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Partito radicale - 8 febbraio 1993
STATUTO DEL PARTITO RADICALE

SOMMARIO: Il nuovo statuto del Partito radicale adottato dal XXXVI Congresso del Pr (Roma, 4/8 febbraio 1993). Il congresso ha deliberato:

a) di adottare la proposta statutaria presentata dal primo segretario - la cui ratifica definitiva è demandata al prossimo congresso ;

b) di procedere all'elezione del Segretario e del Tesoriere nonché, in via transitoria, di 60 membri del Consiglio Generale secondo le modalità fissate dal Regolamento del Congresso per l'elezione del Consiglio federale.

Il congresso ha deliberato inoltre che nella prima attuazione dello statuto:

a) non si applichino gli articoli 2.4 (congressi d'area) e 2.5 (comitato di coordinamento);

b) il Consiglio Generale elegga al suo interno un proprio presidente;

c) il prossimo congresso abbia luogo dopo 18 mesi dall'assunzione delle proprie funzioni da parte degli organi statutari.

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PREAMBOLO ALLO STATUTO

Il Partito Radicale

proclama il diritto e la legge, diritto e legge anche politici del Partito Radicale,

proclama nel loro rispetto la fonte insuperabile di legittimità delle istituzioni,

proclama il dovere alla disobbedienza, alla non-collaborazione, alla obiezione di coscienza, alle supreme forme di lotta nonviolenta per la difesa, con la vita, della vita, del diritto, della legge.

Richiama se stesso, ed ogni persona che voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, allo stretto rispetto, all'attiva difesa di due leggi fondamentali quali:

La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo (auspicando che l'intitolazione venga mutata in "Diritti della Persona") e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nonché delle Costituzioni degli Stati che rispettino i principi contenuti nelle due carte; al rifiuto dell'obbedienza e del riconoscimento di legittimità, invece, per chiunque le violi, chiunque non le applichi, chiunque le riduca a verbose dichiarazioni meramente ordinatorie, cioè a non-leggi.

Dichiara di conferire all'imperativo del "non uccidere" valore di legge storicamente assoluta, senza eccezioni, nemmeno quella della legittima difesa.

STATUTO

1. Il Partito

1.1. Le strutture e gli organi

1.1.1. Il Partito Radicale é un organismo politico transnazionale.

Gli organi del Partito Radicale sono il Congresso, l'Assemblea dei Parlamentari, il Consiglio Generale, il Comitato di Coordinamento, i Congressi di area, il Segretario, il Tesoriere, il collegio dei revisori dei conti.

1.1.2. Gli iscritti possono costituirsi in associazioni radicali.

Associazioni e gruppi non radicali che perseguano proprie finalità politiche possono federarsi al Partito Radicale.

1.2. I Finanziamenti

1.2.1. I finanziamenti del partito provengono dalle quote individuali degli iscritti, dai contributi delle associazioni o gruppi non radicali federati al partito ai sensi dell'art.4., da altri contributi - anche di persone o enti che non abbiano vincoli associativi con il partito - e anche in relazione a specifiche attività ed iniziative, dai proventi di particolari attività ed iniziative preventivamente e pubblicamente proposte dal segretario e dal tesoriere, e da contributi di provenienza pubblica (di organismi locali, statali o internazionali), previa approvazione del congresso o del consiglio generale. I bilanci del Partito sono pubblici e vengono predisposti sulla base di scritture contabili redatte secondo le norme di una ordinata contabilità. I criteri di impostazione dei bilanci e delle scritture contabili, nonché il bilancio preventivo, sono predisposti da Tesoriere ed approvati dal Consiglio Generale.

1.2.2. La quota minima di iscrizione al Partito Radicale é stabilita dal Congresso in relazione al prodotto interno lordo (PIL) pro-capite del paese di residenza di ciascun iscritto. Nei paesi in cui l'iscrizione possa essere perseguita dai pubblici poteri, la quota è volontaria.

1.3. Gli iscritti al Partito Radicale

1.3.1. Chiunque può iscriversi al Partito Radicale. L'iscrizione è annuale.

Le condizioni di iscrizione al partito sono l'accettazione del presente Statuto ed il versamento della quota individuale di iscrizione nella misura stabilita dal Congresso.

Le iscrizioni sono raccolte dagli organi esecutivi del Partito.

Gli iscritti non sono tenuti ad alcuna disciplina di partito e, salvo il caso di dimissioni, non possono essere privati della loro qualità di iscritti per tutto il periodo della loro iscrizione.

2. GLI ORGANI

2.1. Il Congresso

2.1.1. E' l'organo deliberativo del Partito, di cui stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico, fissandone gli specifici obiettivi e precisandone i settori di attività. Il Congresso ordinario ha luogo ogni due anni, ed è obbligatoriamente convocato dal segretario per gli ultimi due mesi del biennio. Il Congresso straordinario può essere convocato dal segretario, dal Consiglio generale con la maggioranza assoluta dei suoi membri, da un terzo degli iscritti da almeno sei mesi al partito.

