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Camera dei deputati - 14 marzo 1990
LEGGE ELETTORALE COMUNI: Referendum per l'abrogazione di alcune disposizioni del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

SOMMARIO: Scheda sul referendum per l'estensione a tutti i comuni del sistema maggioritario attualmente vigente per l'elezione dei Consiglio dei comuni con meno di 5 mila abitanti, promosso dal Corel (Comitato promotore dei referendum elettorali) costituito da deputati di diverse formazioni politiche: Mario Segni (Dc), Marco Pannella e Giuseppe Calderisi (Pr), Augusto Barbera (Pci), Franco Bassanini (Sin. Indipendente), Mauro Dutto (Pri), Alfredo Biondi(Pli).

(CAMERA DEI DEPUTATI - QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO STUDI - IL REFERENDUM ABROGATIVO IN ITALIA: LE NORME, LE SENTENZE, LE PROPOSTE DI MODIFICA, Roma 1981 - Aggiornamenti successivi)

14 marzo 1990: annuncio della richiesta (G.U. 61/1990)

2 agosto 1990: presentazione della richiesta

15 novembre 1990: ordinanza Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione che ha rilevato che le firme raccolte dai promotori hanno raggiunto e superato la cifra di 500 mila e ha, al tempo stesso, formulato alcuni rilievi in ordine ai quesiti referendari

29 novembre 1990: ordinanza Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione che dichiara legittima la richiesta, disponendo una integrazione al quesito referendario

17 gennaio 1991: sentenza n. 47 della Corte costituzionale che dichiara inammissibile la richiesta

Aggiornato al 15 luglio 1991

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LA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO CONCERNENTE LA LEGGE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

La richiesta di referendum ha per oggetto l'abrogazione di talune norme del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ``Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali''.

Ai sensi di tale legge, dalla dimensione demografica dei comuni dipende il sistema elettorale da applicare per l'elezione dei rispettivi consigli comunali: si segue un sistema a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre negli altri comuni vige un sistema maggioritario con voto limitato (il limite discriminante dei 5.000 abitanti è stato fissato dalla L. 10 agosto 1964, n. 663 che ha modificato il limite originariamente previsto dal T.U. 570/1960, di 10.000 abitanti).

"Nei comuni sino a 5.000 abitanti" le candidature sono riunite in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Ciascun elettore ha diritto di votare anche per candidati compresi in liste diverse. L'elettore che appone il segno del voto sul contrassegno di una lista può infatti, a norma dell'art. 55 del T.U., cancellare uno o più nomi della lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero dei consiglieri per i quali ha diritto di votare.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a 5: negli altri casi può votare solo per un numero di candidati uguale od inferiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Si intendono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti, sommando i voti individuali a quelli attribuiti alla lista cui appartengono, fino alla copertura dei seggi assegnati al comune.

"Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti", l'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata per un numero non superiore a 4 per i comuni il cui numero di consiglieri da eleggere è sino a 60 e non superiore a 5 per gli altri comuni.

Il riparto dei seggi si effettua proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista secondo il metodo d'Hondt, analogamente a quanto avviene per l'assegnazione dei seggi senatoriali su base regionale. Determinato in questo modo in numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista, risultano eletti gli appartenenti a ciascuna lista che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze.

Per le elezioni dei consigli dei comuni con più di 5.000 abitanti il Testo Unico del 1960 prevede infine norme particolari in materia di svolgimento delle operazioni elettorali e di surrogazione.

La "richiesta di referendum" ha per oggetto l'abrogazione totale o parziale delle norme del T.U. 570 (artt. 11, 12, 27, 32, 33, 34, 35, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81) che dettano la particolare disciplina sopra illustrata per lo svolgimento delle elezioni nei comuni con più di 5.000 abitanti. Si chiede inoltre l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'art. 55 del T.U. che consentono agli elettori nei comuni con meno di 5.000 abitanti di votare anche per candidati compresi in liste diverse.

L'abrogazione delle norme citate comporterebbe l'estensione a tutti i comuni del sistema maggioritario attualmente vigente per l'elezione dei Consiglio dei comuni con meno di 5 mila abitanti. Verrebbe inoltre eliminata per tutti i comuni la possibilità di esprimere preferenze per candidati presentati in liste diverse (c.d. ``panachage'').

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (*)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 marzo 1990 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che sia abrogato il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle parti seguenti:

articolo 11, primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione sino a 10.00 abitanti";

articolo 12;

articolo 27, secondo comma, limitatamente alle parole "- per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti-";

intestazione della Sezione II del Capo IV del Titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

intestazione della Sezione III del Capo IV del Titolo II: "La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

articolo 32; articolo 33; articolo 34; articolo 35;

articolo 47, primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni"; articolo 49, secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti)";

articolo 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati" e n. 4, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa";

intestazione della Sezione II del Capo V del Titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

articolo 55, primo comma, limitatamente alle parole ", in qualunque lista siano compresi," e quarto comma: "L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero dei consiglieri per il quale ha il diritto di votare";

intestazione della Sezione III de Capo V del Titolo II "Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"

articolo 56; articolo 57; articolo 58;

articolo 60, primo comma, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti" nonché alle parole "nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune" e secondo comma, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

intestazione della Sezione II del Capo VI del Titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

intestazione della Sezione III del Capo VI del Titolo II "Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

articolo 68; articolo 69; articolo 70; articolo 71; articolo 72; articolo 73; articolo 74;

articolo 75, primo comma, limitatamente alle parole "e III";

intestazione della Sezione II del Capo VII del Titolo II limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

intestazione della Sezione III del Capo VII del titolo II "Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; articolo 79; articolo 80; articolo 81".

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso "Centro studi sui sistemi elettorali", largo Nazareno, 3, 00136 Roma.

90A1245

(*) In data 15 novembre 1990 l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha rilevato che per il referendum in questione le firme raccolte dai promotori hanno raggiunto e superato la cifra di 500 mila e ha al tempo stesso formulato alcuni rilievi (notificati ai promotori) in ordine ai quesiti referendari. L'Ufficio si è quindi nuovamente convocato per il 29 novembre 1990. Con ordinanza emessa il 29 novembre 1990 l'Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato legittima la richiesta disponendo un'interrogazione del quesito referendario.

 
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