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Arnao Giancarlo - 7 luglio 1990
I buchi della legge
di Giancarlo Arnao

SOMMARIO: Alla vigilia dell'entrata in vigore in Italia della nuova legge sulla droga, l'autore esamina i limiti e le contraddizioni della nuova normativa in particolare per quanto riguarda la determinazione della dose media giornaliera.

(Il Manifesto, 8 luglio 1990)

Alla vigilia della sua entrata in vigore, riepiloghiamo i punti critici della legge Vassalli-Iervolino, in particolare quelli che riguardano la sua applicazione pratica.

1 - TOSSICODIPENDENTI E NO

Leggendo sia il testo della legge che i relativi commenti, si ha l'impressione che la legge riguardi esclusivamente i tossicodipendenti. Il dibattito e' stato infatti tutto centrato sulla alternativa fra punibilita' e trattamento, senza una sola parola sui consumatori che non hanno alcun bisogno di trattamento, come quelli non-dipendenti e soprattutto i consumatori di droghe leggere. Eppure, questi ultimi, sul piano quantitativo, costituiscono il target piu' vasto della legge, con una popolazione almeno dieci volte superiore (due-tre milioni contro due-trecentomila) a quella dei tossicodipendenti. Cio' implichera', rispetto alla passata legge 685, un enorme aggravio per le strutture giudiziarie e burocratiche.

2 - LA DOSE MEDIA GIORNALIERA

Sul piano pratico, la "dose media giornaliera" costituisce la discriminante decisiva fra le sanzioni amministrative e quelle penali. Essa equivale di fatto alla "modica quantita'" della legge 685, che discrimina fra uso personale non punibile e presunzione di spaccio; con la differenza che la quantificazione della "modica quantita'" e' affidata alla discrezionalita' del giudice, e quella della d.m.g. e' fissata dalla legge con parametri universali.

La quantificazione della d.m.g. ma e' delegata al Ministro della Sanita'. Ci troviamo cosi' di fronte al paradosso di assemblee elettive che hanno delegato ad un decreto ministeriale una decisione che criminalizza potenzialmente milioni di persone.

Sul piano scientifico, il concetto di d.m.g. e' del tutto privo di senso. E i legislatori non potevano ignorarlo, visto cio' era emerso (il 9 maggio 1989) da un'audizione della Commissione del Senato a un gruppo di "tecnici", comprendente tossicologhi autorevoli come Bignami, Tempesta e Gori. L'Istituto Superiore di sanita" (vedi manifesto, 3 luglio) ha ribadito che le "procedure diagnostiche o medico-legali per accertare l'uso abituale", "le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore" e i "limiti quantitativi massimi...per le dosi medie giornaliere", previste dall'art. 72quater, non hanno alcun riscontro di fattibilita' tecnica.

In realta' e' un fatto squisitamente "politico" e non "tecnico" non soltanto il concetto di "dose media giornaliera", ma anche e soprattutto l'equazione che la legge fa fra possesso di d.m.g. e presunzione di spaccio: equazione che ci sembra discutibile soprattutto sul piano giuridico.

Infatti, gran parte di coloro che usano sostanze illegali (e in particolare di quanti le usano nel contesto sociale-ricreativo, come la maggioranza dei consumatori di droga leggera) detiene quantitativi destinati a durare diversi giorni o settimane, allo stesso modo in cui chi beve vino compra generalmente piu' di quanto ne usa in una giornata. E' quindi da presumere che la maggioranza dei consumatori sara' criminalizzata; e che il carico maggiore per l'applicazione della legge verra' accollato al sistema giudiziario piuttosto che a quello amministrativo.

La quantificazione della d.m.g. (che dovrebbe, secondo la legge, avere un valore universale) e' incongruente ed arbitraria rispetto alle sostanze che non danno dipendenza, come la cannabis. Ma per sostanze assuefacenti, come gli oppiacei, i problemi sono ancora maggiori.

Infatti, la dose media giornaliera di eroina varia secondo il livello di tolleranza dei singoli tossicodipendenti, con escursioni di valori molto ampie: una ricerca di Lewis a Roma e Verona ha riscontrato dosaggi oscillanti fra i valori estremi di 5 e 500 mg, cioe' da 1 a 100! Secondo l'Istituto Superiore di sanita', i valori limite documentati di dosi giornaliere per l'eroina variano addirittura di 500 volte (da 10 mg a 5 gm). Lo stesso Muccioli ha dichiarato che la dose media giornaliera dovrebbe essere di "due o tre grammi" (Il Sole-24ore, 27 dicembre 1988); d'altra parte, due grammi costituiscono il fabbisogno di un mese per un tossicodipendente "medio" (secondo una ricerca di Arlacchi-Lewis sul mercato di Verona, cfr. Micromega 4/89).

In definitiva, se si optera' per d.m.g. molto ridotte, si criminalizzera' una vasta fascia di tossicodipendenti, che sono piu' a rischio e piu' bisognosi di assistenza.

Se invece si fisseranno valori piu' alti (per es. 100 mg di principio attivo, corrispondente a circa 1g di eroibna di strada), si avrebbe il paradosso di qualificare"ufficialmente" come "dose media giornaliera" un quantitativo che, in soggetti non assuefatti, potrebbe essere letale; se poi (come sembra) le d.m.g. per la cannabis saranno dell'ordine di un paio di spinelli, sara' inevitabile, fra i consumatori meno avvertiti, l'impressione che la d.m.g. di eroina equivale a qualche spinello in termini di tossicita'.

