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Quinto Danilo - 11 luglio 1994
NON C'E' PACE SENZA GIUSTIZIA
COMITATO DI PARLAMENTARI, SINDACI E CITTADINI PER UN NUOVO DIRITTO INTERNAZIONALE

Via di Torre Argentina,76-00186 Roma-tel.06/689791 fax06/68805396

NOTA PER LA COMMISSIONE ESTERI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ITALIANA

DIRITTI UMANI E APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

SOMMARIO: Un completo esame delle questioni ancora non risolte nel lungo processo verso la costituzione della Corte penale internazionale. Background e aggiornamento; I crimini internazionali; Le posizioni attuali degli Stati; Questioni aperte; Tribunale Internazionale che deve giudicare i crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel territorio della ex Jugoslavia.

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Premessa

L'idea di istituire una Corte penale internazionale esiste già dal 1899. Dopo la prima guerra mondiale, il Trattato di Versailles del 1919 stabilì che il Kaiser e gli altri militari accusati di reati di guerra avrebbero dovuto essere processati, ma non ci fu, da parte degli Alleati, la volontà politica di farlo.

Anche la decisione di punire i responsabili del genocidio del popolo armeno venne poi annullata.

Da quando si è affermato il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali è apparso chiaro che la guerra, estremo mezzo di confronto tra le ragioni di Stato e gli egoismi dei popoli, non poteva costituire un alibi per gli ufficiali-organi di uno Stato tale da giustificare comportamenti crudeli e disumani (crimini di guerra).

Alla fine della seconda guerra mondiale, invece, la Comunità mondiale esigeva il processo contro i responsabili della guerra, dei reati di guerra e dei reati contro l'umanità a essa conseguenti.

Le esperienze di Norimberga e Tokyo rimasero però isolate, mentre aumentava la criminalità internazionale e transnazionale. Da allora è continuato ad aumentare il numero delle vittime delle varie guerre, scoppiate in diverse parti del mondo e si è registrato altresì un notevole aumento di gravi violazioni dei diritti umani.

Con il sistema delle Nazioni Unite emersero anche le ipotesi estreme della violenza perpetrata con l'aggressione e con minacce alla sicurezza ed alla pace. Nel secondo dopoguerra si affermarono anche più precisamente le ipotesi giuridiche del genocidio e di altri crimini contro l'umanità (atti di pirateria aerea o marittima, aparthaid, crimini contro i diplomatici, presa di ostaggi).

Basti solo ricordare che in Cambogia il regime dei Kmer rossi ha causato 2 milioni di morti e la guerra di indipendenza del Bangladesh è costata a questo paese oltre un milione di morti.

Moltissime altre ipotesi di comportamenti degli individui hanno oggi una rilevanza internazionale; ripugnano alla coscienza comune della prevalenza degli Stati e meriterebbero quindi sanzioni irrogate tramite procedure internazionali da un Tribunale universale.

Oggi, per casi così tragici, e contro la criminalità organizzata internazionale, contro il traffico di stupefacenti, contro il traffico internazionale di minori, e contro tante altre attività criminose a carattere nazionale e transnazionale, contro il terrorismo internazionale nelle sue tragiche manifestazioni, una Corte penale internazionale potrebbe servire ad affermare la vita del diritto e l'esistenza di una Società internazionale fondata sul diritto.

Altrimenti a duemila anni dalla diffusione della cultura del diritto romano e del diritto naturale prevarranno ancora le dinamiche classiche delle società primitive: la legge del più forte, del clan, dell'etnia, dei governi sanguinari.

Background e aggiornamento

Nel 1989, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione nella quale si richiedeva alla International Law Commission (ILC) - organo ausiliario dell'Assemblea Generale, che ha il compito di preparare le decisioni dell'Assemblea in materia di sviluppo progressivo e codificazione del Diritto Internazionale - di elaborare un quadro di riferimento per la costituzione di un "tribunale internazionale sui crimini od altro meccanismo giuridico internazionale".

