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Archivio Partito radicale
Sabatino Rosanna - 3 marzo 1994
(8) IL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI NELL'ITALIA REPUBBLICANA
di Rosanna Sabatino

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE

TESI DI LAUREA IN STORIA DELLE ISTITUZIONI PARLAMENTARI

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI NELL'ITALIA REPUBBLICANA

RELATORE: Prof.PIERO CRAVERI

CANDIDATA: ROSANNA SABATINO

ANNO ACCADEMICO 1992/93

FONTI E BIBLIOGRAFIA

SOMMARIO. La documentazione contiene l'elencazione degli Atti Parlamentari, dei giornali, dei libri e saggi, degli articoli di riviste e giornali consultati. Inoltre, le utilissime note ai vari capitoli.

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ATTI PARLAMENTARI

Atti dell'Assemblea Costituente.

AP, Camera dei deputati, VI legislatura.

Bollettino delle Commissioni, 1· aprile 1974.

AP, Camera dei deputati, VI legislatura, Discussioni, 9 aprile 1974.

AP, Camera dei deputati, VIII legislatura.

AP, Senato della Repubblica, VI legislatura.

AP, Senato della Repubblica, VIII legislatura.

AGORA': ARCHIVIO INFORMATICO DEL PARTITO RADICALE.

GIORNALI

Si sono consultate le seguenti testate per i periodi marzo/aprile 1974, maggio/giugno 1978 e febbraio/marzo - luglio/novembre 1981: IL CORRIERE DELLA SERA, L'UNITA', IL TEMPO, L'UMANITA', LA STAMPA, IL MANIFESTO, IL MESSAGGERO, LA VOCE REPUBBLICANA, DEMOCRAZIA NAZIONALE, PAESE SERA, GAZZETTA DEL POPOLO, LA REPUBBLICA, IL SECOLO, IL GIORNO, IL SETTIMANALE, LA NAZIONE, PANORAMA, L'ESPRESSO, IL GIORNALE D'ITALIA.

LIBRI E SAGGI

Basso L., Il partito nell'ordinamento democratico moderno, Milano 1966.

Bonini F., Storia Costituzionale della Repubblica, Profilo e documenti (1948-1992), Roma 1993.

Cassandro G., I partiti politici nel quadro della Costituzione, Firenze 1969.

Cervetti Gianni, L'oro di Mosca. La testimonianza di un protagonista, Milano 1993.

Cheli E., Il problema storico della Costituente, in Italia 1943/50. La ricostruzione a cura di S. J. Woolf, Bari 1974.

Cheli E. (a cura di), La fondazione della repubblica, Bologna 1979.

Ciaurro Gianfranco, Il costo della democrazia, i partiti politici italiani: costi e finanziamenti, Atti del convegno di studi promosso dall'Ispes in collaborazione con la Luiss, Roma 1984.

Circolo Stato e libertà (a cura di), Il finanziamento pubblico dei partiti, Roma 1978.

Cossutta A., Il finanziamento pubblico dei partiti, Roma 1974.

Crespi R., Lo Stato deve pagare i partiti, Firenze 1971.

Crisafulli V., I partiti nella Costituzione, Firenze 1969.

Cuomo G., I partiti politici nella costituzione italiana, Napoli 1965.

D'Antonio M. - Negri G., Il partito politico di fronte allo Stato, di fronte a se stesso, Milano 1983.

de Caprariis V., Le garanzie della libertà (1955-1963), Milano 1966.

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Duverger M., I partiti politici, Milano 1961.

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Quarantacinque anni di elezioni in Italia 1946-90, Istituto nazionale di statistica, Roma 1990.

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Valitutti S., I partiti politici e la libertà, Roma 1966.

Vallauri C., I partiti in Italia dal 1943 al 1975, Roma 1977.

Vallauri C. (a cura di), L'arcipelago democratico. Organizzazione dei partiti negli anni del centrismo (1949-1958), Roma 1981.

Vega P., Il partito nell'ordinamento giuridico, Milano 1948.

Vinciguerra M., I partiti italiani dal 1948 al 1955, Roma 1955.

Virga P., Il partito nell'ordinamento giuridico, Milano 1948.

ARTICOLI DI RIVISTE E DI GIORNALI

Anche i socialisti favorevoli al finanziamento pubblico dei partiti, »Corriere della Sera , 15 settembre 1963.

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Averardi G., La macchina dei partiti, »Critica d'oggi , aprile-maggio 1962.

Battaglia A., Il finanziamento pubblico dei partiti, »Nord e Sud , febbraio 1964.

Bettinelli E., Alla ricerca del diritto dei partiti politici, »Rivista trimestrale di diritto pubblico , 1985.

Biscaretti di Ruffia P., I partiti politici nell'ordinamento costituzionale, »Il Politico , maggio 1950.

Bozzi A., Il finanziamento dei partiti, »Il Globo , 8 febbraio 1968.

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D'Amato L., Il finanziamento pubblico dei partiti nel sistema democratico, »Rassegna Italiana di Sociologia , 1965.

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de Caprariis V., Problemi Istituzionali della democrazia moderna, »Nord e Sud , giugno 1959.

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Note al Cap. I

(1) E. Cheli, Il problema storico della Costituente, in Italia 1943/50. La ricostruzione, a cura di S. J. Woolf, Bari, 1974, p. 193.

(2) Cfr. E. Cheli, Il problema storico della Costituente, cit., p. 193.

(3) Art. 4 D. Lgs. Lgt. 16 marzo 1946, n. 98.

(4) Legge cost. 21 febbraio 1947, n. 1.

(5) Legge cost. 17 giugno 1947, n. 2.

(6) Cfr. D.L. 2 agosto 1943, n. 705.

(7) Cfr. E. Cheli, Il problema storico della costituente, cit., p. 196.

(8) E. Cheli, Il problema storico della Costituente, cit., p. 196. Vd. anche G. Maranini, Storia del potere in Italia (1848-1967), Firenze, 1967, pp. 316-317.

(9) Non va sottovalutato l'apporto dato dai dibattiti svoltisi in seno alla Consulta e dal lavoro preparatorio promosso su iniziativa del ministero per la Costituente: dibattiti e lavoro che procedettero in parallelo dall'autunno del 1945 fino alla vigilia del referendum. Con l'istituzione della Consulta (settembre 1945) si era cercato di supplire, nell'ultimo scorcio della fase transitoria, all'assenza di un organo parlamentare di derivazione popolare: per quanto investita dall'alto, la Consulta fu, in effetti, con i suoi 430 membri designati dai partiti del CLN, largamente rappresentativa di tutte le forze politiche e culturali presenti nel paese. Sul piano delle acquisizioni tecniche, un peso ancora maggiore va riconosciuto all'azione svolta, dal ministero per la Costituente (Istituito con D. Lgs. Lgt. 3 luglio 1945, n. 435). Scopi di questo ministero erano di organizzare la convocazione dell'Assemblea Costituente e di condurre studi preparatori sui problemi costituzionali che l'Assemblea avrebbe dovu

to affrontare. Cfr. E. Cheli (a cura di), La fondazione della repubblica, Bologna 1979, p. 305. Vd. anche Lepre A., Storia della prima Repubblica, L'Italia dal 1942 al 1992, Bologna 1993, p. 65.

(10) Cfr. E. Cheli, Il problema storico della costituente, cit., p. 197.

(11) G. Mammarella, L'Italia contemporanea (1943-1989), cit., p. 67. Vd. anche Lepre A., Storia della prima Repubblica, cit., pp. 70-71. »L'ultimo punto, e cioè quello del voto obbligatorio, veniva risolto con un compromesso. Prevalse la tesi dell'obbligatorietà ma per quanto riguarda le sanzioni fiscali con cui si volevano colpire le astensioni, si decise la semplice pubblicazione su delle apposite liste dei nomi degli astenuti, esponendoli in questo modo ad una mera condanna morale. Infine col decreto legge 10 marzo 1946 n. 74, che disciplinava tutta la materia elettorale e che fissava in 573 il numero complessivo dei deputati da eleggere, veniva scelto il sistema elettorale, invece di quello basato sul collegio uninominale, sostenuto soprattutto dai liberali e dai rappresentanti della classe politica prefascista, che su di esso avevano sempre fondato le proprie fortune elettorali; si decise di adottare il sistema proporzionale con scrutinio di lista e con recupero di voti residui nel collegio unico na

zionale. Era una scelta che favoriva le piccole formazioni politiche e che creava le basi per un pluripartitismo.

