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Cicciomessere Roberto, Piro Franco, Petruccioli Claudio, Manisco Lucio, Novelli Diego, Maroni Roberto, rodota' stefano - 23 ottobre 1992
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati Roberto Cicciomessere, Franco Piro, Claudio Petruccioli, Lucio Manisco, Diego Novelli, Marco Boato, Roberto Maroni, Elio Vito, Marco Pannella, Emma Bonino, Marco Taradash, Pio Rapagnà, Stefano Rodotà

SOMMARIO: La clamorosa decisione del giudice statunitense Marvin H. Shoob di non procedere alla condanna del direttore della filiale di Atlanta della Banca nazionale del Lavoro Chris Drogoul come unico responsabile della frode ma di rinviare il caso ad un processo che dovrà affrontare le responsabilità della Banca e del governo statunitense ha dato impulso a nuovi accertamenti che hammo messo in luce responsabilità più vaste del governo italiano nell'operazione di finanziamento dell'Iraq per l'acquisto di armi. Da qui l'esigenza di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta.

(CAMERA DEI DEPUTATI - XI LEGISLATURA - DOCUMENTO XXII N.26)

Colleghe, Colleghi! - A conclusione dei suoi lavori nella precedente legislatura, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro esprimeva una »valutazione negativa di quelle strutture della BNL che hanno comulato alle proprie responsabilità dirette ed indirette per la vicenda di Atlanta (sia in ipotesi di negligenza che di connivenza) il tentativo di copertura della reale meccanica della frode bancaria, certo non corrispondente al postulato della colpa isolata di Drogoul e dei suoi dipendenti. Tale postulato è stato, contro ogni evidenza, acriticamente accettato e sostenuto dalla BNL come funzionale ad una facile linea di difesa processuale, che ha rivelato nel prosieguo di tempo alcune controindicazioni. La Commissione metteva quindi in dubbio quel "teorema" della frode "solitaria" del direttore della filiale di Atlanta della BNL Chris Drogoul rispetto alla Banca e alle stesse autorità governative statunitensi e italiane a cui sembrava vincolato

anche il tribunale di Atlanta. La clamorosa decisione del giudice Marvin H. Shoob di non procedere alla condanna di Drogoul come unico responsabile della frode ma di rinviare il caso ad un processo che dovrà affrontare le responsabilità della Banca e del governo statunitense ha dato impulso a nuovi accertamenti che in particolare hanno consentito di acquisire i seguenti nuovi elementi di valutazione:

1) La CIA ha confermato, nel corso di un interrogatorio davanti al Senato statunitense, di aver manipolato le informazioni rese alla giustizia e in particolare di aver tenuti nascosti i rapporti inviati già dal 1989 da Roma nei quali si affermava che ai vertici romani della BNL si era al corrente degli affari gestiti da Chris Drogoul;

2) L'invito alla Cia perché non consegnasse alla giustizia i rapporti in suo possesso sarebbe venuto dal Ministero della giustizia di Washington, su pressione del governo italiano. In particolare l'ambasciatore Rinaldo Petrignani si sarebbe particolarmente attivato per non far coinvolgere la BNL nel procedimento;

3) La BNL non si attivò autonomamente per garantire i prestiti all'Iraq, ma su sollecitazione da parte del governo degli Usa e di quello italiano.

Queste nuove acquisizioni impongono la prosecuzione del lavoro iniziato dalla precedente Commissione d'inchiesta al fine di accertare se nella frode che ha coinvolto la filiale di Atlanta della BNL risultino coinvolte le strutture centrali della stessa banca, se vi furono iniziative da parte del Governo italiano perché fossero concessi all'Iraq prestiti per l'acquisizione di armamenti e se da parte del governo italiano vi furono pressioni perchè non fossero consegnati alla giustizia statunitense alcuni documenti della Cia.

La commissione dovrà anche valutare se la vicenda della vendita, da parte della Fincantieri e dell'Oto Melara, all'Iraq di una intera flotta navale e del pagamento dei relativi compensi d'intermediazione di cui è attualmente è investita, per alcuni aspetti, la procura della Repubblica di Genova debba inquadrarsi nell'ambito dello stesso disegno che ha portato alla frode della BNL di Atlanta.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni.

2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. Il Presidente della Camera procede alla nomina del presidente della Commissione, tra i deputati e alla convocazione della stessa perché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di un segretario.

Art. 2

1. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità dirette ed indirette o comunque riferibili alla gestione della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro ed ai fatti ad essa connessi e conseguenti.

2. La Commissione dovrà in particolare accertare:

a) se vi siano state iniziative da parte del Governo italiano o di altri governi per sollecitare la BNL a concedere, attraverso la sua filiale di Atlanta, rilevanti prestiti all'Iraq;

b) la successione degli avvenimenti, la natura delle operazioni e le procedure che hanno portato al costituirsi della rilevante esposizione della Banca nazionale del lavoro verso terzi;

c) quali siano le imprese italiane e straniere che hanno avuto finanziamenti o garanzie per operazioni verso l'Iraq e quali siano stati i beni ed i movimenti finanziari interessati;

d) lo stato di efficienza del sistema complessivo dei controlli bancari nella vicenda della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, anche al fine di fornire elementi per future normative;

e) se nella predetta vicenda siano ravvisabili elementi di contraddizione o di distorsione messi in atto da parte di soggetti pubblici o privati rispetto alla politica del Governo italiano nelle relazioni con altri Stati e segnatamente con l'Iraq, anche con specifico riferimento al traffico di materiale ad uso bellico o strategico;

f) se la vicenda della vendita all'Iraq da parte di industrie italiane di una flotta navale e dell'autorizzazione al pagamento d'ingenti compensi di intermediazione debba inquadrarsi nello stesso disegno che ha portato alla frode della filiale BNL di Atlanta;

g) se vi siano stati interventi da parte di soggetti pubblici italiani nei confronti dell'amministrazione americana tendenti a impedire che nel corso di procedimenti giudiziari a carico di Chris Drogoul emergessero più ampie e generali responsabilità.

Art. 3

1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

2. Il presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative, anche estere. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

Art.4

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art.5

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art.6

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Camera dei deputati una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze dei procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente.

 
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