Giancarlo ArnaoSOMMARIO: L'analisi critica del disegno di legge sulla droga approvato dal Senato (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
(inedito)
1 - TOSSICODIPENDENTI E NO
Nel dibattito sulla alternativa fra punibilità e trattamento si è trascurato un dato fondamentale: i consumatori che non hanno alcun bisogno di trattamento, come quelli non-dipendenti e soprattutto i consumatori di droghe leggere. Questi ultimi costituiscono una popolazione dieci volte superiore (due-tre milioni contro due-trecentomila) a quella dei tossicodipendenti, con un enorme potenziale di ingolfamento delle strutture giudiziarie. Con la 685, i consumatori pescati con piccoli quantitativi venivano automaticamente esclusi dal meccanismo burocratico-giudiziario.
ALTERNATIVE
Decriminalizzare il possesso di droga per uso personale. In subordine: comminare multa proporzionata al quantitativo (procedura amministrativa semplice ed immediata)
2 - DOSE MEDIA GIORNALIERA
Sul piano pratico, la quantificazione della "dose media giornaliera" costituisce la discriminante decisiva fra le sanzioni amministrative e quelle penali. Poiché tale quantificazione è delegata al Ministro della Sanità, ci troviamo di fronte al paradosso di assemblee elettive che votano per un provvedimento che criminalizza potenzialmente milioni di persone senza conoscere i criteri in base a cui saranno incriminati.
Sul piano scientifico, il concetto di d.m.g. non è oggettivabile: ciò era emerso (nell'aprile del 1989) da un'audizione della Commissione del Senato a un gruppo di farmacologi. Non ha quindi senso delegare ad un ministero "tecnico" la quantificazione di un parametro che non è scientifico ma politico.
Per i tossicodipendenti da eroina, la dose media giornaliera varia a seconda del livello di tolleranza, e può diventare molto alta nei casi più avanzati. Di questo fatto è ben conscio chi è direttamente a contatto col problema. Vincenzo Muccioli ha dichiarato che la dose media giornaliera dovrebbe essere di "due o tre grammi" (Il Sole-24ore, 27 dicembre 1988) e, ancora, che "uno-due grammi potranno essere la dose giornaliera, non dieci grammi" (Il Tempo, 23 gennaio 1989). D'altra parte, due grammi costituiscono il fabbisogno di un mese per un tossicodipendente "medio" (cfr. Arlacchi-Lewis, Micromega 4/89).
ALTERNATIVE
1) lasciare la determinazione quantitativa alla discrezionalità della magistratura.
2) fissare parametri quantitativi "politici" nel testo legislativo
3) Utilizzare un parametro diverso. Per i tossicodipendenti da oppiacei usare parametri adattati alle situazioni personali.
Per le altre sostanze, un utile criterio oggettivo di dosaggio è la cosiddetta DL50 (dose letale), che è stata determinata per tutte le sostanze mediante esperimenti di laboratorio e costituisce anche un valido parametro di tossicità. Partendo dalla DL50, il criterio di "dose media giornaliera" potrebbe essere sostituito da quello di dose di sicurezza, corrispondente ad una frazione della DL50 (per es. 1/10).
3 - RAPPORTI FRA TOSSICODIPENDENTI E SERVIZI
Da sempre uno dei maggiori ostacoli al contatto fra istituzioni e tossicodipendenti è il timore di questi ultimi di essere comunque segnalati o schedati. La legge Vassalli-Iervolino propone al tossicodipendente un percorso obbligato al termine del quale, se il trattamento viene interrotto più di una volta, c'è la condanna penale. E ampiamente dimostrato che le interruzioni dei trattamenti residenziali (comunità terapeutiche) sono frequentissimi: un ricerca del 1984 del CENSIS ha rilevato che soltanto nel 42,5% delle comunità il trattamento viene completato da più di un soggetto su tre (e si tratta di soggetti che non sono stati obbligati al trattamento, quindi più motivati e con maggiori probabilità di successo).
Con la legge 685, la condizione di non-punibilità dell'uso garantisce i tossicodipendenti che si accostano ai servizi da rischi penali. Con la nuova legge, il rischio di essere coinvolti dall'iter burocratico-repressivo del trattamento costituirà un motivo di diffidenza verso qualsiasi servizio di assistenza.
E noto che più del 50% dei tossicodipendenti sono anche HIV- positivi. Ne deriva che:
1) la tendenza alla clandestinità tipica dei tossicodipendenti viene accentuata dalla condizione di sieropositività
2) poiché i tossicodipendenti (attraverso i contatti sessuali) costituiscono un importante fattore di contagio per il resto della popolazione, la loro clandestinità costituisce una grave minaccia per la salvaguardia sanitaria della collettività.
ALTERNATIVE
Abolire l'obbligo di terapia.
4 - CRIMINALITA' INDOTTA
La possibilità di sostituire il trattamento alla sanzione penale per reati contro terzi collegati all'uso di droga incoraggia implicitamente i tossicodipendenti a considerarsi non- responsabili dei propri comportamenti. Essa conferma inoltre un pilastro della "subcultura tossica", secondo cui al "bisogno" della sostanza non si può resistere.
Va anche tenuto presente il rischio che in qualche caso la tossicodipendenza venga usata come pretesto per delinquere o addirittura simulata. (non è per es. tecnicamente possibile stabilire con certezza una tossicodipendenza da cocaina).
ALTERNATIVE
Occorre stabilire una linea ferma di demarcazione fra i tossicodipendenti che danneggiano terzi e quelli il cui unico reato consiste nell'usare e possedere droga.
Per prevenire la criminalità indotta la legge può prevedere la creazione di una rete di servizi che somministrano sostitutivi a lungo termine. La possibilità di accedere a questi servizi non giustificherà il ricorso a reati contro terzi.
TABLE 1
VARIABLES CONNECTED WITH MARIJUANA HARD DRUGS
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profit x weight unit trade 1 50
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legal sanctions trade, use 1 1 to 2
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increase profit by
adulteration trade 0 0 to 20
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vulnerability to law
enforcement trade, use high low
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vulnerability to
urine-test
(days after last intake) use 30 2 to 3
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