(12) V. de Caprariis, Momenti di storia italiana nel 900, scritti, vol. III, Messina, 1986, p. 140.

(13) V. de Caprariis, Momenti di storia italiana nel 900, cit., pp. 148-149. L'autore aggiunge: »I dati delle elezioni dell'Assemblea Costituente rivelano come già quelli del referendum istituzionale, una distinzione profonda nel comportamento elettorale delle due Italie, ossia delle regioni del Centro-Nord e di quelle meridionali. La causa principale di questa diversità è da vedere nella differente esperienza che le regioni meridionali e quelle centro-settentrionali ebbero delle vicende tra il 1943 ed il 1945: il Sud, il cosiddetto Regno del Sud, non aveva conosciuto l'occupazione tedesca, il rifiorire del fascismo della Repubblica Sociale, la durezza della lotta partigiana, i gravissimi sacrifici morali e materiali, anche il terrore di ogni giorno e di ogni ora, il terrore delle rappresaglie, degli arresti in massa, delle esecuzioni sommarie, delle deportazioni. Questa era stata, purtroppo, la sofferta esperienza delle regioni centro-settentrionali nelle quali quindi non vi poteva essere posto per i no

stalgici del regime fascista, per i conservatori dichiarati... .

(14) Cfr. E. Cheli, Il problema storico della Costituente, cit., pp. 207-208.

(15) Seduta del 25 giugno 1946.

(16) Seduta del 28 giugno 1946.

(17) Adunanza del 24 luglio.

(18) Di questa sottocommissione fecero inizialmente parte i seguenti deputati: Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Iotti, La Pira, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Umberto Merlin, Moro, Pertini, Togliatti.

(19) Membri di questa sottocommissione furono: Ambrosini, Amendola, Bonomi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Castiglia, Codacci, Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Gricco, Lami Starnuti, La Rocca, Leone, Lussu, Maffi, Mannironi, Lina Merlin, Mortati, Nobile, Patricolo, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Rossi, Targetti, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

(20) Composta dai seguenti deputati: Bordon, Colitto, Di Vittorio, Dominedò, Fanfani, Federici, Gina, Ivan Matteo Lombardi, Molè, Noce, Paratore, Pesenti, Rapelli, Simonini, Taviani, Togni.

(21) Fu composto infatti dagli otto membri dell'ufficio di Presidenza e da dieci deputati appartenenti alle varie correnti politiche e alle diverse sottocommissioni. Nel suo assetto iniziale, il comitato dei 18 fu costituito dai seguenti deputati: Ruini, Tupini, Terracini, Ghidini, Perassi, Grassi, Marinaro, Ambrosini, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Dossetti, Fanfani, Fuschini, Gricco, Moro, Paolo Rossi, Togliatti. Fecero parte del comitato, in momenti successivi, per avvicendamento con deputati dimissionari o passati al governo, anche gli onn. Mortati, Laconi, Reale, Targetti, Lucifero, Condorelli, Leone, Colitto, Gullo, Tosato, Conti e Giolitti.

(22) Vd. E. Cheli, Il problema storico della Costituente, cit., pp. 213-214.

(23) G. Quagliariello, Verso l'istituzionalizzazione del partito politico, »Amministrazione e Politica , Marzo/Giugno 1986, cit., p. 24.

(24) Vd. V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino (a cura di), La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, Milano, 1976, p. 157.

(25) Marchesi, I Sottocommissione, seduta del 19 Nov. 1946, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori..., Roma 1971, vol. IV, p. 702: »dichiara di non poter accettare l'articolo nella formulazione degli onorevoli Merlin e Mancini, poiché gli sembra che non offra garanzie contro i pericoli della tirannia e gli abusi delle organizzazioni politiche .

(26) M. D'Antonio, La regolazione del partito politico, in M. D'Antonio-G. Negri, Il partito politico di fronte allo Stato, di fronte a se stesso, Milano, 1983, p. 11. L'autore aggiunge che i presentatori, nella relazione ne illustravano la portata osservando: »Noi siamo d'opinione che in un regime democratico i partiti sono una realtà che è inutile fingere di ignorare e che non è affatto vero che costituiscono un male, per quanto necessario: essi costituiscono un bene, che va riconosciuto e protetto. Nulla infatti è più opinabile della politica e perciò anche partiti contrastanti possono possedere e possiedono una parte della verità e possono perciò cooperare al bene comune. La politica è l'arte di governare la cosa pubblica, non è pensabile che proprio per questa arte prettamente umana, vi sia unanimità di vedute. Vi sono invece contrasti, dispareri, disaccordi ed allora è un bene che i cittadini possano, non solo esprimere la loro diversità di opinione sui mezzi più opportuni per raggiungere il bene c

omune, ma che possano anche attraverso il partito liberamente scelto far valere il peso della loro forza e far conoscere la loro capacità costruttiva .

(27) Togliatti, I Sottocommissione, (d'ora in poi 1 sc.) seduta del 19 nov. 1946, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori..., cit., p. 703.

(28) Atti dell'Assemblea Costituente (d'ora in poi A. C.), seduta del 21 maggio 1947, cit., pp. 4112-4113.

(29) L. Basso, 1 sc., seduta del 20 nov. 1946, p. 709, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, cit., p. 709.

(30) Ibidem.

(31) Cfr. M. D'Antonio, La regolazione del partito politico, cit., p. 12.

(32) 1 sc., seduta del 20 nov. 1946, cit., p. 709.

(33) 1 sc., seduta del 20 nov. 1946, cit., p. 710.

(34) 1 sc., seduta del 20 nov. 1946, cit., p. 711.

(35) Ibidem.

(36) Ibidem.

(37) 1 sc., seduta del 20 nov. 1946, cit., p. 712.

(38) 1 sc., seduta del 20 nov. 1946, cit., p. 713.

(39) 1 sc., seduta del 20 nov. 1946, cit., p. 710.

(40) A. C., seduta del 22 maggio 1947, cit., p. 4159.

(41) M. D'Antonio-G. Negri, Il partito politico di fronte allo Stato, di fronte a se stesso, cit., p. 13.

(42) A. C., seduta del 22 maggio 1947, cit., p. 4158. L'on. Mastino Pietro presenta il seguente emendamento: »Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti, per concorrere, nel rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti garantiti dalla presente costituzione, a determinare la politica nazionale . L'on. Mastino spiega che l'emendamento che ha presentato è stato determinato dalla dizione della seconda parte dell'articolo 47, così formulato: »per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale . Continuando dice che la frase: »con metodo democratico gli è parso potesse dar luogo ad equivoci, »e nella opinione che il mio emendamento sia opportuno mi convincono gli emendamenti e le argomentazioni degli altri colleghi, in quanto gli emendamenti degli onn. Ruggiero e Mortati tendono a portare quel metodo democratico anche nella organizzazione interna dei partiti stessi, e si dice che solo i partiti, che si organizzano con metodo democratico hanno diritto di

esistere . Col dire ciò l'on. Mastino intende evitare che sotto il pretesto dell'affermato contenuto democratico taluni partiti che democratici non sono, possano avere diritto di cittadinanza e che taluno dica che il suo partito è un partito democratico e neghi tale carattere a quel partito che, invece, sia democratico effettivamente.

