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Pannella Marco - 19 gennaio 1994
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

SOMMARIO: Testo della denuncia avanzata da Marco Pannella, in qualità di "membro del Comitato Promotore di tredici quesiti referendari", nei confronti della "condotta tenuta nell'occasione dal servizio pubblico della informazione, e cioè dalla Rai". Dopo una serie di premesse in merito al "rilievo costituzionale" della iniziativa, e agli obblighi derivanti alla Rai dal suo ruolo di "servizio pubblico radiotelevisivo", si danno le coordinate fattuali che consentono di stabilire che la Rai "ha con ogni evidenza, costantemente, reiteratamente e pervicacemente violato gli obblighi di legge" cui dovrebbe attenersi. A conferma dell'assunto, si allega alla denuncia la relazione in merito svolta dal Centro di Ascolto dell'Informazione radiotelevisiva". La condotta dell'ente radiotelevisivo appare di sicuro rilievo penale ai sensi dell'art. 294 c.p. e 323 c.p.

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Atto di denuncia

Il sottoscritto PANNELLA GIACINTO detto MARCO, deputato al Parlamento italiano ed al Parlamento europeo

premette ed espone

Il sottoscritto, insieme a molti altri deputati e senatori nonchè esponenti di diverse formazioni politiche, è membro del Comitato Promotore di tredici quesiti referendari, in ordine ai quali è iniziata da oltre un mese la necessaria raccolta delle firme.

Si tratta dunque di una iniziativa di grande rilievo politico, per sua natura afferente all'esercizio di un fondamentale diritto politico riconosciuto ai cittadini dall'art. 75 della Costituzione.

E' altrettanto pacifico che detta iniziativa rivesta un indiscutibile rilievo istituzionale, posto che, proprio in considerazione della natura costituzionale del diritto esercitato, la legge prevede che la fase della raccolta delle firme debba gravare, organizzativamente e finanziariamente, su pubbliche istituzioni, e precisamente sulle segreterie comunali che sono appunto istituzionalmente deputate alla realizzazione di tale fase, ed alla relativa informazione nei confronti dei cittadini.

Infine, non appare irrilevante sottolineare come la stessa Corte Costituzionale abbia riconosciuto ai Comitati Promotori dei referendum la natura di poteri dello Stato, con la conseguente tutela privilegiata in ipotesi di conflitto fra gli interessi di cui essi Comitati sono portatori, e le attribuzioni di altri poteri dello Stato.

Ciò premesso, e rilevata dunque la natura istituzionale, pubblicistica, e non di fazione o di partito, della descritta attività dei Comitati Promotori dei Referendum, potrà e dovrà essere apprezzata, nella sua straordinaria gravità, la condotta tenuta nell'occasione dal servizio pubblico della informazione, e cioè dalla RAI-TV.

E' appena il caso di ricordare come la legge (art. 1 legge Mammì, e art. 1 legge 103/75) imponga alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (ritenuto primario ed essenziale, a mente dell'art. 34 Cost.), l'obbligo di attenersi, nell'espletamento della propria attività, ai principi di completezza, imparzialità e pluralismo della informazione.

Tali principi sono ulteriormente e dettagliatamente precisati dalle direttive della Commissione parlamentare di vigilanza, le quali pure rivestono, ope legis, il carattere della vincolatività nei confronti della concessionaria.

Orbene, con riguardo alla vicenda che qui ci occupa (raccolta delle firme da parte dei comitati promotori dei 13 referendum) la RAI-TV ha, con ogni evidenza, costantemente, reiteratamente e pervicacemente violato gli obblighi di legge sopra richiamati.

A conferma dell'assunto, si produce in allegato una relazione svolta dal CENTRO D'ASCOLTO DELL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA (con sede in Roma, corso Rinascimento 65), dalla quale di evince con chiarezza inconfutabile che la RAI-TV, in tutti i suoi programmi, informativi e non, in onda su tutte le reti radiofoniche e televisive dall'inizio della raccolta delle firme, non ha mai fornito la benchè minima informazione in ordine a tale iniziativa.

