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Teodori Massimo - 15 dicembre 1988
Droga: Proposta di legge per la "Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali".
d'iniziativa dei deputati

TEODORI, STANZANI GHEDINI, CALDERISI, AGLIETTA, d'AMATO Luigi, FACCIO, MELLINI, MODUGNO, PANNELLA, RUTELLI, VESCE, ZEVI

SOMMARIO: La proposta di legge presentata dal Gruppo Parlamentare Federalista Europeo si propone di eliminare le organizzazioni criminali della droga attraverso la legalizzazione e la regolamentazione di tutte le sostanze psicoattive.

(Camera dei deputati, X legislatura, Proposta di legge n.3461 presentata il 15 dicembre 1988)

RELAZIONE

Colleghi deputati!

la nostra proposta di legge propone per la lotta alle droghe una soluzione radicalmente alternativa sia alla situazione esistente sia alla normativa recentemente proposta dal Governo.

La strategia proibizionista, fondata cioè su forme più o meno strette di proibizione delle sostanze stupefacenti, ed in primo luogo dell'eroina e della cocaina, è fallita ovunque, producendo effetti e risultati opposti a quelli perseguiti. Le forze di governo che in Italia stanno percorrendo la via della penalizzazione e criminalizzazione anche del consumo individuale delle diverse droghe alimentano perciò una pericolosa illusione repressiva, il cui fallimento è stato constatato ovunque. L'autorevole Science, organo dell'Associazione Americana per l'Avanzamento delle Scienze, afferma nell'editoriale del 9 settembre 1988: »La nazione è soffocata dalla rabbia, i sospiri e le lacrime di coccodrillo sostituiscono una politica di lotta alla droga. La nostra urgenza di accusare le droghe, i loro fornitori e consumatori è superata solo dalla nostra assenza di volontà a sviluppare una efficace politica globale. Bisogna pensare in maniera forte... .

In presenza del proibizionismo e, assai probabilmente come sua conseguenza, si sono verificati in tutti i paesi occidentali i seguenti fenomeni:

a) l'enorme aumento dei consumatori episodici e abituali di eroina e cocaina;

b) la crescita esponenziale delle morti per abuso delle stesse sostanze;

c) la diffusione senza precedenti della violenza e della illegalità come conseguenza delle necessità di reperire danaro da parte dei consumatori abituali;

d) lo sviluppo del più potente e ramificato impero del crimine organizzato su scala internazionale con una accumulazione di profitti finanziari senza pari in grado di asservire e corrompere uomini e interi Stati.

A nostro avviso la strada per tentare di fare efficacemente fronte ai quattro fenomeni sopra descritti, enormemente dilatatisi in copresenza del proibizionismo, è la legalizzazione delle sostanze la cui fabbricazione e distribuzione sono oggi in mano al grande crimine organizzato. E' una strada certamente problematica, che deve procedere per passi e fasi successive, da realizzare con un concerto internazionale. Ma la storia (in particolare per quel che riguarda il regime dell'alcool negli anni '20 negli Stati Uniti) insegna che si tratta di una ipotesi non solo ragionevole ma che porta anche ad esiti positivi.

La nostra proposta di legge si muove all'interno del grande dibattito internazionale su "proibizionismo e antiproibizionismo" che attualmente impegna ambienti scientifici, culturali, politici e governativi degli Stati Uniti e di molti paesi europei. Per l'Italia si propone qui una normativa che riguarda esclusivamente il modo di reprimere il mercato illegale delle sostanze psicoattive senza entrare nelle questioni relative alla cura dei tossicomani ed ai correlati problemi strutturali di natura sociale e sanitaria.

Pregiudiziale in un'opera di chiarezza concettuale e di rigore teorico è la separazione della questione repressiva del mercato illegale e della lotta al crimine organizzato della droga (a cui è dedicata la nostra proposta) dalla questione sociale e sanitaria, dalle modalità di cura dei feriti nella guerra alla droga. I deputati radicali si accingono quindi a presentare una seconda proposta di legge dedicata ai tossicomani ed alle relative strutture per la loro cura.

Nel momento in cui riemergono concezioni illiberali ed autoritarie che assegnano allo Stato compiti "etici" di enunciazione morale che rischiano di trasformarlo in "Stato Predicatore" commisto allo "Stato Carabiniere" ed allo "Stato Infermiere", riteniamo essenziale separare la sfera delle norme positive di carattere repressivo da quelle riguardanti le modalità per curare le conseguenze sociali di comportamenti individuali liberamente scelti.

