SOMMARIO: Il regolamento è suddiviso in 7 capitoli e 17 articoli (con paragrafi): 1) Membri; osservatori ed esperti; ufficio di Presidenza; segretariato; 2) Convocazione; svolgimento delle sedute plenarie; diritto alla parola; mozioni di procedura; 3) Mozioni e raccomandazioni; ordine dei lavori dell'Assemblea; emendamenti; 4) Elezione dei membri dell'Assemblea dei parlamentari al Consiglio generale; 5) Procedura di voto; voto a maggioranza; contenuto vincolante dei documenti adottati; 6) Le lingue ufficiali; 7) relazione sui lavori dell'Assemblea.
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CAPITOLO I
Art. 1: Membri
1. Membri dell'Assemblea sono i parlamentari iscritti per l'anno in corso al Partito Radicale (parlamentari europei e parlamentari nazionali); sono parimenti membri i ministri in carica e gli ex ministri iscritti per l'anno in corso al Partito Radicale; partecipano all' Assemblea dei Parlamentari il Presidente del Partito - che ne fa parte a tutti gli effetti - il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente del Consiglio Generale, nonché i membri della Segreteria e della Tesoreria del Partito Radicale, senza diritto di voto.
2. Per le sedute plenarie la ripartizione dei posti si effettua secondo l'ordine alfabetico dei membri.
Art. 2: Osservatori ed esperti
1. Posti riservati saranno predisposti per quei participanti a cui sarà stato accordato uno status consultivo o comunque invitati ad assistere ai lavori in qualità di osservatori o esperti.
2. Osservatori ed esperti non hanno diritto di voto, ma l'Assemblea ha facoltà di accordare loro la parola. Essi possono fare dichiarazioni scritte all'Assemblea, indirizzando tali testi al Presidente.
Art. 3: Ufficio di Presidenza
1. Conformemente allo Statuto, l'Assemblea dei Parlamentari è presieduta dal Presidente del Partito Radicale che ne segue l'attività dei componenti.
2. L'Assemblea dei parlamentari elegge un primo Vice-Presidente e cinque Vice Presidenti con l'incarico di dirigere, di concerto con il Presidente e su richiesta di questi, i lavori dell'Assemblea, assicurare il buon andamento dei lavori e di svolgere i compiti loro affidati dal presente Regolamento.
3. Il Presidente ed i Vice-Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. Il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale partecipano ai lavori dell'Ufficio di Presidenza senza diritto di voto.
Art. 4: Segretariato
L'Assemblea dei Parlamentari è assistita da un segretario generale nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario del Partito.
Il Segretario Generale coordina le attività del segretariato dell'Assemblea designato dal Presidente, sulla base delle indicazioni del Segretario e del Tesoriere del Partito.
Il segretario generale, oltre ad assicurare, sotto l'autorità dell'Ufficio di Presidenza, il buon svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, assicura altresì, sotto la responsabilità del Presidente, e in sintonia con gli organi esecutivi del Partito, il seguito dato ai testi adottati, la conformità dei testi delle proposte di iniziativa parlamentari e legislative comuni per la loro presentazione nei parlamenti ed il coordinamento operativo conseguente.
CAPITOLO II
Art. 5: Convocazione
1. L'Assemblea è convocata in margine ai lavori del Congresso per eleggere i suoi membri al Consiglio Generale e, successivamente, in via ordinaria una volta l'anno, su un ordine del giorno prestabilito.
2. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, su richiesta del Segretario e del Tesoriere, o se ne facciano domanda almeno un terzo dei membri.
3. Comunicazione di data e luogo deve avvenire con anticipo di almeno cinquanta giorni. La convocazione per una riunione straordinaria deve pervenire ai membri almeno venticinque giorni prima.
Art. 6: Svolgimento delle sedute plenarie
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, e parimenti pubblici sono i resoconti dei lavori pubblicati sotto la responsabilità dell'Ufficio di Presidenza.
