Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
lun 02 dic. 2024
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio Partito radicale
Partito Radicale - 6 gennaio 1988
Lo Statuto del Partito radicale
(aggiornato al 26 aprile 1989 - 35· Congresso del Pr di Budapest)

PREAMBOLO ALLO STATUTO DEL PARTITO RADICALE.

Il Partito radicale

proclama il diritto e la legge, diritto e legge anche politici del Partito radicale,

proclama nel loro rispetto la fonte insuperabile di legittimità delle istituzioni,

proclama il dovere alla disobbedienza, alla non-collaborazione, alla obiezione di coscienza, alle supreme forme di lotta nonviolenta per la difesa, con la vita, della vita, del diritto, della legge.

Richiama se stesso, ed ogni persona voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, allo stretto rispetto, all'attiva difesa di due leggi fondamentali quali: la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo (auspicando che l'intitolazione venga mutata in "Diritti della Persona") e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nonché delle Costituzioni degli Stati che rispettino i principi contenuti nelle due carte; al rifiuto dell'obbedienza e del riconoscimento di legittimità, invece, per chiunque le violi, chiunque non le applichi, chiunque le riduca a verbose dichiarazioni meramente ordinatorie, cioè a non-leggi.

Dichiara di conferire all'imperativo del "non uccidere" valore di legge storicamente assoluta, senza eccezioni, nemmeno quella della legittima difesa.

STATUTO DEL PARTITO RADICALE

1. IL PARTITO

1.1. Le strutture e gli organi

1.1.1. Il Partito radicale è un organismo politico, costituito dagli iscritti al partito, dalle associazioni radicali e dalle associazioni o gruppi aderenti a livello federale.

Gli organi del Partito radicale sono il Congresso, il Consiglio Federale, il primo Segretario e la segreteria federale, il Tesoriere, il collegio dei revisori dei conti.

1.2. I finanziamenti

1.2.1. I finanziamenti del partito federale provengono dalle quote individuali degli iscritti, dai contributi delle associazioni o gruppi non aderenti a livello federale ai sensi dell'art. 3.2, da altri contributi individuali - anche di persone che non abbiano vincoli associativi con il partito - in relazione

a specifiche attività ed iniziative, dai proventi di particolari

attività ed iniziative preventivamente e pubblicamente proposte dal primo segretario e dal tesoriere. I bilanci del partito federale sono pubblici e vengono predisposti sulla base di scritture contabili, redatte secondo le norme di una ordinata contabilità. I criteri di impostazione dei bilanci e delle scritture contabili sono predisposti dal tesoriere ed approvati dal consiglio federale. Il partito non ammette cariche retribuite.

2. GLI ISCRITTI E LE ASSOCIAZIONI RADICALI

2.1. Gli iscritti

2.1.1. Chiunque può iscriversi al Partito radicale.

Le condizioni di iscrizione al partito sono l'accettazione del presente statuto, il versamento delle quote individuali al Partito federale nella misura stabilita dal congresso federale, l'impegno ad aderire o a costituire associazioni radicali secondo i propri interessi politici, culturali, sindacali o altri. Le iscrizioni sono raccolte dalla segreteria del partito federale direttamente o tramite le associazioni radicali.

2.2. Le associazioni radicali

2.2.1. Le associazioni radicali sono costituite ognuna da un numero minimo di iscritti stabilito dal congresso del partito

federale, i quali si associano per conseguire finalità politiche, culturali, sindacali o altre, autonomamente determinate e finanziate, senza riferimento ad un ambito territoriale. Non rientra tra gli scopi delle associazioni radicali la presentazione di proprie liste alle elezioni politiche ed amministrative. Sono rette da propri ordinamenti democratici, nel rispetto del presente statuto. Nello svolgere le proprie attività ed iniziative sono tenute ad attuare, per quanto di propria pertinenza, e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi esecutivi federali, le deliberazioni vincolanti ai termini del presente statuto.

Gli ordinamenti delle associazioni prevedono la nomina di un responsabile della gestione dei fondi, il quale terrà scritture contabili, secondo i criteri unificati stabiliti dagli organi del partito federale.

