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Camera dei deputati - 9 luglio 1986
CSM: Referendum per l'abrogazione di alcuni articoli della Legge 24 marzo 1958, n. 195 - Norme sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

SOMMARIO: Scheda sul referendum per la modifica di alcune norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, promosso dal Partito radicale e dal Psi. Sentenza della Corte costituzionale

(CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI - IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA, Roma 1981 - Aggiornamenti successivi)

9 luglio 1986: presentazione della richiesta

13 dicembre 1986: Ordinanza Ufficio centrale della Corte di cassazione che dichiara legittima la richiesta

16 gennaio 1987: Sentenza n. 29 della Corte costituzionale che dichiara inammissibile la richiesta

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CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 16 GENNAIO 1987 N. 29

(...)

"Considerato in diritto":

Proseguendo nel duplice orientamento della propria giurisprudenza, delineato nella sentenza 2 febbraio 1978, n. 16, secondo la quale, in sede di giudizio di ammissibilità di "referendum" abrogativo, a) "il popolo stesso dev'essere garantito nell'esercizio del suo stesso potere sovrano" e b) devono essere individuati "i valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture ed ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi "referendum", al di là della lettera dell'art. 75 secondo comma Cos.", la Corte svolge le considerazioni che seguono.

1. - La natura del "referendum" abrogativo nel nostro sistema costituzionale è quella di atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria. Come il legislatore rappresentativo ispira e coordina la sua volontà ad un oggetto puntuale, così la volontà popolare deve poter ispirarsi ad una "ratio" altrettanto puntuale. Il quesito referendario è dotato di siffatta "ratio" quando in esso sia incorporata l'evidenza del fine intrinseco all'atto abrogativo. Dinanzi ad una norma elettorale la pura e semplice proposta di cancellazione, insuscettibile di indicazioni desumibili da meri riferimenti al sistema, non è di per sé teleologicamente significativa. L'ampia gamma di sistemi elettorali, la loro modulazione e ibridazione, impedisce che si instauri l'alternativa tra l'oggetto di cui di vuole l'eliminazione e il suo contrario.

L'assenza di manifesta e chiara alternativa impedisce che il voto dei cittadini si renda con quella consapevolezza nella scelta, che è irrinunciabile requisito di un atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa.

2. - Nella specie si propone di caducare norme elettorali contenute nella legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, organo la cui composizione elettiva è esplicitamente disposta dall'art. 104 della Costituzione.

Il nesso di strumentalità tra gli artt. 25, 26 e 27 della legge suddetta e il carattere elettivo dell'organo è di tutta evidenza.

Gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento. Per tale suprema esigenza di salvaguardia di costante operatività, l'organo, a composizione elettiva formalmente richiesta dalla Costituzione, una volta costituito, non può essere privato, neppure temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione. Tali norme elettorali potranno essere abrogate nel loro insieme esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che solo il legislatore rappresentativo è in grado di assolvere.

Il "referendum" popolare abrogativo si palesa nella specie strumento insufficiente, in quanto idoneo a produrre un mero effetto "sine ratione".

3. - Ostano dunque alla sottoposizione del tema in esame al voto popolare due concorrenti ragioni: l'una attinente alla consapevolezza del voto, in assenza di una evidente finalità intrinseca al quesito; l'altra derivante dalla indefettibilità della dotazione di norme elettorali per gli organi la cui composizione elettiva è espressamente prevista dalla Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

"respinge" la richiesta di "referendum" abrogativo degli artt. 25, 26, 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 ("Norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), iscritta al n. 36 del registro "referendum", nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 13 dicembre 1986 dell'Ufficio centrale per il "referendum" costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - "Cancelliere"

 
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