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Biondi Alfredo, Scotti Vincenzo, Zangheri Renato, Servello Francesco, Del Pennino Antonio, Bassanini Franco, Caria Filippo, Battistuzzi Paolo, Calderisi Giuseppe - 17 aprile 1990
Radio Radicale: Proposta di Legge

SOMMARIO: La Proposta di legge intende corrispondere un contributo alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

(Camera dei Deputati, X Legislatura, documento n. 4759, presentato il 17 aprile 1990)

ONOREVOLI COLLEGHI! - Il mezzo radiofonico ha dimostrato in questi anni, soprattutto grazie all'impegno e all'esperienza di alcune emittenti private - prima tra queste "Radio Radicale" - di essere il mezzo più idoneo per la realizzazione di una vasta gamma di servizi di informazione di interesse generale per la collettività che non possono in termini altrettanto compiuti ed efficaci essere risolti da altri mezzi di comunicazione, quali quelli televisivi e quelli a stampa. La trasmissione integrale, in diretta, delle sedute del Parlamento, come di altri momenti pubblici della vita istituzionale del paese è unanimemente riconosciuto essere un contributo essenziale alla vita democratica che integra e completa l'informazione, necessariamente più limitata e sintetica, fornita al cittadino dagli altri mezzi di informazione.

L'assenza nel sistema radiofonico e televisivo, di regolamentazione non ha ancora consentito il costituirsi in materia di informazione radiofonica di una situazione strutturata e articolata in termini e con modalità adeguate e rispondenti all'interesse generale.

La legge 25 febbraio 1987, n.67, che pure ha introdotto agevolazioni e rimborsi per le emittenti radiofoniche di informazione e contributi a quelle che risultino essere organi di partiti rappresentati in Parlamento, non ha tuttavia previsto alcuna forma di contribuzione a favore di quelle imprese radiofoniche che operino nel campo dell'informazione come proprio fine precipuo e preminente svolgendo una riconosciuta attività di interesse generale.

Con questa proposta di legge, presentata quando è in corso l'iter per l'approvazione da parte del Parlamento di una proposta per il rinnovo della legge 25 febbraio 1987, n.67, relativa ai giornali e ai periodici considerati dall'articolo 9, comma 6, si intende corrispondere un contributo anche a quelle imprese radiofoniche che hanno svolto un ruolo particolarmente significativo ed impegnativo sia per il livello qualitativo che quantitativo del servizio reso, sia per l'onere economico e l'impegno tecnico sostenuti e da sostenere, indispensabili per assicurare il servizio di informazione a rilevanti e significative percentuali della popolazione italiana.

La proposta limita, tuttavia, la corresponsione dei contributi a quelle imprese radiofoniche che possano comprovare di aver perseguito come preminente tale finalità, con risultati importanti per estensione e continuità del servizio reso durante almeno i primi tre anni del periodo di applicazione della legge 25 febbraio 1987, n.67, e che si impegnino a non mutare la propria finalità per il quinquennio successivo all'approvazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 e, per il 1990, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 5 agosto 1981, n.416, è corrisposto un contributo in conto capitale rispettivamente di lire 120 milioni per il 1990, lire 100 milioni per il 1991 e lire 100 milioni per il 1992 per ciascun impianto di diffusione radiofonica che, sulla base delle documentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n.410, risulti essere stato utilizzato per diffondere i propri programmi nell'intero triennio 1986-1988, alle imprese radiofoniche private che nei primi tre anni di applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, abbiano:

a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;

b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e dell'85 per cento delle regioni;

c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della suddetta legge.

2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 è l'impegno delle imprese a rispettare nel quinquennio 1990-1994 le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 che deve essere comunicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi e 700 milioni per l'anno finanziario 1990, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1991 ed in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando quote parti dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
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