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Archivio Partito radicale
Ponzone Lorenza - 1 gennaio 1993
(12) Il Partito Radicale nella politica italiana: 1962-1989
di Lorenza Ponzone

APPENDICE

SOMMARIO: L'appendice conclusiva (da pag. 206 a pag. 220, include, dopo una "Avvertenza" metodologica:

1) L'elenco dei Congressi, dal III al XXV, con l'indicazione dei segretari e dei tesorieri succedutisi.

2) Il testo dello Statuto del 1967.

3) Il testo dello Statuto del 1989.

4) Una serie di tabelle relative ai Bilanci e ai Conti economici dal 1972 al 1989.

5) Una serie di tebelle relative ai risultati elettorali e referendari dal 1976 al 1987.

6) Un inserto iconografico relativo ad alcuni tra gli esponenti del partito.

7) Elenchi degli eletti dal 1976 al 1987.

(Lorenza Ponzone, IL PARTITO RADICALE NELLA POLITICA ITALIANA, 1962-1989, Schena editore, gennaio 1993)

AVVERTENZA

In questa "appendice" abbiamo riportato lo statuto originario del partito radicale, approvato nel maggio 1967, e quello modificato nel corso dei vari congressi e vigente fino al Congresso di Budapest, nel 1989. I vari articoli di questo atto fondamentale sono stati ripresi e coordinati sui testi delle varie edizioni, pubblicate, nel corso degli anni, dal partito.

I bilanci qui di seguito pubblicati si presentano, nelle sequenze ed impostazioni delle voci in modo non uniformi. Le ragioni di queste difformità derivano dal fatto che i tesorieri non seguivano, fino al 1981 una griglia modello. Le tabelle qui riportate, da 2 a 10, sono tratte dal libro di Massimo Gusso »Il P.R.: organizzazione e leadership , Padova 1982, in cui i bilanci del partito sono stati ordinati su di un modello omogeneo. Per il periodo successivo al 1982 abbiamo preferito riportare gli atti ufficiali di bilancio, impostati secondo criteri ragionieristici, perché più utili storicamente.

Quanto alle tabelle dei risultati elettorali facenti parte di questa appendice, dobbiamo precisare che la fonte per le elezioni politiche del 1976 al 1987 è la pubblicazione a cura del Ministero degli Interni - Istituto Centrale di Statistica - »Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Roma 1989 . I dati sulle elezioni europee del 1979 e 1984 li abbiamo tratti dal Corriere della Sera in data 14-15 Giugno 1979 e 17 Giugno 1984.

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I CONGRESSI DEL PARTITO RADICALE

SEGRETARIO TESORIERE

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III 16/18 mag. 1967 BO G. Spadaccia A. Torelli

IV 3/5 nov. 1967 FI G. Spadaccia A. Torelli

V 2/4 nov. 1968 RA M. Mellini A. Bandinelli

VI 1/3 nov. 1969 MI A. Bandinelli R. Cicciomessere

VII 9/10 mag. 1970 ROMA A. Bandinelli R. Cicciomessere

VIII 1/3 nov. 1970 NA R. Cicciomessere M. Pannella

IX 14 feb. 1971 MI R. Cicciomessere M. Pannella

X 31 ott./2 nov. 1971 ROMA A. Bandinelli G. Ramadori

XI 1/3 nov. 1972 TO A. Bandinelli G. Ramadori

XII 7/8 lug. 1973 ROMA A. Bandinelli G. Ramadori

XIII 1/3 nov. 1973 VR 1· segretario:

G. Ercolessi

Segreteria con funzioni

di tesoreria: Ingargiola,

Della Rovere, Ramadori,

Parachini, Teodori,

Spadaccia, Torelli

XIV 1/4 nov. 1974 MI G. Spadaccia Aghina, Baldassarri,

Pezzana, Ramadori,

Stanzani

XV 1/4 nov. 1975 FI G. Spadaccia P. Vigevano

XVI 16/18 lug. 1976 ROMA G. Spadaccia P. Vigevano

XVII 1/4 nov. 1976 NA A. Aglietta P. Vigevano

XVIII 7/8 mag. 1977 ROMA A. Aglietta P. Vigevano

XIX 29 ott./1 nov. 1977 BO A. Aglietta P. Vigevano

(Dimiss. lug. '78)

