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NR - 17 aprile 1986
Referendum: una campagna di tre mesi
Tutto quello che devi sapere

SOMMARIO: Le informazioni tecniche sulla raccolta delle firme per i referendum.

(Notizie Radicali n· 89 del 17 aprile 1986)

Nell'ambito del periodo prescritto dalla legge, il comitato organizzatore dei tre referendum per la giustizia ha deciso di raccogliere le firme nei tre mesi che vanno dal 10 aprile al 10 luglio; il comitato organizzatore dei due referendum contro la caccia nei tre mesi che vanno dal 7 aprile al 7 luglio. Entro queste date le firme (almeno 500.000 perfettamente valide, dunque per sicurezza almeno 650-700 mila per ciascuno dei tre referendum) dovranno essere depositate presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione: questo significa che i giorni per la raccolta vera e propria saranno circa 70, perché almeno 20 giorni saranno necessari per completare la raccolta dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori (come prescrive la legge), per completare il concentramento di tutti i moduli a Roma e per adempire a tutte le altre operazioni necessarie.

Dove si raccolgono le firme

Le firme devono essere raccolte in presenza di uno dei pubblici ufficiali autorizzati alla loro autenticazione: segretari comunali, cancellieri di pretura e di tribunale, giudici conciliari e notai. La raccolta potrà avvenire nell'ambito di questi due sistemi:

a) i luoghi fissi, istituzionali di raccolta dove i cittadini si potranno recare nelle ore di ufficio; segreterie comunali, cancellerie degli uffici giudiziari (preture e tribunali), ed, eventualmente, notai. Alle segreterie comunali di tutti i comuni e alle cancellerie di tutte le preture e di tutti i tribunali i moduli necessari per la raccolta sono stati inviati direttamente dai comitati promotori;

b) i »tavoli nelle strade e nelle piazze delle maggiori città, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, nelle università eccetera. In questo caso è sempre necessario che la raccolta avvenga in presenza di una persona abilitata ad autenticare.

Come si costituisce un comitato locale e cosa deve fare

I comitati locali di raccolta delle firme sono la struttura portante dell'operazione referendum. Strumenti essenzialmente operativi essi dovranno:

a) »attivare , rendere operanti -a partire dal primo giorno di raccolta delle firme- con un'adeguata pubblicizzazione ed un adeguato controllo, i luoghi istituzionali di raccolta delle firme (soprattutto le segreterie comunali). I cittadini, debitamente informati dai mezzi di comunicazione di massa a livello locale, potranno così spontaneamente recarsi presso questi uffici ad apporre le loro firme che dovranno, per legge, essere raccolte ed autenticate dal funzionario addetto. Ogni rifiuto di adempiere a queste funzioni dovrà immediatamente essere segnalato al comitato regionale e al comitato nazionale per i referendum.

b) organizzare ed allestire i tavoli per la raccolta delle firme nelle strade e nelle piazze di maggior passaggio, ovunque sia possibile e conveniente: dovranno individuare le altre possibili fonti di raccolta, come fabbriche, uffici, università eccetera. Per tutto questo dovranno individuare i cancellieri e i giudici conciliatori, i notai, i segretari comunali disponibili per le autenticazioni delle firme fuori dai loro uffici.

Le operazioni per la raccolta delle firme

La raccolta delle firme si articola sostanzialmente in tre operazioni:

1) la vidimazione dei fogli (articolo 7 ultimo comma della legge);

2) raccolta delle firme e loro autenticazione (articolo 8 della legge);

3) richiesta e rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori (articolo 8 ultimo comma della legge).

Dato che i referendum sono cinque, tali operazioni vanno compiute tutte per ogni referendum.

Vidimazione dei moduli

La vidimazione dei moduli serve a dare una certa data ai moduli per stabilire l'inizio della raccolta. La vidimazione può essere effettuata solo dal segretario comunale (dove ci sono più segretari comunali solo dal segretario generale) o dal cancelliere capo dirigente la pretura o il tribunale o la Corte d'appello (per l'autenticazione sono invece abilitati tutti i cancellieri di pretura e di tribunale).

Nel modulo in alto a destra della facciata n. 1 è stato riservato un apposito spazio per tale scopo: in esso, l'autorità che vidima deve porre: bollo d'ufficio, data, firma leggibile e timbro personale con qualifica e nome.

Per quanto riguarda i moduli a disposizione dei comitati locali per la raccolta con i tavoli, occorrerà che un membro del comitato si incarichi di far vidimare i fogli prima della loro utilizzazione per la raccolta delle firme.