In altri termini, il servizio pubblico radiotelevisivo ha deliberatamente omesso di informare i cittadini sul contenuto dei quesiti referendari, sulle ragioni dei proponenti, e soprattutto sulle modalità di esercizio di quel diritto costituzionale da parte dei cittadini (possibilità di recarsi presso le segreterie comunali, o presso i tavoli di raccolta approntati dai promotori, etc.).

Come si evince dalla citata ricerca, a questa iniziativa, di così alto rilievo politico e costituzionale, viene riservato solo qualche accenno incidentale, o qualche considerazione, inevitabilmente generica, formulata in sporadiche interviste.

La condotta così posta in essere appare al sottoscritto esponente di sicuro rilievo penale, con particolare riferimento alla ipotesi p. e p. dall'art. 294 c.p.

Certo è infatti che la condotta posta in essere nell'occasione dai responsabili del servizio pubblico radiotelevisivo, concretandosi nella deliberata e consapevole volontà di impedire che i cittadini italiani fossero messi a conoscenza della esistenza stessa della iniziativa referendaria, e delle modalità di esercizio di quel diritto costituzionale, ha ingannevolmente prospettato agli stessi la inesistenza di quella iniziativa pure in atto.

Nè assumono rilievo le ragioni che possono aver determinato i direttori di rete e di testata della RAI-TV ad assumere tale comportamento, certa essendo la consapevolezza della condotta da un lato, e la violazione degli obblighi di legge gravanti sulla concessionaria dall'altro.

Nè potrebbero invocarsi, per le ragioni sopra meglio esposte, legittime discrezionalità redazionali e giornalistiche, atteso - appunto - il ruolo di servizio pubblico della RAI-TV, ed i conseguenti limiti dalla legge imposti al diritto - altrimenti incomprimibile - del giornalista di selezionare, secondo la propria discrezionalità o il proprio interesse politico, le notizie da pubblicare.

Quanto alla figura di reato ipotizzata, è appena il caso di segnalare che questa stessa Procura della Repubblica ritenne di riscontrarla nella condotta posta in essere da un noto personaggio dello spettacolo (Adriano Celentano), sotto lo specifico profilo della condotta ingannevole, e consistita nell'avere questi dichiarato, nel corso di una delle sue famose "affabulazioni", di essere contro la caccia, e ciò alla vigilia proprio di una consultazione referendaria avente ad oggetto, fra gli altri, proprio quel tema.

Difficile, dunque, immaginare che la S.V. Ill.ma possa ritenere nemmeno in astratto configurabile la prospettata condotta criminosa nella ben più grave e complessa fattispecie ora descritta, essendo stata la stessa posta in essere da un ente cui è istituzionalmente riservato il compito di informare, con completezza e correttezza, i cittadini, e trattandosi, per di più, di omessa informazione circa l'esercizio di un diritto di primario rilievo costituzionale.

La condotta sopra esposta potrà inoltre essere indagata anche con riferimento all'art. 323 c.p., trattandosi di atti posti in essere da incaricati di pubblico servizio, con la evidente volontà di favorire fazioni politiche contrarie alla iniziativa referendaria, a discapito di chi quelle iniziative ha legittimamente promosso.

Ai fini delle indagini preliminari, il sottoscritto chiede che la S.V. voglia escutere la Sig.ra VALERIA FERRO, responsabile del Centro di Ascolto che ha effettuato la allegata indagine, al fine di meglio conoscere criteri e modalità della stessa; e di volere inoltre assumere ogni opportuno provvedimento volto ad interrompere la flagrante commissione del reato.

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Dichiara di nominare quale difensore di parte offesa l'Avv. Gian Domenico Caiazza, con studio in Roma via Gualtiero Serafino 8, e chiede di essere informato ex art. 408 c.p.p. della eventuale richiesta di archiviazione della presente denunzia.

Giacinto Marco Pannella

 
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