G. Rippa

(Lug. '78 - Nov. '78)

XX 4/3 nov. 1978 BA J. Fabre A. Aglietta

XXI 31 mar./2 apr. 1979 ROMA J. Fabre A. Aglietta

(Dimiss. lug. '79)

P. Vigevano

XXII 31 ott./4 nov. 1979 GE G. Rippa P. Vigevano

XXIII 7/9 mar. 1980 ROMA G. Rippa P. Vigevano

(Dimiss. lug. '80)

A. Pergameno

XXIV 31 ott./4 nov. 1980 ROMA F. Rutelli A. Pergameno

XXV 5/7 giu. 1981 ROMA F. Rutelli A. Pergameno

XXVI 1/3 nov. 1981 FI M. Pannella M. Crivellini

XXVII 28 ott./1 nov. 1982 BO M. Pannella M. Crivellini

XXVIII 13/15 mag. 1983 ROMA M. Pannella M. Crivellini

XXIX 29 ott./1 nov. 1983 RIMINI R. Cicciomessere F. Rutelli

XXX 31 ott./4 nov. 1984 ROMA G. Negri C. Calderisi

XXXI 30 ott./3 nov. 1985 FI G. Negri G. Calderisi

XXXII 29 ott./2 nov. 1986 ROMA

(1ª sess.) G.Negri G. Calderisi

XXXII 26 feb./1 mar. 1987 ROMA

(2ª sess.) G.Negri G. Calderisi

XXXIII 25/26 apr. 1987 ROMA G. Negri G. Calderisi

XXXIV 2/6 gen. 1988 BO S. Stanzani P. Vigevano

XXXV 22/26 apr. 1989 BUDAPEST S. Stanzani P. Vigevano

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STATUTO DEL PARTITO RADICALE - 1967

1. IL PARTITO

1.1. Il Partito Radicale è un organismo politico, costituito dagli iscritti al partito, dagli iscritti nelle associazioni non radicali aderenti a livello regionale, dalle associazioni radicali, dai partiti radicali regionali, dalle associazioni o gruppi aderenti a livello regionale, dalle associazioni o gruppi aderenti a livello federale.

Gli organi del partito federale sono il congresso, il consiglio federativo, il segretario e la giunta, il tesoriere, il collegio dei revisori dei conti.

1.2. I finanziamenti del partito federale provengono dalle quote individuali degli iscritti, dalle quote delle associazioni aderenti a livello regionale ai sensi dell'art. 3.3., dai contributi delle associazioni aderenti a livello federale, da altri contributi individuali - anche di persone che non abbiano vincoli associativi con il partito - in relazione a specifiche attività ed iniziative, dai proventi di particolari attività ed iniziative preventivamente e pubblicamente proposte dal segretario e dal tesoriere. Il partito federale e tenuto ad amministrare i propri proventi finanziari attenendosi a scritture contabili, redatte con criteri di analiticità, tali criteri sono proposti dal tesoriere e approvati dal consiglio federativo. I bilanci del partito federale sono pubblici. Il partito non ammette cariche retribuite.

2. DEGLI ISCRITTI DELLE ASSOCIAZIONI DEI PARTITI REGIONALI

2.1. Gli iscritti

2.1.1. Può iscriversi al partito radicale chiunque, anche non cittadino italiano abbia compiuto l'età di 16 anni.

Le condizioni di iscrizione al partito sono l'accettazione del presente statuto, il versamento delle quote individuali al partito federale nella misura stabilita dal congresso federale, l'impegno ad aderire o a costituire associazioni radicali secondo i propri interessi politici, culturali, sindacali, o altri. Le iscrizioni sono accolte dalla segreteria del partito federale, direttamente o tramite le associazioni radicali, o i partiti regionali.