Importante: essendo stata fissata per l'inizio della raccolta la data del 10 aprile per i referendum per la giustizia e quella del 7 aprile per i referendum contro la caccia, i moduli dovranno recare, rispettivamente, questa data di vidimazione, mai date anteriori.

Raccolta ed autenticazione delle firme

Una volta vidimati, i moduli sono pronti per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Per la raccolta delle firme presso gli uffici dei segretari comunali e dei cancellieri di preture e di tribunali, sarà opportuno che, ovunque sia possibile, i militanti dei comitati locali si incarichino di curare i rapporti e controllare le operazioni di raccolta e autenticazione delle firme presso queste strutture pubbliche; esse sono tenute comunque a predisporre un locale e a distaccare un funzionario autenticatore per la raccolta delle firme (normalmente negli usuali orari di ufficio) e ad affiggere, nei locali del comune, della pretura o del tribunale, un pubblico avviso con le indicazioni dei referendum e degli orari precisi di raccolta. I segretari comunali possono delegare un impiegato del loro ufficio per l'autenticazione delle firme (la delega deve essere fatta dal segretario comunale e non dal sindaco che non è tra le autorità competenti per l'autenticazione).

Ai tavoli è indispensabile la presenza continuativa di uno dei pubblici ufficiali, prima elencati. Se dovessero allontanarsi, anche per breve tempo, la raccolta va sospesa. La raccolta delle firme fuori dalla sede e dagli orari di ufficio non è obbligatoria per gli autenticatori.

E' necessario poter contare perciò su pubblici ufficiali personalmente disponibili, eventualmente dietro compenso per rimborso delle spese. In tal senso è bene prendere contatto soprattutto con i cancellieri della pretura e del tribunale locale che in genere sono più disponibili, con i locali giudici conciliatori, con i notai.

La raccolta delle firme va effettuata su moduli predisposti dai Comitati promotori. Essendo i referendum cinque andranno apposte cinque firme, una per ogni modulo.

Ogni persona può firmare tutti e cinque i referendum, o soltanto alcuni di essi.

Per ogni cittadino che intende sottoscrivere la richiesta dei referendum, è essenziale individuare subito la residenza, cioè il Comune nelle cui liste elettorali il firmatario è iscritto, che è poi il Comune dove vota.

Sulle rispettive colonne dei moduli vanno poste le indicazioni a stampatello: del nome e cognome di chi sottoscrive (per le donne coniugate il nome originario e non quello acquisito con il matrimonio), del suo luogo e data di nascita, dell'indirizzo (preferibilmente anche del Cap) e del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Tale operazione andrebbe compiuta cinque volte, una per ogni referendum.

Per rendere più agevoli le operazioni di raccolta, i Comitati organizzatori hanno perciò predisposto dei moduli particolari autocopianti. Tali moduli sono »carbonati (cioè sono bianchi da un lato e con la carta carbone dall'altro) e sono inseriti uno dentro l'altro.

In questo modo è possibile trascrivere due volte soltanto i dati anagrafici e di residenza dei sottoscrittori, una per il gruppo dei tre moduli dei referendum per la giustizia e una per il gruppo dei due moduli dei referendum contro la caccia: la trascrizione sui moduli sottostanti è automatica grazie alla »carbonatura . Per le firme, ovviamente, non c'è carbonatura, devono essere apposte su ciascun modulo.

Attenzione: le firme dei sottoscrittori devono essere chiare e per esteso; chi firma deve presentarsi con un documento di riconoscimento al pubblico ufficiale. Poiché i sottoscrittori firmatari devono essere elettori, essi devono essere maggiorenni e già iscritti nelle liste elettorali.

E' estremamente importante l'accertamento del comune in cui il sottoscrittore vota: infatti il segretario comunale e il giudice conciliatore possono autenticare solo le firme degli elettori che votano nel loro comune; i cancellieri giudiziari solo quelle degli elettori iscritti nei comuni su cui rispettivamente pretura e tribunale hanno competenza; per i notai non ci sono limitazioni.

Le autenticazioni sono collettive (modulo per modulo): quindi tutti i sottoscrittori che firmano uno stesso modulo devono essere iscritti nelle liste elettorali di comuni (e quindi ivi residenti) che ricadono nella competenza dell'autorità che autentica. E' consigliabile che vengano predisposti moduli diversi per ciascun comune. Data l'estrema difficoltà ad ottenere i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di cittadini residenti in comuni molto lontani, sarà bene invitare questi sottoscrittori a firmare presso la segreteria comunale del proprio paese. Ciò servirà a non perdere neppure una firma.

