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Partito Radicale - 30 aprile 1987
Partito trasnazionale (2)
TRE IPOTESI DI STATUTO DEL PARTITO RADICALE

SOMMARIO: In questo documento si prospettano le tre ipotesi di Statuto del Partito Radicale prefiguranti ipotesi di rifondazione del partito. Da esse scaturisce un Partito Radicale rifondato come soggetto di diritto transnazionale, di diritto misto e di dirittto nazionale, con la previsione di una suddivisione di competenze tra organi internazionali e nazionali del partito.

Vengono, quindi, di seguito elencate tutte le modifiche che il partito subirà avuto riguardo alla ragione sociale, allo Statuto, al simbolo, agli organi, alla sede, ecc, al fine di diventare un'associazione di cittadini di diverse nazionalità che si costituisce in partito per concorrere a determinare le politiche degli stati nazionali. Pur non potendosi presentare alle elezioni nazionali, non viene esclusa la possibilità che i suoi iscritti si presentino nelle liste di altri partiti.

Vengono definite le linee organizzative del partito di diritto transnazionale e nazionale che si rifonda cambiando simbolo e nome, configurandosi con una doppia ragione sociale e mantenendo lo Statuto del 1967

DOCUMENTO COMMISSIONE '87

Nel corso dei lavori delle due Commissioni riunite sono state prospettate tre ipotesi di statuto del Partito Radicale che prefigurano ovviamente tre ipotesi di rifondazione politica del partito radicale.

Nella prima ipotesi infatti il Partito Radicale si rifonda come soggetto di ``"diritto trasnazionale"'', definendo come sua unica competenza politica i temi politici di rilevanza internazionale. Ogni altra questione di rilevanza strettamente ed esclusivamente nazionale è esterna al partito e quindi non regolamentata dal suo statuto ma affidata alla autonoma iniziativa dei suoi militanti. Si realizza cioè la netta separazione fra attività politica trasnazionale del partito radicale ed altre attività politiche nazionali affidate a soggetti autonomi.

Questa ipotesi nasce dalla convinzione che solo un atto di rottura e di forzatura rispetto alle inevitabili spinte ``conservatrici'' interne al partito e la piena e formale espressione di una volontà politica può consentire di realizzare il progetto politico trasnazionale suscitando nel contempo il dibattito pubblico indispensabile.

Nella seconda ipotesi il Partito Radicale si costituisce come soggetto di ``"diritto misto"'': trasnazionale e nazionale. Al partito federale sono affidate le competenze sulle questioni internazionali, mentre ai partiti radicali nazionali, quali organi del partito, competono le questioni di rilevanza nazionale. E' l'ipotesi della separazione fra struttura e attività trasnazionale e strutture e attività nazionali, seppur in un rapporto organico all'interno del partito.

E' l'ipotesi ``intermedia'' che tende imprimere una spinta consistente verso la creazione del partito trasnazionale pur conservando il patrimonio politico acquisito in particolare in Italia.

La terza ipotesi prevede un Partito Radicale di sostanziale ``"diritto nazionale"'' al quale sono associate organizzazioni di ``"diritto trasnazionale"'' costituite su specifici obiettivi politici.

Quest'ultima ipotesi viene giustificata dalla necessità di una ulteriore sperimentazione e rafforzamento della politica trasnazionale per verificarne la praticabilità, prima di poter procedere ad ogni riforma statutaria in senso trasnazionale.

Le Commissioni hanno quindi tracciato solo le linee generali dei tre statuti corrispondenti alle tre ipotesi di rifondazione e di progetto politico, essendo inteso che solo dopo la scelta del modello di partito potrà essere articolato, in tempi brevi, il progetto di statuto.

