Cee: verso una Carta dei diritti dei detenutiSOMMARIO: In occasione della audizione pubblica tenutasi a Bruxelles il 28 settembre "per elaborare una carta europea dei diritti dei detenuti", e nel corso della quale è stato sentito anche, come esperto, Sergio D'Elia, si discutono i principali problemi sollevati dal tema, partendo dalla constatazione che "le due concezioni dominanti della pena, quella retributiva e quella rieducativa, sono in crisi". Occorre "togliere allo Stato il ruolo di supplenza e la presa a carico di tanti conflitti", e attuare una "riforma del sistema sanzionatorio e penitenziario, che preveda soluzioni caso per caso".
(1994 - IL QUOTIDIANO RADICALE, 4 novembre 1993)
Il Parlamento Europeo, il 28 settembre, ha tenuto a Bruxelles una audizione pubblica per elaborare una Carta europea dei diritti dei detenuti che superi la disparità dei codici penali e penitenziari dei vari Paesi. Attualmente, in Europa, le pene massime variano dai dieci anni della Svezia ai trent'anni di Italia e Spagna, e mediamente sono di quindici anni come in Germania. Con l'eccezione della Spagna, negli altri Paesi c'è l'ergastolo; in alcuni non ci sono pene accessorie, in altri è prevista la condizionale a metà pena; in tutti vigono norme sull'espulsione dei detenuti stranieri e misure di sicurezza che limitano la libertà di circolazione nel Paese e fuori.
"Le due concezioni dominanti della pena, quella retributiva e quella rieducativa, sono in crisi" - ha affermato nel corso dell'audizione Sergio D'Elia, membro della segreteria del Pr, invitato come esperto.
"Considerare il carcere come risarcimento di un danno arrecato, e calcolarlo sui venti, trenta anni di pena o sull'ergastolo, non tiene conto della perdita di senso (della misura) che il tempo e il lavoro hanno subìto nella società dell'informazione".
I dieci anni di carcere di mezzo secolo fa non "corrispondono" ai dieci anni di oggi: la libertà, le conoscenze, le relazioni sociali, le merci, di cui un individuo allora, in dieci anni, poteva godere o essere privato, equivalgono oggi - con la velocità e i media del nostro tempo e delle nostre società - ad un complesso di "beni" infinitamente maggiore. D'altra parte il carcere non riesce ad assolvere alla funzione "rieducativa" che molti ordinamenti gli assegnano. I luoghi e i tempi della detenzione costituiscono la migliore scuola del delitto.
L'"emergenza" che fa esplodere il carcere ha origine nelle leggi, nelle scelte di politica criminale e penitenziaria. In Italia, vi sono oggi oltre 50.000 detenuti contro i 26.000 presenti due anni fa, il doppio di quanti gli istituti possano ospitare; il 31% di essi sono tossicodipendenti, il 15% stranieri extracomunitari, il 60% imputati in attesa di giudizio. Mentre si elaborano sempre nuove ipotesi di reato (e spesso sono crimini senza vittime) continuiamo a perseguire "delitti" che non costituiscono un torto reale al gruppo sociale, e a infliggere pene detentive per tutti i reati e per tutti i condannati. Eppure, ai fini di una maggiore sicurezza sociale, basterebbe concentrare la repressione sui soli comportamenti che costituiscano un pericolo per la società e a proposito dei quali gli altri controlli si siano rivelati inefficaci.
Cominciamo col togliere allo Stato il ruolo di supplenza e la presa a carico di tanti conflitti. La polizia che arresta il colpevole, l'istruzione del processo, il giudice penale che lo condanna, la detenzione per un anno, il giudice civile per il risarcimento... e poi le pene accessorie: che spreco! Quando, per i reati minori, tutto potrebbe risolversi in un rapporto diretto tra le parti, ferma restando l'azione di polizia, e il ricorso al giudice civile solo in caso di disaccordo. Riparazioni individuali e attività di pubblica utilità sono certamente più convenienti per lo Stato e per i cittadini.
E' necessaria una riforma del sistema sanzionatorio e penitenziario che preveda soluzioni caso per caso. Per i reati meno gravi e per i condannati meno pericolosi il giudice del processo fisserà una sanzione alternativa al carcere scegliendo tra le attuali pene accessorie, misure di prevenzione, misure di sicurezza, lavoro di pubblica utilità e misure alternative alla detenzione, da considerare come sanzioni autonome. Per i reati più gravi e i condannati più pericolosi si possono applicare pene non superiori nel massimo a 10, 15 anni, come sono mediamente previste in Europa. Per i reati di non particolare gravità e per condannati non particolarmente pericolosi è possibile adottare un sistema misto: applicare in sentenza una pena detentiva di un certo periodo alla fine del quale scatti automaticamente una misura alternativa.