Il Congresso è costituito dagli iscritti al Partito Radicale. Ad esso partecipano rappresentanti di associazioni e gruppi non radicali aderenti al Partito nella misura e nei modi stabiliti dagli accordi di adesione.

2.1.2. Le mozioni politiche adottate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti sono vincolanti per gli organi esecutivi.

Il regolamento del congresso stabilisce modalità di discussione e votazione delle mozioni tali da agevolare la convergenza dei 2/3 dei votanti su una mozione politica a carattere generale. Nel fissare le modalità di presentazione delle mozioni politiche il regolamento stabilisce altresì che esse devono essere appoggiate da almeno 1/3 dei membri del comitato di coordinamento.

2.1.3. Il Congresso:

a) elegge il Presidente del Partito Radicale;

b) elegge il segretario del Partito Radicale, e ratifica la segreteria da lui proposta;

c) elegge il tesoriere del Partito Radicale, e ratifica la giunta di tesoreria da lui proposta;

d) elegge 25 membri del Consiglio Generale;

e) elegge il collegio dei revisori dei conti;

f) fissa le quote di iscrizione.

2.2. L'Assemblea dei Parlamentari

2.2.1. E' l'organo che, in collaborazione con gli altri organi del partito, elabora e coordina l'iniziativa a livello legislativo e parlamentare in attuazione della mozione congressuale.

E' composta dall'insieme dei parlamentari iscritti al PR ed è convocata dal segretario e presieduta dal Presidente del partito.

Si riunisce con la partecipazione del segretario, della segreteria, del tesoriere e della giunta di tesoreria.

In un'apposita riunione in margine al Congresso elegge al proprio interno 25 membri del Consiglio Generale.

2.3. Il Consiglio Generale

2.3.1. E' composto da:

- 25 membri eletti dal Congresso transnazionale

- 25 membri eletti dall'Assemblea dei parlamentari

- i membri eletti dai congressi di area secondo le

seguenti modalità:

aree che comprendono da 11 a 50 iscritti = 1 membro

aree che comprendono da 51 a 200 iscritti = 2 membri

aree che comprendono da 201 a 1000 iscritti = 3 membri

aree che comprendono oltre 1001 iscritti = 4 membri

- i rappresentanti di associazioni e gruppi non radicali aderenti al Partito nella misura stabilita dagli accordi di adesione.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, il segretario, la segreteria, il tesoriere e la giunta di tesoreria.

Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente del Partito e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno. Può essere convocato in via straordinaria dal segretario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2.3.2. Il Consiglio Generale

a) approva il bilancio preventivo sottopostogli dagli organi esecutivi prima della sua prima riunione, nonché i successivi aggiornamenti. Approva il bilancio consuntivo annuale presentatogli dal tesoriere e vistato dai revisori dei conti.

b) delibera, con i poteri congressuali, su materie che gli siano state demandate dal Congresso;

c) esprime parere sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del Congresso;

d) si pronuncia su iniziative non trattate dal Congresso; ove la pronuncia sia espressa a maggioranza dei 2/3 gli organi esecutivi dovranno darle attuazione;

e) esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli vengono sottoposte dal tesoriere;

f) sulle materie di cui ai punti precedenti può fare proposte e chiedere notizie all'esecutivo;

g) su proposta del segretario, determina le aree geografiche di cui al successivo art.2.4.1.

h) ratifica a maggioranza semplice, su proposta del segretario, gli accordi di federazione al partito di associazioni e gruppi non radicali;

i) approva, su iniziativa del segretario, l'ordine del giorno e la proposta di presidenza, di regolamento e di ordine dei lavori del congresso; presenta al congresso una relazione.

2.4. I Congressi di area

2.4.1. Ai congressi di area partecipano tutti gli iscritti al Partito Radicale di una determinata area geografica, che può coincidere o meno con un paese. Le aree vengono determinate dal Consiglio generale, su proposta del segretario, prima della convocazione di cui al successivo punto b).

Si riuniscono in via ordinaria ogni anno, secondo le seguenti modalità:

a) entro e non oltre i primi tre mesi successivi al Congresso transnazionale, per discutere dell'attuazione della mozione congressuale nell'area geografica di competenza e per proporre iniziative conseguenti per l'azione degli organi esecutivi del partito nell'area di competenza.

In questa occasione eleggono i membri di loro competenza al Consiglio generale.

b) entro e non oltre il periodo compreso tra il settimo ed il quarto mese precedente il Congresso transnazionale al fine di avanzare indicazioni di priorità politiche e proposte di iniziative per la mozione del Congresso. Tali indicazioni e proposte devono essere adottate con la maggioranza dei 2/3.

In questa occasione, ogni congresso di area elegge un suo rappresentante al Comitato di Coordinamento, affidandogli il compito di illustrare le indicazioni e proposte votate e di sostenere gli orientamenti espressi dal Congresso.

