di Paolo MiggianoSOMMARIO: Un commento alla bozza di legge sull'esportazione di armamenti, in discussione a livello di Commissioni della Camera. Una prima parte di considerazioni sono di carattere generale, una seconda parte è costituita dai punti che emergono dall'analisi articolo per articolo della Proposta di Legge.
(IRDISP - memo - luglio 1988)
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Le critiche generali al PDL riguardano le cose che mancano, le formulazioni che sono ambigue, le sanzioni che sono deboli.
1.1. Le cose che mancano.
Manca l'esplicito riferimento alle indicazioni del COCOM (l'ente Nato che vigila contro il trasferimento di tecnologia strategica ai paesi dell'Est o destabilizzanti). Anche se in forma ammorbidita il riferimento alle indicazioni del COCOM ci deve essere.
Manca ogni tipo di sanzione contro quei paesi e quelle aziende estere che si fossero rese responsabili delle triangolazioni. Bisogna invece prevedere il blocco del commercio di armi per periodi significativi contro questi stati e il divieto totale a fare ancora affari con quelle aziende.
Manca un qualsiasi significativo ruolo di controllo dei funzionari italiani all'estero su forniture illegalmente arrivate in quel paese. Il PDL prevede per i funzionari di Esteri e Difesa all'estero il ruolo di promozione dei prodotti bellici (art.7, com.2) e - per i primi - quello di controfirma dei certificati di destinazione finale (EUC) (art.10, com.3). Bisognerebbe invece introdurre una sorta di principio per cui il funzionario o la sede che procura una commessa militare deve anche confermare o meno se la merce è arrivata a destinazione. Se non manda i rapporti nei tempi (da stabilire) o manda rapporti poi dimostratisi falsi bisognerebbe prevedere punizioni esemplari.
1.2. Formulazioni ambigue
Nel corso dell'analisi per articoli ci saranno anche altri casi, ma i più gravi mi sembrano i seguenti.
L'art.3 definisce il Registro delle imprese e consorzi bellici. Non si capisce bene però, se questo registro sostituisce o no l'Albo dei fornitori della Difesa. Bisogna invece che venga scritto con chiarezza che il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il vecchio Albo. L'importanza di questa chiarezza è legata ad una delle punizioni previste per esportazioni illegali di armi, cioè la sospensione o la cancellazione dall'Albo. Se infatti la sospensione riguarda solo la sospensione - magari breve - da un registro di esportatori è troppo debole e non funziona da deterrente. Se invece la sospensione/cancellazione riguarda anche la possibilità di avere le commesse della Difesa, allora la deterrenza è forte e credibile. Anche le sanzioni su questo punto vanno rafforzate, come spiego nel paragrafo sulle sanzioni.
Anche la definizione di armi e sistemi d'arma (art.2) è ambigua quando parla di materiali con requisiti e caratteristiche tecniche per "esclusivo utilizzo bellico" o "esclusivo impiego militare". L'esperienza fatta con i fondi per la Protezione Civile credo debba insegnarci qualcosa. Tieni presente che il ministro Gaspari, in occasione della consegna della nave da sbarco San Marco (quella finanziata con i fondi PC) alla marina, ha parlato di una probabile esportazione all'Argentina di questo 'mezzo per la protezione di vite umane'. Alla definizione "esclusivo" sarebbe meglio sostituire quella di "prevalente" o - meglio ancora - "efficace" utilizzo bellico.
Ambigua è la definizione dei documenti di corredo necessari all'autorizzazione dell'esportazione (art.10, com.2). Sono solo due: certificato di importazione (CI) con i paesi con cui l'Italia ha accordi reciproci di controllo sulle esportazioni di armi (en passant quali sono questi paesi?) e EUC, oppure ce ne sono altri. La scelta di non essere chiari su questo punto può reintrodurre i cosiddetti documenti "equipollenti" (vedi art.20, com.1) non meglio specificati, che - privi di caratteristiche giuridiche - sono solo parole su pezzi di carta.
Ambigua nel senso di troppo ampia è la casistica delle eccezioni alla prassi normale di esportazione (art.8). Per i paesi della Nato, Cee, Ueo e Consiglio d'Europa non occorre alcuna documentazione se non il nulla osta (NO) della Difesa. Stessa prassi per esportazioni temporanee per mostre e gare d'appalto. Si crea così una zona franca molto ampia, che comprende diversi soggetti già coinvolti a vario titolo nelle triangolazioni (Portogallo, Turchia, Spagna), gestita completamente dalla Difesa. Inoltre, questo articolo mi pare anche una presa in giro della richiesta radicale di limitare il mercato ai paesi Nato. Invece di servire a limitare il mercato, il governo si propone sistematicamente di utilizzare alcuni paesi dell'Alleanza come perno per le future triangolazioni e lo sviluppo del mercato extra-Nato.