(43) A. C., seduta del 22 maggio 1947, cit., p. 4160. L'on. Sullo propose di sancire il riconoscimento giuridico ai »partiti democraticamente costituiti, mediante i quali i cittadini intendano, con il metodo della libertà, concorrere a determinare la politica del Paese . L'on. Sullo intendeva così riprendere un ordine del giorno votato dalla 1 sc. che, affermando la necessità del riconoscimento giuridico da dare ai partiti rimandava a una seduta comune con la 2 sc. l'esame del problema: esso era del seguente tenore: »La 1 sc. ritiene necessario che la Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici e dell'attribuzione ad essi di compiti costituzionali . (1 sc. p. 711) Il comitato di redazione decise di non includere nella costituzione la proposta. L'emendamento non accettato dalla Commissione fu ritirato dal proponente.

(44) A. C., seduta del 22 maggio 1947, cit., p. 4160.

(45) Ibidem.

(46) A. C., seduta del 22 maggio 1947, cit., p. 4161.

(47) U. Merlin, in Atti dell'A. C., seduta del 22 maggio 1947, cit., pp. 4162-4163, afferma: »Se un partito si organizzerà militarmente, se farà quello che prevedono gli onn. Bellavista e Mastino, potrà cadere sotto le disposizioni del codice penale o essere sciolto di autorità dal Governo. Non dobbiamo, qui preoccuparci di questo, ma limitarci, la prima volta in cui veniamo a riconoscere che questo partito, all'esterno, con metodo democratico, concorre a determinare la politica nazionale; se chiedessimo di più potremmo andare incontro a pericoli maggiori di quelli che vogliamo evitare .

(48) A. C., seduta del 22 maggio 1947, cit., p. 4165.

(49) A. C., seduta del 22 maggio 1947, cit., p. 4166.

(50) Ibidem.

(51) Vd. G. Quagliariello, Verso l'istituzionalizzazione del partito politico, cit., p. 27.

(52) A. C., seduta del 22 maggio 1947, cit., p. 4167. L'on. Mortati dichiara di ritirare il suo emendamento e dice: »Vi è stato un coro di voci favorevoli a tale orientamento; ed appunto a questo coro di voci si era ispirato il mio emendamento. Poiché mi avvedo che questi consensi che apparivano così chiari e concordanti, sono venuti meno, non desidero esporre ad un sicuro insuccesso la mia proposta, e quindi la ritiro... .

(53) Cfr. V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino (a cura di), La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, op. cit., 1976, p. 160.

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Note al Cap. II

(1) Cfr. G. Cuomo, I partiti politici nella Costituzione italiana, Napoli, 1964, p. 5.

(2) G. Cuomo, I partiti politici nella Costituzione italiana, cit., p. 60.

(3) Vd. E. Bettinelli, Alla ricerca del diritto dei partiti politici, »Rivista trimestrale di diritto pubblico , 1985, p. 1004.

(4) G. Cuomo, I partiti politici nella Costituzione italiana, cit., p. 106. L'autore evidenzia che secondo l'art. 18, 1· comma della Costituzione »I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale . All'inciso »senza autorizzazione corrisponde l'avverbio »liberamente di cui all'art. 49 della Costituzione.

(5) Ibid., p. 134.

(6) E. Bettinelli, Alla ricerca del diritto dei partiti politici, cit., p. 1001 »Esemplificando - continua l'autore -: i gruppi nei consigli regionali, provinciali, comunali, le "delegazioni" dei partiti nel governo centrale, nelle giunte regionali, provinciali e comunali o in altre istituzioni di più basso profilo .

(7) Cfr. Filippo Cinoglossi, Luigi Sturzo e la regolamentazione giuridica del partito politico, »Sociologia , Maggio-dicembre 1991, p. 44. »Il congresso di Napoli del giugno 1954 che si conclude con la conquista della maggioranza per la corrente di Iniziativa democratica e l'elezione alla segreteria politica di Fanfani, segue l'inizio di una nuova fase della storia del partito. Fanfani propone di trasformare la DC in un vero e proprio partito di massa, che potesse contare su una forza autonoma, liberandosi così dalle pressioni degli industriali e da quelle che potevano venire dalla stessa chiesa, e anche, nel mezzogiorno, dall'influenza dei notabili. Nel giro di qualche anno, sotto l'energica guida dell'uomo politico aretino il partito di maggioranza si trasforma in modo evidente sia sul piano organizzativo che su quello politico . G. Mammarella, L'Italia contemporanea (1943-1989), cit., p. 217. Vd. anche Lepre A., Storia della prima Repubblica, cit., p. 177.

(8) Filippo Cinoglossi, Luigi Sturzo e la regolamentazione del partito politico, cit., p. 44.

(9) Cfr. La sconfitta del moderno principe, a cura di G. Quagliariello, Pordenone, 1993, p. 11.

(10) Ibid., p. 13.

(11) Ibid., p. 14.

(12) G. Maranini, »Apparati di partito e partitocrazia , 1958, n. 2, pp. 143-147.

(13) Ibid., p. 145.

(14) Ibid., p. 146.

(15) G. Maranini, Il regime dei partiti, in Miti e realtà della Democrazia, Milano, 1958, pp. 222-223.

(16) La legge elettorale per la Camera dei deputati, quale risulta dal T. U. 30 Marzo 1957, è a base proporzionalista, cioè attribuisce ai diversi partiti politici un numero di rappresentanti in proporzione ai suffragi ottenuti. Ricordiamo che nel 1953 era stato fatto un tentativo di modificare la legge elettorale attraverso la c. d. »legge Truffa . La stabilità governativa che era stata sostanzialmente mantenuta a partire dal 1948, era chiaramente minacciata. Il quadripartito avrebbe avuto strettissimi margini di maggioranza e la DC sarebbe stata costretta a richiedere il sostegno di altre formazioni politiche, che non potevano essere che quelle della destra. Forse anche per scongiurare i pericoli di una collusione con le destre, nacque la proposta di modificare la legge elettorale. La nuova legge prevedeva per le elezioni della Camera dei Deputati un sistema risultante dalla combinazione del principio proporzionale e di quello maggioritario, basato su due particolari: 1) il collegamento o l'»apparentam

ento di liste tra due o più partiti, 2) l'assegnazione di un premio di maggioranza al partito o al gruppo di partiti apparentati che avessero totalizzato il 50,01 per cento dei voti. Pertanto, se i quattro partiti al governo, apparentatisi, come era nei progetti di De Gasperi, avessero raggiunto il 50,01 per cento dei voti avrebbero ricevuto a spese delle forze politiche di opposizione, il 65% dei seggi parlamentari disponibili. I risultati della consultazione del 7 giugno indicarono che, nelle votazioni per la Camera dei deputati, DC, PSDI, PRI, e PLI messi insieme avevano appena il 49,85 per cento. La »legge truffa rimaneva così inoperante e i seggi della Camera sarebbero stati assegnati secondo la vecchia legge a base proporzionalista. Vd. G. Mammarella, L'Italia contemporanea, (1943-1989), Bologna, 1974, p. 173. Vd. anche Lepre A., Storia della prima Repubblica, cit., pp. 153-154-155.

(17) La legge elettorale per il senato, del 6 febbraio 1948, attiva un criterio ibrido. Parte cioè dal principio del collegio uninominale, ma poi annulla l'efficacia del principio, poiché lo fa funzionare solo a beneficio di chi riporti un numero di voti validi non inferiore al 65% dei votanti e utilizza tutti i voti dei candidati non riusciti in questa forma quasi plebiscitaria, attraverso un mascherato ritorno alla lista plurinominale. L'assegnazione dei seggi parlamentari viene fatta per il senato (legge 6 febbr. 1948, n. 28, modificata con legge 27 febbr. 1958, n. 56) in base al metodo detto del quoziente successivo o metodo d' Hondt. Si sommano sul piano regionale i voti ottenuti da tutti i candidati dello stesso partito, per i quali non sia scattato il quorum del 65% e che quindi non risultino già eletti. Il totale dei voti in sede regionale costituisce la cifra regionale di ogni gruppo collegato. Le diverse cifre elettorali vengono divise successivamente per uno, due, tre, quattro ecc., sino alla

concorrenza del numero dei senatori da eleggere. Poi si scelgono fra i quozienti così ottenuti quelli più alti fino a raggiungere il numero dei senatori assegnati alla regione. In pratica dunque il sistema opera secondo il più ortodosso proporzionismo. Cfr. G. Maranini, Storia del potere in Italia, (1848-1967), Firenze, 1967, pp. 418-419.

