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Radio Radicale - 28 settembre 1993
Vademecum per la presentazione delle liste
Amministrative del 21 novembre

Le norme da conoscere

SOMMARIO: Dettagliato manuale contenente tutte le norme che regolano la presentazione delle candidature e delle liste per le elezioni amministrative.

(RADIO RADICALE, 28 settembre 1993)

Preparazione delle candidature

1. candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato a Sindaco e il programma amministrativo. Dei candidati si deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi.

A) nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. I consiglieri da eleggere sono:

· 12 nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

· 16 nei Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

B) nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti:

ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. I consiglieri da eleggere sono:

· 20 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti

· 30 nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti

· 40 nei Comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti (e i capoluoghi di provincia, anche se aventi una popolazione inferiore)

· 46 nei Comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti

· 50 nei Comuni con popolazione da 500.001 a unmilione di abitanti

· 60 nei Comuni con popolazione con più di un milione di abitanti.

2. dichiarazione di presentazione delle candidature

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo.

SONO NECESSARI:

A) numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati al consiglio comunale e della candidatura alla carica di Sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta da:

·non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

· non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

· non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

· non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

· non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

· non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

· non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

· non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

· non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni.

I candidati non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.

B) Dichiarazione da parte del candidato a Sindaco, di collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale.

Tale dichiarazione a efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

C) Sottoscrizione da parte

dei presentatori

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dalle firme degli elettori presentatori. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista e nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati; nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo, a condizione che, all'atto di presentazione delle candidature o della lista sia allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice conciliatore, cancelliere di pretura e di tribunale, Sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il Sindaco assente o impedito, assessore appositamente delegato, presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, funzionario appositamente incaricato dal Sindaco, giudice di pace e segretario giudiziario. Devono essere riportati gli estremi del documento di identificazione.

D) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche la indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale; nonchè di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

3. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune

E' necessario che la lista di candidati sia corredata dei certificati (anche collettivi) comprovanti che ciascun sottoscrittore è iscritto nelle liste elettorali del Comune in cui viene presentata la lista. I certificati dovranno essere rilasciati dal Sindaco nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta. Per qualsiasi motivo dovesse verificarsi il ritardo i Prefetti dovranno avvalersi della facoltà loro concessa dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949 n.277, per inviare, presso il Comune inadempiente, un Commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

4. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura

per la carica di Sindaco e di accettazione della candidatura per la carica di consigliere comunale

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate al paragrafo 2. lettera C).

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune; né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

5. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate al paragrafo 3.

6. modello di contrassegno di lista

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni.Si dovrà quindi presentare, per ogni candidato alla carica di Sindaco e per ogni lista, un modello di contrassegno, che sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare, potrà essere anche figurato ma non colorato.

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A partire dalle ore 8 di venerdì 22 ottobre ed entro le ore 12 di sabato 23 ottobre, dovrà essere consegnata alla Segreteria comunale:

1. la lista dei candidati a consigliere comunale con l'indicazione del Sindaco con cui si è collegati

2. la dichiarazione di accettazione di collegamento alla lista da parte del candidato a Sindaco

3. le firme dei cittadini - iscritti nelle liste elettorali del Comune - che presentano la lista dei candidati al Consiglio comunale e alla carica di Sindaco.

4. il simbolo che affianca il candidato a Sindaco e con cui si presenta la lista dei candidati a Consigliere comunale.

Le firme dei candidati -a Sindaco o a Consigliere comunale- e dei presentatori della lista dovranno essere autenticate e corredate di certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Queste in estrema sintesi le operazioni necessarie per presentare la candidatura del Sindaco e la lista dei candidati a Consigliere comunale. La legge stabilisce obblighi e modalità per ciascuna operazione, abbiamo perciò estratto le informazioni più importanti che sono l'indispensabile

 
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