2.2. Le associazioni radicali

2.2.1. Sono costituite ognuna da un minimo di iscritti stabilito dal congresso del partito federale, i quali si associano per conseguire, con riferimento territoriale comune, finalità politiche, culturali, sindacali o altre, autonomamente determinate e finanziate. Sono rette da propri ordinamenti democratici, nel rispetto del presente statuto. Nello svolgere le proprie attività ed iniziative sono tenute ad attuare, per quanto di propria pertinenza, e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi esecutivi federali e regionali, le deliberazioni vincolanti a termini del presente statuto e di quello del partito regionale cui sono federale.

Gli ordinamenti delle associazioni prevedono la nomina di un responsabile della gestione dei fondi il quale terrà regolari scritture di bilancio, secondo i criteri unificati stabiliti dagli organi del partito federale.

2.2.2. Qualora nel territorio di uno stesso comune esistano più associazioni radicali, tra le medesime si provvede ad istituire una rappresentanza comune ogni qualvolta si debbano perseguire finalità che per la loro natura o portata trascendano il raggio di azione o di interessi delle singole associazioni. In particolare, un comitato ad hoc verrà istituito per la partecipazione del partito alle elezioni comunali.

Con criteri analoghi si provvede alla costituzione di un comitato tra le associazioni di una medesima provincia - fino a quando tali organi amministrativi non saranno stati soppressi - per la partecipazione del partito alle elezioni provinciali.

Gli accordi elettorali per le elezioni comunali nei comuni con oltre 500.000 abitanti vengono sottoposti al consiglio federativo del partito federale, che ne riferisce al congresso.

Quelli per gli altri comuni e quelli per le provinciali, al consiglio federativo del partito regionale.

2.3. I partiti regionali radicali

2.3.1. I partiti regionali radicali sono organismi politici che perseguono finalità autonomamente determinate e finanziate, e sono retti da propri ordinamenti democratici, nel rispetto del presente Statuto. Sono costituiti ciascuno dalla federazione di più associazioni radicali, con un minimo di iscritti complessivo che è stabilito dal congresso del partito federale, e da associazioni e gruppi aderenti non radicali, che svolgono la propria attività a livello e nell'ambito regionale. Nello svolgere le proprie attività ed iniziative, i partiti regionali sono tenuti ad attuare, secondo le indicazioni fornite dagli organi esecutivi del partito federale, le deliberazioni del congresso federale vincolanti a termini del presente statuto. L'adesione delle associazioni e gruppi non radicali a livello regionale è approvata dal consiglio federativo del partito regionale interessato, ed è sottoposta a ratifica del congresso regionale. L'ambito territoriale di ciascun partito regionale è stabilito dal consiglio federativ

o del partito federale e, in assenza di diverse specifiche deliberazioni, coincide con quella delle regioni. Gli ordinamenti dei partiti regionali radicali sono ratificati dal congresso del partito federale. Essi prevedono tra gli organi: il congresso, il consiglio federativo, il segretario e il tesoriere. I partiti regionali sono tenuti ad amministrare i propri proventi finanziari attenendosi a scritture di bilancio uniformate ai criteri stabiliti dagli organi del partito federale.

2.3.2. I partiti regionali provvedono alla scelta e alla presentazione dei candidati per le elezioni regionali, nonché per quelle della camera dei deputati e del senato; il consiglio federativo regionale riferisce al congresso regionale sugli accordi elettorali per le elezioni provinciali e per quelle nei comuni con meno di 500.000 abitanti. Sugli accordi elettorali per le elezioni regionali e per quelle della camera dei deputati e del senato, il consiglio federativo del partito federale riferisce al congresso del partito federale.

3. ASSOCIAZIONE E GRUPPI NON RADICALI ADERENTI

3.1. Associazioni e gruppi non radicali che perseguono proprie finalità politiche, culturali, sindacati ed altre possono aderire, in quanto tali, al partito radicale. L'adesione di tali associazioni o gruppi non comporta l'iscrizione al partito radicale dei loro iscritti o aderenti. Il periodo di adesione può essere anche limitato nel tempo, e prefissato.