I punti fondamentali della proposta sono:

1) la regolamentazione legale di tutte le sostanze psicoattive (denominazione scientificamente più rigorosa di quella comunemente usata di sostanze "stupefacenti e psicotrope") ovvero delle cosiddette "droghe";

2) la riclassificazione, delle sostanze psicoattive con l'inclusione nelle ultime tre tabelle regolamentate (in ordine decrescente di rischio e di pericolosità) degli alcoolici superiori a 20·, dei tabacchi e della canapa indiana;

3) l'inclusione nella Farmacopea ufficiale dell'eroina e della cocaina e il loro assoggettamento al regime di monopolio;

4) la legalizzazione della canapa indiana;

5) una tassazione tale che determini un prezzo di vendita al pubblico progressivamente correlato al rischio: la canapa indiana con un prezzo eguale al tabacco; l'eroina con un prezzo dieci volte e la cocaina con un prezzo venti volte quello dei superalcolici;

6) il divieto di propaganda pubblicitaria nonché la pubblicità negativa sui rischi per tutte le sostanze compresi alcoolici e tabacchi;

7) la distribuzione di tutte le sostanze psicoattive (inclusa eroina e cocaina ed esclusi alcoolici, tabacchi e canapa indiana) solo in farmacia dietro prescrizione rilasciata da un medico;

8) la possibilità per ogni medico di rilasciare prescrizione delle sostanze (per un massimo di una dose giornaliera moltiplicata per tre) con il dovere di informare il richiedente sulle caratteristiche delle sostanze, sui suoi effetti accertati e sui rischi conseguenti la sua assunzione ("consenso informato");

9) la possibilità di garantire una distribuzione controllata e protratta ai tossicomani che ne facciano esplicita richiesta tramite una tessera che assicura la sostanza da cui dipendono per 90 giorni;

10) la repressione rigorosa con un sistema di pene dure di tutte le attività di produzione, fabbricazione, vendita, distribuzione, acquisto, import/export di sostanze psicoattive (droghe) al di fuori delle procedure legali sopra descritte.

Con la nostra proposta, la prima che tenta in Italia di tradurre in norme concretamente operative la strategia antiproibizionista, si intendono perseguire alcuni ben individuati obiettivi:

a) stroncare radicalmente il traffico della droga e l'organizzazione criminale che vi prospera;

b) creare condizioni tali per cui non devono più verificarsi atti di violenza sulla popolazione a fini di reperimento di denaro;

c) ridurre drasticamente le morti per abuso di droghe e fare fronte alle situazioni di marginalizzazione e di degrado dei tossicodipendenti costretti a condurre esistenze illegali sotto il controllo della criminalità;

d) affrontare seriamente la diffusione dell'AIDS che riguarda in Italia per i 2/3 soggetti a rischio tossicomani.

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Sostanze psicoattive

Art. 3 - Criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo

Art. 4 - Integrazione della Farmacopea ufficiale

Art. 5 - Sostanze soggette a monopolio

Art. 6 - Quote di fabbricazione

Art. 7 - Autorizzazione alla fabbricazione

Art. 8 - Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione

Art. 9 - Controllo sui cicli di lavorazione

Art. 10 - Controllo sulle materie prime

Art. 11 - Autorizzazione all'impiego

Art. 12 - Autorizzazione al commercio all'ingrosso

Art. 13 - Regime di imposizione fiscale

Art. 14 - Divieto di propaganda pubblicitaria

Art. 15 - Pubblicità negativa

Art. 16 - Distribuzione

Art. 17 - Del "consenso informato"

Art. 18 - Distribuzione ai tossicomani

Art. 19 - Attività illecite

Art. 20 - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze psicoattive

Art. 21 - Aggravanti specifiche

Art. 22 - Induzione all'uso di sostanze psicoattive

Art. 23 - Guida in stato di intossicazione

Art. 24 - Pene accessorie

Art. 25 - Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze psicoattive

Art. 26 - Abrogazione

ART. 1

FINALITA' DELLA LEGGE

La presente legge assoggetta a regolamentazione legale le sostanze psicoattive al fine di sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali.

ART. 2

SOSTANZE PSICOATTIVE

1. L'espressione "sostanze psicoattive" si riferisce alle sostanze indicate nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX di cui all'art. 3.

2. Le sostanze psicoattive sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 3, in sette tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio sanitario nazionale e l'Istituto Superiore di Sanità.

