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Mellini Mauro, Vesce Emilio, Pannella Marco, Calderisi Giuseppe, Aglietta Adelaide, Faccio Adele, Teodori Massimo, Zevi Bruno, Modugno Domenico, Rutelli Francesco, D'Amato Luigi, Scalia Massimo, Mattioli Gianni, Lanzinger Gianni, Donati Anna, Procacci Annamaria, Salvoldi Giancarlo, Piro Franco, Russo Franco, Arnaboldi Patrizia, Ronchi Edo - 27 aprile 1988
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle violenze a persone in stato di detenzione e sulla violazione della risoluzione n. 3452/XXX adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 9 dicembre 1975 (Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla tortura e da altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante), della successiva risoluzione adottata in data 10 dicembre 1984 e dell'articolo 13, comma quarto, della Costituzione

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI:

MELLINI, VESCE, PANNELLA, CALDERISI, AGLIETTA, FACCIO, TEODORI, ZEVI, MODUGNO, RUTELLI, D'AMATO LUIGI, SCALIA, MATTIOLI, LANZINGER, DONATI, PROCACCI, SALVOLDI, PIRO, RUSSO FRANCO, ARNABOLDI, RONCHI

"Presentata il 27 aprile 1988"

SOMMARIO: Si propone la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta che accerti le eventuali violazioni delle norme di diritto interno e internazionale sulla tortura e sui trattamenti inumani e degadanti nei confronti delle persone sottoposte a procedimenti giudiziari o di polizia.

(Atti parlamentari - Camera dei deputati - X Legislatura - Disegni di Legge e Relazioni - Documento n. 2626)

COLLEGHI DEPUTATI! - La Costituzione della Repubblica solennemente afferma all'articolo 13, comma quarto: "E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà".

Il Costituente dunque, non si è limitato a sancire il diritto delle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale all'incolumità fisica e psichica e neppure soltanto a riaffermare il divieto di comportamenti lesivi di tale diritto, ma ha voluto stabilire la necessità che tali comportamenti non restino impuniti. E' questo l'unico caso in cui la Costituzione stabilisce esplicitamente la necessità dell'intervento punitivo rispetto a determinate azioni.

Che il legislatore costituente non abbia voluto limitarsi a sancire il diritto all'incolumità dei detenuti né solo a vietare qualsiasi violenza è facilmente spiegabile ove si consideri che nel mondo contemporaneo nessun paese e nessun regime formalmente legittima violenze e torture in danno delle persone arrestate e detenute, mentre di fatto tali abominevoli episodi sono tutt'altro che desueti e rari ed è assicurata tuttavia ai responsabili di essi un impunità che presuppone ipocrisie, connivenze, colpevoli incredulità, quando non addirittura una agghiacciante applicazione della "ragione di stato".

D'altro canto, redatta dopo la Resistenza, la guerra e la dittatura, la Costituzione non poteva non sottolineare con forza l'esigenza di scongiurare una delle più vergognose piaghe che avevano macchiato la vita dell'umanità nei periodi precedenti, anni di morte, di sopraffazioni, ed, appunto, di torture e di violenze.

Ricollegare torture e violenze alle persone private della libertà personale ai regimi dittatoriali è tutt'altro che arbitrario, non già perché nelle moderne dittature la tortura venga legalizzata, ma perché è in tali regimi che la "ragione di stato" assume una rilevanza e una particolare forza, tale da travolgere e superare princìpi altrimenti non contestati né soppressi.

Ma affermare che violenze e torture in danno di arrestati e detenuti siano fatti che si verificano esclusivamente nei paesi retti da regimi totalitari ed autoritari sarebbe affermazione non veritiera, contraddetta purtroppo dall'esperienza e dalla storia, se non alibi ipocrita di fronte ad una realtà che, malgrado tutto, di quando in quando emerge avanti agli occhi di quanti non vogliano rifiutarsi aprioristicamente di prenderne atto.

Certamente il regime fascista, ancor prima della fase sanguinaria e cupa del suo tragico tramonto con la repubblica sociale ed il collaborazionismo con l'occupazione tedesca, si valse ampiamente, tra i metodi repressivi del suo apparato poliziesco, di violenze e torture nei confronti di persone inquisite per reati politici in quanto oppositori del regime stesso.

Il ricorso a sistemi di efferata tortura caratterizzò inchieste e processi, di cui le dure condanne inflitte dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato non rappresentano il momento più brutale ed incivile. Basterà tra tutti ricordare la vicenda del processo contro Vaccheri, Lodovichetti e Tranquilli, scelti come capri espiatori per la strage dell'ambiguo attentato a Vittorio Emanuele a viale Giulio Cesare a Milano nel 12 aprile 1928. Quei disgraziati vennero atrocemente torturati, con lugubre messinscena, al cimitero del Musocco avanti ai resti delle vittime della strage per costringerli a confessare un delitto commesso chi sa da chi, che lo stesso Tribunale Speciale non osò addebitare a quegli imputati, che tuttavia spedì in galera solo per "cospirazione comunista". Romolo Tranquilli, il fratello di Ignazio Silone, morì in carcere a Procida per le torture subite.

Ma il regime fascista non aveva dovuto inventare brutalità e torture poliziesche contro i suoi oppositori.