(18) G. Maranini, I limiti dei partiti nella democrazia, in Il tiranno senza volto, Milano 1963, p. 81.

(19) G. Maranini, »Apparati di partito e partitocrazia , cit., p. 146.

(20) Ignazio Silone, »Gli Apparati e la democrazia , in La sconfitta del moderno principe, a cura di G. Quagliariello, cit., p. 72.

(21) V. de Caprariis, Il problema degli apparati, pubblicato originariamente su "Nord e Sud" nel 1957, ora in Idem, Le garanzie della libertà, Milano, 1966, p. 59.

»Una situazione del genere - proseguiva il de Caprariis - poteva andar bene quando i partiti erano semplici macchine elettorali, allora il sistema di garanzia della vita parlamentare copriva anche il settore dei partiti. Ma oggi che come si è accennato i partiti sono organi permanenti, che una battaglia all'interno di un partito può avere conseguenze sulla direzione della cosa pubblica, e dunque su tutti i cittadini... non si può tollerare una lacuna così grave nel sistema delle garanzie della libertà (Ibidem pp. 59-60).

(22) V. de Caprariis, Gli apparati e la democrazia interna di partito, originariamente su "Nord e Sud", nel 1958 ora in Idem, Le garanzie della libertà, cit., p. 77.

(23) La sconfitta del moderno principe, a cura di G. Quagliariello, cit., p. 86.

(24) Filippo Cinoglossi, Luigi Sturzo e la regolamentazione del partito politico, cit., p. 48.

(25) Ibid., p. 49.

(26) Cfr. G. Quagliariello, Verso l'istituzionalizzazione del partito politico, cit., pp. 30-31.

(27) Cfr. Il diritto dei partiti in Italia (1954-1970) curato da Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari della Camera dei deputati nel 1971, p. 373.

(28) »Il partito - diceva lo Sturzo - non può ritenersi, quale è al presente, una semplice società di fatto senza personalità giuridica, perché mancherebbe di personalità; né può essere equiparato ad una associazione o fondazione privata da essere riconosciuta agli effetti legali con decreto del Presidente della Repubblica e quindi ricadente sotto la vigilanza ministeriale, la qual cosa lederebbe l'indipendenza del cittadino nel campo della politica... Pertanto nel sottoporre gli associati non "ut singuli" ma come nel corpo morale a determinati obblighi, la personalità giuridica e i diritti che derivano vengono acquisiti con l'unico atto volontario quello di darsi uno statuto e di depositarlo in forma autentica alla cancelleria del tribunale competente . Il finanziamento dei partiti, a cura del Circolo Stato e Libertà, Roma, 1978, p. 88.

(29) Cfr. Il diritto dei partiti in Italia (1954-1970), cit., p. 374.

(30) Ibid., p. 375.

(31) Ibidem.

(32) Ibid., p. 372.

(33) G. Quagliariello, Verso l'istituzionalizzazione del partito politico, cit., p. 23.

(34) Ibidem.

(35) Il giudizio circa il possesso dei requisiti prescritti è di competenza di un apposito organo giurisdizionale composto dal primo presidente della Corte di cassazione, dai presidenti dei due rami del Parlamento, del consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché da quattro docenti universitari. Cfr., Il diritto dei partiti in Italia (1954-1970), cit., p. 371.

(36) Negli Stati Uniti esistono due tipi di Primarie: quelle aperte (Open Primaries), nelle quali ogni cittadino può votare designando i candidati per il partito che meglio crede e le chiuse (Closed Primaries), in cui si permette di designare i candidati di quel solo partito cui l'elettore ha dichiarato di appartenere (e tale prova di appartenenza ad un determinato partito - c. d. party test - può variare: da un solenne giuramento al momento del voto, ad una dichiarazione di aver votato per il medesimo nelle ultime elezioni, ad una preventiva iscrizione nelle liste elettorali con la menzione del proprio partito, ecc.). Cfr. P. Biscaretti di Ruffia, I partiti politici nell'ordinamento costituzionale, p. 24.

(37) Il diritto dei partiti in Italia (1954-1970), cit., p. 371.

(38) Cfr. R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, Firenze, 1971, p. 107.

(39) Il diritto dei partiti in Italia (1954-1970), cit., pp. 372-373.

(40) Cfr. R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 111.

(41) Ibidem.

(42) P. E. Taviani, Partiti e democrazia nell'attuale esperienza politica, in Partiti e democrazia, Cinque lune, Atti del III convegno di San Pellegrino, Roma, 1964, pp. 33-34.

(43) L. Elia, Realtà e funzioni del partito politico, in Partiti e democrazia, cit., p. 137.

(44) L. Elia, Realtà e funzioni del partito politico, cit., p. 139.

(45) Ibid. p. 310.

(46) G. Leone, in Partiti e democrazia, cit., p. 298.

(47) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 114.

(48) M. Scelba, Garanzie democratiche, in I partiti e lo Stato, Bologna, 1962, p. 66; Id. in Partiti e democrazia, cit., p. 225.

(49) Ibidem.

(50) E. Forcella, Quanti miliardi per finanziare i partiti?, in »Quattrosoldi , ottobre 1963, p. 38.

(51) P. Togliatti, Il finanziamento dei partiti, in La sconfitta del moderno principe, a cura di G. Quagliariello, cit., p. 96.

(52) Ibidem, p. 97.

(53) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 117.

(54) Ibid., p. 118.

(55) G. Maranini, Il finanziamento dei partiti, »Corriere della Sera , 8 ottobre 1963.

(56) M. Cesarini, Il potere e il controllo, »Il Mondo 8 ottobre 1963, cit., p. 3.

(57) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 120.

(58) F. Libonati, Il sussidio di Stato, »Il Mondo 15 ott. 1963, p.3.

(59) A. C. Jemolo, Come finanziare i partiti politici, »La Stampa , 22 ott. 1963, p. 1.

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Note al Cap. III

(1) Il testo del dibattito organizzato dal Movimento Salvemini nel 1963 è riprodotto integralmente nel volume Il finanziamento dei partiti, a cura del Circolo Stato e Libertà, Roma, 1978, p. 1.

(2) Cfr. Il finanziamento dei partiti, cit., p. 3.

(3) Il finanziamento dei partiti, cit., p. 5.

(4) Ibid., p. 7.

(5) Ibid., p. 8.

(6) Cfr. Roberto Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, Firenze, 1971, p. 122. Arturo Carlo Jemolo diceva: »Soprattutto, temo ormai - e qui siamo in molti a dubitare - che non si riesca ad eliminare il malcostume neanche con il sussidio statale. Infatti, non si è mai visto un ente, un teatro ad esempio, il quale, avendo avuto una sovvenzione statale, si accontenti e non cerchi altri aiuti privati. Difficile che i partiti si comportino diversamente; le necessità dei partiti, gli impulsi della propaganda fanno sì che i loro bisogni non abbiano limite; un partito è come un'opera pia: ha fini indeterminati che possono andare sempre oltre... Non credo dunque che nessun partito, che avesse avuto il sussidio statale, si accontenterebbe e lealmente rifiuterebbe ogni altra offerta . Il finanziamento dei partiti, cit., p. 15.

(7) Roberto Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 123.

(8) D. Ravaioli, Il finanziamento dei partiti, »Montecitorio , 10-11 ottobre-novembre, 1963, p. 23 sgg.

(9) Roberto Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 126.

(10) A. Battaglia, Il finanziamento pubblico dei partiti, »Nord e Sud , febbraio 1964, pp. 72-74.

