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Aglietta Adelaide - 3 aprile 1990
Accordo CEE-EFTA: Proposta di risoluzione presentata da Aglietta, De Clercq e De Vries al Parlamento Europeo.

Proposta di risoluzione presentata dagli onn. Aglietta, a nome del Gruppo Verde; De Clercq e De Vries, a nome del gruppo LDR; Rossetti, a nome del gruppo GUE; sulla dichiarazione della Commissione concernente l'accordo CEE-EFTA.

Il Parlamento Europeo,

A. viste le dichiarazioni del Vicepresidente della Commissione sugli sviluppi delle relazioni CEE-EFTA,

B. considerando che la Commissione sta elaborando, sulla base dell'art.238 CEE, un progetto relativo a un mandato di negoziazione per la conclusione di un accordo d'associazione tra la CEE e i paesi dell''EFTA,

C. ricordando che l'art.238 CEE prevede, per il tramite del parere conforme, un processo di codecisione tra Parlamento e Consiglio in questa materia,

D. considerando che il Parlamento europeo si pronuncerà prossimamente in maniera piu dettagliata sulla base di una relazione della sua commissione competente,

1. ribadisce il suo interesse alla creazione di uno spazio economico europeo e alla instaurazione di relazioni piu strette tra la Comunità europea e l'EFTA, secondo i criteri enunciati nella sua relazione del dicembre 1989;

2. ritiene che un maggior livello di integrazione fra la Comunità e l'EFTA rappresenti un fattore positivo nelle relazioni con l'Europa centrale e orientale;

3. ribadisce l'assoluta necessità di salvaguardare l'autonomia decisionale della CEE;

4. raccomanda che, indipendentemente dal risultato dei negoziati, le prerogative e i poteri del Parlamento europeo, come pure quelli che gli verranno attribuiti dai nuovi Trattati sull'Unione europea, vengano rispettati;

5. insiste affinché il Parlamento possa partecipare fin dall'inizio all'elaborazione degli orientamenti della Comunità per quanto riguarda i negoziati e alla conclusione dell'accordo;

6. chiede alla Commissione di informarlo in maniera esauriente, trasmettendo in particolare il testo del progetto di mandato di negoziazione alla sua commissione competente che applicherà la procedura di trattamento confidenziale definita all'Allegato VII del Regolamento;

7. chiede al Consiglio di non attribuire un mandato di negoziazione alla Commissione prima che il Parlamento o la sua commissione competente abbiano avuto la possibilità di pronunciarsi sull'orientamento generale da dare ai negoziati;

8. chiede che una delegazione di deputati del Parlamento sia ammessa ai negoziati in qualità di osservatore e venga informata secondo la stessa procedura del comitato previsto dall'art.113;

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri dell'EFTA.

 
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