Episodi scandalosi si erano verificati già nel secolo precedente ed agli inizi di questo. Basti pensare alla sorte toccata al regicida Gaetano Bresci "suicidato" nell'ergastolo di Santo Stefano, con quella che quasi certamente fu una vera e propria esecuzione. Ed a quella dell'altro attentatore, Pietro Acciarito, sottoposto ad un'incredibile e macchinosa tortura morale per indurlo a denunciare alcuni presunti internazionalisti ed addirittura il noto avvocato libertario Merlino, quali suoi complici. Ma proprio in occasione dell'attentato dell'Acciarito si verificò un episodio passato alla storia, quello dell'assassinio consumato nel carcere di San Michele in Roma, del falegname Romeo Frezzi, arrestato come sospetto internazionalista e destinato anch'egli a passare per complice dell'Acciarito.

Il suo "suicidio" fu ben presto scoperto essere una lugubre messinscena e, malgrado falsità d'ogni genere di testimoni, periti settori, carcerieri e questurini, si giunsi ad un'istruttoria che coinvolse il questore di Roma e commosse opinione pubblica, stampa e Parlamento. Ma non si giunse ad una condanna, che malgrado l'impegno leale del giudice istruttore Bocelli, la sezione d'accusa della corte di appello prosciolse con varia formula tutti gli imputati. Aveva dunque ragione Claudio Treves che, analizzando l'anno prima l'episodio su "Critica sociale", aveva messo in guardia contro una eccessiva esaltazione dell'opera del giudice istruttore (che "... rifà da solo tutta una verginità alla signorina Temi ...) ammonendo che la magistratura restava "pur sempre una delle principali roccaforti del conservatorismo, responsabile essa stessa della barbarie cui a volte si abbandona la polizia".

La storia ha registrato altresì le violenze e le torture cui furono sottoposti da carabinieri e poliziotti gli arrestati nelle famose retate operate in Sicilia all'epoca del prefetto Mori. Non ha registrato invece violenze e torture che certamente furono praticate contro delinquenti comuni o ritenuti tali nell'anonima e quotidiana vita delle carceri, delle stazioni dei carabinieri, dei commissariati. Metodi siffatti non si inventano in occasioni straordinarie e la ferocia necessaria a metterne in atto le tristi operazioni non esplode improvvisa. Né può la ragione di stato elaborare essa stessa, nelle eccezioni in cui interessi supremi possano essere invocati, le tecniche e l'abito mentale del boia. Semmai essa elabora la "necessità" di coperture e di alibi e giustifica connivenze e protezioni per salvare il "prestigio delle istituzioni" e ciò, ovviamente, anche di fronte a storie di "ordinaria abominia".

La norma costituzionale sopra ricordata, concepita con l'intento di operare un taglio netto, su di un piano non meramente teorico e di princìpi, con un passato carico di tristi esperienze, avrebbe dovuto incidere in modo assai significativo sulla realtà viva delle procedure giudiziarie e di polizia e, più in generale, sui rapporti tra cittadini e pubblici poteri e sulla dignità e credibilità stessa delle leggi e delle istituzioni.

Ma pur essendo stata dettata nell'intento di dare concretezza a princìpi non contestati, riaffermando il dovere di non tollerarne la violazione, essa non ha sortito gli effetti sperati e ciò a causa di una situazione complessa e di condizioni molteplici di diverso ordine e specie, ma soprattutto per la permanenza di un ordinamento processuale e penitenziario improntato a tutt'altro che a solide garanzie dei diritti civili e per il permanere nelle loro funzioni di poliziotti, carabinieri, magistrati spesso assai ligi allo Stato ed al dovere, ma non altrettanto propensi all'identificazione dello Stato e del dovere con i diritti dei cittadini e con il loro rispetto.

A favorire abusi e violenze concorsero certamente le norme del codice di procedura penale che consentivano ampi e incontrollati interventi della polizia giudiziaria, la conclusione di una vera e propria "prima istruttoria" prima dell'intervento del magistrato, con la redazione di verbali destinati a far fede nel prosieguo del procedimento.

Determinati sottufficiali dei carabinieri e della pubblica sicurezza, ufficiali, commissari sono stati circondati da sinistra fama di "infallibili" nell'ottenere le confessioni dalle persone da loro tratte in arresto. Non sono mai mancate ritrattazioni, denunce e neppure procedimenti, che hanno quasi sempre portato al risultato di vedere le vittime delle violenze delle torture imputate e condannate per calunnia.

L'ammonimento di Claudio Treves non era quindi, anche in regime repubblicano, né superato né inopportuno.

Certo è che, quando negli anni sessanta intervennero le novelle al codice di procedura penale, conseguenti sentenze della Corte costituzionale, che imposero garanzie e limitazioni per l'interrogatorio degli imputati anche nella fase degli atti preliminari di polizia giudiziaria, un grave malcontento si manifestò tra una parte del personale di polizia, che s'espresse con una frase, estremamente significativa, divenuta manifestazione e, ad un tempo, giustificazione di vere e proprie forme di ostruzionismo ad ogni richiesta o rilievo relativi agli interventi di organi di polizia giudiziaria: "noi, adesso, abbiamo le mani legate".

E tuttavia il personale più giovane e culturalmente più adeguato seppe discostarsi da vecchi metodi e da antichi abusi, riuscendo anche a concepire una sorta di orgoglio per tale diversità e per la rinnovata qualificazione e dignità professionale.

