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Partito radicale - 7 luglio 1993
NESSUNO TOCCHI CAINO (11) Per discutere lo Statuto

SOMMARIO: A dicembre, al Parlamento europeo, congresso di costituzione della Lega. Per quella data, e per preparare un giornale che lo convochi, attendiamo i vostri interventi scritti

(CAMPAGNA PARLAMENTARE MONDIALE PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE ENTRO IL 2000 - Partito Radicale/Lega Internazionale per l'abolizione della pena di morte entro il 2000)

Lo statuto soddisfa alcune condizioni preliminari che potrebbero consentire alla Lega per l'abolizione della pena di morte entro il 2000 di vedersi riconosciuta lo status di organizzazione non governativa (Ong). Un simile riconoscimento è maggiormente probabile in un paese come il Belgio; per questa ragione, alcuni aspetti specifici sono destinati a soddisfare le leggi belghe. I fini e gli scopi delle Lega sono stati individuati su capitoli specifici del Parlamento europeo (fondi economici per i processi di democratizzazione dei sistemi politici e relativa informazione). Fatte salve le esigenze istituzionali e strutturali, lo statuto garantisce l'adesione diretta e la partecipazione del singolo ai momenti decisionali, operativi e politici. L'organo sovrano è l'Assemblea generale, composta da tutti i soci, che si riunisce in congresso almeno una volta ogni due anni, vota le mozioni ed elegge un Consiglio direttivo di 15 persone. Questo organo, di cui deve fare parte almeno un belga per le ragioni sopra spiega

te, elegge al suo interno una segreteria esecutiva composta da segretario, tesoriere e presidente, con competenze e ruoli definiti e differenziati.

L'ultima figura statutaria di cui si compone l'organizzazione è la Presidenza d'onore, composta da persone di grande prestigio che, anche se non iscritte alla Lega, accettino di rappresentare e promuovere le idee abolizioniste nelle occasioni pubbliche. Particolare rilevanza sulla natura dell'associazione, riveste l'art. 3 che ne descrive i fini: primo fra tutti, il perseguimento dell'abrogazione - entro l'anno 2000 - delle leggi o degli articoli della costituzione o della legge fondamentale che prevedano la pena di morte, comminata a seguito di una sentenza di un tribunale penale legalmente costituito. La Lega non si occupa direttamente di esecuzioni extragiudiziarie, e questa peculiarità è stata ribadita e accettata anche nell'ambito della riunione. A completamento degli aspetti statutari e di identità politica dell'associazione, è stato adottato il criterio federativo (punto 4.1.2.), grazie al quale la Lega può federarsi ad altre organizzazioni abolizioniste o federare organizzazioni che lo richiedano, co

n patti bilaterali decisi di volta in volta e di una durata variabile a seconda della esigenze. Il patto federativo permette di completare il campo di intervento della Lega. Un ultimo aspetto rilevante riguarda le modalità di scioglimento o di modifica dello statuto (art. 9 e punti relativi). Entrambe le cose non possono essere fatte, in prima istanza, se non con i 2/3 dei soci effettivi riuniti in assemblea.

PROPOSTA DI STATUTO

Articolo 1

L'associazione "Lega internazionale per l'abolizione della pena di morte entro il 2000", è un organismo ad adesione diretta o federativa che conduce una campagna parlamentare mondiale per l'abolizione della pena di morte entro il 2000.

1.1. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo, la Segreteria esecutiva -composta dal presidente, dal segretario e dal tesoriere-; la Presidenza d'onore.

Articolo 2

La sede sociale è stabilita in Belgio, 1047 Bruxelles, Rue Belliard 89. La sede può essere trasferita in un qualunque altro luogo dell'agglomerato di Bruxelles mediante una semplice decisione del Consiglio direttivo, pubblicata entro un mese negli Allegati alla Gazzetta Ufficiale Belga.

Articolo 3

La LEGA è un organismo senza fine di lucro, che persegue lo scopo di fare abrogare -entro l'anno 2000 e in tutto il mondo- le leggi o gli articoli della Costituzione o della legge fondamentale che prevedano la pena di morte, comminata a seguito di una sentenza di un tribunale penale legalmente costituito.

3.1. Per perseguire questo scopo la Lega:

· produce e diffonde tutte le teorie e le analisi sulla inutilità del mantenimento della pena capitale nelle legislazioni;

· promuove, nei Parlamenti dei paesi in cui è ancora in vigore la pena di morte, la presentazione di proposte di leggi (o equivalenti) tendenti all'abrogazione della pena capitale dalle legislazioni;

· diffonde le decisioni, le risoluzioni, le leggi o le modifiche costituzionali che abroghino la pena di morte dagli ordinamenti;

· stimola, sostiene, pone in comunicazione e coordina le attività di organizzazioni internazionali, nazionali e locali che abbiano lo scopo di eliminare la pena di morte dalle legislazioni di tutto il mondo;

· lavora, inoltre, in collaborazione con le organizzazioni che promuovono il rispetto dei diritti fondamentali e la democratizzazione dei sistemi politici, di cui l'abrogazione della pena di morte è un elemento fondante.