L'autorità che autentica deve precisare la propria qualità, la sede e l'ufficio, il numero delle firme autenticate a porre data, timbro e firma leggibile.

Certificazione elettorale

a) I certificati di iscrizione nelle liste elettorali non sono i certificati di godimento dei diritti politici, né i certificati elettorali (questi ultimi sono quelli che servono per andare a votare). I certificati che la legge richiede attestano che il signor »xy è iscritto nelle liste elettorali del Comune di... al n....

L'importante è, in sostanza, che ci sia questo numero. E' indispensabile chiederli man mano che si raccolgono le firme, giorno per giorno, per non appesantire troppo gli uffici elettorali e per razionalizzare i lavori dei centri e dei comitati. Tali certificati possono essere, ed è consigliabile che siano, collettivi per il maggior numero possibile dei sottoscrittori di ciascun modulo.

Si può a tal fine utilizzare lo stesso modulo, con le firma già raccolte, portandolo al Comune competente che dovrà riempire con i numeri di iscrizione nelle liste elettorali l'apposita colonna del foglio e apporre poi la certificazione, in calce alla facciata 4 nello spazio all'uopo riservato. Sono necessari: la firma del sindaco o di chi da lui delegato (in questo caso con la specificazione del nome e cognome e della qualifica) la data e il bollo dell'ufficio. E' necessario che coloro che hanno sottoscritto ciascun modulo appartengano tutti allo stesso comune.

Se la certificazione elettorale non è compiuta sugli stessi moduli di raccolta, ma su fogli a parte, occorrono per ciascun firmatario cinque certificati di iscrizione nelle liste elettorali, uno per referendum.

Tenere ben presente che le donne coniugate risultano iscritte nelle liste elettorali con il loro cognome originario e non con quello acquisito per cui è indispensabile indicare nei moduli il primo cognome e non quello del marito.

b) La consegna ai comuni dei moduli firmati affinché sia compiuta la certificazione elettorale, è un atto particolarmente delicato, per vari motivi. Basta un disguido, uno sciopero degli uffici comunali, lo smarrimento di carte o simili, per compromettere tutto. Non solo, ma gli uffici elettorali, se è vero che sono obbligati a rilasciare i certificati entro 48 ore (articolo 8 ultimo comma della legge), notoriamente non sono attrezzati per tale sollecita incombenza, funzionano solo in periodo elettorale (per predisporre i certificati elettorali, cosa diversa perché meccanizzata, almeno nei grandi comuni).

Al momento della consegna dei moduli occorre pertanto farsi rilasciare una dettagliata ricevuta per poter dimostrare che i certificati sono stati richiesti in tempo utile e per dare eventualmente prova alla Cassazione che, se mancano i certificati, ciò è da addebitarsi ai sindaci: e anche per le denunce dei sindaci inadempienti per omissione di atti di ufficio.

Inoltro a Roma delle firme raccolte

Appena completati, i moduli contenenti le firme vanno ritirati dagli uffici e dai punti di raccolta e conservati in luoghi sicuri, presso i centri ed i comitati locali. Bisognerà poi ottenere, con la massima sollecitudine possibile, le corrispondenti certificazioni elettorali da comune competente. Per quanto riguarda in particolare le firme raccolte nelle segreterie comunali, i comitati regionali con i comitati locali dovranno farsi carico di provvedere periodicamente al ritiro dei moduli, completi della certificazione elettorale, presso tutti i comuni della loro regione (a tale scopo il comitato nazionale fornirà ai comitati regionali le relative deleghe). Bisognerà, infine, trasmettere i moduli completi della certificazione alla sede di Roma.

E' necessario che detto invio avvenga ogni 15 giorni e comunque, per i moduli già pronti e completati, almeno 20 giorni prima del termine del tempo utile per la raccolta delle firme, in modo da riservare agli ultimi giorni l'invio delle sole firme raccolte in questo periodo. Alla chiusura della raccolta, o comunque quando ritenuto utile, non ci si preoccupi di completare i moduli non completi di firme; basta le righe rimaste vuote e far procedere all'attuazione delle sole firme raccolte.

Si raccomanda di effettuare la spedizione non a mezzo posta ma con persona e mezzi di fiducia.

Per i comuni eventualmente non raggiunti da nessun rappresentante del comitato, i segretari comunali potranno inviare al comitato nazionale le firme raccolte, autenticate e corredate dalla certificazione elettorale, man mano che i moduli sono completati. Anche incompleti i moduli andranno inviati al comitato nazionale dopo 70 giorni dall'inizio della raccolta, cioè intorno al 20 giugno.

 
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