3. LE ASSOCIAZIONI E GRUPPI NON RADICALI ADERENTI

3.1. Associazioni e gruppi non radicali che perseguono proprie

finalità politiche, culturali, sindacali o altre possono aderire in quanto tali al Partito radicale. L'adesione di tali associazioni e gruppi non comporta l'iscrizione al Partito radicale dei loro iscritti o aderenti. Il periodo di adesione può essere anche limitato nel tempo e prefissato.

3.2. Si fa luogo all'adesione, a livello federale, sulla base di accordi fra gli organi direttivi di associazioni o gruppi non radicali e gli organi del Partito federale. Gli accordi precisano l'entità e le modalità di versamento del contributo finanziario al partito federale da parte dell'associazione o gruppo che aderisce. Con l'approvazione dell'accordo, l'associazione o gruppo aderente acquista il diritto, per il periodo di adesione, di designare tra i propri iscritti o aderenti i membri effettivi del consiglio federale e i delegati al congresso nel numero fissato negli accordi stessi.

4. ORGANI DEL PARTITO RADICALE.

4.1. Il Congresso

4.1.1. E' l'organo deliberativo del partito, di cui stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico, fissandone gli specifici obiettivi e precisandone i settori di attività. Il congresso ordinario ha luogo ogni anno, nella prima settimana di novembre, ed è obbligatoriamente convocato dal primo segretario entro il 30 settembre; il congresso straordinario può essere convocato dal primo segretario, dal consiglio federale con la maggioranza assoluta dei suoi membri, da un terzo degli iscritti da almeno sei mesi al partito.

Il congresso è costituito dagli iscritti al Partito radicale e dai delegati delle associazioni o gruppi non radicali aderenti a livello federale.

4.1.2. Le deliberazioni adottate dalla maggioranza dei 3/4 sono vincolanti per le associazioni radicali; divengono del pari vincolanti le deliberazioni adottate a maggioranza semplice, qualora sulle stesse si sia successivamente espresso il consiglio federale con maggioranza dei 2/3.

4.1.3. Il congresso:

a) elegge il primo segretario del partito federale; questi propone una segreteria composta da cinque a undici membri, che viene ratificata dal congresso;

b) elegge un numero di membri del consiglio federale non inferiore a trenta;

c) elegge il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti;

d) approva il bilancio consuntivo presentato dal tesoriere e vistato dai revisori dei conti;

e) ratifica le adesioni al partito federale di associazioni e gruppi non radicali, proposte dal primo segretario e deliberate dal consiglio federale;

4.2. Il consiglio federale

4.2.1. E' composto da membri eletti dal congresso, da un delegato di ogni associazione radicale e dai delegati delle associazioni o gruppi non radicali aderenti a livello federale. Partecipano ai lavori senza diritto di voto, il primo segretario, la segreteria federale ed il tesoriere. Il consiglio federale elegge nel suo seno un presidente e si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria su richiesta del primo segretario o di 1/5 dei suoi membri.

Il consiglio federale:

a) esprime parere sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del congresso;

si pronuncia sui deliberati del congresso che abbiano riportato la maggioranza semplice; tale parere diviene vincolante se adottato con la maggioranza dei 2/3;

si pronuncia su proposte respinte dal congresso; ove tale parere sia espresso all'unanimità, gli organi federali dovranno dargli attuazione;

si pronuncia su iniziative non trattate dal congresso; ove la pronuncia sia espressa a maggioranza dei 2/3, gli organi esecutivi dovranno dargli attuazione;

sulle questioni di cui sopra può fare proposte e chiedere notizie all'esecutivo;

esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli siano state sottoposte dal tesoriere;

b) delibera a maggioranza semplice, su proposta del primo segretario, sull'adesione di associazioni e gruppi non radicali;

c) approva il regolamento e l'ordine del giorno del congresso; presenta al congresso una relazione;

d) garantisce la circolazione delle informazioni all'interno del partito.