3. Il Ministro della Sanità, acquisiti i pareri del Consiglio sanitario nazionale e dell'Istituto superiore della Sanità emanerà entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge e rivedrà con cadenza annuale le disposizioni pertinenti agli impieghi terapeutici delle sostanze incluse nelle tabelle, in particolare per quanto riguarda le modalità differenziate di ricettazione e di spedizione in farmacia e quelle di monitoraggio continuo di detti impieghi e delle loro ricadute sanitarie.

ART. 3

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE TABELLE DELLE SOSTANZE SOGGETTE A CONTROLLO

L'inclusione delle sostanze psicoattive nelle tabelle di cui all'art. 2 è effettuata in base ai seguenti criteri, intendendosi incluse nelle tabelle stesse le preparazioni contenenti le sostanze volta per volta indicate:

a) nella tabella I sono indicate:

le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

b) nella tabella II sono indicati:

gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

c) nella tabella III devono essere indicati:

1. l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica da quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2. ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

d) nella tabella IV devono essere indicate:

le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili e sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

e) nella tabella V sono indicati:

i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

f) nella tabella VI devono essere indicate:

le sostanze ad azione ipnotico-sedativa e/o ansiolitica che abbiano capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue;

g) nella tabella VII sono indicate:

le bevande contenenti alcool etilico in misura superiore al 20%;

h) nella tabella VIII devono essere indicati:

i tabacchi e i prodotti da essi derivati;

i) nella tabella IX devono essere indicati:

la cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelli indicati nella tabella V.

2. Nelle tabelle sono compresi tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza e del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.

4. In un'apposita tabella, da approvarsi con le modalità di cui all'articolo 2, sono indicate tutte le piante idonee alla produzione di sostanze psicoattive, che possono essere coltivate solo con autorizzazione del Ministero della sanità.

ART. 4

INTEGRAZIONE DELLA FARMACOPEA UFFICIALE

1. Sono incluse nella Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'articolo 124 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, le sostanze elencate nelle tabelle III e IV previste dall'articolo 3.

ART. 5

SOSTANZE SOGGETTE A MONOPOLIO

1. L'importazione, la fabbricazione, la preparazione e la vendita delle sostanze elencate nelle tabelle III e IV previste dall'articolo 3 sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

2. Sono vietate l'importazione, la produzione, la fabbricazione, la preparazione e la vendita dei succedanei delle sostanze di cui al comma 1.

3. La fabbricazione delle sostanze previste dal presente articolo è riservata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare che vi provvede secondo un programma approvato annualmente da un apposito Comitato interministeriale composto dai rappresentati dei Ministeri della Sanità, della Difesa e delle Finanze e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

ART. 6

QUOTE DI FABBRICAZIONE

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 5, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce le quantità delle varie sostanze comprese nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI previste dall'art. 3, che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia o all'estero nel corso dell'anno successivo, a norma della presente legge.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE ALLA FABBRICAZIONE

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre, ovvero produrre per sintesi, sostanze psicoattive diverse da quelle indicate nelle tabelle III e IV previste dall'art. 3, presenta domanda al Ministro della Sanità entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. La domanda è corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

3. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contiene:

a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente, responsabile a norma di legge;

b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione, con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico, che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) la qualità e la quantità delle materia prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intendono fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione, con l'indicazione delle rese di lavorazione presumibili.

4. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

ART. 8

IDONEITA' DELL'OFFICINA AI FINI DELLA FABBRICAZIONE

1. Ogni officina adibita alle attività di cui agli articoli 6 e 7 è provvista di locali destinati esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze psicoattive, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime.

2. Il Ministro della Sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica si munisce della relativa autorizzazione.

4. Il Ministro della Sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

ART. 9

CONTROLLO SUI CICLI DI LAVORAZIONE

1. Presso ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione prevista dal comma 1 dell'articolo 7, sono dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di Finanza per il controllo della entrata e della uscita delle materie prime e dei prodotti, nonché per la sorveglianza continuativa durante i cicli di lavorazione.

2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della Sanità, previa intesa con il comando generale della Guardia di Finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego delle sostanze prodotte.

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della Guardia di Finanza in conformità a disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, con il Ministero della Sanità.

4. Le aziende mettono a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, attrezzati per i turni di riposo quando la lavorazione si svolga durante la notte.

ART. 10

CONTROLLO SULLE MATERIE PRIME

1. Il Ministro della Sanità, nell'ambito dei criteri dettati dal Comitato, di cui all'articolo 5, esercita il controllo sulle quantità di materie prime e di sostanze relative alle lavorazioni di cui all'articolo 6 in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

2. Il Ministro della Sanità può limitare o vietare in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze psicoattive.