3.2. Si fa luogo all'adesione: a) a livello federale, sulla base di accordi fra gli organi direttivi di associazioni o gruppi non radicali che svolgono attività a livello e nell'ambito interregionale e gli organi del partito federale. Gli accordi precisano l'entità e le modalità di versamento del contributo finanziario al partito federale da parte dell'associazione o gruppo che aderisce. Con l'approvazione dell'accordo, l'associazione o gruppo aderente acquista il diritto, per il periodo di adesione, di designare tra i propri iscritti o aderenti da uno a tre rappresentanti come membri effettivi del consiglio federativo del partito federale; b) a livello regionale, sulla base di analoghi accordi con associazioni o gruppi non radicali che svolgono attività a livello e nell'ambito regionale. Gli accordi precisano l'entità e le modalità di versamento del contributo finanziario a] partito regionale da parte dell'associazione o gruppo che aderisce e stabiliscono il diritto di quest'ultima di designare a tutti gli

effetti almeno un rappresentante nel consiglio federativo del partito regionale.

3.3. Le associazioni e i gruppi aderenti a livello regionale partecipano con propri delegati ai congressi dei partiti regionali, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinamento del partito regionale cui aderiscono. Esse si impegnano inoltre ad indire tra i propri iscritti ed aderenti le elezioni per l'invio dei delegati al congresso del partito stesso, per ogni votante, una quota di ammontare pari alla metà di quella fissata per gli iscritti al partito radicale. In tali elezioni, gli aderenti iscritti al partito radicale godono del diritto di elettorato passivo, ma non di quello di elettorato attivo.

4. ORGANI DEL PARTITO FEDERALE

4.1. Il Congresso

4.1.1. E' l'organo deliberativo del partito, di cui stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico, fissandone gli specifici obiettivi e precisandone i settori di attività. Il congresso ordinario ha luogo ogni anno, nella prima settimana di novembre, ed è obbligatoriamente convocato dal segretario del partito federale entro il 30 settembre; il congresso straordinario può essere convocato dal segretario del partito radicale, dal consiglio federativo del partito federale con la maggioranza assoluta dei suoi membri, da un terzo degli iscritti da almeno sei mesi al partito.

Il congresso è costituito dai delegati delle associazioni radicali e dai delegati delle associazioni e gruppi non radicali aderenti ai partiti regionali. Il consiglio federativo del partito federale stabilisce il rapporto tra i delegati e gli iscritti aderenti alle associazioni radicali, fermo il principio che ogni associazione radicale ha il diritto di inviare almeno un delegato. Il rapporto tra delegati ed associati - votanti - iscritti alle associazioni e gruppi non radicali aderenti ai partiti regionali è stabilito nella metà di quello precedente.

4.1.2. Le deliberazioni adottate con la maggioranza dei 3/4 sono vincolanti per le associazioni radicali e per i partiti radicali regionali; divengono de] pari vincolanti le deliberazioni adottate a maggioranza semplice, qualora sulle stesse si sia successivamente espresso il consiglio federativo del partito federale con maggioranza dei 2/3.

4.1.3. Il congresso:

a) eleggere il segretario del partito federale; questi propone una giunta di 7 membri, che viene ratificata dal congresso;

b) elegge un numero di membri del consiglio federativo del partito federale Fari ad un terzo dei segretari regionali costituiti;

c) elegge il tesoriere ed il collegio dei revisore dei conti;

d) approva il bilancio consuntivo presentato dal tesoriere e vistato dai revisori dei conti;

e) approva, con maggioranza dei 3/4, lo schieramento unico elettorale nazionale;

f) ratifica le adesioni al partito federale di associazione o gruppi non radicali, proposte dal segretario e deliberate dal consiglio federativo.

4.2.11 Consiglio federativo

4.2.1. E' composto dai segretari dei partiti regionali, dai delegati delle associazioni e gruppi non radicali aderenti a livello federale, dagli eletti al congresso. Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, il segretario e la giunta federale. Il segretario del partito federale presiede le riunioni. Il consiglio federativo si riunisce almeno tre volte l'anno.