(11) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., pp. 129-130. Basso proseguiva: »In realtà oggi sappiamo che quello che si chiama il bene comune, la volontà nazionale, non è che una sintesi dialettica, contrastata, di posizioni diverse, e solo attraverso questa dialettica dei partiti, attraverso questo Parteinstaat [stato dei partiti], come diceva il Kelsen, si realizza veramente la sintesi che è la volontà nazionale... . »Non si trattava - diceva ancora Basso - soltanto di intervenire nei confronti delle spese elettorali dei partiti, che pur sono di notevole importanza, ma nei confronti di tutte le spese che consentivano ai partiti di contribuire, con un'attività a carattere permanente, alla formazione di una coscienza civile e politica nei cittadini. Questa massa di spese non poteva non essere sostenuta da tutti i cittadini nelle loro qualità di protagonisti e beneficiari al tempo stesso dell'attività svolta dalle organizzazioni dei partiti. Era impossibile che i partiti riuscissero a far fronte

ai propri impegni con i soli contributi degli iscritti. In mancanza di altre soluzioni il ricorso a fonti occulte o illecite era una fatale conseguenza .

(12) Ibid., p. 131.

(13) Cfr. R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 133.

(14) S. Gava, Il finanziamento dei partiti, »Il Mattino , 27 agosto 1965, pp. 1-2.

(15) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 135-136.

(16) Ibid., p. 137.

(17) Ibid., p. 138.

(18) L. Elia, Si al finanziamento pubblico, »Corriere della Sera , 11 marzo 1969, p. 7.

(19) In questo senso sembrava orientata una dichiarazione del senatore Terracini, capogruppo comunista al Senato a seguito del provvedimento per l'aumento delle indennità parlamentari: »... i gruppi parlamentari comunisti hanno finora assicurato al partito circa 450 milioni all'anno, e da ora innanzi questa cifra sarà raddoppiata . U. Terracini, Una conquista di classe, »Il Mondo , 4 gennaio 1966, p. 2.

(20) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 142.

(21) Ibid., p. 144.

(22) Anche i socialisti favorevoli al finanziamento pubblico dei partiti, »Corriere della Sera , 15 settembre, 1963.

(23) G. Tamburrano, Per il finanziamento pubblico dei partiti, »Critica sociale , n. 3, 5 febbraio 1963, pp. 59 sgg.

(24) »Perciò penso - continuava il Tamburrano - che dovremmo insistere perché si disciplini almeno la materia delle spese elettorali che è tecnicamente più facile da regolare legislativamente ed è politicamente e giuridicamente più giustificabile . G. Tamburrano, dal fascicolo contenente la relazione del Convegno sul finanziamento dei partiti indetto dal Club Turati e dal Centro Pulcher, pp. 30 sgg.

(25) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 157.

(26) S. Valitutti, Il finanziamento dei partiti, »Il Giornale d'Italia , 25 agosto 1965, p. 1.

(27) S. Valitutti, I partiti politici e la libertà, Roma, 1966, p. 248 sgg.

(28) Cfr. R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 166.

(29) L. Basso, Il partito nell'ordinamento democratico moderno, ISLE, Milano 1966, p. 5.

(30) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 169.

(31) »In sede di discussione - aggiungeva Basso - dell'attuale articolo 21 della legge fondamentale, quando fu fatto approvare dal deputato Brockmann del Zentrum un emendamento aggiuntivo sulla pubblicità delle fonti finanziarie, i deputati Wagner e Zinn del SPD proposero a loro volta un emendamento, corrispondente alla formula attuale, per chiarire che non si trattava di istituire controlli ma solo di far conoscere all'opinione pubblica l'origine dei mezzi dei partiti. E quando più tardi la commissione ministeriale di studio per una disciplina giuridica dei partiti esaminò sul suo rapporto la possibilità del finanziamento statale, essa chiarì che questo finanziamento non avrebbe dovuto comportare controlli . R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 171.

(32) Ibid., p. 173.

(33) Viene peraltro indicato quello che deve essere il contenuto minimo dello statuto: esso deve indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei singoli membri; includere garanzie democratiche per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici. Cfr. Il Diritto dei partiti in Italia (1954-1970), curato da Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari della Camera dei deputati nel 1971, pp. 376-377.

(34) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 173.

(35) P. Ungari, Il finanziamento dei partiti, »La Voce Repubblicana , 27 dicembre 1968.

(36) Cfr. Il Diritto dei partiti, cit., p. 380.

(37) Ibid., p. 382.

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Note al Cap. IV

(1) Cfr. R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, Firenze, 1971, p. 16. »In una indagine condotta nel 1963 - prosegue il Crespi - si è calcolato che nei maggiori partiti dell'Europa occidentale, assimilabili alla categoria dei partiti di aderenti, il valore medio dell'ammontare delle quote degli iscritti raggiunge il 20% circa . A. J. Heidenheimer, Comparative party finance: notes or practices and toward a theory, »Journal of Politics , 1963, p. 791.

(2) Cfr. R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 47.

(3) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 23.

(4) Ibid., p. 25.

(5) Cfr. L. D'Amato, Il finanziamento pubblico dei partiti nel sistema democratico italiano, »Rassegna Italiana di Sociologia , 1965, pp. 387 sgg.

(6) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 26. »Ma in definitiva - continua l'autore - sembra che invece di tre si possano distinguere due forme principali di finanziamento ai partiti: il finanziamento privato e il finanziamento pubblico, in relazione al fatto che ad essi provvedono i privati oppure lo Stato, ma con un'apposita legge .

(7) Per determinare gli incassi che derivano dal pagamento delle quote annuali di iscrizione è necessario conoscere il numero effettivo degli aderenti. E' molto difficile accertarsi di ciò perché spesso nei partiti si assiste ad una intensa proliferazione degli iscritti »fantasma ad opera delle federazioni locali o degli stessi organi della amministrazione centrale. Ciò accade, perché, da parte delle sezioni periferiche, vi è il tentativo di garantire una larga partecipazione dei propri delegati ai congressi nazionali del partito per intervenire con un maggiore peso nella lotta tra le diverse correnti. Ibid., p. 27.

(8) Ibid., p. 31.

(9) »Secondo altre valutazioni, risalenti ai primi mesi del 1968, tali contributi non supererebbero invece il mezzo miliardo di lire l'anno . L. Rizzi, La finanza babilonese, »Panorama , 1· febbraio 1968, pp. 18 sgg.

(10) Cfr. R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 32.

(11) Ibid., p. 33.

(12) Ibidem.

(13) Ibid., p. 38.

(14) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 38.

(15) »Nel 1964, in una interrogazione dell'on. Vittorio Zincone, si chiedeva infatti il parere del governo circa le affermazioni del segretario del partito radicale, Marco Pannella, sui finanziamenti dell'Ente per gli idrocarburi a favore di alcune pubblicazioni politiche. Secondo tali dichiarazioni, l'ente avrebbe versato in due anni 320 milioni al periodico »Il Punto , 160 milioni al quotidiano e organo ufficiale del PRI »La Voce Repubblicana , e 24 milioni al settimanale »Il Mondo .

R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 39.

(16) Secondo alcuni, negli anni del boom la speculazione sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e la speculazione edilizia avrebbero consentito alla DC di introitare circa 5 miliardi all'anno. L. Jannuzzi, La DC al monte dei pegni, »L'Espresso , 31 gennaio 1965.

(17) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 43.

(18) Cfr. R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 43.

(19) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 44.

(20) »Il sistema di rifornimento del denaro sovietico fu conosciuto soprattutto dopo l'abbandono del PCI da parte del segretario del senatore Secchia, che ne era uno dei più alti responsabili. Quanto all'impiego, sembrava che una volta cambiato in moneta nazionale il denaro non fosse immediatamente investito, ma rimanesse a disposizione, per far fronte ad eventuali necessità, presso persone di sicura fiducia del partito . Ibidem.

