scala nazionale, della magistratura. La politica, cacciata dalla finestra, è, come sempre, rientrata dalla porta. Le correnti, impongono a questo delicatissimo organo, pericolose svolte partitiche. La struttura nazionale delle correnti dei magistrati provoca inoltre quella »continuità nelle presenze che rafforza i possibili inquinamenti politici. I padri della costituzione volevano impedire che i destini professionali dei giudici fossero affidati a persone presenti troppo a lungo o magari a vita nel Consiglio (si pensi al divieto di rielezione dei membri scelti dalle Camere). Oggi i destini sembrano legati alla fedeltà a questa o a quella corrente a questo o quel gruppo che organizza la propria presenza nel tempo del delicatissimo organismo che amministra l'indipendenza dei magistrati.

Il sistema elettorale vigente non solo tollera ma incoraggia la formazione di gruppi nazionali e politicamente orientati. La legislazione attuale determina la formazione di liste rigide di candidati appartenenti alle medesime correnti, conduce a una predeterminazione degli eletti secondo le indicazioni centrali dei gruppi dirigenti delle stesse, porta infine ad una composizione del Consiglio Superiore divisa per gruppi rigidamente orientati secondo le liste di elezione. Con il risultato di trasformare un organo che avrebbe dovuto operare una spassionata gestione dei magistrati in un parlamentino, in un'assemblea elettiva locale, o magari in un comitato di gestione di una USL!

Il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe dovuto essere un organo di alta amministrazione. Funzione compromessa dalla presenza di gruppi strutturati e contrapposti. Nella pratica attuale si è giunto persino a tollerare riunioni di "capigruppo": una pericolosa e penosa imitazione del gioco parlamentare. Una tendenza che impoverisce la qualità delle decisioni. Chi si sentirebbe garantito se sapesse che il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, o altri eminenti organi pubblici lavorassero con la presenza di partitini ultrastrutturati? Che le pronuncie venissero distillate dall'alchimia delle riunioni dei "capigruppo "?

La politicizzazione della magistratura, di cui l'attuale sistema elettorale costituisce uno stimolo, ha ripercussioni generali negative. Il singolo magistrato viene infatti indotto ad aderire e a schierarsi secondo gruppi e cordate. Con buona pace della qualità della giurisdizione e con buona pace delle aspettative dei cittadini di fronte alla giustizia.

Il sistema vigente pregiudica l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, lede il principio di uguaglianza tra i cittadini, minaccia l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Il nostro sistema democratico reclama la politica nella legislazione e nel governo. Ma vuol proteggere i cittadini -- per quanto possibile -- dalla politica nell'amministrazione e nella applicazione giudiziale della legge.

Con il referendum proposto si intendono abrogare le norme sul sistema elettorale affinché nell'elezione dei membri togati (magistrati) del Consiglio Superiore della Magistratura, si realizzi un rapporto diretto tra il singolo magistrato ed il candidato. Senza mediazione di correnti o di liste. Sarebbe questo un mutamento decisivo per combattere la politicizzazione dell'organo preposto alla protezione dell'indipendenza dei giudici.

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REFERENDUM SULLA COMMISSIONE INQUIRENTE

Richiesta di referendum abrogativo delle norme relative alla speciale Commissione Parlamentare per i procedimenti d'accusa a carico dei membri del Governo.

La formulazione giuridica del quesito: »Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n.170 recante "Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n.20"?

L'articolo 96 della Costituzione disciplina la procedura per i reati commessi dai membri del Governo:

»Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni . La Costituzione voleva tutelare l'Esecutivo da persecuzioni politiche immotivate e mascherate e insieme prevedere una severissima giustizia per i reati ministeriali. I Ministri avrebbero dovuto essere giudicati da un tribunale previsto dall'ordinamento: la Corte costituzionale integrata da altri giudici sorteggiati in una lista formata dalle due Camere.

Le disposizioni costituzionali sono state applicate con la legge costituzionale dell'11 marzo 1953, n. 1, con la legge del 25 gennaio 1962, n. 20, che recava norme sui procedimenti e i giudizi di accusa, con la legge 10 maggio 1978, n. 170, nonché con il regolamento parlamentare dei procedimenti di accusa.