3 - RAPPORTI FRA TOSSICODIPENDENTI E SERVIZI

Altro punto critico (quello che ha determinato la maggiore resistenza proprio nel campo dell'assistenza cattolica) e' il rischio di rottura fra istituzioni di assistenza e tossicodipendenti.

Da sempre uno dei maggiori ostacoli al contatto fra istituzioni e tossicodipendenti e' il timore di questi ultimi di essere comunque segnalati o schedati. La legge Vassalli-Iervolino propone al tossicodipendente un percorso obbligato al termine del quale, se il trattamento viene interrotto piu' di una volta, c'e' la condanna penale. Ora, e' ampiamente dimostrato che gli abbandoni dei trattamenti residenziali (comunita' terapeutiche) sono frequentissimi: in Italia, una ricerca del Censis del 1983 ha rilevato che nel 52,8% delle comunita' terapeutiche il trattamento e' abbandonato da almeno 1 assistito su 3 e nel 26,4% da almeno 2 su 3. Con la legge 685, la condizione di non-punibilita' dell'uso garantiva dai rischi penali i tossicodipendenti che si accostavano ai servizi. Con la nuova legge, il rischio di essere coinvolti dall'iter burocratico-repressivo sara' un forte motivo di diffidenza verso qualsiasi servizio di assistenza. In tempi di AIDS, il rischio di accentuare la clandestinita' di una popolazion

e ad alto livello di HIV-positivita' come quella dei tossicodipendenti costituisce un grave rischio sanitario per tutta la collettivita'.

Su questo spinoso problema abbiamo letto sul Corriere (15 giugno) una intervista al Ministro Iervolino, in cui ci si assicura che "nessuno ha l'obbligo di denunciare i tossicodipendenti che non si curano". Effettivamente la legge fa esplicito riferimento (art. 72.9, art. 95.7) al diritto al "segreto professionale" da parte di medici e operatori, ma allora non si capisce come potra' scattare il meccanismo (art. 98, art.72.12) per cui l'interruzione del trattamento determina ulteriori sanzioni. D'altra parte, ci si dovrebbe spiegare perche' il rifiuto di denunciare i tossicodipendenti in trattamento espresso da Don Ciotti e' stato attaccato dal PSI Casoli come un aperto sabotaggio della legge, e dalla stessa Iervolino per motivi diametralmente opposti, cioe' perche' indurrebbe i tossicodipendenti a pensare che i loro eventuali abbandoni verrebero denunciati.

4 - CRIMINALITA' INDOTTA

Rispetto alla criminalita' indotta, la legge prevede l'annullamento delle condanne penali (anche per spaccio di droga o reati contro terzi, se "commessi in relazione allo [...] stato di tossicodipendenza")(art.82bis) nel caso in cui il condannato "si e' sottoposto o abbia in corso un programma terapeutico socioriabilitativo".

Dato che (a) le condanne, per la lentezza del sistema penale italiano, avvengono con molti anni di ritardo, e che (b) a distanza di anni, e' statisticamente significativa la prevalenza di individui che escono dalla tossicodipendenza anche in assenza di trattamenti, questa norma si traduce in una ingiustificata discriminazione fra cittadini che si trovano nella medesima situazione (di aver contratto una tossicodipendenza ma di averla poi superata), soltanto per la modalita' attraverso cui ci sono arrivati.

Giancarlo Arnao

TABELLA - DEI DELITTI E DELLE PENE SECONDO VASSALLI-IERVOLINO

DROGHE LEGGERE

importazione, acquisto o detenzione di dose non superiore alla "media giornaliera" = non luogo a procedere se "ricorrono elementi tali da far presumere" che il reo non delinquera' nel futuro;

altrimenti= sospenzione patente/passaporto per 1-3mesi (art. 72)

dopo le prime due volte= sospensione per 2-4mesi, obbligo di firma al commissariato, possibile sequestro del veicolo (art.72bis)

possibilita' di trattamento alternativo = incerto (art. 72 e art. 72 quinques)

ogni altro reato (traffico, coltivazione, spaccio, detenzione quantitativi superiori alla dose media giornaliera) = prigione da 2 a 6 anni; per fatti di lieve entita' = prigione da 6 mesi a 4 anni (art. 71-bis)

DROGHE PESANTI

importazione, acquisto o detenzione di dose non superiore alla "media giornaliera" sospensione patente/passaporto per 2-4 mesi (art. 72)

dopo le prime due volte= sospensione per 3-8 mesi, obbligo di firme al commissariato, possibile sequestro del veicolo (art.72bis)

ogni altro reato (traffico, produzione, spaccio, detenzione quantitativi superiori alla dose media giornaliera) = prigione da 8 a 20 anni; per fatti di lieve entita' = prigione da uno a 6 anni (art. 71-bis)

possibilita' di trattamento alternativo: SI (art. 72, art.72-quinques, art. 82-bis)

trattamento alternativo anche per reati di altro genere comunque connessi con la condizione di tossicodipendenza (art.82-bis)

la sanzione penale viene ripristinata dopo la secona interruzione del trattamento.

 
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