(21) »Destò ad esempio un certo scalpore il fatto che all'epoca della scissione di Palazzo Barberini, nel 1947, il nuovo PSDI avesse potuto disporre di un contributo di 53.000 dollari versati da parte di un italo americano, leader di una importante organizzazione sindacale nel settore dell'abbigliamento. Molto probabilmente, anche negli anni successivi il PSDI fu in grado di integrare le entrate derivanti dalle scarse quote degli iscritti e dal clientelismo locale con gli aiuti di organizzazioni sindacali statunitensi . Ibid., p. 45.

(22) »Le sezioni sono l'ossatura dei partiti, capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale, anche se la loro entità varia da partito a partito complessivamente sono 42 mila . Nelle tasche dei partiti in Il finanziamento dei partiti, a cura del Circolo Stato e Libertà, Roma, 1978, p. 56.

(23) »Le federazioni corrispondono alle province amministrative dello Stato, e costituiscono ancora il vero organo intermedio fra base e vertice dei partiti... . Ibidem.

(24) Ibid., p. 55.

(25) »Vi sono poi organizzazioni minori come il centro femminile italiano (che vanta due milioni di aderenti), l'Associazione italiana maestri cattolici, la Federazione Universitaria dei cattolici italiani, l'associazione dei laureati di Azione Cattolica, l'unione cristiana imprenditori e dirigenti. Non meno importanti sono gli organi su cui si basa il potere elettorale del PCI: la Lega delle cooperative (2 milioni di iscritti), la CGIL (3 milioni e mezzo di iscritti), l'Unione delle donne italiane (200.000 iscritte). A queste si devono aggiungere numerosi sodalizi come l'Associazione nazionale partigiani della pace: organismi aventi finalità culturali, come l'Arci e l'Istituto Gramsci... . R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 46.

(26) Ibid., p. 47.

(27) Il partito cattolico possiede un organo ufficiale, »Il Popolo , la cui tiratura si stimava nel 1968 sulle 100.000 copie. Ibid., p. 48.

(28) Nel 1966 la vendita di spazi pubblicitari avrebbe reso al quotidiano del PCI appena 500 milioni di lire. Vd. in proposito A. Del Boca, Giornali in crisi, Torino, 1968.

(29) Cfr. R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 51.

(30) Ibid., p. 53.

(31) Ibid., p. 54.

(32) »Secondo calcoli prudenziali, il costo delle 2 competizioni elettorali (amministrative e politiche) che si tengono nell'arco di cinque anni assorbe complessivamente almeno 75 miliardi. Nella sola campagna per le elezioni politiche del 1968 le spese dei partiti avrebbero raggiunto i 50 miliardi di lire . L. Rizzi, La finanza babilonese, cit.

(33) R. Crespi, Lo Stato deve pagare i partiti?, cit., p. 61.

(34) Vd. Lepre A., Storia della prima Repubblica, L'Italia dal 1942 al 1992, cit., p. 254.

(35) Vd. Mammarella G., L'Italia Contemporanea (1943-1989), cit., p. 387.

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Note al Cap. V

(1) Cfr. Giuseppe Mammarella, L'Italia contemporanea (1943-1989), Bologna, 1990, p. 454.

(2) Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'11 luglio 1974.

(3) S. Valitutti - G. F. Ciaurro, Contro il finanziamento pubblico dei partiti, Roma, 1974, p. 3.

(4) Cfr. S. Valitutti - G. F. Ciaurro, Contro il finanziamento pubblico dei partiti, cit., p. 27.

(5) Enzo Cheli, Il finanziamento pubblico dei partiti, »Studi Senesi n. 2, 1958, p. 13.

(6) Ibidem.

(7) Ibidem, p. 14.

(8) Ibidem.

(9) AP, Camera dei deputati, VI legislatura, p. 2.

(10) Ibidem, p. 3. Si dice ancora nella relazione: »A conforto dell'urgenza di un provvedimento siffatto militano, altresì, le recenti esperienze legislative ed il vivissimo dibattito culturale di paesi simili al nostro per civiltà e analoghi per ordinamento. In Francia, è previsto da tempo un rimborso ai partiti delle più ricorrenti spese elettorali... La Svezia è il primo dei paesi europei ad avere affrontato il problema con scelte meditate e felici... In Germania l'iter dell'attuazione del finanziamento pubblico dei partiti è stato controverso e discusso... Dopo il succedersi di numerosi progetti, il "Bundestag" deliberava, nel 1959, uno stanziamento statale in favore dei partiti »per la promozione dell'attività di formazione politica . Questa forma di sovvenzione dette luogo a contrasti e divergenze, sanate dalla nota pronuncia della Corte costituzionale di Karlsruhe del 1966 che spianò la strada alla legge del 1967, in virtù della quale viene assicurato alle formazioni politiche un cospicuo contribu

to per le spese elettorali. Infine, la legge finlandese del 1969 ha concesso ai partiti rappresentati in Parlamento sovvenzioni statali per lo svolgimento dell'attività pubblica .

(11) Ibid., p. 4.

(12) Ibid., p. 5.

(13) Ibidem.

(14) Ibidem.

(15) Ibidem.

(16) A. Cossutta, Il finanziamento pubblico dei partiti, Roma, 1974, p. 145.

(17) AP, Camera dei deputati, VI legislatura, p. 4. L'on. Galloni continua rilevando che il primo comma dell'art. 21 della Costituzione della Repubblica federale tedesca dice infatti: »I partiti collaborano alla formazione politica della volontà del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai principi democratici. Essi devono rendere conto pubblicamente della provenienza dei loro mezzi... .

(18) Ibidem, p. 8.

(19) Ibidem.

(20) Cfr. A. Cossutta, Il finanziamento pubblico dei partiti, cit., p. 170. Il relatore Galloni aggiunge: »L'art. 1 nel terzo e quarto comma nel testo rielaborato dalla commissione precisa quali sono i partiti e le formazioni politiche legittimate a ricevere il contributo finanziario. Essi sono: 1) i partiti aventi carattere nazionale (3·comma). Si intendono... quelli che abbiano presentato proprie liste di candidati per la elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei collegi elettorali e che abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti validi; 2) i partiti delle regioni con speciale tutela delle minoranze linguistiche (4· comma)... .

(21) Ibidem, p. 171. »Si è ritenuto giusto - aggiunge il relatore - escludere da questa ripartizione i partiti espressione di minoranze linguistiche i quali operano nell'ambito di una sola circoscrizione elettorale e pertanto hanno oneri finanziari inferiori a quelli dei partiti operanti in più collegi elettorali .

(22) Ibid., p. 174.

(23) Ibid., p. 176.

(24) AP, Camera dei deputati, VI legislatura, p. 13.

(25) Bollettino delle Commissioni, 1· aprile 1974, p. 6.

(26) Dichiarazione di voto a nome del gruppo PLI, AP, Camera dei deputati, VI legislatura: Discussioni, 9 aprile 1974, p. 14182.

(27) Dichiarazione a nome del gruppo PCI, AP, Camera dei deputati, VI legislatura, Discussioni, 9 aprile 1974, p. 14189.

(28) AP, Camera dei deputati, VI legislatura, p. 14202.

(29) Ibidem, p. 14203.

(30) Ibid., p. 14205.

(31) AP, Camera dei deputati, VI legislatura, Discussioni, 9 aprile 1974, p. 14197.

(32) Ibidem. L'on. Galloni continua: »Noi dobbiamo far capire agli elettori e ai cittadini il vero significato del finanziamento non solo di moralizzazione, ma anche di modificazione di un assetto istituzionale in conformità dei principi della nostra costituzione... Noi dobbiamo togliere questa intercapedine (ecco la funzione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti)... .

(33) AP, Senato della Repubblica, VI legislatura, p. 49.

(34) AP, Senato della Repubblica, VI legislatura, p. 13573.

(35) Ibid., p. 13579.

(36) Ibid., p. 13581.

(37) Ibidem, p. 13586.

(38) A. Cossutta, Il finanziamento pubblico dei partiti, cit., p. 19.

(39) Ibidem, p. 24.

(40) Ibidem, p. 29.

