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Parlamento Europeo, Aglietta Adelaide - 12 marzo 1992
RISOLUZIONE SULLA PENA DI MORTE APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO IL 12/3/92
(Doc. A3-0062/92)

SOMMARIO: La risoluzione (relatrice Adelaide Aglietta) afferma il principio che nessuno stato può disporre della vita dei propri cittadini prevedendo la pena di morte come conseguenza di reati seppure gravissimi; oltre a chiedere l'abolizione della pena di morte - e la firma dei trattati internazionali sul tema - da parte degli Stati della Comunità Europea, sostiene anche come dovere legittimo l'impegno ad operare ovunque per la sua abolizione; si rivolge agli Stati membri del Consiglio d'Europa e della CSCE che ancora contemplino la pena di morte auspicandone l'abolizione; chiede agli organismi e stati della C.E. di operare in sede Onu per ottenere una delibera di moratoria generalizzata e di impostare la propria politica estera e la politica di accordi e cooperazione economica considerando l'abolizione della pena di morte come condizione fondamentale, e di promuovere una capillare campagna di informazione; chiede infine alle istituzioni della Comunità e agli stati membri di intervenire nei confronti degli

stati mantenitori perchè siano poste limitazioni all'applicazione della pena di morte (nei confronti, ad esempio, di minorenni, donne incinte, minorati mentali, anziani ecc.) e offerte le più ampie garanzie processuali agli imputati.

Il Parlamento europeo:

- visti gli artt. 3 e 4 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo;

- visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'art. 1 del VI Protocollo aggiuntivo a detta Convenzione entrato in vigore nel 1985;

- visto l'art. 6 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici e il II Protocollo aggiuntivo adottato nel 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, entrato in vigore nel giugno 1991, dopo la decima ratifica;

- visto l'art. 4 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo;

- vista la Convenzione europea di estradizione del 1957;

- viste le risoluzioni dell'ONU sulla pena di morte n. 32/61 dell'8 dicembre 1977, n. 35/172 del 15 dicembre 1980, n. 1984/50 del 2 maggio 1984 e n. 39/118 del 14 dicembre 1984;

- viste le sue precedenti risoluzioni del 18 giugno 1981 sull'abolizione della pena di morte nella Comunità e del 17 gennaio 1986 sull'abolizione della pena di morte e l'adesione al Sesto Protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

- vista la risoluzione dell'Assemblea ACP-CEE (248/90), adottata il 27 settembre 1990, sulla pena di morte nei paesi ACP-CEE;

- viste le proposte di risoluzione doc. B3-605/89, B3-682/90 e B3-1915/90;

- vista la relazione della Commissione per gli affari esteri e la sicurezza A3-0062/92;

A. rilevando con allarme che la pena di morte è oggi ancora prevista negli ordinamenti giudiziari di 132 Stati della comunità internazionale su 181 (in 116 per reati ordinari e in 16 per reati eccezionali) e che è ancora applicata in 96 paesi, ivi inclusi alcuni di democrazia politica;

B. rilevando che numerosi paesi, anche a ordinamento democratico, applicano la pena di morte in circostanze esplicitamente escluse da convenzioni internazionali sui diritti umani (per esempio, minore età o malattie mentali);

C. sottolineando che, in paesi non democratici, la pena di morte è ancora molto spesso utilizzata per limitare alcune libertà fondamentali quali la libertà politica, religiosa, sessuale, di parola o di associazione, e quindi quale strumento per colpire i dissidenti o anche solo minoranze;

D. sottolineando che molto spesso la pena di morte viene comminata in assenza di garanzie giudiziarie e processuali;

E. essendo dimostrato dall'esperienza che la condanna alla pena di morte è stata suscettibile di errori, il che ha comportato e può comportare l'esecuzione di persone innocenti, e che tali sentenze sono spesso influenzate da disparità sociali e da pregiudizi etnici;

F. rallegrandosi per l'intenzione del Belgio di abolire la pena capitale come previsto in un disegno di legge da sottoporre alle Camere legislative;

1. ritiene che nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, possa disporre della vita dei propri cittadini, o di altre persone che si trovino sul suo territorio, prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi;