1. PARTITO DI ``"DIRITTO TRASNAZIONALE"''

Il Partito radicale si rifonda, cambiando nome, "Partito Radicale (trasnazionale)", "ragione sociale", statuto e simbolo. Non è una libera associazione di cittadini italiani costituita "per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale" ma una associazione di cittadini di diversa nazionalità che si costituisce in partito per concorrere a determinare le politiche degli stati nazionali. La sua ``"fonte di diritto"'', la sua ``"base giuridica"'' sono la "Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo", la "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", e le Costituzioni nazionali democratiche che rispettano i principi contenuti nelle prime due Carte.

La sua "ragione sociale" è quindi ``"la difesa attiva delle tre leggi fondamentali"''. Il preambolo al vigente statuto diviene quindi articolo primo dello statuto del partito trasnazionale

Il partito Radicale (trasnazionale) è costituito dagli iscritti, dalle associazioni radicali e dalle associazioni federate (radicali o non).

Organi del partito sono il Congresso (trasnazionale), i Congressi ``regionali'', il Consiglio (trasnazionale), il Presidente e la giunta, la Segreteria, il Tesoriere (trasnazionale), i tesorieri ``regionali'', il collegio dei revisori dei costi per ``regioni'' s'intendono aree multinazionali determinate dal congresso sulla base di criteri territoriali e politici (per es., Europa comunitaria, Europa orientale, Africa mediterranea, America del Nord, etc.). Ogni congresso regionale nomina un suo segretario federale che fa parte della segreteria e i delegati al congresso trasnazionale.

Le modalità d'iscrizione al PRt sono identiche a quelle previste dal vigente statuto e coloro che si sono già iscritti per il 1988 possono confermare o meno a loro iscrizione al PRt.

Il Congresso (trasnazionale), costituito dai delegati eletti dai Congressi regionali e dai delegati delle associazioni radicali, si convoca ogni tre anni e definisce gli orientamenti e gli indirizzi generali del partito e nomina il Presidente del partito Radicale e i membri del Consiglio trasnazionale. I Congressi regionali, costituiti dagli iscritti, che si convocano ogni anno, stabiliscono gli obiettivi politici da perseguire nelle rispettive aree regionali, in conformità con gli orientamenti e gli indirizzi generali, eleggono rispettivamente i segretari e i delegati al Congresso trasnazionale.

La sede della segreteria e dei servizi deve essere prevista in una città centrale rispetto all'area regionale di maggiore concentrazione degli iscritti, mentre la sede del presidente può essere prevista nella città dove esistono le maggiori strutture e le migliori convenienze politiche.

E' probabilmente utile che il congresso definisca periodicamente le lingue ``"ufficiali"'' del partito sulla base dell'esistenza di un numero minimo d'iscritti di una determinata lingua, avendo quindi l'obbligo di redigere nelle lingue ``"ufficiali"'' tutti i documenti di partito, lasciando invece l'onere di predisporre documenti nelle altre lingue che non sono parlate dal minimo stabilito d'iscritti alle associazioni radicali.

I finanziamenti del partito Radicale provengono dalle quote individuali degli iscritti, dai contributi delle associazioni federate, da altri contributi di persone fisiche o giuridiche che non abbiano vincoli associativi con il partito.

Le Associazioni radicali sono costituite da un minimo di iscritti stabilito dal congresso del partito federale per conseguire, senza un riferimento territoriale comune, finalità autonomamente determinate e finanziate. Non possono rappresentare gli iscritti di un territorio. Il numero minimo è diverso in relazione alle diverse ``nazionalità'' degli iscritti all'associazione.

Il Consiglio trasnazionale è costituito da iscritti eletti dai congressi regionali e dal congresso trasnazionale. Il Consiglio può nominare un primo segretario, fra i segretari eletti dai Congressi regionali. I segretari ed i tesorieri partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio.

Associazioni di radicali o non radicali possono aderire a livello federativo, previo accordo politico e finanziario fra i rispettivi organi direttivi, al partito radicale (trasnazionale). L'accordo di federazione prevede, in relazione alla consistenza dell'associazione e del contributo finanziario, il diritto dell'associazione federata di designare fra i propri aderenti uno più membri nel consiglio trasnazionale e nella segreteria.