2. Il Presidente ha in particolare il compito:
a) di aprire, sospendere e togliere le sedute;
b) di far osservare il Regolamento
c) di dirigere i dibattiti in Assemblea;
d) di mantenere l'ordine, concedere la facoltà di parlare,
chiudere le discussioni, mettere le questioni ai voti e
proclamare i risultati delle votazioni.
3. Su proposta del Presidente, l'Assemblea può decidere di sospendere le sedute plenarie per riunioni di commissioni. Le commissioni riferiscono in seduta plenaria sul risultato dei loro lavori.
Art. 7 : Diritto alla parola
1. I membri che chiedono di parlare sono iscritti nell'elenco degli oratori. I membri possono intervenire solo se invitati dal Presidente.
2. Il Presidente da facoltà di parola secondo l'ordine di iscrizione, cercando per quanto possibile che intervengano alternativamente oratori di opinioni e lingue diverse.
3. Il Presidente può, per il buon ordine dei lavori, proporre di fissare un tempo limite per gli interventi.
4. Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale hanno facoltà di intervenire senza limiti di tempo.
5. Il tempo di parola é limitato a tre minuti per:
a) una dichiarazione di voto;
b) un richiamo al regolamento;
c) una mozione di procedura
d) una dichiarazione per fatto personale;
e) une richiesta di aggiornamento della discussione;
f) l'illustrazione di un emendamento;
Art. 8: Mozioni di procedura
1. La facoltà di parlare é concessa con precedenza al membro che ne fa domanda per:
a) una mozione di procedura
b) un richiamo al Regolamento
c) una richiesta di aggiornamento della discussione;
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 hanno la precedenza rispetto alla questione principale e ne sospendono la discussione.
3. Il Presidente, verificata la ricevibilità delle mozioni, le mette in votazione dopo aver dato la parola ad un oratore a favore e ad un oratore contrario.
CAPITOLO III
Art. 9: Mozioni e raccomandazioni.
1. Ai sensi del presente Regolamento, per mozione e raccomandazione si intende il testo di una risoluzione sottoposta al voto dell'Assemblea. Le risoluzioni si dividono in mozioni e raccomandazioni.
2. Nel rispetto delle delibere congressuali e nel quadro delle priorità, dei progetti e delle campagne politiche fissate dal Consiglio Generale, il Segretario ed il Tesoriere del Partito propongono all'Assemblea le mozioni di iniziativa parlamentare e legislativa comuni da condurre nell'ambito di tutti o parte dei parlamenti da cui provengono i membri dell'Assemblea. Alle stesse condizioni, il Presidente o almeno quaranta membri possono parimenti proporre mozioni di iniziativa parlamentare e legislativa comuni. Il dibattito generale si svolge su tali mozioni.
3. Ciascun membro può presentare una raccomandazione. Per essere depositata, una raccomandazione deve essere sottoscritta da almeno venti membri.
4. Una motivazione può essere allegata al testo di una mozione o di una raccomandazione al fine di illustrarne il contenuto. Tale testo non viene posto in votazione.
5. Le raccomandazioni sono indirizzate all'Ufficio di Presidenza che ne giudica la ricevibilità.
6. La proposta di inclusione di raccomandazione all' ordine del giorno dell'Assemblea è di competenza dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 10: Ordine dei lavori dell'Assemblea
1. L'Assemblea si pronuncia innanzitutto sulle mozioni di iniziativa parlamentare e legislativa comuni; successivamente, l'Ufficio di Presidenza propone all'Assemblea la procedura da seguire in merito alle raccomandazioni.
2. Mozioni e raccomandazioni possono essere emendate.
3. Allorché la discussione generale e l'esame dei testi sono terminati, prima della votazione finale possono avere luogo dichiarazioni di voto.
Art. 11: Emendamenti.
1. Ogni membro può presentare emendamenti ai testi delle risoluzioni. Per essere depositato, un emendamento deve essere sottoscritto da almeno dieci membri se riguarda mozioni di iniziativa parlamentare e legislativa comuni, e da almeno cinque membri se riguarda raccomandazioni.