Ulteriori passi avanti avrebbero certamente potuto esser compiuti con la sindacalizzazione delle forze di polizia, se ad interrompere questo processo evolutivo non fosse intervenuto il dilagare del fenomeno del terrorismo, e della criminalità organizzata, ai quali, purtroppo, non si è saputa dare una risposta fondata su leggi e prassi ordinarie.

La reintroduzione, con limiti ben presto rivelatisi inconsistenti, dell'interrogatorio dei pervenuti da parte della polizia giudiziaria, la detenzione, giustificata con motivi di sicurezza, in luoghi diversi dalle case circondariali, la legittimata elusione dell'obbligo della presenza del difensore agli interrogatori, e, più d'ogni altra cosa, il principio, evocato in mille modi ed in mille occasioni, della esigenza di anteporre il risultato della sconfitta del terrorismo ad ogni preoccupazione d'ordine ritenuto "formale", hanno consentito il rinnovato dilagare di prassi di violenza e di metodi fondati sull'estorsione di confessioni e di "prove".

Non può essere taciuto l'effetto deleterio avuto per la produzione di tali effetti dalle disposizioni della "legge Reale" che istituiva una sorta di filtro, costituito dall'avocazione, considerata praticamente come normale, da parte del procuratore generale, per i reati commessi da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria relativi all'uso delle armi "e ad altri mezzi di coazione fisica". E uguale efficacia negativa hanno pure avuto quelle prese di posizione delle autorità ministeriali, le quali, a fronte di abusi e di violenze addebitati ad elementi delle forze dell'ordine, non mancano mai di controbilanciare ogni ammissione al riguardo con elogi e riconoscimenti per i sacrifici compiuti dalle forze dell'ordine nella lotta per la difesa dell'ordine democratico, quasi che meriti dei corpi e crimini dei singoli dovessero mettersi sullo stesso piano, per usare indulgenze e disattenzione per i secondi quale premio per i primi.

Un ulteriore effetto negativo è pure ricollegabile alla cosiddetta "legislazione premiale" stabilita per i "pentiti" responsabili di reati di terrorismo, legislazione destinata a determinare prassi e distorsioni anche in campi molto diversi.

Già Alessandro Manzoni notava l'identità del principio su cui si fondano tortura ed impunità ai delatori dei propri complici e l'identità degli effetti che i due barbari istituti erano destinati a produrre.

Certo è che l'inasprimento oltre ogni limite di tollerabilità del regime carcerario cui molto detenuti sono stati sottoposti (con una distorta applicazione dell'articolo 90 della legge penitenziaria) ha rappresentato talvolta una spinta ulteriore a quel "pentimento" cui alcuni imputati si sono determinati, più per far cessare il tormento dell'isolamento che per fruire di veri e propri benefici.

Del resto lo strumento dell'isolamento dei detenuti come mezzo di costringimento a confessioni e chiamate di correo, è stato usato nel modo più spregiudicato e spietato con il deliberato proposito di ottenere la "collaborazione" di chi vi veniva sottoposto, in taluni procedimenti per sequestro di persona in Sardegna, in cui esso è stato protratto per mesi e mesi, con divieto di qualsiasi colloquio e con modalità tali, quindi, da determinare danni irreversibili all'equilibrio biopsichico dei malcapitati detenuti.

Emblematico, ma non singolare, il caso di Antonio Olla, sottoposto dal giudice istruttore Lombardini ad una inumana tortura di ben 18 mesi di rigorosissimo isolamento ed assolto, poi, al dibattimento con formula piena dal reato di sequestro di persona a scopo estorsivo e da ogni altro addebito per il quale aveva subito lunghissima carcerazione preventiva ed una vera e propria tortura.

Si può dire anche, a questo riguardo, che sistemi tornati in auge sotto la spinta emotiva e per le contingenze eccezionali del terrorismo, si sono rapidamente inseriti in ogni campo di indagini per reati di qualche rilievo, specie se tali da implicare turbamento ed allarme, quali quelli relativi alla criminalità organizzata, ai sequestri di persona etc.

La cronaca, in genere, si limita a registrare gli "incidenti" che si verificano in tali tristi operazioni di violenza e di tortura. Si può dire che, se le violenze inflitte non arrivano a produrre la morte del disgraziato prevenuto, mai una pubblica autorità ha promosso di sua iniziativa una inchiesta per le violenze, pur evidenti, subite da detenuti ed arrestati. D'altro canto anche le denunzie delle vittime e dei loro difensori sono per lo più destinate a concludersi in un nulla di fatto, quando, ed è il caso più frequente, non portano all'incriminazione dei denunzianti per calunnia.

E' incredibile quanti e quali ostacoli finiscano col frapporsi all'affermazione della responsabilità di imputati di tali odiosi reati. Perizie che escludono l'evidenza, lesioni che vengono giudicate probabile esito di atti d'inconsulto autolesionismo, testimonianze ritenute inconferenti o compiacenti, ammissioni giudicate frutto d'errore, pestaggi che vengono inesorabilmente retrodatati al momento dell'arresto, quale conseguenza della strenua resistenza opposta dalla vittima (solitamente denunziata per resistenza a pubblico ufficiale). Il riprodursi monotono e puntuale di siffatte evenienze processuali, inconcepibile e del tutto eccezionale in processi d'altro oggetto e con altri imputati, è l'aspetto più significativo e più grave di questo triste fenomeno, in quanto sta a comprovare quanto estese e radicate siano le responsabilità e le connivenze.