In occasione della 45a e della 46a Sessione dell'Assemblea Generale (1990 e 1991) il progetto perse slancio, con nuove risoluzioni che si limitavano a reiterare all'ILC l'invito a continuare a lavorare sull'argomento. Questo atteggiamento frenante era dovuto sostanzialmente alle posizioni di alcuni paesi occidentali, specialmente Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia.

Poi, nel 1992, spinti da quanto accadeva nell'ex Jugoslavia e nel Libano per quanto riguarda le controversie in tema di estradizioni, numerose Nazioni prendevano per la prima volta pubblicamente posizione a favore della costituzione di una Corte Penale Internazionale, tra queste Australia, Canada, Colombia, Giappone, Venezuela, Zimbabwe e - in modo del tutto inatteso - la Comunità Europea nel suo insieme, inclusi quindi Gran Bretagna e Francia. La ILC fece a questo punto sapere che essa richiedeva un nuovo mandato dalle Nazioni Unite per poter elaborare un progetto più dettagliato sotto forma di bozza di statuto. Malgrado alcune resistenze iniziali di Stati Uniti e lo scetticismo di Cina, Indonesia ed altri paesi in via di sviluppo, l'Assemblea Generale ha adottato nel novembre 1992 una risoluzione che invitava la ILC a "continuare il proprio lavoro elaborando un progetto di statuto per un tribunale permanente sui crimini come materia prioritaria in vista della Sessione successiva".

In queste settimane (maggio-luglio 1994) la ILC sta discutendo la bozza di statuto della Corte Penale Internazionale. Discuterà anche se farne organo giudiziario delle Nazioni Unite, come la Corte Internazionale di Giustizia, oppure no.

La Corte Penale Internazionale potrà avere natura di organo ausiliario delle Nazioni Unite e in questo caso il suo statuto potrà essere adottato dall'Assemblea Generale. Se invece si tratterà di una istituzione su base convenzionale, sarà necessaria una conferenza delle parti contraenti. Il Consiglio di Sicurezza potrebbe demandare di volta in volta il giudizio su alcuni crimini internazionali commessi in situazioni che pongono in crisi la pace e la sicurezza internazionale.

Per quanto riguarda le procedure di lavoro dell'Assemblea Generale, occorre ricordare che i risultati (contenuti nel rapporto finale della Commissione del Diritto Internazionale) vengono discussi nella VI Commissione dell'Assemblea Generale, poichè i lavori in seduta plenaria sono riservati ai discorsi dei Ministri degli Esteri sui temi di interesse generale delle Nazioni Unite e solo alla formale adozione delle Risoluzioni. In quell'occasione ci sono le dichiarazioni finali degli Stati, senza alcun dibattito sui contenuti della Risoluzione.

Se - e tutto fa credere che sia così - l'ILC presenterà la bozza di statuto all'Assemblea Generale, questa, nella sua 49a sessione (settembre-dicembre 1994), dovrebbe invitare gli Stati membri a prendere le misure necessarie per la convocazione di una conferenza, da tenersi sotto gli auspici delle Nazioni Unite. L'auspicio è che questa Conferenza internazionale si possa svolgere nell'anno del Cinquantenario della nascita dell'organizzazione delle Nazioni Unite, il 1995, al fine di negoziare un trattato multilaterale per la creazione della Corte Penale Internazionale.

I crimini internazionali

Le convenzioni e il diritto consuetudinario internazionale riconoscono 24 categorie di crimini trasnazionali: aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio - queste tra l'altro sono le basi del Tribunale ad hoc ex Jugoslavia - schiavitù e pratiche relative, sperimentazioni umane illegali, tortura, uso illegittimo di armi, pirateria, sequestro e sabotaggio di aerei, attacco e sequestro di diplomatici o di persone che godono di protezione internazionale, utilizzo di civili come ostaggi, traffico internazionale di droghe, distruzione o furto di tesori nazionali, furto di materiale nucleare, uso illegittimo della posta, danneggiamento di cavi sottomarini internazionali, ricatto di pubblici ufficiali stranieri, traffico internazionale di materiale osceno, alcuni tipi di danni ambientali, contraffazione.

