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NR - 1 febbraio 1989
Ungheria: La legge sul diritto d'associazione

SOMMARIO: Il testo della legge sulla libertà di associazione approvato l'11 gennaio 1989 dal Parlamento ungherese.

(Notizie Radicali n· 21 del 1· febbraio 1989)

Il Parlamento crea la seguente legge per l'affermazione della libertà di associazione, in accordo con le norme della Costituzione e con quelle contenute negli accordi internazionali per i diritti civili e politici.

I capitolo - disposizioni generali

1. Il diritto di associazione è una libertà fondamentale che spetta a chiunque, riconosciuto dalla Repubblica popolare ungherese, che ne assicura l'esercizio indisturbato. In base al diritto di associazione, chiunque ha diritto di costituire con altre persone associazioni, ovvero collettività o di prender parte alla loro attività.

2. a) In base al diritto di associazione le persone private, gli enti giuridici, come pure organizzazioni che non dispongano di personalità giuridiche, secondo le finalità delle loro attività e le intenzioni dei costitutori, possono costituire e far funzionare partiti politici, sindacati, movimenti di massa, organismi che rappresentino interessi, o altre organizzazioni (d'ora in avanti, per tutti: organizzazioni), non in contrasto con le norme di questa legge.

b) l'esercizio del diritto di associazione non può tradursi nell'invito al crimine o alla sua esecuzione né può accompagnarsi all'offesa dei diritti e delle libertà altrui.

c) possono costituirsi organizzazioni che abbiano come finalità lo svolgimento di ogni attività che sia in accordo con la costituzione e non sia vietata dalla legge. In primo luogo non possono costituirsi organizzazioni per attività economico-imprenditoriale. In base al diritto di associazione non possono costituirsi associazione armate.

d) l'organizzazione, la federazione delle organizzazioni, inoltre - se così dispone lo statuto - la struttura delle organizzazioni è un ente giuridico. Tale struttura può essere dichiarata ente giuridico quando ha un organo rappresentativo e di gestione indipendente e dispone di un attivo necessario al suo funzionamento (di un bilancio autonomo).

3. a) L'organizzazione è un organismo costituitosi spontaneamente, organizzato autonomamente che si costituisce con la finalità determinata nello statuto, dispone di membri registrati ufficialmente e organizza la loro attività per il conseguimento dei suoi obiettivi.

b) All'attività del movimento di massa possono prender parte anche membri non registrati ufficialmente.

c) Soltanto le persona private possono essere membri di partiti politici e di sindacati.

d) Per la costituzione dell'organizzazione è necessario che almeno dieci membri fondatori ne dichiarino la costituzione, ne fissino lo statuto, eleggano gli organi rappresentativi e di gestione.

4. a) Dopo la costituzione dell'organizzazione si deve chiederne la registrazione in Tribunale. Tale registrazione non si può rifiutare, se i fondatori avranno rispettato le modalità prescritte dalla legge (perché in primo luogo si tratta di questo, anche se nei paesi socialisti l'escursione non è sempre senza difficoltà).

b) Per il ruolo rivestito dal partito politico nel sistema sociale fanno autorità le norme della Costituzione, per la sua costituzione (par.3 comma 4), la registrazione (par 4 comma 1, par 24), il suo controllo (par 15-17) come pure per la cessazione delle sue attività (par 21-22) fanno autorità le norme di un'apposita legge.

5. Non è qualificato come organizzazione un raggruppamento creato da persone private in base al diritto di associazione, il cui funzionamento non sia regolare, ovvero che non abbia membri registrati ufficialmente o che non sia un'organizzazione definita in questa legge.

II capitolo - Lo statuto dell'organizzazione

6. a) Lo statuto dell'organizzazione, conformemente alle finalità in esso stabilite, assicura il funzionamento democratico dell'organizzazione che si basa su un criterio di autonomia, favorisce l'affermazione dei diritti e dei doveri dei membri.

b) Nello statuto dell'organizzazione si stabiliscono il nome dell'organizzazione, le sue finalità e la sua sede, come pure la sua organizzazione.