Non può infatti tacersi che, se violenze e torture in danno di persone arrestate erano un fatto grave quando, negli anni cinquanta, esse erano da attribuire alla separatezza dei corpi di polizia, al distorto senso di solidarietà tra i loro componenti, alla assenza di garanzie procedurali per i prevenuti, alla "lontananza" dei magistrati dalle fasi preliminari delle inchieste ed, al più, allo scarso impegno repressivo della magistratura, oggi gli stessi fatti appaiono tanto più allarmanti e gravi, in quanto si è raggiunta una più stretta dipendenza della polizia giudiziaria dalla magistratura, si è accentuata la presenza attiva del magistrato fin dalle primissime fasi di inchiesta (si parla, con ragione, di giudice-poliziotto!!!), si è rafforzato il ruolo di giudice di sorveglianza, si è, in altre parole, stabilito un sistema in cui la responsabilità complessiva di ogni inchiesta giudiziaria, e quindi della sorte stessa degli inquisiti sotto ogni punto di vista, grava soprattutto sulla magistratura.

E' proprio tale considerazione che impone al Parlamento il dovere di intervenire allo scopo di verificare con lo strumento dell'inchiesta la realtà di lamentati abusi del genere, tanto più che scarso risultato sembrano avere i mezzi ordinari del sindacato ispettivo e ciò, sia per una sorta di tradizionale reticenza dei Ministri interessati di fronte ad interrogazioni ed interpellanze sull'argomento, sia per l'obiettiva incidenza di responsabilità, che sfuggono al diretto potere di controllo ministeriale.

E tuttavia il fenomeno non è certo solamente ipotizzabile né può essere considerato di marginale rilevanza in quanto limitato a casi eccezionali. Già le considerazioni espresse in ordine alla sorte delle inchieste per i fatti del genere che emergono e vengono in qualche modo alla luce, escludono, proprio per la normalità degli alibi e delle coperture concesse, che si possa affermare che si tratti di eccezioni che confermano una regola, generalmente osservata, di correttezza e di rispetto della legge e della norma costituzionale.

Malgrado quanto si è dovuto osservare in ordine alla sorte riservata ad inchieste e denunzie per violenze a detenuti ed arrestati e malgrado i rischi che evidentemente comporta il fatto di non subire con mera passività tali sopraffazioni, le cronache segnalano tuttavia troppo frequenti esempi di questo abominevole fenomeno.

Tutto lascia ritenere che questi, che giungono alla ribalta della cronaca, non siano che la cosiddetta punta dell'"iceberg" di fatti assai più frequenti e di un fenomeno assai più radicato ed esteso.

Una maggiore attenzione e più rilevanti reazioni sono determinate da episodi relativi a detenuti politici, ma non è certo un fatto positivo che le reazioni stesse siano, in tali casi, limitate a determinati ambienti e che anzi si determini un opposto atteggiamento di scetticismo in ambienti politici e culturali diversi, con la ricorrente accusa di strumentalizzazione delle denunzie e delle proteste, quasi che episodi del genere non offendessero, oltre che i sentimenti di umanità e di civiltà, la libertà e la sicurezza di tutti.

Per rimanere a tempi recenti, una serie di denunzie, di gravi violenze su persone arrestate o detenute si ebbe negli anni 1981, 1982, 1983 mentre erano in corso operazioni di polizia e procedimenti penali per fatti di terrorismo. Particolarmente gravi e fondate apparvero le denunzie relative al trattamento inferto ai sequestratori del generale Dozier, per i quali fatti seguì uno dei pochi processi a carico degli autori di violenze.

Ma sarebbe lungo l'elenco dei casi verificatisi in quel periodo, anche solo dei più gravi. Può dirsi che un po' in tutta Italia furono segnalati episodi di violenza con caratteristiche costanti.

Vere e proprie forme di tortura furono denunziate come commesse nei giorni successivi all'arresto dei prevenuti, in luoghi diversi dal carcere, dove essi furono ristretti, secondo una prassi nella quale è facile riconoscere una delle condizioni che rendono possibili i più gravi abusi.

Ma violenze in quell'epoca, che del resto fu segnata da gravi turbamenti della vita carceraria, furono commesse anche in danno di detenuti nelle case circondariali e, specialmente, in alcune carceri "speciali", a scopo di "punizione", nei confronti di detenuti riottosi o ritenuti tali e talvolta in modo assolutamente indiscriminato.

Numerosissime furono le interpellanze e le interrogazioni parlamentari relative a questi fatti, presentate da senatori e deputati appartenenti a forze politiche diverse, e due sedute della Camera dei deputati il 15 febbraio, il 22 e 23 marzo ed il 6 luglio 1982 furono dedicate alle risposte del Governo.

