SOMMARIO: Scheda sul referendum per abrogare le norme che prevedono la possibilità per gli elettori di esprimere più di un voto di preferenza, promosso dal Corel (Comitato promotore dei referendum elettorali) costituito da deputati di diverse formazioni politiche: Mario Segni (Dc), Marco Pannella e Giuseppe Calderisi (Pr), Augusto Barbera (Pci), Franco Bassanini (Sin. Indipendente), Mauro Dutto (Pri), Alfredo Biondi(Pli). Marco Pannella non ha aderito a questo referendum.
(CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI - IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA, Roma 1981 - Aggiornamenti successivi)
9 febbraio 1990: annuncio della richiesta (G.U. 33/1990)
2 agosto 1990: presentazione della richiesta
15 novembre 1990: ordinanza Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione che dichiara legittima la richiesta
17 gennaio 1991: sentenza n. 47 della Corte costituzionale che dichiara ammissibile la richiesta
17 aprile 1991: D.P.R. d'indizione del referendum
9-10 giugno 1991: svolgimento del referendum
elettori: 47.377.843
elettori votanti: 29.609.635
voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 26.896.979
voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 1.247.908
3 luglio 1991: D.P.R. n. 200 di abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
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LA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO CONCERNENTE LA LEGGE ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
La richiesta di referendum abrogativo interessa le norme del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ``Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati'' che prevedono la possibilità per gli elettori di esprimere più di un voto di preferenza.
A norma del D.P.R. 361, per l'elezione della Camera tutto il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni elettorali, a ciascuna delle quali corrisponde un collegio cui viene attribuito un numero di seggi variabile sulla base della popolazione registrata nell'ultimo censimento generale.
Partiti e gruppi politici organizzati presentato quindi liste di candidati distinguendole mediante appositi contrassegni da depositare presso il Ministero dell'Interno.
Ad ogni elettore spetta un voto di lista, con l'ulteriore facoltà di esprimere quattro o tre voti di preferenza (secondo che i deputati da eleggere nella circoscrizione siano più o meno di quindici).
La "richiesta di referendum" ha per oggetto l'abrogazione totale o parziale delle norme del D.P.R. n. 361 del 1957 (artt. 4, 58, 59, 60, 61, 68 e 76) che prevedono appunto la possibilità per gli elettori di esprimere più di una preferenza.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annuncio di una richiesta di referendum popolare (*)
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 febbraio 1990 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 362 ``Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati'' limitatamente alle seguenti parti:
"Art. 4"
- III comma limitatamente alle parole ``attribuire preferenze, per'';
"Art. 58"
- II comma, limitatamente alla prole ``e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere'';
"Art. 59"
- II comma, limitatamente alle parole ``il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi;'';
"Art. 60"
- I comma, limitatamente alle parole ``nelle apposite righe tracciate'' e limitatamente alle parole ``dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima'';
- IV comma: ``Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.'';
- VII comma: ``Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati'';
- VIII comma, limitatamente alle parole ``al numero stabilito per il Collegio'' e limitatamente alle parole ``rimangono le prime'';
"Art. 61";
"Art. 68"
- I comma, punto 1), limitatamente alle parole ``il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita'' e limitatamente alle parole ``o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione.'';
"Art. 76"
- I comma, n. 1), limitatamente alla parola ``61''".
I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, largo Nazareno, 3, presso l'ufficio dell'on. Mariotto Segni.
90A0687
(*) Con ordinanza emanata il 15 novembre 1990 l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dato atto che per il referendum in questione le firme raccolte dai promotori hanno raggiunto e superato la cifra di 500 mila e ha dichiarato legittima la richiesta di referendum.