2. ritiene che l'impegno a operare per l'abolizione della pena di morte ovunque essa sia prevista e praticata possa configurarsi come dovere legittimo;

3. chiede di conseguenza - in coerenza con il VI Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con il II Protocollo opzionale al Patto Internazionale sui diritti civili e politici - a tutti gli Stati Membri di impegnarsi ad abolire la pena di morte dagli ordinamenti giudiziari che ancora la contemplano per i reati ordinari (Grecia e Belgio, anche se questi due Stati non la applicano effettivamente da diverse decine d'anni);

4. chiede altresì agli Stati membri che ancora la contemplano di abolire la pena di morte;

5. chiede a tutti gli Stati membri della CE che ancora non l'abbiano fatto di firmare e/o ratificare senza ulteriori rinvii sia il VI Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Belgio, Grecia, Irlanda, Regno Unito) che il II Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici;

6. chiede inoltre a tutti gli Stati membri che si impegnino a non concedere l'estradizione degli imputati passibili di una condanna alla pena capitale nel paese richiedente a meno che quest'ultimo non dia garanzie sufficienti che ciò non avvenga;

7. auspica che l'impegno ad abolire la pena capitale sia assunto dagli Stati membri del Consiglio d'Europa che ancora non l'abbiano fatto (Cipro, Malta e Svizzera per i reati eccezionali, Turchia e Polonia per i reati ordinari ed eccezionali) e ugualmente dagli Stati membri della CSCE che ancora contemplino la pena di morte nei loro ordinamenti (Bulgaria, Stati Uniti D'America, Comunità degli Stati Indipendenti, Jugoslavia, Lituania, Estonia, Lettonia, Albania);

8. ciò premesso, chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di operare con tutti i mezzi politici e diplomatici e in tutte le sedi affinché venga abolita la pena di morte in tutti gli Stati in cui sia ancora contemplata e ciò fino alla sua totale eliminazione;

9. chiede di conseguenza al Consiglio e alla Commissione e, per quanto di loro competenza, agli Stati membri di:

a) operare per ottenere in sede ONU una delibera vincolante di moratoria generalizzata sulla pena di morte;

b) impostare la propria politica estera e in particolare la politica di accordi e cooperazione economica considerando il pieno rispetto dei diritti umani e in particolare l'abolizione della pena di morte come una condizione fondamentale di cui tenere conto, consci che il potere negoziale della CE sarà debole fino a che esisteranno alcuni Stati membri che prevedono la pena di morte nei loro ordinamenti;

c) promuovere una vasta e capillare campagna d'informazione non solo delle posizioni del Parlamento ma anche delle tesi che si oppongono al mantenimento della pena di morte negli ordinamenti giudiziari di qualsivoglia Stato, al fine di creare un'approfondita conoscenza e sensibilità nell'opinione pubblica dell'inutilità e dell'inaccettabilità della pena capitale;

10. ritiene inoltre contemporaneamente sia necessario, come strumento per combattere la pena di morte, intervenire con determinazione per limitarne e contrastarne l'applicazione; a tal fine chiede alle istituzioni della Comunità e agli stati membri di intervenire nei confronti degli Stati in cui è ancora prevista la pena di morte affinché da subito

a) non siano pronunciate ed eseguite condanne a morte contro coloro che al momento del crimine non avevano ancora 18 anni, contro donne in gravidanza o con figli piccoli, contro persone anziane, malate o ritardate mentali;

b) sia garantito un processo equo a tutti gli imputati e, a maggior ragione, a quelli accusati di reati per cui è prevista la pena capitale e più precisamente

- l'imputato sia considerato innocente sino a prova della sua colpevolezza;

- siano garantite all'imputato l'assistenza di un avvocato e la possibilità' di sostenere la propria difesa conoscendo le accuse e avendo i mezzi giuridici per controbatterle attraverso testimonianze e prove a discarico;

- il processo sia pubblico;

- sia garantita la possibilità di ricorso contro la sentenza di condanna;

11. ritiene che il tema delle "esecuzioni" extragiudiziarie sia ancor più grave di quello analizzato nella presente risoluzione e invita pertanto la propria commissione politica a elaborare una relazione su tale tema;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, alla CSCE, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 
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