2.4.2. I congressi di area non possono eleggere organi né adottare deliberazioni vincolanti organi del partito e associazioni. Essi costituiscono un forum di discussione fra gli iscritti e favoriscono la costituzione di associazioni fra loro.

2.5. Il Comitato di Coordinamento

2.5.1. E' composto dal Presidente del Partito, che lo presiede, dal segretario, dal tesoriere e da un rappresentante di ogni congresso degli iscritti di area.

Ha il compito di pervenire al coordinamento e ad una sintesi delle diverse proposte di priorità politiche e di iniziative adottate dai congressi di area, in modo da inviare con sufficiente anticipo a tutti gli iscritti e da presentare poi in Congresso una piattaforma di base per l'elaborazione delle mozioni congressuali.

2.6. Il Presidente

2.6.1. Il presidente del Partito è eletto dal Congresso: il suo mandato dura sino al successivo Congresso.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto, dirime i contrasti di interpretazione in merito fra gli altri organi del partito, presiede il Congresso, con l'ausilio della presidenza effettiva proposta dal Consiglio Generale e ratificata dal Congresso, presiede il Consiglio Generale e il Comitato di Coordinamento.

2.7. Il Segretario

2.7.1. Il segretario è eletto dal Congresso ed è responsabile dell'attuazione della politica del partito radicale, conformemente alla mozione generale votata dal Congresso . Il suo mandato dura sino al successivo congresso. Il segretario è coadiuvato da una segreteria composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri, da lui nominata e ratificata dal Congresso o, con l'autorizzazione del Congresso, dal Consiglio Generale. Ai membri della segreteria il segretario può delegare specifiche competenze.

Il segretario è il rappresentante legale del Partito Radicale, ad eccezione di quanto disposto dall'art.2.8. In particolare, nell'esercizio di tale legale rappresentanza, egli propone tutte le azioni giudiziarie che reputi necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi del partito e ne assume la rappresentanza processuale.

Il segretario

a) assume tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento degli obiettivi fissati;

b) può chiedere un parere al Consiglio generale sull'attuazione dei deliberati congressuali e sulle pronuncie del Consiglio stesso;

c) propone al Consiglio generale iniziative sulle quali il Congresso non si sia pronunciato;

d) convoca l'Assemblea dei parlamentari, il Consiglio generale, il Congresso del partito e i congressi di area;

e) promuove gli accordi per la federazione al Partito di associazioni e gruppi non radicali da proporre alla ratifica del Consiglio generale.

2.8. Il Tesoriere

2.8.1. Il tesoriere é eletto dal Congresso. Il suo mandato dura sino al successivo Congresso. E' coadiuvato da una tesoreria composta da un minimo di tre a un massimo di sei membri, da lui nominata e ratificata dal Congresso o, con l'autorizzazione del Congresso, dal consiglio Generale, e ai cui membri può delegare specifiche competenze.

Amministra i fondi a disposizione del Partito ed é responsabile della loro gestione. Promuove ogni utile iniziativa per l'autofinanziamento e l'acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria; ne riferisce, per averne il parere, al Consiglio generale.

E' il rappresentante legale del Partito in tutte le attività economico-finanziarie. Presenta, di concerto con il segretario, il bilancio preventivo e i suoi successivi aggiornamenti al Consiglio generale e presenta, previo visto dei revisori dei conti, il bilancio consuntivo annuale al Consiglio generale.

2.9. Il Collegio dei Revisori dei Conti

2.9.1. E' composto da tre membri eletti dal Congresso. Ha poteri di revisione ed ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta al Consiglio generale una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

3. LE ASSOCIAZIONI RADICALI

3.1.1. Le associazioni radicali sono costituite dagli iscritti che vi si associano per conseguire determinati obiettivi della mozione congressuale o per finalità politiche o culturali autonomamente determinate.

Si esprimono in nome degli iscritti che vi si organizzano, e non del partito radicale nel suo complesso, né hanno titolo per esercitare il monopolio della presenza organizzata del partito radicale in un ambito territoriale .

Si autofinanziano e si danno i propri ordinamenti interni.

4. LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI NON RADICALI FEDERATI

4.1.1. Associazioni e gruppi non radicali che perseguono proprie finalità politiche, culturali o altro, possono federarsi al Partito Radicale per condurre determinate iniziative politiche su finalità di comune interesse. La federazione di tali associazioni e gruppi non comporta l'iscrizione al Partito Radicale dei loro iscritti o aderenti. Il periodo di federazione può essere anche limitato nel tempo e prefissato.

Si fa luogo alla federazione sulla base di accordi fra gli organi direttivi di associazioni o gruppi non radicali e gli organi del Partito. Per il Partito Radicale gli accordi sono conclusi dal segretario e ratificati dal Consiglio Generale. Gli accordi precisano l'entità e le modalità di versamento del contributo finanziario al partito federale da parte dell'associazione o gruppo che si federa, gli impegni di sostegno reciproco, le forme e la misura della rappresentanza delle associazioni e gruppi federati negli organi del partito.

 
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