(41) AP, Senato della Repubblica, VI legislatura, p. 13598.

(42) Ibidem, p. 13603.

(43) S. Valitutti - G. F. Ciaurro, Contro il finanziamento pubblico dei partiti, cit. p. 14.

(44) Ibidem, p. 15.

(45) Ibid., p. 25.

(46) AP, Senato della Repubblica, VI legislatura, p. 13622.

(47) Adalberto Wojtek Pankiewicz, Finanziamento pubblico dei partiti, Milano, 1981, p. 60.

(48) Ibid., p. 61.

(49) Ibid., p. 62.

(50) Ibid., p. 63.

(51) Ibid., p. 64.

(52) Ibid., p. 65.

(53) Cfr. A. W. Pankiewicz, Finanziamento pubblico dei partiti, cit., p. 69.

(54) Vd. l'annuncio di richiesta di referendum popolare abrogativo della legge 2 maggio 1974 sulla Gazzetta ufficiale del 18 settembre 1974.

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Note al Cap. VI

(1) Lepre A., Storia della prima Repubblica. L'Italia dal 1942 al 1992, cit., p. 254.

»Fu questo il significato del discorso che Moro pronunziò in parlamento in difesa di Gui, per l'affare Lockheed. Per il segretario della DC non esistevano responsabilità di partito: se uno dei suoi membri importanti veniva messo sotto accusa, doveva essere portato sul banco degli imputati tutto il partito; anzi poiché la DC ne era il fulcro, l'intero sistema dei partiti . Ibid., p. 275.

(2) Mammarella G., L'Italia contemporanea (1943-1989), cit., p. 422.

(3) Ibid., p. 411.

(4) Lepre A., Storia della prima Repubblica, cit., p. 276.

(5) La formulazione del quesito del referendum dell'11 giugno 1978 sul finanziamento pubblico ai partiti politici era questa: »Volete voi che sia abrogata la legge 2 maggio 1974, n. 195, "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", come modificata, nell'articolo 3, terzo comma, lettera b), dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11, "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"? . Quarantacinque anni di elezioni in Italia 1946-90. Istituto Nazionale di Statistica, Roma 1990, p. 227.

(6) »La legge 23 maggio 1975, n. 152 (legge Reale per l'ordine pubblico) adottata per tentare di far fronte alla preoccupante »escalation della criminalità, soprattutto a causa delle contrastanti opinioni esistenti nella maggioranza di centro-sinistra, assunse un carattere eterogeneo e congiunturale. Si introdussero aumenti di pene e modifiche ad alcuni termini e istituti processuali, come la prescrizione, la libertà provvisoria, il fermo degli indiziati di reato, le avocazioni dei procuratori generali. Si estese la possibilità di uso delle armi da parte della polizia e quella di assegnazione di persone ritenute pericolose al soggiorno obbligato. Si aggravarono le pressioni delittuose nei riguardi dei neofascisti .

Edoardo Perna, Bisogna proteggere chi rischia per noi, »Il Giorno , 8 giugno 1978.

(7) Ibidem.

(8) »Corriere della Sera n. 134, 9 giugno 1978.

(9) »Il prezzo dei si e dei no , »L'Unità 8 giugno 1978.

(10) La Spina Luigi, »Corriere della Sera n. 129, 3 giugno 1978.

(11) »Il Messaggero , 8 giugno 1978.

(12) »Corriere della Sera n. 130, 4 giugno 1978.

(13) Alberto Moravia dice: »Sono favorevole al finanziamento statale dei partiti principalmente perché sono favorevole alla varietà, libertà e spontaneità dei partiti, cioè al pluralismo. Ho vissuto l'esperienza »monolitica del fascismo e mi è restato l'orrore del totalitarismo monopartitico... io penso che in Italia il pluralismo ossia la democrazia è una pianta gracile che va rinvigorita con ogni mezzo. Il finanziamento dei partiti, secondo me, è uno dei mezzi di cui ci si può servire per rafforzare questa pianta .

Moravia Alberto, Per questo io voto NO, »Corriere della Sera n. 131, 6 giugno 1978.

(14) De Carolis ribelle nella DC "sul finanziamento voto si", »La Repubblica , 7 giugno 1978.

(15) Enzo Carra, I due »no dei comunisti contro il qualunquismo, »Il Tempo , 8 giugno 1978.

(16) PCI: »Due no a chi vuole destabilizzare il Paese , »Il Messaggero , 7 giugno 1978.

(17) Le indicazioni della Direzione del MSI-DN, »Il Secolo , 28 maggio 1978.

(18) Luigi Anderlini, I miei due no, »Gazzetta del Popolo , 8 giugno 1978.

(19) »Paese Sera , 3 giugno 1978

(20) Cfr. Craxi: »Il PSI invita a votare no , »Il Messaggero , 29 maggio 1978.

(21) PSI: due volte »no contro le polemiche, »La Stampa , 9 giugno 1978.

(22) L'appello del nostro partito al Paese per il voto di Domenica, »L'Umanità , 9 giugno 1978.

(23) PSDI: »Guai a cancellare queste due leggi , »Il Messaggero , 4 giugno 1978.

(24) Perché due »no l'11 giugno, »La Voce Repubblicana 30 maggio 1978.

(25) Due »no l'11 giugno, »La Voce Repubblicana , 31 maggio 1978.

(26) »Argomenti radicali n. 6.

I radicali invitano a votare "sì" dicendo: »Votando "sì" abrogherete due leggi ingiuste che hanno già arrecato al paese molti danni e nessun beneficio. Tutti insieme i vertici dei partiti - dalla DC al PCI, dal PSI ai partiti minori - vi chiedono invece di votare "no". Se lo farete avrete firmato una cambiale in bianco ai vertici di questi partiti che si sentiranno incoraggiati a perseverare nei loro errori . »Il Tempo , 3 giugno 1978.

Ma i comunisti replicano: »Dire "no" all'abrogazione non significa votare cambiali in bianco: al contrario, significa dare una base solida alla battaglia per la moralizzazione che non si vince colpendo i partiti, ma rinnovandoli Un voto per la moralizzazione, »L'Unità 2 giugno 1978.

Sul "volantone" diffuso dal Partito radicale in occasione dello svolgimento dei referendum sulla legge Reale e del finanziamento pubblico dei partiti leggiamo: »Se una grande maggioranza popolare di comunisti, di socialisti, di democratici, di cristiani voterà sì l'11 giugno vincerà la democrazia, vincerà il paese, vincerà il partito della non violenza, dello stato di diritto, dell'onestà e del rinnovamento. E nessuno sarà sconfitto... saranno sconfitti soltanto la politica di vertice, i compromessi di potere, l'immobilismo, l'illegalità... . »Notizie Radicali , n. 119, 26 maggio 1978 in AGORA': archivio informatico del Partito radicale.

(27) Aglietta: perché i radicali diranno »sì ai referendum, »La Stampa , 28 maggio 1978.

»In quanto all'obiezione - continua Aglietta - secondo la quale la legge ha »moralizzato e reso pulita la politica italiana, non crediamo manco opportuno rispondere. Possiamo solo consigliare a chi la agita di andarsi a rivedere l'elenco degli scandali recenti... .

(28) I radicali: disubbidire e votare due volte »sì , »Il Tempo , 9 giugno 1978.

(29) Pdup: sì, per frenare gli abusi pericolosi, »La Stampa , 9 giugno 1978.

(30) DP: sì per indurre il PCI a cambiare, »La Stampa , 7 giugno 1978.

