SOMMARIO: Atto giudiziario "di significazione e diffida" indirizzato da Emma Bonino, nella sua qualità di segretaria del P.Radicale, nei confronti del Presidente della Rai, Claudio Dematté, del Direttore generale Gianni Locatelli, nonché dei direttori dei TG e dei GR, affinché - tenuto conto dei dati di rilevamento del Centro di Ascolto radicale, del fatto che la "diffusione di programmi radiotelevisivi costituisce un servizio pubblico", del fatto che il "venir meno" dei principi che regolano tale servizio "realizza un contrasto formale...ecc." - essi non vogliano "proseguire" nell'opera di disinformazione condotta nei confronti della Lista Pannella. Preannuncia di voler adire, se necessario, alle vie legali. [N.B. Analogo atto di significazione viene presentato in contemporanea da Marco Pannella, per la Lista Marco Pannella].
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AL PRESIDENTE DELLA RAI
Radiotelevisione italiana
Dott. Claudio DEMATTE'
AL DIRETTORE GENERALE RAI
Dott. Gianni LOCATELLI
e p.c. AL DIRETTORE DEL TG1
Dott. Demetrio VOLCIC
e p.c. AL DIRETTORE DEL TG2
Dott. Alberto LA VOLPE
e p.c. AL DIRETTORE DEL TG3
Dott. Sandro CURZI
e p.c. AL DIRETTORE DEL GR1
Dott. Livio ZANETTI
e p.c. AL DIRETTORE DEL GR2
Dott. Vincenzo PORCACCIA
e p.c. AL DIRETTORE DEL GR3
Dott. Corrado GUERZONI
ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA
La sottoscritta Emma Bonino, nata a Bra (CN) il 9 marzo 1948, ed ivi residente in Via Principe di Piemonte 25, nella sua qualità di Segretaria e legale rappresentante del Partito Radicale
Premesso
che il Centro radicale di ascolto sull'informazione televisiva ha svolto una campagna di rilevamento dati riguardante i soggetti destinatari degli spazi riservati alle interviste politiche. Da tale indagine risulta evidente che la suddivisione degli spazi è regolata secondo chiari criteri di lottizzazione, infatti:
A) sul TG1 delle ore 20, la D.C. occupa il 46% del tempo, il P.D.S. il 12,5%, il P.S.I. l'11,6%, il P.R.I. il 6%, la Lega il 2,7%. Ultimo il Partito Radicale che insieme alla Lista Pannella ha lo 0,2% del tempo totale, cioè solo 23'' nei quattro mesi nel quale si è svolta l'indagine;
B) l'edizione più seguita del TG2, quella delle 13, presenta la D.C. con il 21,3% del tempo, il P.S.I. il 19,2%, il P.D.S. il 13,5%, il P.R.I. il 4,8%, la Lega il 4,2%, la Rete il 3,9%. Anche in questo caso ultimo risulta il Partito Radicale che insieme alla Lista Pannella ha lo 0,5% del tempo;
C) nel TG3 delle 19 il P.D.S. è saldamente in testa con il 24,2% del tempo, la D.C. segue con il 22,7%, il P.S.I. con il 10,2%, la Lega con il 5,7%, Rifondazione Comunista con il 4,9%, la Rete il 4,1%, Partito Radicale e Lista Pannella insieme hanno appena lo 0,7%;
che da tali dati si evince ancora una volta (se mai ce ne fosse bisogno) che nei confronti del Partito Radicale è in corso una predeterminata politica di disinformazione, a differenza di quanto avviene per gli altri partiti politici lottizzatori dell'emittenza pubblica.
Rilevato
che la diffusione di programmi radiotelevisivi costituisce un servizio pubblico essenziale di interesse generale, e che tale servizio è riservato allo Stato;
che il Governo provvede allo svolgimento di tale servizio pubblico di radiotelevisione attraverso un provvedimento di concessione di pubblico servizio;
che tale concessione comporta di diritto l'attribuzione alla società concessionaria della qualifica di Società di interesse nazionale, come anche si evince dagli artt. 1,3,9 Legge 14/4/75 n. 103, nonchè artt. 1 e 2 Legge 6/8/1990 n. 223;
che la società concessionaria ha pertanto poteri di natura pubblicistica esercitando un'attività di interesse pubblico, ed è quindi individuabile sul piano sostanziale come un soggetto di diritto pubblico;
che poteri pubblicistici conferiti al concessionario (nella fattispecie la RAI) sono giustificati dal principio fondamentale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa come sancito dall'art. 97 della Costituzione.
Considerato
- che l'Ordinamento riconosce il diritto ad un'esatta informazione, e quindi che le notizie vengano diffuse nel rispetto delle regole dell'obiettività e della correttezza della informazione stessa (Cass. pen. s.u. 23/10/84; Cass. pen. V 11/2/81);
- che i funzionari o comunque gli incaricati di un pubblico servizio radiotelevisivo sono chiamati a svolgere la loro funzione pubblica nel pieno e totale rispetto di tali principi, garantendo altresì la diffusione di un'informazione corretta, puntuale ed imparziale;
tutto ciò premesso e considerato la sottoscritta, nella rispettiva e sopraddetta qualità, con il presente atto
Significa
che il venir meno a tali principi realizza un contrasto formale dell'attività di incaricato di pubblico servizio con conseguente illegittimità di tale condotta omissiva concretizzantesi in un abuso funzionale contrario agli interessi tutelati dall'art. 97 della Costituzione quali il buon andamento e l'imparzialità di un pubblico servizio;
che in tale condotta sono ravvisabili, ad avviso dello scrivente, gli estremi di più fattispecie penali, fra le quali quella prevista e punita dall'art. 323 del C.P.
Diffida
il Presidente ed il Direttore Generale della RAI radiotelevisione italiana, e per loro tramite i Direttori ed i redattori delle testate giornalistiche TG1, TG2, TG3, GR1, GR2, GR3, dal proseguire nella descritta opera di disinformazione, e comunque violativa del diritto ad una esatta informazione.
A tal fine, formalmente invita i destinatari della presente ad immediatamente porre in essere tutti gli adempimenti, propri della loro specifica funzione - necessari al fine di ristabilire il rigoroso e doveroso rispetto dei principi di legge sopra citati, che regolano l'esercizio del pubblico servizio radio-televisivo. Preavvertendoli che, in difetto, la sottoscritta adirà le vie legali in ogni sede, anche penale, per veder affermata la responsabilità di tali condotte illecite, e per ottenere il risarcimento di tutti i danni che alla sottoscritta, nella sua qualità, ne sono conseguiti e tutt'ora conseguono.
Roma, 27 settembre 1993
EMMA BONINO n.q.