7. a) La denominazione dell'organizzazione e le sue finalità non possono suscitare l'impressione che l'organizzazione svolga la sua attività in collegamento con l'attività di altri enti giuridici (senza il concorso dell'ente giuridico interessato).

b) la denominazione dell'organizzazione deve distinguersi da quella di organizzazioni registrate precedentemente che operino similmente nel territorio nazionale.

c) Il nome dell'unione nazionale o amministrativa, attributi come "del paese", "ungherese", "nazionale" e simili, nomi di personalità storiche di rilievo, come pure denominazioni legate a interessi giuridici di terzi, possono essere assunti come denominazione dell'organizzazione soltanto con l'autorizzazione dell'organo competente, ovvero con il suo benestare legittimo. Nel caso in cui la denominazione assunta dall'organizzazione sia quella di un'unione amministrativa, bisogna considerare come organo competente il comitato esecutivo del consiglio (locale) del comprensorio dato; nel caso si tratti del nome di una personalità storica di rilievo, il Ministro della giustizia in accordo con il segretario generale dell'Accademia delle Scienze ungherese; negli altri casi, a seconda dell'attività dell'organizzazione, il ministero competente o il dirigente dell'organo nazionale di competenza.

III capitolo - Diritti e doveri dei membri

8. Lo statuto può dichiarare che dell'organizzazione possono essere membri soltanto cittadini ungheresi, ovvero soltanto persone maggiorenni.

9. a) Membri dell'organo rappresentativo e di gestione dell'organizzazione possono essere cittadini ungheresi, che abbiano il proprio domicilio in Ungheria, ovvero cittadini non ungheresi che dispongano di un permesso di soggiorno ungherese, come pure - nel caso di un'organizzazione di carattere internazionale - altri, non cittadini ungheresi, sempre che non siano interdetti dai pubblici uffici.

b) I membri dell'organo rappresentativo e di gestione dell'organizzazione non possono essere reciprocamente parenti.

10. I membri dell'organizzazione

a) possono prendere parte alla sua attività e alle sue manifestazioni;

b) possono eleggere i suoi organi ed essere eletti in essi;

c) sono tenuti ad adempiere agli obblighi fissati nello statuto.

11. a) Qualsiasi membro può impugnare in tribunale una deliberazione di un organo dell'organizzazione che violi la legge, entro trenta giorni a partire dal momento in cui ne viene a conoscenza.

b) Il fatto che si impugni una deliberazione non ostacola il suo adempimento, tuttavia in casi motivati il Tribunale può sospenderne l'esecuzione.

IV capitolo - Organigramma dell'organizzazione

12. a) Organo supremo dell'organizzazione é il complesso dei suoi membri, o il corpo eletto direttamente o indirettamente dai membri, a seconda di quanto stabilisce lo statuto.

b) L'organo supremo deve essere convocato secondo necessità, ma perlomeno cinque volte l'anno. Esso deve essere convocato anche quando lo dispone il tribunale, ovvero quando un terzo dei suoi membri o una sua parte stabilita in altro modo dallo statuto lo desideri, indicandone la motivazione e la finalità.

c) In mancanza di disposizioni diverse, contenute nello statuto, gli organismi rappresentativi e di gestione debbono essere eletti mediante votazione segreta.

13. a) Alla sfera di competenza dell' organo supremo

appartengono:

1) la fissazione e la modificazione dello statuto;

2) la determinazione del bilancio annuale;

3) l'accettazione del resoconto annuale dell'organo di gestione;

4) la dichiarazione di unificazione dell'organizzazione con un'altra organizzazione, nonché il suo scioglimento;

5) la deliberazione in tutti i casi che attengono alla sfera di competenza esclusiva dello statuto.

b) La fissazione del bilancio annuale e la trattazione del resoconto annuale dell'organo di gestione possono essere affidati dallo statuto ad un altro organo, al posto dell'organo supremo.