Alcuni di questi crimini non possono essere commessi senza intervento diretto o indiretto dello Stato: essi sono perciò quelli a maggiore contenuto "politico": aggressione, crimini contro l'umanità e genocidio. Sarebbe necessario aggiungere i crimini contro l'ambiente.

Il gruppo di lavoro istituito dalla ILC ha prodotto un rapporto il 6 luglio 92 in cui, confermando che l'istituzione di una Corte Penale Internazionale è un obiettivo realizzabile, afferma che "ogni tentativo per istituire un sistema processuale internazionale praticabile deve partire da una base modesta e realistica".

Ricordiamo che alcune convenzioni internazionali hanno stabilito che in determinati casi qualsiasi tribunale ha competenza per giudicare un crimine internazionale, indipendentemente dal soddisfacimento dei tradizionali criteri del luogo di commissione del fatto o della nazionalità della vittima o dell'accusato. Si dice che in questi casi il tribunale che istruisce il processo esercita la giurisdizione universale, così come viene chiamata da alcuni autorevoli studiosi del diritto internazionale.

Gli accordi internazionali che finora hanno previsto esplicitamente la giurisdizione universale sono le convenzioni di Ginevra sui crimini di guerra ed alcune recenti convenzioni sulla presa di ostaggi, sulla cattura di aerei nonché sui crimini contro persone internazionalmente protette.

Per altre convenzioni, quali quelle contro il genocidio, contro la tortura e contro l'apartheid, il principio della giurisdizione universale è stato stabilito in via interpretativa, per il rinvio che queste convenzioni fanno alla necessità di istituire una Corte Penale Internazionale.

In queste settimane, il gruppo di lavoro ristretto, relatore l'australiano Crawford, ha elaborato la bozza di statuto della Corte Penale Internazionale. Alla data in cui viene scritta questa nota (11 luglio 1994) non se ne conosce il contenuto. Quel che è certo è che sono stati inseriti i crimini principali: genocidio, aggressione, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Le posizioni attuali degli Stati

Nell'ambito della VI Commissione dell'Assemblea Generale del 1993, alcuni delegati degli Stati hanno formulato riserve e hanno espresso una serie di dubbi sulla "fattibilità" del Tribunale. Hanno posto l'accento sulle difficoltà derivate dalla sovranità degli Stati, sulle relazioni tra diritto internazionale e diritto nazionale e sulla esistenza del principio "giudicare o estradare", principio che consente, una volta catturato il presunto colpevole, di giudicarlo là dove si trova o nel Paese dove è più giusto che venga giudicato considerati i legami tra il crimine commesso e quell'ordinamento giuridico.

E' importante far crescere il consenso sulle numerose questioni legate alla creazione del Tribunale: chi sarà legittimato ad adire il Tribunale, quali Stati dovrebbero dare il loro assenso affinché il Tribunale abbia competenza sull'individuo accusato di un crimine, quale sarà la legge applicabile, che relazione esisterà tra il Tribunale e il Consiglio di Sicurezza, come converrà definire le procedure relative ad eventuali risarcimenti.

Le posizioni degli Stati espresse nella Sesta Commissione dell'Assemblea generale

Parere favorevole:

Algeria, Australia, Austria, Bharein, Canada, Cecoslovacchia, Cipro, Croazia, Egitto, Federazione della Russia, Germania, Giamaica, Gran Bretagna, Grecia, Guinea, India, Iran, Irlanda, Italia, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Polonia, Romania, Senegal, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svizzera (Osservatore), Tailhandia, Trinidad, Tunisia, Turchia, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Parere articolato:

Cile.

Parere cauto:

Bielorussia, Francia, Giappone, Marocco, Nigeria, Pakistan, Siria, Stati Uniti, Ungheria.

Parere contrario:

Brasile, Cina, Cuba, Israele.

