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NR - 25 marzo 1989
Diritti umani: l'ordine del giorno della Commissione esteri della Camera

SOMMARIO: L'ordine del giorno presentato da deputato radicale Francesco Rutelli e approvato dalla Commissione esteri della Camera dei deputati italiana che impegna il Governo a un'incisiva azione in materia di diritti umani.

(Notizie Radicali n· 66 del 25 marzo 1989)

La Commissione affari esteri della Camera dei Deputati ha approvato nell'ottobre '88 all'unanimità - con parere positivo del Ministro Giulio Andreotti - un ordine del giorno presentato da Francesco Rutelli che impegna il Governo a un'incisiva azione sul piano politico e delle procedure internazionali vigenti in materia di diritti umani. Sia il relatore di maggioranza della Commissione bilancio, on. Duce, sia lo stesso Andreotti avevano preannunciato (in risposta alle richieste radicali) un forte impegno della maggioranza e del Governo a cooperare con il Parlamento in materia di diritti umani. Secondo Rutelli, l'ordine del giorno "apre una strada di grande importanza perché i diritti umani non siano relegati al rango di 'parenti poveri' della politica estera italiana: occorre passare da una gestione di piccolo profilo affidata ai funzionari a una politica attiva. Gli strumenti internazionali sottoscritti dall'Italia consentono una serie di iniziative di grande rilevanza, in gran parte mai attivate".

Questo il testo dell'ordine del giorno:

La III Commissione affari esteri

- considerata la necessità che l'Italia svolga un ruolo significativo per il rispetto dei diritti umani;

- ricordata l'inutilità della stipulazione dei trattati per la protezione dei diritti umani ove non vengano fatti funzionare adeguatamente i meccanismi di controllo sulla loro attuazione da parte degli stati contraenti;

- richiamata l'opportunità che le misure di accertamento e di garanzia del rispetto dei diritti umani oggi esistenti nel diritto internazionale generale e convenzionale siano progressivamente sviluppate e perfezionate;

impegna il Governo

1. a sostenere attivamente nel sistema delle Nazioni Unite l'attività del Consiglio economico e sociale (Ecosoc), della Commissione dei diritti dell'uomo, della Sottocommissione sulle minoranze e delle eventuali commissioni di investigazione, nonché le procedure a carattere generale ivi create per il rispetto delle più gravi violazioni dei diritti umani, in particolare attraverso le risoluzioni Ecosoc 1235 del 1967 e 1503 del 1970;

2. ad esaminare tutte le volte che appaia necessario, particolarmente a seguito di indirizzi parlamentari e iniziative di sindacato ispettivo, la possibilità di ricorso alla Corte internazionale di giustizia e, ove previsto, ad arbitrato, per la soluzione delle controversie relative all'applicazione da parte di altri stati contraenti di trattati di cui l'Italia è parte. In particolare, come previsto dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 (art. IX); dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 (art. 38) e del relativo Protocollo (art. IV); dalla Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 (art. 34); dalla Convenzione sui diritti politici della donna del 1952 (art. IX) e dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna del 1979 (art. 29);

3. a formulare osservazioni critiche nei confronti dei Rapporti nazionali presentati da altri stati contraenti, per violazioni dei diritti umani, quando i trattati prevedano tale meccanismo di controllo, come nel caso dei Patti delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici (art. 40, par. 5) e sui diritti economici, sociali e culturali (art. 20);

4. a farsi parte promotrice dell'azione degli organi delle Nazioni Unite, dei Comitati ad hoc e delle Commissioni di conciliazione ad hoc per violazioni dei diritti umani da parte di altri stati contraenti, quando sia prevista una procedura di controllo, come nel caso della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 (art. IX); della Convenzione relativa allo status di rifugiato del 1951 (art. 35); o anche, limitatamente agli stati che abbiano emesso apposita dichiarazione di accettazione, come nel caso del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966 (art. 41);

5. ad utilizzare, infine, in relazione alle violazioni dei trattati multilaterali sui diritti umani da parte di altri stati contraenti, tutte le procedure previste dal diritto internazionale per la soluzione delle controversie; tra esse il governo italiano privilegerà le procedure più adeguate, tenendo in debito conto il principio che le norme sui diritti umani tutelano diritti individuali che non possono essere oggetto di transazione da parte dello stato.

 
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