Sulla base di questa legislazione opera la »Commissione inquirente per i giudizi di accusa contro i Ministri , nella quale sono rappresentati i partiti, ma non tutti, presenti in Parlamento, in proporzione della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari. La Commissione ha il compito di istruire i procedimenti relativi ai reati ministeriali. La Commissione si trova così ad esercitare vere e proprie funzioni giudiziarie di istruttoria penale non solo al fine di riferire alle Camere riunite in seduta comune, ma anche con facoltà di determinare e condizionare la sorte dell'azione penale per i reati attinenti alle funzioni dei Ministri. Il Parlamento infine, in seduta comune, vota sulla proposta di messa in stato di accusa avanzata dalla Commissione.

Solo se il voto del Parlamento è favorevole, il processo si svolge di fronte alla Corte Costituzionale che giudica sulla base delle accuse formulate dall'Inquirente. Nella storia della Repubblica c'e stato un solo processo per reati ministeriali: quello per il caso Lockeed.

Il meccanismo dell'Inquirente e tale da favorire giudizi ispirati a schieramenti politici. Esso inevitabilmente agevola una »giustizia politica con esiti frequenti di insabbiamento dei casi presi in esame. E ciò riguarda non solo la decisione di sollecitare o meno il voto parlamentare sulla messa in stato di accusa, ma anche il tipo di prove da raccogliere e, più in generale, I'andamento dell'istruttoria.

Per questo, da tante parti, la giustizia esercitata dalla Commissione inquirente è stata ritenuta »ingiusta o dimezzata. Essa sembra capace più di archiviare che di svolgere le funzioni previste dalle norme costituzionali. Funzioni che sono, giova ripeterlo, di severità e insieme di tutela dell'esecutivo da incursioni che vengano da organi diversi.

Dell'Inquirente si e occupato ripetutamente il Parlamento, ma con risultati scarsi. Da tempo giacciono numerose proposte di riforma, ognuna delle quali suggerisce particolari meccanismi per rendere meno politica la delicata funzione istruttoria.

Fin dal 1982 la commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato un testo di riforma dei procedimenti di accusa che successivamente e decaduto. Di nuovo nell'attuale legislatura e stato vagliato un testo di riforma che attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria competente per materia e per territorio la giurisdizione penale sui Ministri inquisiti, sia nella fase istruttoria che in quella di giudizio (nei suoi vari gradi) con il filtro politico costituzionale del Parlamento (il Senato) dopo le decisioni istruttorie. Anche la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali ha a lungo discusso del problema.

Finora tuttavia l'attività parlamentare non ha portato ad alcun risultato e l'Inquirente continua a lavorare secondo i moduli distorti che prima sono stati ricordati.

Queste le ragioni del referendum. I quesiti che verranno proposti all'elettorato non pretendono di modificare la Costituzione che prevede una procedura particolare e un'alta corte per i reati ministeriali. Va ricordato che la disciplina costituzionale e talmente severa da volere un unico grado di giudizio. Il verdetto della Corte Costituzionale, particolarmente meditato e affidato ad uomini eminenti della repubblica, è insomma »senza appello .

Quel che col referendum si vuole abrogare è un meccanismo istruttorio che sottopone al patteggiamento politico non solo le proposte da presentare alle Camere riunite ma persino la ammissibilità di prove o di testimoni. Sotto questo aspetto la Commissione Inquirente sembra soffrire dei più gravi mali della giustizia. Un documento, una prova, un testimone possono essere uditi o considerati attendibili solo se passano il vaglio e ottengono l'assenso di una maggioranza. Tutto ciò ha ben poco a che fare con quel sistema della divisione dei poteri che la Costituzione voleva tutelare prevedendo il voto sulla messa in stato di accusa dei membri del Governo.

Quel che si sollecita con la richiesta di referendum abrogativo è che il lavoro istruttorio sulle responsabilità dei Ministri venga affidato ad un organo realmente imparziale. Un organo capace di raccogliere prove, di udire testimonianze, di formulare proposte alle Camere, libero da pressioni politiche e volontà strumentalizzatrici, libero soprattutto da quella filosofia del patteggiamento e dello scambio (politico) che devono scomparire da ogni tipo di amministrazione della giustizia.

 
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