Le posizioni più negative:

Cina

Il rappresentante cinese alla VI commissione dell'Assemblea Generale ha esposto quelle che vengono considerate "difficoltà pratiche insormontabili" per la creazione di un Tribunale, pur riconoscendo che rappresenterebbe una forma di cooperazione internazionale efficace per lottare contro la criminalità internazionale transnazionale. Tuttavia affermava che in questo caso "l'opportunità non coincideva necessariamente con la fattibilità". Gli Stati, di regola, esigerebbero che i presunti colpevoli siano tradotti davanti ai loro tribunali nazionali e sarebbero poco propensi a rinunciare alla loro competenza in materia penale o ad accettare che essa venga limitata. Ha ricordato a questo riguardo che la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e la Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid, anche se riguardano la possibilità di far giudicare i crimini in questione da una Corte Penale Internazionale, non ne prevedevano la costituzione. Il

progetto di statuto di una Corte penale internazionale elaborato nel 1953 era restato, per diverse ragioni, senza seguito. Il solo principio sul quale i paesi erano riusciti a mettersi d'accordo per lottare contro i crimini internazionali era il regime di competenza universale consistente nel "giudicare o estradare".

Nonostante il nuovo clima di relazioni internazionali faciliti la creazione di una Corte Penale Internazionale, i problemi possono essere accresciuti dall'indipendenza e dall'imparzialità del Tribunale, tenuto conto della "dinamica" della politica internazionale. Le disposizioni riguardanti la composizione del Tribunale, il regolamento interno, i principi generali del diritto penale, non sarebbero sufficienti a regolamentare la questione. Anche la decisione di portare gli individui in giudizio rischia di urtarsi contro serie difficoltà pratiche, in ragione del fatto che la maggior parte dei crimini citati, salvo i crimini di guerra e il traffico internazionale di stupefacenti, non possono essere perpetrati che dagli Stati. Se la responsabilità penale si applica agli individui, è tuttavia probabile che alcuni faranno parte della classe dirigente e diplomatica. E' legittimo aspettarsi che uno Stato anche se parte dello statuto del Tribunale e anche se questo avrà competenza esclusiva e obbligatoria si rimetta

al Tribunale perché esso giudichi il suo Capo di Stato o di Governo o altri alti responsabili civili o militari?

I Tribunali di Norimberga e di Tokio non offrono un esempio a cui ci si può ispirare, perché si tratta di tribunali ad hoc creati nel contesto internazionale particolare dell'epoca. Sarebbe praticamente impossibile, a meno di ricorrere alla forza con tutte le sofferenze che comporterebbe la popolazione innocente del paese in questione, di riprendere per giudicare gli individui colpevoli di crimini internazionali che fossero fuggiti.

E' inoltre estremamente difficile, tenuto conto delle differenze dei sistemi nazionali di giustizia penale e delle differenti concezioni nazionali della pena, mettere a punto delle regole uniformi accettabili da tutti per quanto riguarda le pene applicabili ai crimini internazionali. Questo problema rischia di rendere non operativa la proposta di creazione del Tribunale. Difficoltà analoghe si pongono egualmente nell'esecuzione delle sentenze e nell'applicazione delle pene.

Israele

Il Rappresentante israeliano alla VI commissione ha sottolineato che non si può stabilire un confronto tra il contesto politico attuale e il contesto politico nel quale i Tribunali di Norimberga e di Tokio sono stati creati dopo la Seconda guerra mondiale. Le potenze alleate avevano, a giusto titolo, creato un Tribunale ad hoc a Norimberga dopo la seconda guerra mondiale, allo scopo di giudicare i principali responsabili della guerra e gli autori di altri crimini contro l'umanità. Nella misura in cui ci si intende ispirare all'esempio del Tribunale di Norimberga per creare un Tribunale internazionale chiamato a giudicare i criminali di questo tipo, non si può non accorgersi che il processo di Norimberga si svolgeva in circostanze radicalmente differenti. Tutti i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite rappresentati a Norimberga erano d'accordo sul carattere odioso e barbaro dei crimini che erano chiamati a giudicare. Gli accusati erano nelle mani delle Potenze alleate, e non si poneva il problema di c

onoscere come e da chi essi sarebbero stati giudicati; inoltre non si poneva il problema del luogo di celebrazione del processo perché i giudici rappresentavano le vittime. Il III Reich aveva capitolato senza condizioni e gli inquisiti a cui erano mosse le accuse appartenevano ad esso.