Tali dibattiti, oltre che per la mole e la ricchezza di particolari delle informazioni in possesso degli interroganti, sono estremamente significativi per il tenore delle risposte del Governo, nelle quali ammissioni in ordine alla consumazione di violenze furono accompagnate da tentativi non sempre felici di minimizzare l'accaduto e sostanzialmente di giustificarlo con il ricordo dei meriti delle forze dell'ordine e con il richiamo delle grandi difficoltà e della grande tensione in cui le stesse forze si erano trovate ad operare. Dopo un primo dibattito in data 15 febbraio 1982, il 22 marzo 1982 il Ministro Rognoni dichiarò che "il quadro che esce dalle denunce inoltrate all'autorità giudiziaria... non può in alcun modo richiamare la pratica della ``tortura'' o anche semplicemente una gestione violenta e deliberata dei poteri dello Stato al momento dell'arresto". Espressioni ambigue ed allarmanti, pur se accompagnate da dichiarazioni di principio di ovvia ripulsa per i metodi di tortura, se confrontate con i

l contenuto delle denunce, dalle quali tale quadro avrebbe dovuto ricavarsi, ampiamente, citate nelle interrogazioni con particolari talvolta addirittura raccapriccianti e tali da denotare una scurezza nell'impunità da parte degli autori delle violenze che, specie se correlate con il numero degli episodi e con la collocazione di essi in luoghi più diversi del territorio dello Stato, avrebbero dovuto suggerire preoccupazioni e considerazioni assai diverse.

Un altro dibattito si ebbe alla Camera dei deputati il 6 luglio 1982, a seguito di un'altra serie di interpellanze e di interrogazioni determinate dall'incriminazione e dall'arresto di alcuni poliziotti dei NOCS, nuclei speciali, che avevano operato per la liberazione del generale americano Dozier rapito dai terroristi e che erano accusati di gravi sevizie nei confronti delle persone catturate (De Lenardo ed altri). Tale secondo dibattito, intervenuto a breve distanza dall'altro di cui si è fatto cenno, è particolarmente significativo perché, essendosi verificato dopo interventi giudiziari che avvaloravano l'esistenza di gravi violenze, anziché comportare una rettifica di aprioristici atteggiamenti di negazione e di accuse di strumentalizzazione rispetto alle denunzie delle violenze e delle torture, videro affiorare atteggiamenti di vera e propria giustificazione di siffatti metodi e di protezione nei confronti dei responsabili di tali episodi. Tanto che in taluni interventi non vennero risparmiate accuse qu

anto meno di avventatezza e di corrività per i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nei confronti di poliziotti incriminati e si giunse persino ad invocare speciali (ulteriori) provvedimenti legislativi atti a consentire che le forze dell'ordine potessero espletare "tranquillamente" i loro compiti!

Si deve ricordare che in quell'epoca "Amnesty International" fece pervenire al Presidente della Repubblica un allarmato documento in ordine ai sospetti per i trattamenti inflitti in Italia agli arrestati ed ai detenuti.

Malgrado la vastità dell'allarme destato dalle rivelazioni venute in essere sia attraverso ampi e documentati servizi della stampa italiana e straniera, sia attraverso il dibattito parlamentare, in cui la richiesta di efficaci interventi atti a far luce su un tale triste fenomeno, a punire i responsabili e, soprattutto, ad impedire che tali episodi avessero a ripetersi e barbari sistemi potessero continuare a macchiare l'onore della nostra giustizia, e del nostro paese, venne da parlamentari di diverse ed opposte parti politiche, si può dire che il risultato fu scarso o nullo, se, alla fine, per fatti gravissimi, dei quali è difficile contestare l'esistenza, non si pervenne ad alcuna significativa affermazione di responsabilità dei colpevoli né venne adottata alcuna seria ed efficace misura atta a sradicare siffatti metodi e ad impedire il perpetuarsi di essi.

Tutto ciò appare assai grave ove si consideri che il nostro paese, oltre ad aver consacrato la necessità di pervenire alla punizione di tali violazioni dei diritti umani nella sua stessa Carta costituzionale, è vincolato da convenzioni internazionali, quale la dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di ogni persona dalla tortura e da altro trattamento o pena crudele, inumano o degradante adottata con risoluzione n. 3452/XXX del 9 dicembre 1975 (poi confermata con più puntuali e fermi contenuti nella convenzione adottata il 10 dicembre 1984) che oltre ad impegnare i Paesi membri ad adottare e "prendere efficaci misure legislative, amministrative e giudiziarie o altro per prevenire atti di tortura nei territori di propria giurisdizione", afferma altresì che "circostanze eccezionali come lo stato e la minaccia di guerra, l'instabilità politica interna o qualunque altra emergenza, non possono essere invocate come giustificazione della tortura".

Proprio negli anni in cui gli episodi venuti alla ribalta dei ricordati dibattiti parlamentari cominciarono a divenire più frequenti e gravi, la raccomandazione n. 909 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa adottata il 26 gennaio 1981 (20ª seduta) "ritenuto che le informazioni allarmanti relative alla tortura in certi Stati membri del Consiglio d'Europa sono tali da giustificare la messa in atto di un sistema di visite senza preavviso nei luoghi di detenzione" secondo il sistema praticato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, raccomandava ai Governi degli Stati membri di rafforzare l'attuazione della convenzione (anche con l'approvazione del testo poi varato nel 1984) e di approvare anche il progetto di protocollo addizionale della convenzione suddetta.

In base a tali documenti, ben al di là della mera proibizione della tortura, viene fatto obbligo agli Stati membri di "vigilare sistematicamente sui metodi e sulle pratiche per gli interrogatori, così come sulle disposizioni concernenti la custodia e il trattamento delle persone private della loro liberà...", garantendo il pronto intervento di "inchieste imparziali" da promuovere d'ufficio, insistendo particolarmente sul concetto di "misure effettive", sottolineando anche il principio che nessuno ordine impartito da un'autorità pubblica superiore può essere invocato come giustificazione della tortura e descrivendo inoltre l'obbligo di educare "il personale incaricato dell'applicazione delle leggi ed ogni altro pubblico ufficiale che possa avere delle responsabilità nei confronti delle persone private della loro libertà... a che si tenga pienamente in contro la proibizione della tortura".