Anche se non può essere escluso tassativamente, a livello teorico, la possibilità che il partito radicale, per conseguire le sue finalità trasnazionali definite nel primo articolo dello statuto riscontri la necessità di presentare liste alle elezioni nazionali, sembra opportuno escludere questa ipotesi, perlomeno in via transitoria, per sottolineare il suo carattere transpartitico. In quest'ultimo caso il segretario del Partito Radicale non potrebbe essere convocato, per esempio, dal Presidente della Repubblica Italiana per le consultazioni relative alla formazione del governo, ma solo per consultazioni relative a questioni internazionali.

E' fatto salvo il diritto di ogni singolo iscritto di presentarsi alle elezioni nazionali in liste di altri partiti o in liste composte esclusivamente o prevalentemente da iscritti radicali. Le associazioni o i comitati elettorali o i gruppi parlamentari eventualmente costituiti possono aderire a livello federale, previo accordo politico e finanziario fra i rispettivi organi direttivi, al Partito Radicale (trasnazionale).

In via transitoria il Congresso di rifondazione costituisce e riconosce l'associazione radicale di diritto italiano ``Partito Radicale'' (depositari a del simbolo "la rosa nel pugno" nonché beneficiaria del finanziamento pubblico ai partiti), costituita inizialmente da tutti gli ex segretari, ex tesorieri, ex membri dei Consigli federali, nonché da tutti i parlamentari ed ex parlamentari eletti nelle liste radicali, iscritti al partito radicale alla data di convocazione del congresso. Tale associazione approverà il proprio statuto, nominerà i propri organi e stabilirà i rapporti con i propri eletti. Tali organi stipuleranno l'accordo federativo con il Partito Radicale (trasnazionale) che scadrà con la fine della legislatura. A quella data gli organi dell'associazione ``Partito Radicale'' stabiliranno autonomamente se rinnovare o meno l'adesione a livello federale con il Partito Radicale (trasnazionale) e le propie eventuali scelte elettorali.

Anche se non rientra fra le competenze dello statuto del Partito Radicale (trasnazionale) definire le modalità di organizzazione dell'associazione ``Partito Radicale'', è auspicabile che si costituisca prevalentemente come comitato elettorale, che preveda forme d'iscrizione sottoposte al vaglio dei soci fondatori e degli organi, e che faccia coincidere i suoi organi politici con gli organi parlamentari degli eletti.

2. PARTITO Dl ``"DIRITTO TRASNAZIONALE E NAZIONALE"''

Il Partito radicale si rifonda, cambiando nome, "Partito Radicale (trasnazionale)", e simbolo. Ma diversamente dalla precedente ipotesi configura una doppia ``"ragione sociale"'' e mantiene sostanzialmente lo statuto del 1967.

Da una parte infatti il Partito Radicale (trasnazionale) federale persegue l'obiettivo trasnazionale della ``"difesa attivi delle tre leggi fondamentali"'', dall'altra i partiti regionali costituiti su base territoriale, ``con finalità autonomamente determinate e finanziate"'' e ``"retti da propri ordinamenti democratici"'', perseguono nella piena autonomia obiettivi nazionali.

Lo statuto del 1967 può essere mantenuto, ad eccezione di poche varianti, semplicemente traducendo la parola "regionali" con la parola "nazionali".

Vediamo in pratica.

Il Partito Radicale (trasnazionale) è costituito dagli iscritti al partito, dalle associazioni radicali trasnazionali, dai partiti nazionali, dalle associazioni radicali aderenti a livello nazionale.

Gli organi del partito federale sono il Congresso (trasnazionale), il consiglio federale (trasnazionale), il segretario (trasnazionale) e la giunta, il tesoriere (trasnazionale), il collegio dei revisori dei conti.

