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Partito radicale - 15 luglio 1993
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE DEL PARTITO RADICALE

SOMMARIO: Il regolamento è suddiviso in 7 capitoli e 28 articoli. I capitoli sono i seguenti: 1) Costituzione del Consiglio; 2) I Consiglieri; 3) Il Presidente del Consiglio Generale; 4) Le Commissioni; 5) L'ordine del giorno; 6) La discussione; 7) Le votazioni.

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CAP. I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1

La prima riunione del Consiglio è convocata entro tre mesi dalla conclusione del Congresso. Successivamente, il Consiglio è convocato entro il primo semestre dell'anno.

A convocarla provvede il Segretario del Partito, che la presiede fino all'insediamento del Presidente.

L'elezione del Presidente è prevista al primo punto dell'ordine del giorno della riunione.

CAP. II

I CONSIGLIERI

Art. 2

Sono membri del Consiglio gli eletti che siano iscritti al Partito Radicale per l'anno in corso. Il consigliere che quarantacinque giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale non risulti iscritto decade dal mandato.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di membro degli organi esecutivi del Partito.

Nei casi di decadenza o incompatibilità, subentra quale membro del Consiglio il primo dei supplenti che risulti iscritto al Partito al momento della constatazione della vacanza.

Art. 3

Le dimissioni di un consigliere vengono presentate per iscritto al Presidente. Su di esse il Consiglio delibera nella prima riunione successiva alla loro presentazione. Fino al momento della deliberazione consiliare, le dimissioni possono essere ritirate per iscritto.

Ove le dimissioni siano accettate, subentra quale membro del Consiglio il primo dei supplenti risultante iscritto al Partito al momento della presentazione delle dimissioni da parte del consigliere cessante.

CAP. III

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 4

L'elezione del Presidente del Consiglio Generale avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se, dopo due votazioni, nessun candidato ha raggiunto tale maggioranza, alla terza votazione il Presidente viene eletto a maggioranza dei voti espressi.

Art. 5

Il Presidente presiede il Consiglio e lo rappresenta. Assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare lo Statuto ed il regolamento; mantiene, per conto del Consiglio, i rapporti con gli altri organi del Partito e coordina l'attività delle commissioni di studi eventualmente nominate dal Consiglio.

Il Presidente è coadiuvato nella sua attività da un Ufficio di Presidenza eletto dal Consiglio al proprio interno e composto da sei vicepresidenti.

L'Ufficio di Presidenza è assistito, per il buon svolgimento delle riunioni, da una segreteria designata dal Presidente anche sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario del Partito.

Art. 6

In applicazione delle norme del regolamento, il Presidente da e toglie la parola, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia i risultati.

Il Presidente designa gli eventuali relatori, anche esterni al Consiglio, sui singoli punti all'ordine del giorno.

Art. 7

Il Presidente convoca il Consiglio in via ordinaria una volta l'anno, su un ordine del giorno prestabilito. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria dal Presidente, su richiesta del Segretario e del Tesoriere, o se ne fanno domanda almeno un terzo dei suoi membri.

Comunicazione di data e luogo della riunione deve pervenire ai consiglieri con un anticipo di almeno un mese. La convocazione per una riunione straordinaria deve pervenire ai consiglieri con almeno quindici giorni di anticipo.

Art. 8

Il Presidente ha facoltà di invitare non membri del Consiglio a prender parte ai lavori limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno o per l'intera seduta.

L'invito a non membri può essere deliberato altresì dal Consiglio all'inizio della seduta.

Art. 9

1/5 almeno dei membri del Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente. La mozione viene posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva. La mozione è votata a maggioranza dei voti espressi, sempre che sia presente almeno la metà più uno dei membri.

Se la mozione è approvata si provvede all'immediata elezione del Presidente.

Art. 10

Le dimissioni del Presidente vengono messe in discussione al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla loro presentazione.

Qualora siano accettate, si procede all'immediata elezione del Presidente.

Art. 11

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente eletto con il maggior numero di voti.

Qualora il Presidente decada dalla carica di consigliere, il vicepresidente eletto con il maggior numero di voti ne assume le funzioni fino alla successiva convocazione del Consiglio; in quella occasione ne presiede i lavori fino all'elezione del Presidente, messa al primo punto dell'ordine del giorno della riunione.

Qualora un vice presidente decada dalla carica di consigliere, il Consiglio procede alla sua sostituzione nella sua prima successiva riunione.

CAP. IV

LE COMMISSIONI

Art. 12

Il Consiglio può decidere la costituzione di commissioni di studio su singoli argomenti, ne elegge i componenti e stabilisce i termini entro i quali le commissioni riferiscono al Consiglio.