4.2.2. Il consiglio federativo:

a) Esprime parere sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del congresso che abbiamo riportato la maggioranza dei 3/4;

si pronuncia sui deliberati del congresso che abbiano riportato la maggioranza semplice; tale parere diviene vincolante se adottato con la maggioranza dei 2/3;

si pronuncia su proposte respinte dal congresso; ove tale parere sia espresso all'unanimità, gli organi federali dovranno dargli attuazione;

si pronuncia su iniziative non trattate dal congresso; ove la pronuncia sia espressa a maggioranza dei 2/3, gli organi esecutivi dovranno darle attuazione; sulle questioni di cui sopra può fare proposte e chiedere notizie all'esecutivo;

esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli siano state sottoposte dal tesoriere;

b) coordina la politica del partito federale con quella dei partiti regionali esprimendo pareri su iniziative politiche di questi ultimi e avanzando agli stessi proposte di iniziativa;

c) esprime parere sugli accordi elettorali stipulati dai partiti regionali per le elezioni regionali e per le elezioni politiche e su quelli stipulati dai Comitati ad hoc per le comunali nei comuni con oltre 500.000 abitanti;

d) delibera a maggioranza semplice sull'adesione di associazioni e gruppi che aderiscono a livello federale;

e) approva il regolamento e l'ordine del giorno del congresso, esamina la documentazione relativa alla verifica poteri;

f) garantisce la circolazione delle informazioni all'interno del partito.

4.3. Il segretario, la giunta

4.3.1. Il segretario è responsabile della attuazione della politica del partito federale, secondo le direttive fissate dal congresso e le pronunce del consiglio federativo. La giunta coadiuva il segretario nello svolgimento delle sue attività.

4.3.2. Il segretario: fornisce, agli organi esecutivi dei partiti regionali, le necessarie direttive per l'attuazione delle deliberazioni vincolanti per tutto il partito; prende accordi con tali organi per l'attuazione delle altre iniziative cui deve dare esecuzione; può chiedere un parere al consiglio federativo sull'attuazione dei deliberati congressuali e delle pronunce del consiglio stesso; sottopone al consiglio federativo le deliberazioni approvate dal congresso a maggioranza inferiore ai 3/4; sottopone altresì al consiglio federativo le proposte respinte dal congresso che ritenga meritevoli di considerazione ed iniziative sulle quali il congresso non si sia pronunciato.

4.4. Il tesoriere

4.4.1. Il tesoriere amministra i fondi a disposizione del partito federale ed è responsabile della loro gestione. Presenta al congresso il bilancio, con una relazione finanziaria. Propone alla giunta e al consiglio federativo le iniziative di politica finanziaria e può chiedere al consiglio federativo un parere su qualsivoglia iniziativa, per ragioni di carattere finanziario.

4.5. Il collegio dei revisori dei conti

4.5.1. E' composto da tre membri nominati dal congresso; ha poteri di revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta al congresso una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

5. ELEZIONI ED ELETTI

5.1. In tutte le elezioni cui partecipa con liste proprie (comunali, provinciali, regionali, politiche) il partito si presenta con la denominazione "Partito Radicale". Gli eletti, nell'esercizio della loro attività rappresentativa, non sono vincolati da mandati né da alcuna disciplina. La libertà di voto non è limitata da deliberazioni dei gruppi degli eletti, deliberazioni che hanno valore indicativo.

NORME TRANSITORIE

Il terzo congresso del partito radicale eleggerà direttamente il segretario del partito, e una direzione di diciannove membri, sulla base di una lista aperta, nella quale sono iscritti tutti coloro che si presentano come candidati. Ogni delegato potrà votare undici nomi. La direzione sarà integrata con i segretari dei partiti regionali, via via che saranno eletti e con rappresentanti delle associazioni e gruppi aderenti a livello federale. I compiti del consiglio federativo saranno assolti dalla direzione fino a quando il consiglio stesso sarà stato costituito. Fino a quando saranno stati costituiti i partiti regionali, i loro compiti sono assolti dal partito federale. Il consiglio federale del partito federale si costituisce con la presenza di almeno dieci segretari di partiti regionali.