La sede degli organi dal partito federale deve in questa seconda ipotesi essere prevista in una città centrale rispetto all'area regionale di maggiore concentrazione degli iscritti.

Per la questione delle lingue ``ufficiali'' e per le modalità di costituzione delle associazioni radicali trasnazionali possono valere le norme previste nella precedente ipotesi.

I partiti radicali nazionali, che si costituiscono a partire da un minimo d'iscritti residenti nello stesso paese, hanno proprio statuto, proprio congresso, propri organi e decidono in autonomia le modalità di presentazione (o non presentazione) alle elezioni nazionali.

In quest'ultimo caso non potrebbe essere utilizzato il simbolo del partito trasnazionale, ma quello proprio del partito radicale nazionale.

Gli unici problemi politici e statutari si pongono sul problema di una equilibrata ripartizione di forze e risorse fra l'istanza trasnazionale e quella nazionale e quindi sulle questioni dell'autofinanziamento e del modello di partito nazionale.

Se sembra scontato che la condizione per l'iscrizione al partito nazionale è l'iscrizione al partito trasnazionale, una scelta d'opportunità deve essene fatta circa la ripartizione delle quote d'iscrizione fra le due istanze. All'ipotesi di una destinazione di una parte dell'iscrizione all'attività nazionale, sembra preferibile quella dell'autofinanziamento da parte dei partiti nazionali della loro attività specifica.

Ulteriore riduzione del problema della concorrenzialità fra l'istanza trasnazionale e quella nazionale, al fine di correggere la tendenza di una concentrazione di forze e risorse nell'ambito dei partiti nazionali, è rappresentata da prefigurazione, come nell'ipotesi precedente, di un modello di partito di tipo anglosassone, che delimiti la sua azione prevalentemente al momento elettorale e faccia coincidere i suoi organi con quelli parlamentari per i partiti nazionali che pur abbiano un consistente numero di iscritti per essere riconosciuti come tali ma non una rappresentanza elettorale, sarebbe opportuno prevedere in ogni caso un ambito d'attività nazionale ridotto.

L'attività del partito federale dovrebbe essere finanziata esclusivamente, dalle quote d'iscrizione e dalle donazioni straordinarie dei partiti radicali nazionali. Sarebbe poi auspicabile che gli eventuali finanziamenti pubblici siano utilizzati a favore di soggetti autonomi che possano fornire servizi di carattere sovranazionale.

3. PARTITO E ``"DIRITTO NAZIONALE"''

E' l'ipotesi più semplice da punto di vista statutario. Non comporta infatti alcun cambiamento significativo rispetto allo statuto del 1967. Le associazioni trasnazionali sono associazioni di radicali e non radicali, costituite su specifici obiettivi politici, che stipulano accordi di federazione con il Partito Radicale.

Così quindi l'associazione ``Altiero Spinelli'' per gli Stati Uniti d'Europa o l'associazione per i diritti civili nei paesi dell'est.

Per privilegiare questo tipo di associazionismo sollecitando nel contempo il trasferimento di forze e risorse nella direzione trasnazionale, nella prospettiva di poter, successivamente, passare ad una delle precedenti ipotesi, è necessario prevedere dei correttivi statutari.

La responsabilità di direzione e coordinamento delle associazioni trasnazionali dovrebbe essere affidata ad un vice segretario eletto dal Congresso, che abbia, per l'attuazione della politica trasnazionale, poteri identici a quelli del segretario. Il vicesegretario è affiancato da una giunta esecutiva. Così come dovrebbe essere prevista la figura di un tesoriere ad hoc che gestisca la politica di autofinanziamento. Lo stesso congresso dovrebbe poi stabilire la quota parte dei finanziamenti da destinare alla politica trasnazionale.

Il coinvolgimento delle altre istanze del partito al processo di costruzione del partito trasnazionale potrebbe essere assicurato attraverso la previsione di sessioni del Consiglio federale esclusivamente dedicate alla politica internazionale.

 
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