Le Commissioni presentano al Consiglio relazioni sui propri lavori ed eventuali proposte.

CAP. V

L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 13

l'ordine del giorno proposto dal Presidente, dopo consultazione con il Segretario ed il Tesoriere del Partito è discusso, eventualmente modificato, ed approvato all'inizio della seduta. Il Presidente è tenuto a segnalare nella convocazione eventuali proposte di punti da inserire all'ordine del giorno che singoli consiglieri gli facciano pervenire prima della convocazione e che egli non ritenga di far proprie.

Art. 14

Il Consiglio delibera nell'ambito dei poteri ad esso affidati dallo Statuto del Partito Radicale.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su materie che non figurino all'ordine del giorno adottato.

Art. 15

Il Segretario ed il Tesoriere presentano innanzitutto al Consiglio una relazione generale sulle priorità, sui progetti e sulle campagne che intendono assumere, nonché sul bilancio preventivo e sui consuntivi annuali relativi alle attività da svolgere ed a quelle svolte.

Il dibattito generale si tiene su tali relazioni.

Art. 16

A conclusione di un dibattito generale, il Presidente del Consiglio o almeno venti membri possono proporre mozioni generali, sotto forma di risoluzioni.

Il Presidente del Consiglio o almeno dieci membri possono altresì proporre raccomandazioni.

Le raccomandazioni sono indirizzate all'Ufficio di Presidenza, che ne giudica la ricevibilità.

Mozioni e raccomandazioni possono essere emendate.

CAP. VI

LA DISCUSSIONE

Art. 17

I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso il Presidente. Il Presidente dà facoltà di parola secondo l'ordine di iscrizione, cercando per quanto possibile che intervengano alternativamente oratori di opinioni e lingue diverse.

Art. 18

Il Presidente decide il momento della chiusura delle iscrizioni a parlare sul punto all'ordine del giorno. Comunica tale decisione al Consiglio al più tardi prima di dare la parola all'iscritto al termine del cui intervento intende chiudere le iscrizioni.

In via di principio, la durata degli interventi non è limitata. Su proposta del Presidente o di singoli consiglieri, vengono votate limitazioni di tempo agli interventi.

Art. 19

Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Partito possono chiedere la parola in qualunque momento della discussione. La parola viene loro concessa immediatamente al termine dell'intervento in corso, senza limiti di tempo.

Il Presidente del Consiglio Generale può intervenire in qualunque momento della discussione, per richiamare o precisare i temi all'ordine del giorno, per agevolare il miglior andamento dei lavori, ovvero per un intervento sul merito di una questione.

Art. 20

Si può chiedere la parola per richiamo al regolamento in ogni momento della seduta. La parola viene concessa immediatamente al termine dell'intervento in corso. Le decisioni in merito a tali richiami spettano al Presidente, che ha facoltà di interrogare il Consiglio.

Art. 21

Le questioni procedurali e le mozioni d'ordine possono essere proposte in qualsiasi momento. Il Presidente, verificatane la ricevibilità, le mette immediatamente in votazione dopo aver dato la parola ad un oratore a favore e ad un oratore contrario.

Art. 22

Si può chiedere di avere la parola per fatto personale al termine dell'intervento in corso. In tali casi chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale e spetta al Presidente stabilire se esso sussista.

CAP. VII

LE VOTAZIONI

Art. 23

Il Consiglio Generale si pronuncia innanzitutto sulle mozioni generali; successivamente, l'Ufficio di Presidenza propone al Consiglio la procedura da seguire in merito alle raccomandazioni.

Allorché la discussione e l'esame dei testi sono terminati, prima della votazione finale possono avere luogo dichiarazioni di voto.

Art. 24

Ciascun membro può presentare emendamenti ai testi delle risoluzioni. Per essere depositato, un emendamento deve essere sottoscritto da almeno dieci membri se riguarda mozioni generali e da almeno cinque membri se riguarda raccomandazioni.

Gli emendamenti vertono sul testo che intendono modificare, sono firmati dai loro autori e presentati in tempo utile per essere distribuiti prima del relativo dibattito.

Il Presidente decide della ricevibilità degli emendamenti.

L'Ufficio di Presidenza fissa il termine per la presentazione degli emendamenti.

Art. 25

Ove non diversamente previsto da questo regolamento e dallo Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi, sempre che sia presente almeno la metà più uno dei membri. Per l'approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro.

Art. 26

I membri votano per alzata di mano. Si vota per appello nominale per disposizione del Presidente.

Art. 27

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova per disposizione del Presidente, o se ne viene fatta richiesta da un consigliere prima della proclamazione. In sede di verifica possono votare solo coloro che erano presenti alla votazione da verificare.

Art. 28

Le modifiche del regolamento sono votate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Generale.

 
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