4.3. Il primo segretario e la segreteria federale.

4.3.1. Il primo segretario è eletto dal congresso ed è responsabile dell'attuazione della politica del partito federale, secondo le direttive fissate dal congresso e le pronuncie del consiglio federale. Il primo segretario è coadiuvato dai segretari federali: insieme costituiscono la segreteria federale.

Il primo segretario è il legale rappresentante del Partito radicale, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 4.4. In particolare nell'esercizio di tale legale rappresentanza, egli propone tutte le azioni giudiziarie che reputi necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi del partito e ne assume la rappresentanza processuale.

Il primo segretario può chiedere un parere al consiglio federale sull'attuazione dei deliberati congressuali e delle pronuncie del consiglio stesso; sottopone al consiglio federale le deliberazioni approvate dal congresso a maggioranza inferiore ai 3/4; sottopone altresì al consiglio federale le proposte respinte dal congresso che ritenga meritevoli di considerazione ed iniziative sulle quali il congresso non si sia pronunciato.

La segreteria riconosce sulla base di cui all'art. 2.2.1 le associazioni radicali. Promuove gli accordi per l'adesione di associazioni e gruppi non radicali che il primo segretario propone al consiglio federale.

4.4. Il tesoriere

4.4.1. Il tesoriere è eletto dal congresso. Amministra i fondi a disposizione del partito federale ed è responsabile della loro gestione. E' il legale rappresentante del partito in tutte le attività economico-finanziarie. Presenta al congresso la relazione e il bilancio annuale. Propone alla segreteria federale e al consiglio federale le iniziative di politica economico-finanziaria e può chiedere al consiglio federale un parere su qualsivoglia iniziativa per ragioni di carattere economico-finanziario.

4.5. Il Collegio dei revisori dei conti

4.5.1. E' composto da tre membri nominati dal congresso; ha poteri di revisione ed ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta al congresso una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

Norme di attuazione statutaria

(transitorie).

Il 35· congresso ... delega ogni suo potere statutario al primo Segretario, al Tesoriere, congiuntamente al Presidente del partito, e al Presidente del consiglio federale, per tutte le decisioni relative alla vita ed al patrimonio del Partito radicale ove la violenza riuscisse a prevalere contro la nostra resistenza. Ed in tal senso, con questa norma transitoria finale, muta la statuto del partito.

Quota di iscrizione

(Norma modificata dal 35· congresso)

(2.1.1) La quota minima di iscrizione al Partito radiale è pari all'1% del prodotto interno lordo pro-capite del paese di residenza. Nei paesi in cui l'iscrizione possa essere perseguita dai pubblici poteri, la quota è volontaria.

(Norma adottata dal 34· congresso)

(2.2.1.) Le associazioni radicali sono costituite da un minimo di iscritti pari a 60 per quelle aventi sede in Italia e di 40 per quelle aventi sede negli altri paesi.

Consiglio federale

I membri.

Il 35· congresso del Partito radicale delibera che per il 1989 il Consiglio Federale è composto a) dai membri eletti in congresso in numero di 35; b) dai seguenti membri di diritto purché iscritti al Partito radicale per il 1989: ex segretari ed ex tesorieri, parlamentari, ex membri di segreteria e di giunta esecutiva.

Le modalità di votazione.

L'elezione dei 35 membri del Consiglio Federale avviene per scrutinio segreto su voto di lista e su voto di preferenza.

Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di 35 candidati. Ciascun votante può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze nell'ambito della lista votata.

La ripartizione è proporzionale tra le liste. Per ogni lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto maggiori preferenze.

Ogni lista per essere messa in votazione deve essere accompagnata dalle firme di almeno il 10% dei congressisti iscritti (calcolati alle ore 20,00 del giorno precedente quello della votazione).

Lingue ufficiali:

Il 34· congresso del Partito radicale delibera:

di adottare come lingue ufficiali l'italiano, l'inglese, il francese, nonché le madri lingue di almeno 1.000 iscritti.

 
Argomenti correlati:
preambolo
nr-1
autofinanziamento
stampa questo documento invia questa pagina per mail