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Negri Giovanni, Biondi Alfredo, Calderisi Giuseppe, Costa Raffaele, Rivera Gianni, Parlato Antonio, Novelli Diego, Berselli Filippo, Bonino Emma, Del Donno Olindo, Cima Laura, Scalia Vito - 24 settembre 1991
Norme sulle attribuzioni e sul numero dei Ministri, sulla nomina dei Sottosegretari di Stato e sulle incompatibilità governative. Modifica della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

PROPOSTA Dl LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI:

NEGRI, BIONDI, CALDERISI, COSTA RAFFAELE, RIVERA, PARLATO, NOVELLI, BERSELLI, BONINO, DEL DONNO, CIMA, MARTINO, SCALIA, CASTAGNETTI GUGLIELMO, GRAMAGLIA, VISCARDI, SCOVACRICCHI, DE CARLI, POLI BORTONE

Presentata il 24 settembre 1991

SOMMARIO: Si propone si fissare a venti il numero massimo di Ministri, di ricondurre alla responsabilità di quest'ultimi la nomina dei Sottosegretari e di stabilire l'incompatibilità fra cariche governative e mandato parlamentare.

(X LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI - DOCUMENTO N.5969)

ONOREVOLI COLLEGHI ! -- Con la proposta di legge in esame si intende introdurre una serie di significativi correttivi all'attuale disciplina in materia di composizione del Governo e di status dei suoi membri, allo scopo di porre fine a talune prassi degenerative, non ultime responsabili dell'attuale situazione di malessere delle nostre istituzioni.

Tre sono in particolare le innovazioni proposte.

Innanzitutto si ritiene di dover fissare una volta per tutte il numero massimo di Ministri che possono essere chiamati a far parte del Governo. Si vuole in tal modo porre fine alla pratica di ancorare la composizione del Governo non già alle esigenze di direzione politica degli apparati amministrativi o di generale efficienza dell'azione dell'esecutivo, bensì ai condizionamenti derivanti dagli equilibri e dagli accordi intercorsi tra i partiti o tra le diverse correnti e componenti interne ai partiti medesimi.

In questa chiave, del resto, va interpretato il fenomeno del crescente numero dei Ministri senza portafoglio presenti nella compagine governativa, la cui nomina non è certo ascrivibile a necessità appunto di » governo , quanto piuttosto all'esigenza di rispettare il complesso delle regole che reggono il sistema partitico e che influenzano negativamente, anche per questo aspetto, la vita delle istituzioni.

Il progetto di legge propone, dunque, all'articolo 1, di stabilire in venti il numero massimo di Ministri, escludendo nel contempo la possibilità di nomina di Ministri senza portafoglio le cui funzioni, quando previste dalla legislazione vigente, sono riassunte direttamente dal Presidente del Consiglio, salvo delega da parte di quest'ultimo a singoli Ministri secondo le rispettive sfere di competenza. E peraltro da notare che la fissazione di un numero chiuso per i Ministri non tocca il problema della determinazione del numero e della struttura dei Ministeri,`che è questione diversa, da tempo al centro di dibattito, ma tuttora irrisolta. Anzi, è da ritenere che la previsione di un tetto numerico per i membri del Governo, i quali tutti, a differenza che nel passato, dovranno essere preposti ad un Ministero, determinerà una spinta decisiva al varo di quella legge sul riaccorpamento e la riorganizzazione degli apparati amministrativi dello Stato che è da tempo inutilmente attesa.

La proposta di legge, in secondo luogo, tende a rendere i Ministri, in armonia con il dettato costituzionale, realmente responsabili degli atti dei loro Dicasteri, sottraendoli ai possibili vincoli e condizionamenti che derivano alla loro azione dalla forzata collaborazione di Sottosegretari di Stato la cui nomina e destinazione risultano deliberate in maniera del tutto estranea alla volontà dei titolari dei rispettivi Dicasteri.

Per questo si propone, all'articolo 2, che la nomina dei Sottosegretari, in numero di uno o al massimo di due, sia ricondotta alla esclusiva responsabilità dei Ministri con cui i Sottosegretari sono chiamati a collaborare, salvo a mantenere, per ragioni di ordine generale, un coinvolgimento del Presidente del Consiglio all'atto del giuramento dei neo Sottosegretari.

In terzo luogo il progetto di legge, all'articolo 3, mira a stabilire in via generale e definitiva l'incompatibilità tra cariche governative e mandato parlamentare, recependo con ciò indicazioni contenute nei programmi e nelle proposte formulate da quasi tutte le forze politiche del nostro Paese e seguendo il significativo esempio di grandi Stati di democrazia classica, quali soprattutto la Francia e gli stati Uniti.

In questo quadro si prevede che il parlamentare che sia chiamato ad una carica governativa debba immediatamente optare tra quest'ultima ed il mandato parlamentare, decadendo di diritto, in caso di mancata opzione entro i termini di legge, dalla carica governativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

» 3 bis. Il numero dei Ministri non può essere superiore a 20. Non possono essere nominati Ministri senza portafoglio .

2. Tutte le competenze attribuite dalla legge a Ministri senza portafoglio sono devolute al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarle ad altri Ministri secondo le rispettive sfere di competenza.

ART. 2.

1. Ciascun Ministro, all'atto del suo insediamento, nomina con proprio decreto fino a due Sottosegretari di Stato, i quali esercitano le funzioni previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988.

2. I Sottosegretari di Stato, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

ART. 3.

1. La carica di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro e di Sottosegretario di Stato è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

2. Qualora un membro del Parlamento sia nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato è tenuto ad esercitare l'opzione tra tale carica ed il mandato parlamentare entro il giorno successivo a quello della

nomina e, comunque, prima di prestare il giuramento previsto dall'articolo 93 della Costituzione. In caso contrario decade di diritto dalla carica governativa.

ART. 4.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 ed il comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono abrogati.

 
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