Dopo più di 40 anni di discussione, la Comunità internazionale non è ancora riuscita ad accordarsi su un codice di crimini internazionali. Il codice di crimini adottato in prima lettura dalla Commissione del Diritto Internazionale comprende alcuni crimini che possono essere considerati minori in rapporto alle atrocità di cui erano accusati i nazisti. Si invita pertanto la Commissione a riesaminare il problema delle infrazioni che devono figurare nel Codice e di non includervi solo i crimini più gravi, quelli che la Comunità internazionale riconosce come crimini contro la pace e contro l'umanità. Infatti gli Stati non disposti a mettere sotto accusa delle persone, non saranno disposti a presentarle in giudizio davanti ad una Corte Penale Internazionale. Nessuno dovrebbe essere portato davanti ad una Corte Penale Internazionale sulla sola base di una denuncia che non sia fondata su dei fatti stabiliti e che potrebbe essere depositata contro di lui da uno Stato al di fuori di tutte le procedure di estradizione

ed eventualmente anche in violazione dei suoi diritti civili e politici.

Si dovrà pertanto mettere a punto un meccanismo che garantisca che tale Tribunale sia realmente al servizio della giustizia internazionale e non utilizzato da Stati irresponsabili a fini politici.

Questioni aperte

Struttura

Permanente:

la maggior parte degli Stati

Ad hoc:

Autralia, Bielorussia, Croazia, Federazione Russa,

Francia (opportuna la nomina di almeno un rappresentante per ogni Paese, data la diversità dei vari sistemi penali), Italia (meglio con una lista permanente piuttosto che con una struttura sempre in funzione).

Giurisdizione

Concorrente:

Australia, Brasile (difficoltà di definizione dei criteri per la soluzione dei conflitti), Federazione di Russia, Francia, Gran Bretagna.

Esclusiva:

Algeria.

Volontaria (dopo l'entrata in vigore dello statuto occorre un atto ulteriore per ciascuno Stato):

Australia, Bielorussia, Brasile, Francia.

Obbligatoria:

Algeria, Italia.

Giurisdizione Rationae Materiae

(collegamento con un futuro codice penale internazionale):

Algeria

Crimini definiti nel Codice penale internazionale - Il Tribunale non deve occuparsi di crimini di minore importanza

Australia

Crimini definiti in Trattati internazionali esistenti e nel futuro codice. Il Tribunale non deve occuparsi di reati minori collegati al traffico di stupefacenti

Canada

Crimini definiti in Trattati multilaterali esistenti e nel codice quando entrerà in vigore

Cina

Solo crimini più gravi: aggressione, apartheid, genocidio, terrorismo di Stato, infrazioni alle leggi di guerra e seri casi di traffico di droga. Molti di questi crimini vengono perpetrati per conto degli Stati, e molti dei colpevoli sono funzionari di uno Stato

Croazia

Crimini di guerra, crimini contro l'umanità e il diritto internazionale, crimini di genocidio

Federazione Russa

Crimini definiti in Trattati multilaterali esistenti e nel codice, quando entrerà in vigore

Francia

Stati liberi di specificare i crimini per i quali accettano la giurisdizione del Tribunale. Crimini definiti in Trattati predeterminati - Nullum crimen sine lege

Gran Bretagna

Solo crimini espressamente previsti

Italia

Tutti i Trattati internazionali in vigore

Giurisdizione Rationae Personae

Solo su individui:

Australia, Bielorussia, Federazione Russa, Francia (é necessario il consenso dello Stato in cui il crimine é stato commesso, dello Stato di cittadinanza dell'accusato, dello Stato vittima o di cittadinanza della vittima del reato).

Statuto con un Trattato Multilaterale:

Bielorussia, Algeria, Federazione di Russia, Francia, Gran Bretagna, Italia.

Collegamento fra il Tribunale e il Codice dei crimini

Sì:

Algeria, Brasile.

Separazione:

Australia, Canada, Federazione di Russia, Francia, Gran Bretagna, Italia.

