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Soravia Giulio - 1 febbraio 1994
NESSUNO TOCCHI CAINO - 11 - SOLAMENTE SE LO STATO E' PERFETTO

GIULIO SORAVIA

Docente di Lingua e Letteratura araba e Glottologia all'Università di Bologna

SOMMARIO: Analisi dell'islamismo. Il diritto (fiqh) si basa su una legislazione (shari'a) che trova i suoi fondamenti in tre fonti: il Corano, la sunna ovvero la tradizione, il consenso (ijma) della comunità (umma). Lo Stato deve essere perfetto per riflettere la volontà divina. Ma uno Stato tale non esiste più dai tempi dei Califfi ben guidati (al-Khulafa' ar-Rashidum) e dunque la legge coranica non è stata più applicata da allora. Nello Stato islamico ideale e perfetto, certe situazioni sono impensabili, per esempio "un ladro non può esistere se non come una sorta di aberrazione della natura". Più grave del furto "è che una società costringa a rubare per sopravvivere. Nello Stato perfetto perché mai dovrebbe esserci il ladro?"

("NESSUNO TOCCHI CAINO", 1 febbraio 1994)

Solo lo Stato islamico - e cioè uno Stato che rifletta esattamente la volontà divina - può legalmente applicare la shari'a. Ma un simile Stato non esiste più dai tempi dei Califfi ben guidati, e dunque la legge coranica non è più applicata da allora

Come è noto, il diritto (fiqh) nell'ambito delle società islamiche si basa su una legislazione (shari'a) che trova i suoi fondamenti sostanzialmente in tre fonti:

1) il Corano, testo rivelato e parola di Dio;

2) la sunna, ovvero la tradizione a partire dal Profeta Muhammad, così come viene accertata nelle raccolte dei detti e fatti (ahadith) riconosciuti di provata validità;

3) il consenso (ijma) della comunità (umma).

Non rapportabile alla tradizione giuridica romano-cristiana, il diritto islamico poggia la propria validità sulla concezione dello Stato teocratico, in cui non si riconosce divisione tra din e dawla, potere spirituale e potere temporale, e in cui la perfezione del disegno divino assicura, oltre che la piena giustizia, l'armonia sociale, economica, morale.

In questa visione ideale, occorre rendersi conto di una serie di fatti per valutare appieno la realtà dell'applicazione e dell'applicabilità delle norme sciaraitiche: per quanto riguarda il Corano, esso appare un testo chiaro, ma non necessariamente per gli uomini, quanto perchè la chiarezza è in Dio.

Egli è Colui che ti ha rivelato il Libro ed esso contiene sia versetti solidi, che sono la Madre del Libro, sia versetti allegorici. Ma quelli che hanno il cuore traviato seguono ciò che vi è di allegorico, bramosi di portar scisma e di interpretare fantasiosamente, mentre la vera interpretazione di quei passi non la conosce che Dio. (Corano 3: 7)

Inoltre le norme coraniche appaiono sempre contestualizzate in relazione a fatti storici che determinarono la rivelazione: sotto questo punto di vista l'Islam conosce una serie di diverse interpretazioni a seconda delle varie scuole di diritto, che vanno dall'applicazione letterale degli hanbaliti, al maggior spazio per la libera ricerca degli hanafiti.

In realtà, è nel consenso della comunità dei credenti che poggia poi la maggior parte delle norme. Sulla base della libera ricerca individuale (ijtima') e dell'applicazione delle regole analogiche (qiyas), si possono emettere sentenze specifiche (fatwa, pl. fatawa) che integrano nei secoli la legislazione, spesso variando in relazione alle mutate condizioni storiche, socio-politiche e geografiche.

E' in questo quadro, qui necessariamente grossolano e affrettato, che deve intendersi la possibilità di interpretare una qualsiasi norma legale. Ma soprattutto occorre ricordare che solo lo Stato islamico può legalmente applicare la shari'a: cioè, uno Stato perfetto, che rifletta esattamente la volontà divina. Tale Stato, si suole affermare, non esiste più dai tempi dei Califfi ben guidati (al-Khulafa' ar-Rashidum) e dunque la legge coranica non è stata più applicata da allora.

Di più, essa è oggi inapplicabile, perchè solo uno Stato in cui la piena giustizia si realizzi è autorizzato a emettere sentenze. In uno Stato di ingiustizia ogni reo può di fatto appellarsi a un principio di necessità ed essere per ciò stesso scagionato quanto meno dalle sanzioni più gravi.

Lo Stato islamico ideale riflette un modello perfetto dove certe situazioni sono impensabili. In una società ben guidata secondo il modello coranico un ladro non può esistere se non come una sorta di aberrazione della natura. Il furto viene considerato grave e la gravità ideale di esso è sottolineata dalla severità della pena proposta, ma di fatto è più grave che una società costringa a rubare per sopravvivere. Nello Stato perfetto perchè mai dovrebbe esserci il ladro?

Ciò vale per ogni altra norma: la responsabilità prima del crimine, dunque, viene vista innanzitutto nelle forze politiche e sociali che non compiono il loro dovere di giustizia nei confronti del suddito, che di fatto non è suddito del sovrano o del presidente di turno, ma di Dio.

La pena di morte nella legislazione sciaraitica si applica alle situazioni più gravi di attentato all'ordine divino: nei rapporti tra uomo e donna agli adulteri che intaccano l'ordine familiare, nel tradimento contro lo Stato stesso, nell'omicidio salvo il riscatto per composizione della vertenza con le parti offese. La gravità ideale della sanzione non consente tuttavia all'uomo l'applicazione della pena: le condizioni sono tali non solo da renderla inapplicabile, ma di fatto sottolinenano una sorta di ingiustizia nell'applicarla. Solo Dio ha giustizia e discernimento tali da conoscere i fatti nella loro interezza e lo strumento per condannare il reo.

Valga un esempio: l'adulterio è condannato con la lapidazione dei rei. Il matrimonio è una cosa seria e i rapporti tra uomo e donna sono tanto delicati da esigere la sanzione sociale del contratto matrimoniale. Non è impossibile un divorzio in caso di recessione motivata, ma ogni leggerezza è deprecabile. In questo quadro ogni rapporto al di fuori del matrimonio o contro di esso è condannabile in misura pesantissima: ma occorrono quattro testimoni oculari e una serie di condizioni per cui diviene di fatto impossibile provare il reato. Si tratta dunque di una condanna morale nei confronti dell'adultero e dell'adultera e non una misura repressiva. Tanto meno una misura che abbia valore deterrente.

E' questo un quadro entro il quale una discussione islamica del problema della pena capitale appare possibile.

 
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