· promuove ogni iniziativa scientifica, politica e culturale, vada nel senso abolizionista e abbia lo scopo di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica.

Soci

Articolo 4

E' socio della Lega ogni persona che ne faccia richiesta, che aderisca al presente statuto e paghi la quota d'iscrizione stabilita.

4.1. Sono Soci della Lega:

· I soci fondatori (persone fisiche, istituzioni, gruppi o associazioni che abbiano versato la quota minima del 3,7% del P.I.L.).

· I soci ordinari (persone fisiche che abbiano versato la quota minima stabilita dall'Assemblea generale)

· I federati (associazioni o gruppi che perseguano finalità politiche, culturali o altro abolizioniste sulla pena di morte e che chiedano di federarsi alla Lega).

4.1.2. La federazione di tali associazioni o gruppi non comporta l'iscrizione alla Lega dei loro iscritti o aderenti. Il periodo di federazione può anche essere limitato in un tempo prefissato. Si fa luogo alla federazione -anche della Lega verso altri gruppi- sulla base di accordi fra gli organi direttivi delle associazioni contraenti il patto. Per la Lega, gli accordi sono conclusi dalla segreteria esecutiva e ratificati dal Consiglio direttivo. Gli accordi precisano l'entità o la modalità di versamento del contributo finanziario, gli impegni di sostegno reciproco, le forme e la misura della rappresentanza delle associazioni e gruppi federati negli organi della Lega.

4.1.3. Ogni controversia che riguardi l'ammissione di un nuovo socio, o la fine dell'adesione di un socio o di un patto federativo sarà risolta dalla Segreteria esecutiva. Ogni socio è libero di ritirarsi in ogni momento dall'associazione indirizzando per iscritto la propria dimissione alla Segreteria Esecutiva.

4.1.4. Il socio che cessi di fare parte dell'associazione non ha alcun diritto sul fondo sociale.

Articolo 5

La quota di iscrizione è deliberata dall'Assemblea generale.

Assemblea Generale

Articolo 6

L'Assemblea generale è composta dai soci e dai federati con diritto di voto.

6.1. Essa terrà una riunione ordinaria almeno ogni 2 anni e sarà convocata nel luogo e nella data stabiliti dalla segreteria esecutiva.

6.1.2. Su indicazione dl Consiglio direttivo o di un terzo dei suoi membri potranno essere convocate assemblee straordinarie

La convocazione è inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea generale, e deve contenere l'ordine del giorno.

6.1.3. E' possibile essere rappresentati in assemblea generale da un altro socio, il quale potrà essere portatore di una sola delega.

Articolo 7

L'assemblea generale è sovrana

In particolare sono di competenza dell'assemblea generale:

· l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

· l'elezione dei membri del Consiglio direttivo;

· la modifica dello statuto;

· lo scioglimento dell'associazione.

Articolo 8

Salvo le eccezioni statutarie, l'assemblea generale delibera in modo valido qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega.

8.1. Salvo le eccezioni statutarie, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti personalmente o per delega.

Il dibattito, gli atti e le decisioni dell'assemblea generale sono interamente registrate su nastro magnetico; le decisioni e i documenti sono iscritte in un registro firmato e conservato dal presidente esecutivo che lo terrà a disposizione dei soci.

Modificazione degli statuti

e/o scioglimento

Articolo 9

Senza pregiudizio dell'articolo 5 della legge belga relativa alle associazioni internazionali, ogni proposta che abbia il fine di modificare lo statuto o di sciogliere l'associazione deve emanare dal Consiglio direttivo o da almeno 2/3 dei soci effettivi, riuniti in assemblea.

9.1. Il Consiglio direttivo, almeno tre mesi prima della data della Assemblea generale che dovrà decidere sulla proposta di modifica statutaria o di scioglimento, deve portare a conoscenza dei soci dell'odg.

9.1.2. L'assemblea generale può deliberare validamente su detta proposta, solo se almeno 2/3 dei soci sono presenti personalmente o per delega.