Non vi è dubbio che, con riferimento ai numerosissimi episodi denunciati nei dibattiti parlamentari sopra ricordati, anche a prescindere dall'effettiva consumazione di crimini di torture, del resto difficilmente negabili, erano state violate un po' tutte le prescrizioni di prevenzione di tali pratiche, a cominciare da quella relativa ai luoghi di custodia delle persone arrestate, lasciate per molti giorni in caserme e commissariati di pubblica sicurezza, al di fuori di ogni possibile controllo e non ad altro scopo che quello di porre l'arrestato in totale balia dei suoi custodi. La vera e propria "scomparsa" di tante persone arrestate per lunghi periodi dopo l'arresto ha sempre coinciso con trattamenti inumani e brutali ed è difficile ritenere in buona fede che ciò abbia avuto altra giustificazione ed altro scopo.

Ma il triste fenomeno delle violenze alle persone arrestate e delle vere e proprie pratiche di tortura non è certo stato limitato al tragico periodo dell'"emergenza" del terrorismo, né si è esaurito con esso. Semmai occorre dire che, al clamore delle imprese dei terroristi, all'allarme determinato nella pubblica opinione, ai contrasti in ordine ai metodi con i quali far fronte al fenomeno terroristico ed al dibattito relativo, ha fatto riscontro anche una maggiore attenzione da parte di alcuni ambienti per la sorte delle persone arrestate per tali evenienze. A ciò si aggiunga che spesso hanno subito tali trattamenti persone inserite in ambienti sociali più sensibili a problemi del genere e, paradossalmente, benché imbevute di teorie sulla violenza dello Stato e delle istituzioni, meno assuefatte ad antiche tradizioni di brutalità e di violenza, presenti in regioni ed ambienti sociali, nei quali può dirsi non essere mai giunto il senso e la sicurezza dello stato di diritto!

La realtà cruda, che l'esperienza di tanti professionisti legali può testimoniare e che gli atti stessi di tanti processi lasciano trapelare in quanto non la confermino esplicitamente, è che, specialmente in certe regioni e rispetto a determinate fasce di soggetti, la violenza sulle persone tratte in arresto, fermate, detenute non è soltanto sporadica, ma addirittura abituale e che, in determinati periodi, a fronte di certe critiche per la frequenza di gravi delitti, il metodo della tortura, tale e non altrimenti definibile, nelle forme più gravi e brutali, è stato ed è praticato senza che siano mai intervenute adeguate misure di repressione e di prevenzione, con grave pregiudizio non solo per le persone che vi sono sottoposte, ma per l'amministrazione stessa della giustizia e dei suoi risultati e per il prestigio di essa e dello Stato, per la sicurezza di tutti i cittadini, per la loro fiducia nella legge e nelle istituzioni.

Del resto il richiamo che la Dichiarazione dell'ONU sulla tortura fa alla insussistenza di una giustificazione per siffatti metodi nelle evenienze eccezionali di guerra, di destabilizzazione politica e di "emergenza pubblica" merita piena considerazione e suggerisce amare riflessioni.

Ritenere che vi siano emergenze che consentano di derogare alla legalità ed addirittura al senso di umanità e di civiltà, significa senz'altro rinunziare a detti beni. Non mancheranno mai "emergenze" da invocare per giustificare ogni abuso. Infatti si può dire che le leggi penali, il sistema legale con le sue garanzie e le sue norme, sono predisposti per fronteggiare il crimine che rappresenta sempre, e non eccezionalmente, una "emergenza" per la società, per cui parlare di emergenze che giustifichino la deroga alle regole, ai princìpi, alle leggi stabiliti, è un non senso.

All'emergenza del terrorismo è infatti seguita quella della mafia, della camorra, della droga, con non minori spinte non solo verso una legislazione di emergenza, ma anche verso metodi "spicci" e disinvolti, con una tolleranza, che a volte ha assunto le forme di vera e propria pretesa di impunità, per ogni pur grave violazione di princìpi di legalità; con lo spregio del diritto alla difesa, di quello all'incolumità degli arrestati ecc.

Una continuità significativa si riscontra tra i fenomeni che hanno caratterizzato e caratterizzano le varie emergenze. Così il "pentitismo", instaurato da specifiche norme relative ai crimini del terrorismo, ha avuto sviluppo, con modalità e conseguenze ancor più sconcertanti, rispetto a processi di mafia e di camorra, fino a divenire un elemento caratterizzante di tutto il sistema probatorio penale nei campi più diversi.