Come procedere per ottenere l'istituzione della Corte Penale Internazionale

Per realizzare l'obiettivo della Corte Penale Internazionale, è necessario che il Governo italiano operi nell'immediato, attraverso tutte le opportune iniziative istituzionali e diplomatiche, perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua 49a sessione (settembre-dicembre 1994), nel corso della quale dovrà discutere e approvare la bozza di statuto che gli sarà trasmessa dall'International Law Commission, risolva le questioni politiche eventualmente ancora aperte e prenda la decisione di istituire la Corte Penale Internazionale con l'approvazione di una risoluzione.

La risoluzione dell'Assemblea Generale potrebbe convocare una conferenza internazionale istitutiva della Corte Penale Internazionale, sotto gli auspici delle Nazioni Unite e in occasione del loro cinquantenario.

TRIBUNALE INTERNAZIONALE CHIAMATO A GIUDICARE SUI CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L'UMANITA' COMMESSI NEL TERRITORIO DELLA EX JUGOSLAVIA A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO 1991

Il Tribunale Internazionale che deve giudicare i crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel territorio della ex Jugoslavia a far data dal primo gennaio 1991, si è insediato a l'Aja il 17 novembre 1993. E' stato istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con le risoluzioni n. 808 del 22 febbraio 1993 e n. 827 del 25 maggio 1993.

La seconda risoluzione fa proprio il rapporto del Segretario Generale dell'Onu, Boutros Boutros Ghali, che disegnava nelle linee generali il funzionamento del futuro tribunale.

Il Tribunale è stato quindi istituito direttamente dal Consiglio di Sicurezza, senza un apposito accordo o trattato internazionale, che ha operato in base al cap. VII della Carta delle Nazioni Unite (riguardante le azioni rispetto alla pace, alla violazione della pace ed agli atti di aggressione di competenza del Consiglio di Sicurezza): applicando il cap. VII, il Consiglio di Sicurezza ha costituito il Tribunale quale "organo sussidiario necessario per l'adempimento delle sue funzioni" (art. 29 della Carta dell'Onu).

Questo fatto costituisce un'importante novità, poichè si è superata l'idea che si considerava necessaria, per istituire un organo di tale importanza, la conclusione di un trattato internazionale, che avrebbe richiesto anni di negoziati e di attesa per avere il numero sufficiente di ratifiche. Operando in questo modo, invece, il Consiglio di Sicurezza ha imposto agli Stati membri dell'Onu tempi estremamente rapidi, ponendoli di fronte all'obbligo di cooperare con il nuovo Tribunale.

Lo Statuto del Tribunale è stato definito da un'apposita commissione convocata dal Segretario Generale sulla base di tre progetti sottoposti alle Nazioni Unite da altrettante commissioni nazionali istituite dai governi francese, italiano e svedese (in quest'ultimo caso, a nome della Csce); molti altri Stati, Organizzazioni nongovernative, singoli esperti, hanno inoltre inviato suggerimenti e osservazioni. Lo Statuto presenta notevoli elementi di garanzia dell'equità dei processi e dei diritti della difesa, a cominciare dalle modalità di elezione dei giudici, ai quali si è cercato di assicurare la massima indipendenza. Tra le pene che il Tribunale può irrogare (sulla base del codice penale in vigore nella Federazione Jugoslava prima dello smembramento) non c'è la pena di morte, ma solo quella detentiva, da scontarsi nelle carceri degli Stati che si sono dichiarati disponibili ad accogliere i condannati.

Il Tribunale giudicherà dei seguenti crimini:

a) violazioni gravi delle convenzioni di Ginevra che proteggono

prigionieri di guerra, feriti e civili coinvolti in azioni di

guerra (sono compresi, tra l'altro, comportamenti quali

l'omicidio volontario, tortura o altri trattamenti crudeli,

compresi esperimenti biomedici, estesa distruzione o

appropriazione di proprietà altrui, deportazioni, trasferimenti

o confinamento illegale di civili, presa di civili come

ostaggi);

b) violazioni di leggi o consuetudini di guerra (tra cui: uso di

armi chimiche o che provocano sofferenze inutili, distruzioni e

devastazioni ingiustificate, bombardamenti o attacchi a città,

villaggi, costruzioni prive di difesa, distruzione di luoghi di

culto, scuole, beni artistico-culturali);

c) genocidio;

d) crimini contro l'umanità commessi durante un qualunque

conflitto armato contro la popolazione civile: omicidio,

sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione,

imprigionamento, trotura, stupro, persecuzione per motivi

politici, religiosi o razziali, altri atti contrari al senso di

umanità.