Ambigua è la definizione di divieto applicata a quei paesi che godono di nostri finanziamenti allo sviluppo (art.1). La vendita di armi è vietata solo a quelli - tra questi paesi - che destinino "al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese". Il criterio è così soggettivo che fa ridere. Basta pensare alla Somalia, con tutti i guai che le aspirazioni alla GREATER SOMALIA dei militari somali hanno creato nel Corno. Oppure all'Etiopia. Il vincolo, rispetto ai paesi beneficiari degli aiuti allo sviluppo, deve essere diverso. O è definito come percentuale massima in rapporto ai fondi complessivi per lo sviluppo (tipo 10 o 20%). O va agganciata a un criterio politico più solido che è quello delle garanzie sui diritti umani e/o su alcune delle nostre forme di democrazia (suffragio universale, scrutinio segreto, pluralismo partitico, libertà di stampa e di attività politica pacifica).
1.3. Debolezza sanzioni
Come già detto sopra il PDL non prevede responsabilità di controllo, né conseguenti sanzioni per i funzionari statali all'estero. E invece dovrebbe prevederle.
Il PDL si concentra, giustamente ma troppo esclusivamente sulle imprese, per poi definire sanzioni inadeguate. Le sanzioni sono di tipo pecuniario e penale (art.23-25) e le sospensioni/cancellazioni dal registro (art.3).
Le prime prevedono - a seconda della gravità - pene fino a 5 anni di reclusione e multe fino ai 5/10 della commessa (o fino a 500 milioni in altri casi). Per le sospensioni/cancellazioni dal Registro, oltre alle considerazioni svolte sopra, l'unico competente a decretarle sembra il Ministro della difesa. Dico sembra perché il comma 10 dice che il Ministro "dispone" per decreto la sospensione o cancellazione, mentre il comma 8 dice che "decadono dall'iscrizione" le imprese i cui legali siano stati condannati... per reati di commercio illegale". Mi sembra ci sia contraddizione tra i due commi: o si decade su sentenza della magistratura o su decreto del ministro. Comunque, nel comma che delega al Ministro della Difesa il potere di sospensione/camcellazione, non si fa neanche una casistica del tipo di punizione (quanti mesi o giorni o ore di sospensione rispetto a quale tipo di infrazione, quando si applica la cancellazione, ecc.). Questo lasciare indefinita una delle misure di deterrenza più forte contro le azi
ende belliche è pericolosa. Soprattutto se si considerano le analogie con le punizioni assunte dai ministri della Difesa contro gli ufficiali aderenti alla P2. Allora si parlò di "dure punizioni", poi si vide che tra le punizioni (richiamo verbale, rimprovero scritto, consegna, consegna di rigore) erano state adottate solo le due più lievi.
2. CONSIDERAZIONI PER ARTICOLO
Art.1 - la violazione dei diritti umani andrebbe messa specificamente anche in riferimenti ai paesi beneficiari degli aiuti allo sviluppo. Critica alle "zone franche" da controllo, com.6. Va bene l'esportazione senza controllo da stato a stato, ma non andrebbe definito un tetto di valore o un limite di qualche tipo? Così come i transiti di armi per i paesi alleati. Se non rimane alcun segno del loro passaggio, come facciamo ad identificare - ad esempio - armi che dagli Stati Uniti, via Italia e Turchia, arrivano poi all'Iran?
Art.2 - per la critica alla definizione di sistemi d'arma vedi sopra.
Art.3 - Per chiarimenti su rapporto Registro esportatori armi/Albo fornitori Difesa vedi sopra. Aggiungere che Copia del registro e delle successive modifiche va anche consegnata ai parlamentari delle Commissioni Difesa ed Esteri del Parlamento. Per ambiguità su chi sospende/cancella dal Registro vedi sopra. Il resto sembra OK.
Art.4 - Relaz. al Parlamento, va bene ma andrebbe forse specificato che il governo dovrebbe dare i dati globali sul valore delle esportazioni e poi la specifica relativa ai singoli contratti (con valori monetari, sistemi d'arma e paesi) non coperti dal segreto. Così - senza legare completamente le mani al governo - si potrebbe però sapere almeno la dimensione monetaria della parte segreta.