2. Gli emendamenti vertono sul testo che intendono modificare. Gli emendamenti sono firmati dai loro autori e presentati in tempo utile per essere distribuiti prima del relativo dibattito. Il Presidente decide della ricevibilità degli emendamenti; l'Ufficio di Presidenza fissa il termine per la presentazione degli emendamenti.
3. Gli emendamenti hanno la precedenza nel dibattito sul testo, e sono messi ai voti prima del testo stesso.
4. Se due o più emendamenti vertono sul medesimo paragrafo di una risoluzione, l'emendamento che si allontana di più dal testo originale ha la precedenza sugli altri e viene posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento che viene così ad avere la precedenza e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il Presidente decide.
CAPITOLO IV
Art. 12: Elezioni dei membri dell'Assemblea dei Parlamentari
al Consiglio Generale.
1. L'Assemblea dei Parlamentari elegge venticinque dei suoi membri al Consiglio Generale.
2. L'elezione dei membri al Consiglio Generale avviene su liste bloccate e contrapposte, formate al massimo da un numero di candidati pari a 2/3 degli eligendi.
La ripartizione degli eletti tra le liste concorrenti avviene su base maggioritaria, attraverso l'attribuzione di 2/3 degli eletti alla lista che raccoglie la maggioranza dei voti e di 1/3 all'altra lista.
Quando vi fossero più di due liste concorrenti, la ripartizione di 1/3 degli eletti tra le liste che risultino minoritarie avviene su base proporzionale con recupero dei maggiori resti e, all'interno di ciascuna lista, secondo l'ordine con il quale i candidati sono stati presentati.
Ciascuna lista deve comprendere anche candidati supplenti in numero pari alla metà degli eligendi.
NORMA TRANSITORIA
Per la sua prima riunione, conformemente alla mozione congressuale votata l'8 febbraio 1993, l'Assemblea dei Parlamentari elegge quaranta dei suoi membri al Consiglio Generale secondo le modalità indicate dall'articolo 11, paragrafo 2.
CAPITOLO V
Art. 13: Procedura di voto
1. Ogni membro dell'Assemblea ha il diritto di voto. Il voto per procura non è ammesso.
2. I membri votano per alzata di mano. Se il risultato viene contestato, il voto viene ripetuto. Se ancora una volta il voto é contestato, l'Assemblea vota per alzata e seduta.
3. Se almeno quaranta membri lo richiedono, la votazione ha luogo per appello nominale.
4. L'appello nominale si esprime con "si", "no", o "astensione".
5. Il Presidente é responsabile per il computo dei voti e proclama il risultato delle votazioni. Per l'approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro.
6. A parità di voti, la risoluzione o l'emendamento é respinto.
Art. 14: Voto a maggioranza
1. Le decisioni sono prese sulla base della maggioranza dei voti espressi.
Art. 15: Contenuto vincolante dei documenti adottati.
1. Le mozioni di iniziativa parlamentare e legislativa comuni adottate con la partecipazione di almeno un quarto dei membri sono vincolanti per gli organi esecutivi del Partito nonché per l'insieme dei membri dell'Assemblea che sono tenuti a darvi attuazione.
Le raccomandazioni sono indirizzate agli organi esecutivi: il Segretario ed il Tesoriere fanno rapporto all'Assemblea sul seguito dato alle mozioni ed alle raccomandazioni a loro indirizzate nella riunione successiva.
CAPITOLO VI
Art. 16: Lingue ufficiali
1. Le lingue ufficiali dell'Assemblea sono il francese, l'inglese, il russo, l'italiano nonché la lingua del paese in cui si tiene la riunione.
2. Gli interventi effettuati in una delle lingue ufficiali dell'Assemblea sono tradotti simultaneamente nelle altre lingue ufficiali.
CAPITOLO VII
Art. 17: Relazione sui lavori dell'Assemblea.
1. L'Ufficio di Presidenza ha la responsabilità di fornire ad ogni membro una relazione sui lavori dell'Assemblea.
2. Tale relazione contiene il processo verbale, l'insieme dei testi adottati e l'elenco dei participanti. I membri che volessero presentare punti aggiuntivi possono chiedere che siano inclusi nella relazione sui lavori dell'Assemblea.