Alcuni paesi, tra i quali l'Italia, si sono dotati di un'apposita legge che regolamenta il tipo di aiuto che la pubblica amministrazione (in particolare l'autorità giudiziaria e le forze di pubblica sicurezza) e la stessa società civile possono fornire nel segnalare i casi di crimini su cui il Tribunale può esercitare la propria competenza e nel garantire la consegna dei responsabili di tali reati alle autorità internazionali, affinché possano essere processati.

Per la raccolta di documenti e altro materiale probatorio sui crimini commessi, particolare importanza avranno le missioni di commissioni internazionali di osservatori inviate dall'Onu o da altri organismi internazionali specializzati.

In virtù di quanto disposto dallo Statuto, anche organismi nongovernativi saranno chiamati a collaborare per l'individuazione dei fatti: in particolare si segnala l'enorme banca dati informatizzata che è stata realizzata presso l'Università De Paul di Chicago e che collabora con la Commissione dell'Onu per i crimini di guerra, presieduta dall'egiziano Cherif Bassiouni.

Lo staff di persone impegnate per il funzionamento del Tribunale comprende, tra personale a pieno tempo e altri addetti, 373 persone; il costo dell'intera iniziativa è a carico del bilancio ordinario delle Nazioni Unite.

Molti Stati hanno recepito l'invito delle Nazioni Unite a fornire la massima collaborazione al Tribunale, emanando apposite leggi per regolare i rapporti tra i tribunali interni e quello dell'Aja e attribuire alle autorità di polizia i poteri necessari per dare esecuzione alle ordinanze del Tribunale internazionale. Con la legge n. 120 del 14 febbraio 1994, il Parlamento italiano ha definito le competenze e le procedure di collaborazione tra la nostra autorità giudiziaria e il Tribunale internazionale. In base a questa normativa, l'Italia si dichiara disposta ad accogliere i condannati per far scontare presso le prigioni italiane la pena detentiva che è stata loro irrogata; l'art. 7, comma 4 della legge dispone che in questi casi la reclusione non può superare il massimo di trent'anni.

***

Sono queste, in sintesi, le ragioni che fanno di questo Tribunale il primo, vero segmento di giurisdizione internazionale:

E' la prima corte penale genuinamente internazionale della storia contemporanea, creata per decisione di un organo dotato di poteri sovranazionali, di natura anche coercitiva, quale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Per questa ragione, l'analogia con i Tribunali di Norimberga e di Tokio, istituiti con atto unilaterale della potenze vincitrici, è impropria.

E' l'unica iniziativa, di rilievo e portata "strutturali", che la comunità internazionale è finora riuscita a prendere dalla fine del periodo del bipolarismo Est-Ovest.

Per l'individuazione dei crimini, il Tribunale internazionale dovrà avvalersi della legge internazionale "scritta", costituita dalle Convenzioni di diritto umanitario e dalle Convenzioni sui diritti umani (dai due Patti generali del 1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, alla Convenzione sui diritti dei bambini, entrata in vigore nel 1990).

Nello statuto del Tribunale è espressamente previsto che i procedimenti possanno iniziare sulla base di impulsi provenienti dalle organizzazioni nongovernative.

Nel paragrafo 5 della Risoluzione 827 del 25 maggio 1993, con cui il Consiglio di Sicurezza ha deciso la creazione del Tribunale e ne ha approvato lo statuto, le organizzazioni nongovernative sono sollecitate, insieme con i governi e con gli organismi intergovernatiovi, e i semplici cittadini, a prestare collaborazione al Tribunale, fornendo informazioni, aiuti economici, "personale esperto".

La legge n. 120 del 14 febbraio 1994, con cui l'Italia sottoscrive l'obbligo di "cooperare con il Tribunale internazionale", contiene l'importante articolo 14, che dispone che lo Stato "favorisca la collaborazione delle organizzazioni nongovernative nazionali e internazionali con il Tribunale" e prevede per questi soggetti collettivi della solidarietà "la facoltà di presentare memorie e di indicare fonti ed elementi di prova" nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana "relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale".