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STATUTO 1989

PREAMBOLO (*) ALLO STATUTO DEL PR

Il Partito radicale

proclama il diritto e la legge diritto e legge anche politici del Partito radicale, proclama nel loro rispetto la fonte insuperabile di legittimità delle istituzioni, alla non - collaborazione, alla obiezione di coscienza, alle supreme forme di lotta nonviolenta per la difesa, con la vita, della vita, del diritto, della legge.

Richiama se stesso, ed ogni persona che voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, allo stretto rispetto, all'attiva difesa di due leggi fondamentali quali la Dichiarazione dei diritti dell'uomo (auspicando che l'intitolazione venga mutata in »Diritti della persona ) e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché delle Costituzioni degli Stati che rispettino i principi contenuti nelle due carte; al rifiuto dell'obbedienza e del riconoscimento di legittimità, invece, per chiunque le violi, chiunque non le applichi, chiunque le riduca a verbose dichiarazioni meramente ordinatorie, cioè a non-leggi. Dichiara di conferire all'imperativo del »non uccidere valore di legge storicamente assoluta, senza eccezioni, nemmeno quella della legittima difesa. Delibera che, d'ora in poi, fino alla sconfitta della politica di sterminio per fame e per guerra, a testimonianza di pietà, di umana consapevolezza e di civile dignità, l'emblema del partito venga corretto in modo da risultare »ab

brunato in segno di lutto, onde contrapporlo al rifiuto decretato dal potere degli Stati di almeno onorare con un qualsiasi segno ufficiale l'immensa parte dell'umanità in questi anni, in questi mesi, sterminata.

STATUTO DEL PARTITO RADICALE

1. IL PARTITO

1.1. Le strutture e gli organi

1.1.1. Il Partito radicale è un organismo politico costituito dagli iscritti al partito, dalle associazioni radicali e dalle associazioni o gruppi non radicali aderenti a livello federale. Gli organi del partito federale sono il congresso, il consiglio federale, il primo segretario e la segreteria federale, il tesoriere, il collegio dei revisori dei conti.

1.2. I finanziamenti

1.2.1. I finanziamenti del partito federale provengono dalle quote individuali degli iscritti, dai contributi delle associazioni o gruppi non radicali aderenti a livello federale ai sensi dell'articolo 3.2., da altri contributi individuali - anche di persone che non abbiano vincoli associativi con il partito - in relazione a specifiche attività ed iniziative, dai proventi di particolari attività ed iniziative preventivamente e pubblicamente proposte dal primo segretario e dal tesoriere. I bilanci del partito federale sono pubblici e vengono predisposti sulla base di scritture contabili redatte secondo le norme di una ordinata contabilità. I criteri di impostazione dei bilanci e delle scritture contabili sono predisposti dal tesoriere e approvati dal consiglio federale. Il partito non ammette cariche retribuite.

2. GLI ISCRITTI E LE ASSOCIAZIONI RADICALI

2.1. Gli Iscritti

2.1.1. Chiunque può iscriversi al Partito Radicale. Le condizioni di iscrizione al partito sono l'accettazione del presente statuto, il versamento delle quote individuali al partito federale nella misura stabilita dal congresso federale, l'impegno ad aderire o a costituire associazioni radicali secondo i propri interessi politici, culturali, sindacali o altri. Le iscrizioni sono raccolte dalla segreteria del partito federale, direttamente o tramite le associazioni radicali.

2.2. Le associazioni radicali

2.2.1. Sono costituite ognuna da un minimo di iscritti stabilito dal congresso del partito federale, i quali si associano per conseguire finalità politiche, culturali, sindacali o altre, autonomamente determinate e finanziate, senza riferimento ad un ambito territoriale. Non rientra tra gli scopi delle associazioni radicali la presentazione di proprie liste alle elezioni politiche e amministrative. Sono rette da propri ordinamenti democratici, nel rispetto del presente statuto; hanno una propria denominazione ed un proprio simbolo. Nello svolgere le proprie attività ed iniziative sono tenute ad attuare, per quanto di propria pertinenza e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi esecutivi federali, le deliberazioni vincolanti ai termini del presente statuto. Gli ordinamenti delle associazioni prevedono la nomina di un responsabile della gestione dei fondi, il quale terrà scritture contabili, secondo i criteri unificati stabiliti dagli organi del partito federale.

3. LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI NON RADICALI ADERENTI

3.1. Associazioni e gruppi non radicali che perseguono proprie finalità politiche, culturali, sindacali o altre possono aderire in quanto tali, al Partito radicale. L'adesione di tali associazioni o gruppi non comporta l'iscrizione al Partito radicale dei loro iscritti o aderenti. Il periodo di adesione può anche essere limitato nel tempo e prefissato.

3.2. Si fa luogo all'adesione a livello federale sulla base di accordi fra gli organi direttivi di associazioni o gruppi non radicali e gli organi del partito federale. Gli accordi precisano l'entità e le modalità di versamento del contributo finanziario al partito federale da parte dell'associazione o gruppo che aderisce. Con l'approvazione dell'accordo, l'associazione o gruppo aderente acquista il diritto, per il periodo di adesione, di designare fra i propri iscritti o aderenti i membri effettivi del consiglio federale e i delegati al congresso nel numero fissato negli accordi stessi.

4. ORGANI DEL PARTITO FEDERALE

4.1. Il congresso

4.1.1. E' l'organo deliberativo del partito, di cui stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico, fissandone gli specifici obiettivi e precisandone i settori di attività. Il congresso ordinario ha luogo ogni anno, nella prima settimana di novembre, ed è obbligatoriamente convocato dal primo segretario entro il 30 settembre; il congresso straordinario può essere convocato dal primo segretario, dal consiglio federale con la maggioranza assoluta dei suoi membri, da un terzo degli iscritti da almeno sei mesi al partito.

Il congresso è costituito dagli iscritti al Partito radicale e dai delegati delle associazioni o gruppi non radicali aderenti a livello federale.

4.1.2. Le deliberazioni adottate con la maggioranza dei 3/4 sono vincolanti per le associazioni radicali; divengono del pari vincolanti e deliberazioni adottate a maggioranza semplice, qualora sulle stesse si sia successivamente espresso il consiglio federale con maggioranza dei 2/3.

4.1.3. Il congresso:

a) elegge il primo segretario del partito federale; questi propone una segreteria composta da cinque a undici membri, che viene ratificata dal congresso;

b) elegge un numero di membri del consiglio federale non inferiore a trenta;

c) elegge il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti;

e) ratifica le adesioni al partito federale di associazioni e gruppi non radicali, proposte dal primo segretario e deliberate dal consiglio federale.

4.2. Il consiglio federale

Il consiglio federale è composto:

a) dai membri eletti in Congresso in misura di 35;

b) dai seguenti membri di diritto purché iscritti al PR per il 1989: ex segretari ed ex tesorieri, parlamentari ed ex-parlamentari, ex membri di segreteria e di giunta esecutiva. Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, il primo segretario, la segreteria federale ed il tesoriere. Il consiglio federale elegge nel suo seno un presidente e si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria su richiesta del primo segretario o di 1/5 dei suoi membri.

Il consiglio federale:

a) esprime parere sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del congresso; si pronuncia sui deliberati del congresso che abbiano riportato la maggioranza semplice; tale parere diviene vincolante se adottato con la maggioranza dei 2/3;

si pronuncia su proposte respinte dal congresso; ove tale parere sia espresso all'unanimità, gli organi federali dovranno dargli attuazione; si pronuncia su iniziative non trattate dal congresso; ove la pronuncia sia espressa a maggioranza dei 2/3, gli organi esecutivi dovranno dargli attuazione; sulle questioni di cui sopra può fare proposte e chiedere notizie all'esecutivo; esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli siano sottoposte dal tesoriere;

b) delibera a maggioranza semplice, su proposta del primo segretario, sull'adesione di associazioni e gruppi non radicali;

c) approva il regolamento e l'ordine del giorno del congresso; presenta al congresso una relazione;

d) garantisce la circolazione delle informazioni all'interno del partito.