Art.5 - Struttura Comitato interministeriale scambi difesa (CISD) corrisponde a richiesta radicale di assunzione responsabilità da parte Presidente Consiglio.
Art.6 - Struttura Comitato Consultivo (CC) presso MINCOMES. Sembra buona.
Art.7 - Promozione export bellico da parte Stato. Valuta tu se è il caso di criticarlo in via di principio. Va però bilanciato con le citate proposte di responsabilità di controllo di Difesa e Esteri.
Art.8 - Autorizzazioni a trattativa. Troppe eccezioni ai controlli, vedi sopra critica a zone franche gestiste da Difesa. Resto sembra OK.
Art.9 - Durata minima autorizzazione è 3 anni.
Art.10 - Autorizzazioni export. Citate ambiguità sui documenti. Ricordarsi di Sarcinelli e dei documenti "equipollenti". Eliminare a p.31 dalla 8a riga, parola "ovvero" alla sest'ultima riga, parola "finale".
Art.11 - Blocco autorizzazione export per mancanza di documentazione - Rimanda al problema della documentazione. Il 2o comma ripropone la zona franca degli art.1 e 8.
Art.12 - Mincomes fa documentazione per autorizzazione export e CC da parere. Nulla da dire.
Art.13 - Mincomes e Minfin autorizzano export - Nulla da dire.
Art.14 - Proroghe autoriz. export. Forse due anni sono troppi.
Art.15 - Sospensioni e revoche export - Il comma 3 allarga la copertura assicurativa a commesse ritardate per ragioni di opportunità politica e militare. Non è troppo? Chi decide l'opportunità? Come decide? L'articolo non lo dice.
Art.16 - Altra zona franca. Non occorrono documenti per il transito in Italia da parte di non residenti e destinato all'estero. Per questo transito valgono solo il TU-PS del 1931 e successive modifiche.
Art.17 - Tassa iscrizione Registro. OK.
Art.18 - Tempi imprese per iscriversi al Registro. OK. Rimane discorso su Registro/Albo.
Art.19 - Documentazione su trasporto. Non capisco i termini tecnici, tipo "franco fabbrica" o "franco punto di partenza". Forse bisognerebbe essere più precisi sul tipo di documenti richiesti al comma 1.
Art.20 - Documentazione a export avvenuto. Al comma 1 punto a va specificato in che modo la comunicazione tempestiva dell'azienda arriva al Mincomes (telex, telegramma o altro). La documentazione completa, che deve essere inviata entro 6 mesi dall'avvenuta consegna, prevede documenti ambigui. Si citano, in alternativa, "formulario di verifica" o "bolletta doganale dell'entrata finale" o "documento presa di consegna da parte importatore" (è forse il CI o si tratta d'altro?) o "documento equipollente".
Art.21 - Nessuna considerazione.
Art.22 - Divieto imprese ad assumere personale statale prima di 2 anni dal cessato servizio e relativa punizione in caso di inadempienza (2 anni di sospensione da Registro). E' qualcosa, se Registro corrisponde ad Albo.
Art.23-25 - Sanzioni contro aziende. Non riesco a capire bene la logica delle diverse punizioni. Perché alcune siano considerate più gravi e se la diversa articolazione può permettere nuove scappatoie.
Art.26-27 - Nessuna considerazione.
Art.28 - Definizione di componenti di armi. Rimanda al problema già discusso. Ritorna la definizione riduttiva di armi e componenti "specifici per esclusivo impiego militare". La Nota dice che il problema è di evitare che "anche una fibbia possa rientrare nella normativa". Ma i componenti conici delle bombe per l'Iraq bloccate a Fiumicino sarebbero stati compresi da questa definizione. Più sotto, nello stesso articolo, si ripresenta il problema con la definizione di componenti: "parti sostanziali o subassiemi escludendo comunque componenti elementari o parti non significative".
Art.29 - Disposizioni transitorie. Al 2o comma spiegare che, fino alla costituzione del registro, le misure di sospensione/cancellazione vanno comunque applicate agli aderenti all'Albo dei fornitori.
Art.30-33 - Disp. Transitorie. Verificare se il livello di agevolazioni finanziarie all'export comprese qui in via transitoria (e in precedenti articoli in via definitiva) non siano superiori a quelle concesse ad altre esportazioni civili. Riflettere se è giusto e possibile proporre un sostegno all'export minore di quello garantito ad altri settori.