3. Gli organi specializzati di controllo effettuano saltuarie ed improvvise azioni di controllo, sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della Sanità.

4. Per le sostanze fabbricate dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, a norma dell'articolo 5, i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal Comitato interministeriale previsto dallo stesso articolo 5.

ART. 11

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze psicoattive, comprese nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI previste dall'articolo 3, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, presenta domanda al Ministero della Sanità secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 7, in quanto applicabili.

2. Il Ministero della Sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego e alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.

4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

ART. 12

AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze psicoattive presenta domanda al Ministero della Sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

2. Il Ministero della Sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

4. La domanda, corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura indica.

a) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa con l'indicazione del legale rappresentante;

b) le generalità della persona responsabile dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188 bis del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato, con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con l'indicazione delle misure di sicurezza adottate;

d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali oggetto dell'attività commerciale.

5. Il Ministro della Sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

ART. 13

DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE

1. Il Comitato interministeriale dei prezzi fissa annualmente i criteri per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico delle sostanze indicate nelle tabelle III, IV e IX di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

2. I Comitati provinciali dei prezzi fissano annualmente i prezzi minimi di vendita al pubblico delle sostanze di cui alle tabelle III e IV nonché i prezzi massimi di vendita al pubblico delle sostanze di cui alla tabella IX secondo i criteri suddetti:

a) il prezzo minimo di una dose giornaliera di ciascuna delle sostanze indicate nella tabella III non può comunque essere inferiore a dieci volte la media dei prezzi di vendita al dettaglio, rilevati in ciascuna provincia dall'ISTAT per l'anno precedente, dei prodotti posti in commercio con la denominazione "acquavite" o con altra denominazione similare, imbottigliati in recipienti della capacità di litri 0,100 come definiti ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1559;

b) il prezzo minimo di una dose giornaliera di ciascuna delle sostanze indicate nella tabella IV non può comunque essere inferiore a venti volte la media di cui alla lettera a);

c) il prezzo massimo di ciascuna delle sostanze indicate nella tabella IX non potrà comunque essere superiore al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati del tipo di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministero delle Finanze del 2 agosto 1988 recante "Tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10/8/88 (serie generale).

3. Alle cessioni delle sostanze e dei beni contenenti sostanze indicate nelle tabelle III, IV e IX effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota prevista dal primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 14

DIVIETO DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA

1. E' vietata la pubblicità di qualsiasi preparazione o sostanza compresa nelle tabelle previste dall'art. 3. L'inosservanza di tale divieto è punita con la reclusione da uno a quattro anni se il fatto non costituisce più grave reato .

ART. 15

PUBBLICITA' NEGATIVA

1. E' fatto obbligo di indicare, nel confezionamento e nella presentazione delle preparazioni a base di sostanze incluse nelle tabelle previste dall'art. 3 gli effetti accertati prodotti dalle sostanze e i rischi conseguenti alla loro assunzione.

2. L'indicazione deve essere di immediata evidenza e di formulazione inequivocabile.

ART. 16

DISTRIBUZIONE

1. La distribuzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV, V e VI, previste dall'art. 3, è effettuata dietro presentazione di prescrizione medica esclusivamente dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota in calce alla prescrizione degli estremi del documento di riconoscimento, al fine di impedire duplicazioni e abusi.

2. Il farmacista è tenuto al segreto professionale. I dati sull'identità delle persone di cui al comma 1 non possono essere forniti né a privati né ad amministrazioni pubbliche.

3. I dati relativi alla distribuzione delle sostanze di cui al comma 1, senza riferimento all'identità delle persone, sono raccolti, a fini statistici, dal Ministero della Sanità.

ART. 17

DEL "CONSENSO INFORMATO"

1. Il medico può rilasciare prescrizione per le sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV, V e VI previste dall'art. 3. Tale prescrizione non può eccedere la dose giornaliera moltiplicata per tre.

2. Il medico ha il dovere di informare il richiedente sulle caratteristiche della sostanza, sui suoi effetti accertati e sui rischi conseguenti alla sua assunzione ("consenso informato").

3. Il medico ha il dovere di distribuire il materiale informativo sulla sostanza prescritta appositamente preparato dalle autorità sanitarie.

4. Il medico annota in apposito registro, custodito personalmente, l'identità del richiedente cui prescrive la sostanza e la dose relativa ed è obbligato al mantenimento del segreto professionale.

5. Il medico ha facoltà di ottenere dal richiedente una dichiarazione liberatoria da responsabilità con l'indicazione della dose prescritta.

