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Arnao Giancarlo - 7 maggio 1989
DROGA: LA CONVENZIONE UNICA DEL 1988 E' VINCOLANTE RISPETTO ALLE SANZIONI RELATIVE AL POSSESSO E COLTIVAZIONE PER USO PERSONALE?
A cura di Giancarlo Arnao

SOMMARIO: Nota sul rapporto fra la Convenzione Unica sulle droghe del 1961 e le legislazioni nazionali sull'uso personale delle droghe.

Per affrontare la questione, occorre innanzitutto analizzare la Convenzione del 1961.

Convenzione Unica del 1961

La C.U. del 1961 nell'Art.36 (Provvedimenti penali) così formula i criteri di punibilità:

"Par.1 - Subordinatamente alle rispettive prescrizioni costituzionali ("subject to its constitutional limitations") ciascuna Parte adotterà tali misure da assicurare che coltivazione, produzione [...], possesso, [...] acquisto, vendita, importazione e esportazione di droghe [...] siano reati punibili [...]"

Se ne deduce che:

a) in linea di principio, acquisto e possesso di droga sono considerati reati punibili;

b) la punibilità è subordinata alla compatibilità con le "prescrizioni costituzionali" dei rispettivi stati.

Un ulteriore riferimento alla compatibilità con le normative nazionali è contenuta al Par.4 dello stesso Art.36:

"Nulla di ciò che è contenuto in questo articolo può derogare da principio che i reati cui si riferisce dovranno essere definiti, processati e puniti in conformità con le leggi nazionali delle Parti"

Convenzione Unica del 1988

Nell'Art.2 (Scopo della Convenzione) si prescrive:

"1. [...] le Parti prenderanno le necessarie misure, comprese quelle legislative ed amministrative, in conformità ("in conformity with") ai principi fondamentali dei rispettivi sistemi legislativi.

2. Le Parti metteranno in atto i loro obblighi [...] coerentemente con i principi di sovranità e di integrità territoriale degli Stati e del non-intervento negli affari domestici di altri Stati"

L'Art.3 (Reati e sanzioni) prescrive quanto segue:

"Par.1 - Ciascuna Parte adotterà le misure che possano essere necessarie per considerare reato penale , sotto la sua legge nazionale, se commesso intenzionalmente:

(a) (i) la produzione, manifattura, estrazione, preparazione, offerta, vendita, distribuzione, spedizione a qualsiasi titolo, dispaccio, dispaccio in transito, trasporto, importazione o esportazione di droghe stupefacenti o sostanze psicotrope [...];

(ii) la coltivazione di papavero da oppio, pianta di coca o pianta di cannabis finalizzata alla produzione di sostanze stupefacenti [...];

(iii) il possesso o l'acquisto [...] finalizzato a qualsiasi attività elencata al punto (i)".

(NdR. L'Art.3, Par.1 impone quindi alle Parti - sia pure con le limitazioni citate all'Art.2 - di considerare reato penale il possesso e l'acquisto, SOLO SE FINALIZZATI A TRAFFICO O VENDITA)

"Par.2 - Subordinatamente ai suoi principi costituzionali e ai concetti fondamentali del suo sistema legale, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie per considerare un reato penale sotto la sua legge nazionale [...] il possesso, l'acquisto o la coltivazione di droghe stupefacenti per il consumo personale"

(NdR. Il Par.2 riguarda specificamente il possesso, l'acquisto e la coltivazione PER USO PERSONALE, DIVERSAMENTE DA QUANTO ERA FORMULATO PER I REATI DI CUI AL SUBPARAGRAFO (a); il fatto che venga inclusa la "coltivazione" dimostra che la "coltivazione" di cui al par.1, subpar. (a)(iii) si deve intendere come "coltivazione non per uso personale")

Infine, secondo il Par. 11 dell'Art.3,

"Nulla di quanto è contenuto in questo articolo potrà derogare dal principio che la definizione dei reati a cui si riferisce è riservato alla legge nazionale delle Parti e che tali reati verranno processati e puniti in conformità con tale legge"

E evidente che nella C.U. del 1988 i diritti dei singoli stati a conformarsi alle leggi nazionali sono formulati in maniera più ampia e circostanziata che in quella del 1961. Essa prevede due livelli di condizionamento delle misure penali alle legislazioni nazionali:

1) L'Art.2 formula un vincolo più generico - relativo ai "principi fondamentali dei rispettivi sistemi legislativi" - applicabile a tutte le sanzioni penali.

2) L'Art.3, Par.2 formula un vincolo più specifico - la "subordinazione ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali" dei rispettivi "sistemi legali" - per reati relativi al possesso, acquisto o coltivazione di droghe per uso personale.

Per le sanzioni relative a possesso, acquisto e coltivazione finalizzati all'uso personale, la CU del 1988 non può quindi essere considerata vincolante rispetto alle legislazioni nazionali.

Il fatto che la COLTIVAZIONE PER USO PERSONALE venga equiparata al possesso potrebbe giustificare la omologazione della coltivazione della cannabis al possesso della sostanza a livello di legislazione nazionale.

Secondo l'Art.31, la C.U. del 1988 è aperta agli emendamenti degli Stati membri. Ciò significa implicitamente che nessuna sua parte può essere considerata vincolante in assoluto.

Segreteria del CORA (g.a.)

 
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