4.3 Il primo segretario e la segreteria federale.

4.3.1. Il primo segretario è eletto dal congresso ed è responsabile dell'attuazione della politica del partito federale, secondo le direttive fissate dal congresso e le pronunce del consiglio federale. Il primo segretario è coadiuvato dai segretari federali; insieme costituiscono la segreteria federale.

Il primo segretario è il legale rappresentante del Partito radicale, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 4.4. In particolare, nell'esercizio di tale legale rappresentanza, egli propone tutte le azioni giudiziarie che reputi necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi del partito e ne assume la rappresentanza processuale.

Il primo segretario può chiedere un parere al consiglio federale sull'attuazione dei deliberati congressuali e delle pronunce del consiglio stesso; sottopone al consiglio federale le deliberazioni approvate dal congresso a maggioranza inferiore ai 3/4; sottopone altresì al consiglio federale le proposte respinte dal congresso che ritenga meritevoli di considerazioni ed iniziative sulle quali il congresso non si sia pronunciato.

La segreteria riconosce sulla base dei requisiti di cui all'articolo 2.2.1. le associazioni radicali. Promuove gli accordi per l'adesione di associazioni e gruppi non radicali che il primo segretario propone al consiglio federale.

4.4 II tesoriere

4.4.1. Il tesoriere è eletto dal congresso. Amministra i fondi a disposizione del partito federale ed è responsabile della loro gestione. E' il legale rappresentante del partito in tutte le attività economico-finanziarie. Presenta al congresso la relazione e il bilancio annuale. Propone alla Segreteria federale e al consiglio federale le iniziative di politica economico-finanziaria e può chiedere al consiglio federale un parere su qualsivoglia iniziativa, per ragioni di carattere economico-finanziario.

4.5. Il collegio dei revisori dei conti

4.5.1. E' composto da tre membri nominati dal congresso; ha poteri di revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta al congresso una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

NOTE

(*) Il preambolo è stato apposto allo statuto del PR nel XXIV Congresso

1.1.1. Il segretario assunse la denominazione "primo segretario" in seguito alle modificazioni statutarie transitorie decise dal XXXII Congresso, seconda sessione, poi rese definitive dal XXXIV. Così per la segreteria federale.

Il consiglio Federale venne sostituito dal Consiglio Federativo per la prima volta dal 260 Congresso per l'anno '81-'82 che approvò una norma transitoria che istituiva un organo interamente eletto dal Congresso medesimo composto di 35 membri. Per gli anni successivi ogni congresso approvava una norma transitoria in tal senso. Il 32· Congresso stabiliva che per l'87 che il CF sarebbe stato composto da 50 membri del PR sorteggiati tra gli iscritti per l'87. Nello statuto la denominazione "Consiglio Federale" insieme ai nuovi compiti ad esso attribuiti viene opposta dal XXXIV Congresso. 2.2.1. La norma che prevede "non rientra tra gli scopi delle associazioni radicali..." è stata inserita dal XXXIV Congresso. L'art. 2.2.2. è stato sospeso dal 32· congresso 2ª sessione e definitivamente abolito dal 34·.

L'art. 2.3.1. (I partiti regionali radicali) e 2.3.2. sono stati soppressi dal 34· congresso.

art. 3.2. modificato dal 34· congresso.

art. 3.3. soppresso dal 34· congresso.

4.1.1. Ultimo comma modificato dal 34· congresso.

Art. 4.2.1. Modificato dal 35· Congresso riguardo alla composizione del C.F. 1· parte Comma.

Art. 4.2.1. Modificato dal XV Congresso di Firenze (nov. 1975) 1ª parte comma.

Art. 4.3.1. modificato dal 34· congresso cfr. supra.

L'art. 5 (elezioni ed eletti) non compare in nessuna edizione dello statuto deliberato dal 34· congresso quindi si deve ritenere soppresso.

Il 34· Congresso prese la decisione di cambiare il simbolo del partito. Il C.F. del 27.5.'88 affidava il compito di definirlo ad una commissione composta da Pannella, Stanzani, Taradash, Vigevano, Zevi. Venne scelto e adottato un simbolo con la figura stilizzata di Gandhi.

 
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