ART. 18

DISTRIBUZIONE AI TOSSICOMANI

1. I servizi o i presidi sanitari locali, nel cui territorio la persona risiede, rilasciano su richiesta dell'interessato una tessera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle tabelle III e IV. Con decreto del Ministro della Sanità sono stabilite le caratteristiche di tale tessera per assicurarne l'utilizzo conforme alla legge.

2. Possono richiedere la tessera di cui al comma 1 coloro i quali dichiarino di essere consumatori abituali e dipendenti delle sostanze psicoattive ricomprese nelle tabelle III e IV la cui condizione dichiarata sia stata accertata da un medico appositamente autorizzato.

3. Con decreto del Ministro della Sanità sono emanate le disposizioni per l'accertamento delle situazioni di tossicomania. Tale accertamento è eseguito gratuitamente dal servizio o presidio sanitario di cui al comma 1. E' vietato provocare crisi di astinenza a scopi diagnostici. L'inosservanza di tale divieto è punita ai sensi degli artt. 582, 583 e 590 C.P.

4. La tessera di cui al comma 1, valida per non meno di novanta giorni, è rinnovabile a richiesta dell'interessato. Il possessore della tessera è autorizzato a richiedere direttamente in farmacia la quantità giornaliera della sostanza psicoattiva in essa espressamente indicata.

5. Il presidio o servizio sanitario locale conservano la documentazione relativa all'accertamento della situazione di tossicodipendenza e alla concessione della tessera. I dati contenuti in tale documentazione non possono essere forniti né a privati né a pubbliche amministrazioni, osservando le norme sul segreto professionale.

ART. 19

ATTIVITA' ILLECITE

1. Chiunque, senza autorizzazione, produce, prepara, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo; procura ad altri, importa, esporta, trasposta, anche in transito o illecitamente detiene sostanze psicoattive comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 3, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze psicoattive diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. L'acquisto, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo e la detenzione illeciti, in quantità inferiori a tre volte la dose determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 17, di sostanze incluse nelle tabelle I, II, III, IV e V del precedente articolo 3 sono puniti con la reclusione da 1 anno a 3 anni e 6 mesi e la pena da lire un milione a lire venti milioni.

ART. 20

AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE PSICOATTIVE

1. Chiunque, allo scopo di trarne profitto, adibisce un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie, un immobile, un ambiente a ciò idoneo, dei quali abbia disponibilità, a luogo di convegno di persone che ivi consumano sostanze psicoattive, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V, di provenienza illegale, di cui all'articolo 3, è punito per questo solo fatto con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

3. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente comporta la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

4. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 21

AGGRAVANTI SPECIFICHE

1. Le pene previste per i delitti di cui all'art. 19 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze psicoattive sono consegnate a persona di età minore per uso non terapeutico;

b) se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro o se la persona fa parte di una associazione per delinquere;

c) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 112 del codice penale;

d) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze psicoattive;

e) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze psicoattive le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso di armi.

4. La pena è aumentata dalla metà al doppio se il fatto riguarda sostanze previste nelle tabelle I, II, III, IV e V dell'articolo 3, in miscugli o soluzioni dannose o comunque risultanti pericolose.

5. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 112 del codice penale.

ART. 22

INDUZIONE ALL'USO DI SOSTANZE PSICOATTIVE

1. Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze psicoattive classificate nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 3 allo scopo di trarne profitto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona di minore età.

3. La pena è raddoppiata:

a) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto 14 anni;

b) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Le stesse pene si applicano a chiunque fuori dalle ipotesi di cui al precedente articolo 20, favorisce l'uso delle sostanze psicoattive indicate nel comma 1 del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto.

ART. 23

GUIDA IN STATO DI INTOSSICAZIONE

1. Le disposizioni penali relative alla guida di veicoli in stato di intossicazione alcoolica, si applicano anche a chi guida in stato di intossicazione da sostanze psicoattive.

2. Alla condanna segue la confisca del veicolo, se di proprietà del colpevole o di chi glielo ha affidato.

ART. 24

PENE ACCESSORIE

1. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. La condanna comporta la confisca delle sostanze nonché dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

ART. 25

TRATTAMENTO DEI DETENUTI ABITUALMENTE DEDITI ALL'USO DI SOSTANZE PSICOATTIVE

1. Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena ha diritto di chiedere di avvalersi delle disposizioni contenute negli articoli 16, 17 e 18 della presente legge.

ART. 26

ABROGAZIONE

1. E' abrogata la legge 22 dicembre 1975, n. 685, e tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con la presente legge.

 
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