Anche per ciò che riguarda i trattamenti riservati alle persone arrestate, ciò che è avvenuto e sta avvenendo in regioni nelle quali più grave è il manifestarsi del fenomeno mafioso e camorristico, in presenza di sequestri di persona e di altri reati gravi, non è certo meno grave di quanto ebbe a verificarsi nei periodi più critici dell'emergenza terroristica. Diversa, semmai, è l'attenzione della stampa, dei poteri politici e di quanti mostrano attenzione per le questioni relative ai diritti civili ed alla loro difesa; così come sembra più facile liquidare denunzie e contestazioni al riguardo con corrive accuse di condiscendenza verso la mafia! Né va dimenticato che la tendenza alla criminalizzazione del difensore, attraverso l'accusa, quanto meno, di favoreggiamento, che pure aveva avuto allarmanti manifestazioni per ciò che riguarda la difesa di terroristi o presunti tali, si è assai più gravemente ed ampiamente spiegata per ciò che riguarda fatti e processi di mafia, con la conseguente intimidazione degl

i avvocati e l'ulteriore menomazione della loro possibilità di concreto ed efficace intervento a salvaguardia, anzitutto, della incolumità fisica dei loro clienti.

Si deve pure constatare, proprio a proposito dei processi di criminalità comune organizzata, una accentuata tendenza a non andare troppo per il sottile in fatto di utilizzazione di "prove" raccolte in maniera non ortodossa ed addirittura con l'uso accertato della tortura (vi sono sentenze contenenti espliciti, sconcertanti proposizioni al riguardo). Ciò comporta un'aperta e specifica violazione, oltre tutto, dell'articolo 12 della più volte ricordata Dichiarazione sulla tortura dell'ONU, che vieta l'utilizzazione come prova di quanto ottenuto attraverso la tortura o "in seguito ... a un altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti". Ma costituisce anche un ulteriore incentivo a non rinunziare a siffatti metodi.

Alcuni episodi gravissimi hanno peraltro rotto il silenzio che circonda questo triste fenomeno ed hanno lasciato intravedere responsabilità e connivenze, superando coperture altrimenti impenetrabili.

Purtroppo si tratta soprattutto di casi nei quali, a seguito delle violenze e delle torture inflitte, le persone che vi sono state sottoposte hanno trovato la morte. Basti ricordare il caso dell'uccisione del giovane Gerardo Cerone nella caserma dei carabinieri di Muro Lucano, di quella del giovane Marino nella questura di Palermo (con la macabra messa in scena della simulazione del rinvenimento del cadavere in mare) di poco successiva, e di quella, non meno sconcertante per analoghe manipolazioni della vicenda, di Francesco Sergi nella caserma dei carabinieri di Ardore (Reggio Calabria) il 27 gennaio 1985.

Ma assai più numerosi sono i casi di atroci sevizie inferte per ottenere confessioni e testimonianze, con conseguenze, anche se non mortali, di permanente menomazione dei torturati, menomazioni che attestano la brutalità delle sevizie inferte. Casi come quello di Pietro Marsiglia (Locri) divenuto impotente a seguito del trattamento subito, del tredicenne Giuseppe Ussia oggetto di torture, malgrado l'età, pure in Calabria, e quelli di Giuseppe Ragno, di Ciro Filipelli e di Raffaele Amato (quest'ultimo poi assolto con formula piena) che subirono violenze brutali e rivoltanti, denunziate dagli avvocati penalisti di Napoli in pubblici documenti del 1986.

Così pure gravi violenze sono state denunziate da imputati, tutti pastori sardi emigrati nel continente, in un processo per sequestro di persona avanti al tribunale di Civitavecchia, ricco di risvolti anche per altro verso inquietanti.

Tali episodi non costituiscono che pochi esempi tra quelli emersi in vario modo attraverso atti di processi, notizie di stampa, interrogazioni parlamentari, i quali a loro volta non rappresentano che una parte minima di altri fatti, non sempre meno gravi, dei quali si può avere sentore solo attraverso voci, confidenze, constatazioni di avvocati e di operatori nell'ambito giudiziario, ma non per questo da ritenere meno probabili.

Del resto un aspetto costante delle vicende relative alle rivelazioni di tali gravissimi casi è quello del rapido sopravvenire di una sorta di rimozione da parte di quanti hanno invece il dovere di reagire e dello stendersi di coltri di silenzio, del sopravvenire di informazioni, di minimizzazioni, di facili accettazioni di alibi, se non di vere e proprie e talvolta marchiane falsificazioni, pur esse impunite, della realtà, con una quasi sempre scontata vanificazione della ricerca della verità e dell'accertamento delle responsabilità.

Talvolta, malgrado violenze ed autentiche torture subite siano state denunziate da imputati nel corso di interrogatori, nessun provvedimento è stato adottato, come se il magistrato non avesse ricevuto alcuna "notizia criminis". Altre volte l'incriminazione per calunnia ha fatto seguito immediatamente alla denunzia senza la minima indagine e senza che alcun elemento consentisse di ritenere impossibile o soltanto improbabile la versione fornita dalla vittima.

Anche di fronte a casi di morte intervenuta a causa delle torture subite, non sono mancate incredibili omissioni, deformazioni delle risultanze autoptiche e accettazioni di versioni manifestamente improbabili.

Non meno grave è la tendenza a dare valore di prova alle dichiarazioni fatte da imputati, anche quando appaia evidente che esse sono state estorte con la tortura e talvolta anche quando l'uso di tali metodi sia dato per scontato.

Non può quindi destare meraviglia il fatto che assai spesso siano gli stessi torturati a tacere le violenze subite, nella convinzione che denunciarle non possa portare ad altro che a subirne danni maggiori, con l'ulteriore conseguenze, poi, che i fatti emergenti ed in qualche modo documentati, riconosciuti e discussi costituiscono una vera e propria eccezione al silenzio ed alla rassegnazione che copre questo triste fenomeno.

