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CORA - 22 novembre 1992
Lo statuto approvato dal IV Congresso del Cora (Bologna, 21 e 22 novembre 1992)

Favorevoli......75 83,33%

Contrari.........5 5,56%

Astenuti........10 11,11%

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e finalità

1.1. Il Coordinamento radicale antiproibizionista, in sigla CORA, ha lo scopo di promuovere la riforma delle politiche sulle droghe. Le politiche antiproibizioniste di legalizzazione della produzione, del commercio e dell'uso delle sostanze cosiddette stupefacenti sono uno strumento per salvaguardare lo stato di diritto, la democrazia e sono una soluzione concreta ai problemi di carattere sanitario, politico, giuridico, sociale, economico, istituzionale e di ordine pubblico prodotti dal proibizionismo.

1.2 Il CORA non ha scopo di lucro.

1.3 Il CORA non partecipa con proprie liste a competizioni elettorali.

Articolo 2 - Iscritti e aderenti

2.1 Sono iscritti con diritto di voto attivo e passivo, tutti coloro che condividono il presente statuto, versano la quota di iscrizione stabilita dal Congresso e sono iscritti al Partito Radicale.

2.2 Sono aderenti tutti coloro che condividono lo statuto e versano la quota di adesione stabilita dal Congresso. Gli aderenti devono essere rappresentati nel consiglio generale; a tal fine esercitano il diritto di voto per eleggere proprie rappresentanze secondo quanto stabilito nei regolamenti congressuali.

Articolo 3 - Finanziamenti e bilanci

3.1 I finanziamenti del CORA provengono dalle quote individuali degli iscritti e degli aderenti, dai contributi di privati ed enti e dalle iniziative di autofinanziamento.

3.2 I bilanci del CORA indicano analiticamente le entrate, le uscite ed i beni posseduti. I bilanci all'atto della loro approvazione sono accompagnati da una relazione del tesoriere che illustra, tra l'altro, i criteri per la sua redazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 - Organi statutari

Gli organi del Cora sono:

4.1 Il congresso

4.2 Il consiglio generale

4.3 Il segretario

4.4 Il tesoriere

4.5 Il collegio dei revisori dei conti

4.6 Il presidente

Articolo 5 - Il congresso

5.1 Il congresso è l'organo deliberativo del CORA. E' convocato dal segretario in via ordinaria una volta l'anno entro la prima settimana del mese di novembre e può essere convocato in via straordinaria dal segretario o da un terzo degli iscritti.

5.2 Il congresso elegge il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori dei conti.

5.3 Il congresso elegge il consiglio generale secondo le norme contenute nei regolamenti congressuali.

5.4 Le mozioni politiche approvate dal congresso sono vincolanti se ottengono la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti ovvero il voto di ratifica del consiglio generale espresso all'unanimità.

5.5 Il congresso approva le modifiche allo statuto a maggioranza assoluta.

5.6 il congresso stabilisce le quote di iscrizione ed adesione al CORA.

Articolo 6 - Il consiglio generale

6.1 Il consiglio generale si riunisce almeno quattro volte all'anno. Esamina le questioni inerenti la situazione generale, l'andamento delle iniziative e l'attuazione delle deliberazioni congressuali ed ogni altra materia concernente l'attività del CORA.

6.2 Il consiglio generale è composto da 36 membri eletti dal congresso fra cui un massimo di 30 iscritti e un minimo di 6 aderenti. Le norme di elezione sono previste nei regolamenti congressuali.

6.3 Non possono essere candidati coloro che, al momento della votazione, ricoprano la carica di membri del parlamento europeo, di deputati, di senatori e di consiglieri regionali.

6.4 Decadono dalla carica di consigliere generale quei membri eletti che non partecipino per due riunioni consecutive alle riunioni del consiglio.

6.5 Fanno parte del consiglio generale, senza diritto di voto, i membri del parlamento europeo, i deputati e i senatori, i consiglieri regionali che risultano iscritti o aderenti al CORA, nonché il segretario, il tesoriere e il presidente.

6.6 La prima convocazione è effettuata dal segretario del CORA entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori del congresso. Durante la prima seduta il consiglio procede come primo punto all'ordine del giorno all'elezione del presidente votato a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto fra gli iscritti eletti dal congresso.

6.7 Le deliberazioni del consiglio generale sono vincolanti per il segretario, per il tesoriere e per il presidente se adottate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Articolo 7 - Il segretario

7.1 Il segretario è il responsabile politico del CORA.

7.2 E' il legale rappresentante del CORA, anche nei confronti dei terzi, ed assume tutte le azioni che ritenga necessarie per la tutela degli interessi del CORA.

7.3 Attua le deliberazioni del congresso e del consiglio generale e coordina le attività del CORA.

7.4 Ha facoltà di:

- designare uno o più vicesegretari o membri di segreteria fra gli iscritti e gli aderenti i cui nomi devono essere comunicati entro e non oltre la prima riunione del consiglio generale. Convoca e presiede le riunioni di segreteria alle quali partecipano anche il tesoriere, il presidente e il presidente del consiglio generale;

- designare, su proposta del presidente, un comitato scientifico, formato da iscritti o aderenti, presieduto dal presidente del CORA.

Articolo 8 - Il tesoriere

8.1 Il tesoriere è responsabile della politica finanziaria del CORA.

8.2 Cura la redazione dei libri contabili e sottopone al voto del congresso i bilanci consuntivi.

Articolo 9 - Il collegio dei revisori dei conti

9.1 Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre iscritti al CORA, eletti dal congresso secondo le modalità previste dai regolamenti congressuali.

9.2 Ha il compito di sottoporre a revisione i bilanci consuntivi e presenta al congresso una relazione sulla loro attività allegata al bilancio stesso.

Articolo 10 - Il presidente

10.1 Il presidente è scelto fra quanti, iscritti al CORA, abbiano contribuito allo sviluppo ed alla diffusione delle politiche antiproibizioniste nel paese.

10.2 E' proposto alla ratifica del congresso dal segretario.

10.3 Partecipa alle riunioni della segreteria; convoca e presiede le riunioni del comitato scientifico.

NORMA TRANSITORIA PER IL 4^ CONGRESSO

Modalità di elezione del Consiglio generale

1. L'elezione del Consiglio generale avviene con modalità diverse per gli iscritti e per gli aderenti.

2. Per quanto attiene agli iscritti, l'elezione avviene da parte degli iscritti su liste contrapposte, formate da 30 candidati.

3. La ripartizione degli eletti tra le liste concorrenti avviene su base maggioritaria, attraverso l'attribuzione di 2/3 degli eletti alla lista che raccoglie la maggioranza dei voti e di 1/3 all'altra lista. Se la lista di maggioranza raccoglie più dei 2/3 dei voti gli eletti sono ripartiti proporzionalmente tra le liste concorrenti.

4. All'interno della lista è possibile esprimere fino a 10 preferenze. In caso di parità risulta eletto il candidato iscritto al CORA da più tempo.

5. Quando vi fossero più di due liste concorrenti, la ripartizione di 1/3 degli eletti tra le liste che risultino minoritarie avviene su base proporzionale con recupero dei maggiori resti.

6. Per quanto attiene agli aderenti risultano eletti i 6 candidati che ottengono più voti all'interno di una lista unica di cui fanno parte quanti abbiano presentato la propria candidatura e che viene votata dagli aderenti.

 
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