9.1.3. Nessuna decisione sarà esecutiva qualora non sia presa con almeno i 2/3 dei voti.

9.1.4. Nel caso in cui detta assemblea non raggiunga il quorum dei 2/3 dei soci, sarà convocata una nuova assemblea generale (alle stesse condizioni di convocazione) che deciderà in modo definitivo e valido sulle proposte in causa, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

9.1.5. L'assemblea generale fissa le modalità di scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Consiglio direttivo

Articolo 10

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo di quindici soci, scelti possibilmente col criterio della rappresentatività territoriale.

Norma transitoria: Il primo Consiglio direttivo sarà nominato fra i soci fondatori, in via straordinaria con la durata massima fino al Congresso di fondazione e con il compito di preparare il Congresso stesso.

10.1. Almeno un membro del consiglio direttivo deve essere di nazionalità belga.

10.2. I membri del Consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea generale per le loro competenze e su proposta del Consiglio direttivo uscente.

10.2.3. Il loro mandato é di un esercizio, ovvero il periodo tra due assemblee generali ordinarie secondo le modalità dell'articolo 6. Il mandato dei membri del Consiglio direttivo è rinnovabile una sola volta consecutiva.

Articolo 11

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, nel luogo prescelto. La sua convocazione può essere effettuata dal Presidente, dal Segretario o dalla maggioranza dei suoi membri.

Articolo 12

Il Consiglio direttivo può deliberare solamente se almeno 8 membri sono presenti; le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di necessità, il voto del Presidente conta per due.

Articolo 13

Tutti gli atti che impegnano l'associazione, salvo procura speciale, sono firmati per quanto di loro competenza dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Segretario o dal Tesoriere, che non dovranno giustificare a terzi i poteri che loro sono conferiti.

La segreteria esecutiva

Articolo 14

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

14.1. Essi compongono la Segreteria Esecutiva che attua le delibere votate dall'Assemblea generale, accoglie i suggerimenti e le indicazioni del Consiglio direttivo ed è responsabile dell'attuazione della politica decisa in Assemblea generale.

14.1.2. E' compito del Presidente di presiedere e convocare le riunioni del Consiglio direttivo; di partecipare alle riunioni della Segreteria esecutiva curandone i verbali; di assicurare l'informazione fra i diversi organi dell'associazione e i soci; di dirimere e istruire contrasti statutari; di presiedere l'apertura dell'Assemblea generale e di presentare in quella sede una relazione sui lavori del Consiglio direttivo; di conservare gli atti dell'Assemblea generale.

14.1.3. Il Segretario è il responsabile per l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, e dal comitato direttivo. Il segretario è coadiuvato da una segreteria composta da un minimo di tre persone a un massimo di sette. Il segretario è il rappresentante legale dell'associazione e, ad eccezione di ciò che compete alla rappresentanza legale del tesoriere, propone tutte le azioni giudiziarie che reputi necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione e ne assume la rappresentanza processuale. Il segretario assume tutte le iniziative che ritiene necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea generale.

14.1.4. Il tesoriere è il responsabile della politica finanziaria della LEGA. Ad egli compete di promuovere ogni utile iniziativa per l'autofinanziamento e l'acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria; amministra i fondi a disposizione della Lega ed è responsabile della loro gestione. Il tesoriere è coadiuvato da una tesoreria composta da un minimo di tre persone a un massimo di cinque. E' il rappresentante legale dell'associazione in tutte le attività economiche e finanziarie. Presenta, di concerto con il segretario e il presidente, un bilancio preventivo e i suoi successivi aggiornamenti al Consiglio direttivo.

Articolo 15

La presidenza d'onore

La presidenza d'onore è costituita da personalità della scienza, della cultura e della politica che abbiano promosso la campagna per l'abolizione della pena di morte entro il 2000. Essa, su mandato della segreteria esecutiva, può rappresentare la LEGA presso i giornali, le riviste, le televisioni; i convegni internazionali e i nei dibattiti, svolgendo un'azione di promozione delle idee abolizioniste.

Articolo 16

Bilanci: preventivo e consuntivo

Il Consiglio direttivo è tenuto a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale il bilancio consuntivo dell'esercizio terminato, e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

L'esercizio sociale ordinario (a termini di legge) corrisponde all'anno solare. Un esercizio con durata diversa, che coincida con l'intervallo tra due assemblee generali, può essere deciso dal Consiglio direttivo.

Disposizioni generali

Articolo 17

Tutto ciò che non sia espressamente previsto dal presente statuto ed in particolare le pubblicazioni da farsi negli allegati alla Gazzetta Ufficiale Belga dovrà considerarsi regolamentato dalla legge (belga) del 25 Ottobre 1919, modificata il 6.12.54, sulle associazioni internazionali che perseguono un fine filantropico, religioso, scientifico, artistico o pedagogico.

 
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