Se questa è la realtà, ma anche se quanto sopra esposto potesse essere smentito solo in parte, appare evidente che necessita un'approfondita indagine allo scopo di cogliere il fenomeno nei suoi vari aspetti, di chiarire le condizioni che rendono possibili tali sciagurati comportamenti, di sondare il campo delle responsabilità, di rimedi sia sul piano dei provvedimenti amministrativi, sia su quello delle misure di carattere legislativo.

La salvaguardia delle persone dalla tortura, ritenuta necessaria in presenza di pericoli tutt'altro che ipotetici dai documenti internazionali sopra ricordati, che impegnano il nostro paese anche al di là della norma costituzionale e di quelle penali vigenti al suo interno, è compito al quale tutti devono dare il loro contributo, anzitutto non imponendosi di ignorare quanto possa essere conosciuto.

Del resto, proprio le dichiarazioni dell'ONU e la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, indicano precise forme di intervento diretto ed indiretto che occorrerà verificare se siano state poste in essere nel nostro paese ed allo stesso tempo rappresentano autorevoli e valide direttrici per un'azione idonea a superare le condizioni da correggere e da eliminare.

Deliberando un'inchiesta al riguardo il Parlamento adempierà dunque ad un dovere imposto non solo dall'articolo 13, comma 4, della Costituzione, ma anche a precisi obblighi internazionali assunti dal nostro paese.

La protesta e l'indignazione contro la brutalità della tortura si leva spesso nei confronti di episodi, di prassi, di tragedie che rattristano la vita di altri paesi e che vengono considerati come conseguenza e manifestazione di regimi totalitari che hanno soppresso ogni forma di vita democratica nei luoghi dove sono instaurati. Tali proteste e tale indignazione sono certo giuste e doverose, come giusto è ritenere che tra simili sistemi e teorie e realtà di negazione della libertà civile e politica e quindi tra di essi ed i regimi totalitari e tirannici esiste una evidente connessione. Ma sarebbe troppo manifestamente falso e fuorviante, e quindi colpevole e grottesco, ritenere che basti poter affermare che in un paese vige un libero regime politico perché la sussistenza di tali brutali pratiche possa essere negata o ignorata. Semmai potrebbe affermarsi la proposizione inversa, con conclusioni ancor più gravi e tristi per quel che riguarda il nostro paese.

Colleghi deputati! I proponenti della legge per questa inchiesta parlamentare non si propongono certamente di esprimere con questa iniziativa un atteggiamento di parte, né di indirizzare la ricerca verso responsabilità di questo o di quell'organismo secondo criteri preconcetti. Se una responsabilità può essere data per certa di fronte a possibili abusi quali quelli di cui si è in precedenza fatto ampio cenno, essa è quella che consiste nel non preoccuparsi di sapere e nell'omettere di compire quanto necessario per sapere tutta la verità e per far fronte a quanto possa risultare vero. Una responsabilità che può essere attribuita a tutti in varia misura e di fronte alla quale la presente proposta può rappresentare per tutti, e non certo solo per i proponenti, uno strumento per farvi fronte ed adempiere così ad un dovere non soltanto politico e civile, ma di coscienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta allo scopo di accertare lo stato di attuazione e le eventuali violazioni di quanto disposto dall'articolo 13, comma quarto, della Costituzione della Repubblica nonché di quanto disposto dalla Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla tortura e da altro trattamento o pena crudele, inumano o degradante, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1975 (risoluzione n. 3452/XXX) e della convenzione avente lo stesso oggetto adottata dall'Assemblea dell'ONU il 10 dicembre 1984, con particolare riferimento alle denunzie di episodi di violenza su persone tratte in arresto intervenute negli ultimi anni, all'esito dei procedimenti eventualmente instaurati a seguito delle denunzie stesse e comunque di quanto al riguardo sia emerso nel corso di procedimenti giudiziari, allo scopo di individuare l'esistenza, la gravità, la frequenze del fenomeno e le conseguenze di esso, le responsabilità d'ordine generale ad esso relative.

2. La Commissione indaga altresì sulle misure che appaia opportuno adottare per impedire il verificarsi delle violazioni in questione, con particolare riferimento all'adozione di quelle suggerite dai ricordati documenti dell'ONU e da altre convenzioni, dichiarazioni e raccomandazioni di carattere internazionale al riguardo esistenti ed alle eventuali omissioni al riguardo.

ART. 2.

1. La Commissione è composta di quindici senatori e quindici deputati scelti dai Presidenti delle due Camere su designazione dei rispettivi gruppi parlamentari, in modo da consentire la presenza di tutti i gruppi costituiti in ciascun ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è nominato d'accordo dai Presidenti delle due Camere.

ART. 3.

1. La Commissione deve concludere l'inchiesta entro otto mesi dalla sua istituzione, presentando alle Camere una relazione. La Commissione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, potrà richiedere la proroga del termine suddetto per non più di sei mesi, ove particolari evenienze impongano il protrarsi di determinati accertamenti, essenziali per il risultato dell'inchiesta.

2. Sulla richiesta provvedono i Presidenti delle Camere.

ART. 4.

1. La Commissione procede agli esami ed alle indagini con i poteri spettanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

ART. 5.

1. Le spese relative al funzionamento della Commissione sono a carico per metà del bilancio del Senato della Repubblica e per matà su quello della Camera dei deputati.

 
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