(31) Il Pdup presenta una proposta di legge sostituiva della legge per il finanziamento pubblico, »Il Manifesto , 3 giugno 1978. La proposta di legge si compone di sei articoli. Il primo articolo prevede che lo Stato metta a disposizione in ogni capoluogo di provincia locali per le sedi, sale per convegni e seminari organizzati dai partiti. L'articolo 2 definisce la figura giuridica delle organizzazioni che avranno diritto a fornire delle strutture di sostegno approntate con il finanziamento pubblico. Si tratterà di formazioni politiche che avranno ottenuto almeno 100 mila voti nelle elezioni politiche. L'articolo 3 esclude dai benefici della legge il movimento sociale-Destra nazionale, come partito anticostituzionale. L'articolo 4 delega alle regioni le funzioni amministrative relative al reperimento degli immobili, all'allestimento dei servizi e alla loro equa distribuzione fra gli aventi diritto. L'articolo 5 abroga la legge vigente, che si propone di sostituire. L'articolo 6 si occupa dei fondi di do

tazione della legge: gli stessi 45 miliardi che ora vengono devoluti ai partiti sulla base della legge 195.

(32) Cfr. »Notizie Radicali , n. 15, 13 giugno 1978 in AGORA': Archivio informatico del Partito Radicale.

(33) Ibidem.

(34) Cfr. Maurizio Griffo, I denari della democrazia, »Il Poliedro , n. 5, gennaio-febbraio 1986.

(35) Cfr. »Quaderni radicali n. 10, 1980, p. 153.

(36) Ibid., p. 154.

(37) Ibidem.

(38) Ibid., p. 155.

(39) Quando nel 1974 è stata adottata la forma del finanziamento diretto dei partiti per escludere le conseguenze che questo avrebbe comportato in termini di controlli e di garanzie formali, si è escogitata una funzione giuridica: quella di finanziare per conto dei partiti i rispettivi gruppi parlamentari della Camera e del Senato, stabilendo per i gruppi così finanziati l'obbligo di versare ai propri partiti almeno il 95% del finanziamento pubblico. Il motivo di questa finzione si può intuire facilmente: i gruppi in quanto organismi parlamentari, non possono essere soggetti a controlli esterni al Parlamento, e non possono essere soggetti ad altre regole se non quelle dei regolamenti della vita parlamentare. Ibid., p. 157.

(40) Ibid., p. 153. Ricordiamo che con la legge 8 agosto 1980, n. 422 è stato stabilito il concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali. Vd. A. W. Pankiewicz, Finanziamento pubblico dei partiti, cit., pp. 93-94.

(41) Ibid., p. 159.

(42) Ibid., p. 160.

(43) Vd. AP, Senato della Repubblica, VIII Legislatura, seduta del 10 novembre 1981, p. 17152.

(44) »Il Settimanale , 24 marzo 1981.

(45) La »contingenza per i partiti raddoppia il contributo pubblico, »Il Giorno , 11 marzo 1981.

(46) Sapremo quanto guadagna, non come, »L'Unità , 12 marzo 1981.

(47) »Non stop per i soldi ai partiti, »Il Messaggero , 8 ottobre 1981.

(48) Ibidem. Vd. anche Si cerca l'intesa con i radicali sul finanziamento dei partiti, »Corriere della Sera , 23 settembre 1981.

(49) La presidenza della Camera ha per legge il potere di bloccare l'erogazione dei fondi ad un partito in caso di falsità del bilancio. Ma, nonostante le denunce venute da varie parti e l'opinione diffusa e condivisa che "esistono fondati motivi di ritenere che alcuni tra gli stessi partiti che pubblicano i bilanci non vi abbiano registrato in modo completamente affidabile ed esaustivo le proprie entrate e le proprie spese" (G. Pacifici), la presidenza della Camera non è mai intervenuta per sospendere l'erogazione del finanziamento a nessun partito. E non si é sbagliato chi ha osservato che la legge prevede una "sanzione troppo grave e troppo politicamente pesante per poter essere effettivamente erogata" (Ciaurro). Giorgio Pacifici, Il costo della democrazia, i partiti italiani attraverso i loro bilanci, Roma, 1983, p. 17.

Gianfranco Ciaurro in Il costo della democrazia, i partiti politici italiani: costi e finanziamenti, Atti del convegno di studi promosso dall'Ispes in collaborazione con la Luiss, Roma, 1984, p. 79.

Vd. anche Maurizio Griffo, I denari della democrazia, cit., p. 30.

(50) Rischia il blocco la Camera per l'ostruzionismo radicale, »Il Tempo , 25 settembre 1981.

(51) Finanziamento pubblico: i partiti ripensano, »La Nazione , 6 ottobre 1981.

(52) »Non stop per i soldi ai partiti, »Il Messaggero , 8 ottobre 1981.

(53) Ibidem.

(54) AP, Camera dei deputati, VIII Legislatura, Discussioni, Seduta del 15 ottobre 1981, p. 34607.

»La gente - continua Greggi - chiede essenzialmente due cose: che »non si rubi e che non rimangano impuniti coloro che rubano. Noi dovevamo rendere più rischiosa e costosa l'operazione del rubare e mettere i partiti, attraverso il finanziamento, in condizioni di non aver più bisogno di ricorrere a pratiche illegali o comunque poco chiare e poco decorose. Purtroppo nessuna norma contenuta in questo articolo aggiuntivo (che assorbe in pratica tutto il progetto di legge) viene incontro a questa esigenza profonda di una efficace opera di moralizzazione.

(55) Ibidem. »Sento il dovere - aggiunge il dep. Greggi - di protestare per la situazione parlamentare che si è creata, della quale, a mio giudizio, non sono responsabili solo i radicali la cui azione è diventata oggettivamente eversiva nei confronti del regolamento e dell'ordine parlamentare. ho presentato un emendamento all'articolo 1 che deve rimanere in piedi, e che la Camera dovrà prendere in esame. Con esso dico che "la via normale" per il finanziamento dei partiti deve rimanere quella del contributo degli iscritti e degli elettori e non dello Stato .

(56) Ibid., p. 34608.

(57) Ibid., p. 34610. »Abbiamo condotto - prosegue l'on. Gianni - una battaglia che ha voluto distinguersi da un ostruzionismo irragionevole che non condividiamo. Non ci siamo battuti per un pugno di minuti radiotelevisivi in più ma perché... i nuovi stanziamenti di denaro pubblico servissero per costruire strutture pubbliche, cioè sedi, centri tipografici, utilizzabili e fruibili da parte di tutti... .

(58) Ibid., p. 34615.

(59) Ibid., p. 34616.

(60) Ibid., p. 34617. L'ostruzionismo radicale - conclude Mellini - è stata la difesa estrema alla quale siamo ricorsi in nome dei cittadini, della gente che non si è mai potuta attendere, dalle vostre dichiarazioni di democrazia, niente altro che la sopraffazione, la degenerazione dei vostri partiti... Questa volta grazie all'ostruzionismo radicale, ottenete non tutto ma buona parte di quello che volevate ottenere, però non lo ottenete di notte in poche ore, come avete fatto nel 1974, non lo ottenete di soppiatto come i ladri . Ibid., p. 34619.

(61) Ibid., p. 34621.

(62) Ibid., p. 34636.

(63) Ibid., p. 34642.

(64) Ibid., p. 34647.

(65) AP, Senato della Repubblica, VIII Legislatura, Seduta del 10 novembre 1981, p. 17155. Spadaccia afferma: »All'ostruzionismo si ricorre quando, di fronte al sistematico abuso dei mezzi di comunicazione di massa, all'inagibilità da parte delle opposizioni del diritto all'informazione dei cittadini, alla protervia di una maggioranza, l'unico modo per drammatizzare uno scontro, per farlo arrivare all'opinione pubblica, per far arrivare almeno ai propri elettori la nozione di ciò su cui si sta discutendo è una lunga e dura battaglia parlamentare. E' questa la battaglia parlamentare che hanno condotto i nostri deputati... contro il fronte dei partiti (Il club dei partiti, come lo chiama Stanzani Ghedini, il "racket" dei partiti, come lo chiama Pannella) . Ibidem.

(66) Ibid., p. 17157.

(68) ibid., p. 17162.

(68) ibid., p. 17162.

(69) Cfr. D'Antonio M.-Negri A., Il partito politico di fronte allo Stato, di fronte a se stesso, cit., p. 558.

(70) Ibid., p. 559.

(71) Ibid., p. 560.

 
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