V capitolo - Le federazioni delle organizzazioni

14. Per l'organizzazione ed il funzionamento delle federazioni delle organizzazioni così come per la loro registrazione e la loro capacità giuridica, si debbono applicare le debite norme che si riferiscono all'organizzazione.

VI capitolo - Il controllo delle organizzazioni

15. a) Il diritto di controllo legale generale del Pubblico Ministero si estende anche alle organizzazioni. Questo diritto viene esercitato dal Pubblico Ministero in caso di fondato sospetto di violazione delle legge.

b) Se la legalità del funzionamento dell'organizzazione non può essere altrimenti assicurata, il Pubblico Ministero può rivolgersi al tribunale.

16. a) A seconda della sua sede, l'organizzazione viene iscritta nei registri dal tribunale regionale competente ovvero dal tribunale della capitale (d'ora in avanti: tribunale).

b) La richiesta di registrazione viene presentata da una persona autorizzata a rappresentare l'organizzazione. Alla richiesta é necessario accludere lo statuto ed il verbale della seduta costitutiva.

c) Il tribunale delibera sulla registrazione fuori turno, in un procedimento non processuale. Esso invia al Pubblico Ministero la deliberazione sulla registrazione.

4) Allorché cambi il nome e la sede dell'organizzazione, ovvero un'altra persona sia autorizzata alla sua rappresentanza, é necessario notificarlo al tribunale.

17. a) Le azioni legali intentate da un membro dell'organizzazione (par 11) o dal Pubblico Ministero (par 15, 2 comma) sono di competenza del tribunale regionale, ovvero del tribunale della capitale.

b) In base all'azione intentata dal Pubblico Ministero il tribunale

1) può annullare le deliberazioni dell'organizzazione che violino la legge e può decretare se necessario che venga adottata una nuova deliberazione;

2) può convocare l'organo supremo dell'organizzazione perché venga ristabilita la legalità del suo funzionamento;

3) se la legalità del suo funzionamento non si può assicurare altrimenti, può scioglierne l'attività e può delegare un ispettore al suo controllo;

4) scioglie l'organizzazione se il suo funzionamento é in contrasto con il 2 comma del par 2;

5) stabilisce la cessazione dell'organizzazione quando essa non sia in attività almeno da un anno o il numero dei suoi membri sia permanentemente al di sotto di quello richiesto da questa legge.

18. Se l'organizzazione svolge attività che la norme giuridica pone come condizione o che altresì regola, un organo di stato che abbia competenza su questa attività, a seconda di quale sia l'attività, esercita un controllo applicando le norme afferenti al controllo amministrativo.

VII capitolo - Gestione dell'organizzazione

19. L'organizzazione risponde dei suoi passivi con i propri beni. I suoi membri, non rispondono con i propri beni dei passivi dell'organizzazione.

20. a) I beni dell'organizzazione sono costituiti in primo luogo dalla tassa pagata dai membri, da offerte di enti giuridici e di persone private, da contributi.

b) L'organizzazione può svolgere anche un' attività economico-imprenditoriale, per assicurare le condizioni economiche necessarie alla realizzazione delle sue finalità.

VIII capitolo - Cessazione delle attività dell'organizzazione

21. L'organizzazione scompare mediante scioglimento, unione con un'altra organizzazione, scioglimento ovvero qualora si sia stabilita le cessazione delle sue attività.

22. a) In caso di cessazione delle attività dell'organizzazione, dopo che si siano soddisfatti i creditori, é necessario disporre dei suoi beni secondo quanto previsto dallo statuto o da deliberazione dell'organo supremo. L'esercizio delle relative funzioni spetta ai liquidatori.

b) Se l'organizzazione si scioglie o si decreta la cessazione delle sue attività e sull'assegnazione dei beni non sono state date disposizioni, dopo che si siano i creditori, i beni divengono proprietà statale e vengono impiegati nel pubblico interesse. Il modo in cui tali beni vengono impiegati deve essere portato a conoscenza del pubblico.

IX capitolo - disposizioni conclusive

23. Nell'applicazione di questa legge sono considerati congiunti: il coniuge, i parenti in linea diretta, i bambini adottati, i figliastri e gli adottivi, i fratelli, i conviventi, il coniuge di parenti diretti, il/la fidanzato/a, parenti diretti e fratelli del coniuge come pure il coniuge dei fratelli.

25. Prima dell'entrata in vigore di questa legge fanno autorità le precedenti disposizioni delle norme giuridiche in riferimento all'attività, all'organizzazione, al controllo di organizzazioni costituire e funzionanti in base a norme apposite, fino alla modificazione o all'abrogazione di queste norme giuridiche.

26. Il Consiglio dei Ministri é autorizzato a deliberare le disposizioni relative all'attività economica delle organizzazioni.

27. a) Per i membri delle forze armate e dei corpi armati é la normativa sul servizio militare che stabilisce le condizioni ed i modi dell'esercizio del diritto di associazione.

b) Le disposizioni del par 9, 2 comma e del par 12 di questa legge non sono estese ai sindacati ed alla rappresentanza di interessi dei datori di lavoro.

28. La norma giuridica autorizza l'organizzazione all'esercizio di incarichi statali, alla cooperazione in questo, ovvero può garantire i diritti della rappresentanza d'interessi per l'organizzazione.

29. a) Il par 212 delle legge IV del 1978 del Codice Penale é costituita dalla seguente :

" Par 212. Colui il quale faccia parte della direzione di un'organizzazione alla quale é stata rifiutata la registrazione o che é stata sciolta, commette un reato ed é punibile con la perdita della libertà fino a due anni, con lavoro correttivo-educativo o con una multa."

b) La legge del IV del 1978 del Codice Penale è integrata nel paragrafo 228/A che segue:

"La violazione della libertà di associazione e di riunione

Par. 228/A. Colui il quale senza diritto impedisca ad altri, con violenza o minacce, l'esercizio del diritto di associazione o di riunione, commette un crimine ed è punibile con la perdita della libertà fino a tre anni".

30. Le seguenti disposizioni sostituiscono parte dei titolo 7 e 8 del VI capitolo della legge IV del 1959 del Codice civile:

VII. L'associazione.

31. L'associazione è un'organizzazione creata spontaneamente e fondata sull'autonomia, che si costituisce per le finalità stabilita nello statuto, dispone di membri registrati ufficialmente e organizza l'attività dei suoi membri per il conseguimento dei suoi obbiettivi. L'associazione è un ente giuridico.

32. (a) Nello statuto dell'associazione è necessario stabilire il nome, le finalità, la sede dell'organizzazione, come pure la sua organizzazione.

(b) Con la registrazione l'associazione diviene un ente giuridico.

(c) L'associazione risponde dei propri passivi. I membri, oltre al pagamento della tassa d'iscrizione, non rispondono con i propri beni dei passivi dell'associazione.

33. L'associazione cessa le sue attività allorquando:

a) l'organo supremo ne dichiara lo scioglimento;

b) l'organo supremo ne dichiara la fusione con un'altra associazione;

c) l'organo autorizzato ne stabilisce lo scioglimento, ovvero la cessazione delle attività.

34. Alle organizzazioni è necessario applicare le debite norme in riferimento alle associazioni.

35. (a) Questa legge entra in vigore dal giorno della sua promulgazione.

(b) A partire dall'entrata in vigore di questa legge perdono il loro effetto:

- il decreto-legge 35 del 1970 sulle associazioni, come pure il decreto-legge 29 del 1981 che lo modificava e il decreto-legge 27 del 1983;

- il paragrafo 2 del decreto-legge 3 del 1979 sulla modificazione di alcune sfere di competenza di sezioni dell'agricoltura e dell'alimentazione;

- il IV comma del paragrafo 3 del decreto-legge 9 del 1986 sull'Ufficio di Stato della Gioventù e dello Sport;

- la parte del testo del secondo comma del 70 della legge IV del 1959 del Codice civile che recita:

"Mentre accanto all'associazione è necessaria la cooperazione di un organo di controllo".

 
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