In base al principio della giurisdizione concorrente, sancito dall'articolo 9 dello statuto del Tribunale internazionale, anche i tribunali italiani hanno il diritto-dovere di giudicare sui crimini di guerra e contro l'umanità nella ex Jugoslavia quando ne siano debitamente investiti. Questo significa che i giudici italiani dovranno applicare le convenzioni giuridiche internazionali di diritto umanitario e sui diritti umani e che, in via preliminare, dovranno conoscerne il contenuto e i principi informatori.

Il Tribunale ha uno statuto garantista: niente processi in contumacia, niente pena di morte.

***

La giurisdizione concorrente

Nel momento dell'istituzione del Tribunale si è presentato il problema di stabilire il rapporto tra il Tribunale ad hoc e i tribunali ordinari degli Stati che hanno competenza per giudicare i medesimi fatti.

Per risolvere questo problema, lo statuto del Tribunale ha istituito, come dicevamo sopra, una particolare forma di giurisdizione concorrente (art. 9). Il Tribunale condivide la propria giurisdizione con i tribunali nazionali, ma in posizione di supremazia. I tribunali nazionali potranno continuare a celebrare processi nei confronti di persone che si siano rese responsabili di crimini di guerra o di atti di genocidio o di crimini contro l'umanità, ma il Tribunale Internazionale potrà in ogni momento richiedere formalmente che gli vengano conferiti i procedimenti iniziati davanti ai tribunali degli Stati.

Poiché la sua giurisdizione è concorrente con quella delle corti nazionali, il Tribunale internazionale potrà promuovere i processi in tutti quei casi in cui i tribunali interni resteranno inattivi.

Lo statuto non indica esplicitamente i casi in cui il Tribunale Internazionale potrà intervenire e richiedere la trasmissione dei procedimenti dinanzi ai tribunali statali. E' prevista un'eccezione al principio del ne bis in idem: il Tribunale Internazionale può nuovamente sottoporre a giudizio una persona già giudicata davanti ad un tribunale nazionale ogni volta che, davanti al tribunale dello Stato, il fatto sia stato qualificato giuridicamente in modo meno grave (come "reato comune" o quando il giudizio non sia stato imparziale e indipendente o sia risultato unicamente diretto a sottrarre l'accusato alle proprie responsabilità penali internazionali oppure, infine, nel caso in cui il processo non sia stato diligentemente istruito.

La giurisdizione concorrente, ma in posizione di supremazia del Tribunale Internazionale, non si limita ai rapporti con i tribunali nazionali delle Repubbliche della ex Jugoslavia, ma si estende anche ai rapporti con tutte le giurisdizioni nazionali degli Stati membri delle Nazioni Unite.

***

Il Tribunale è formato da 11 giudici indipendenti, eletti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, provenienti da altrettanti diversi Stati, divisi in due sezioni ed in una Camera d'appello. I giudici del Tribunale Internazionale sono: George Michel Abi-Saab (Egitto), Jules Deschenes (Canada), Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigeria), Germain Le Foyer de Costil (Francia), Haopei Li (Cina), Gabrielle Kirk McDonald (Usa), Elizabeth Odio Benito (Costarica), Rustam Sidhwa (Pakistan), Niniam Stephen (Australia), Lal Chand Vohrah (Malesia), Antonio Cassese (Italia). Quest'ultimo è stato eletto presidente del Tribunale.

***

Sabato 9 luglio, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, su indicazione del Segretario Generale Boutros Boutros Ghali, ha nominato il Procuratore Generale del Tribunale. Il Procuratore Generale precedente, l'australiano Graham Thomas Blewuit - succeduto al venezuelano Ramon Escovar-Salom, che si dimise per essere divenuto successivamente alla nomina membro del Governo del suo paese - esercitava le sue funzioni in via provvisoria.

Il nuovo Procuratore Generale è Richard J. Goldstone, Nato a Boksburg, in Sudafrica, il 26 ottobre 1938.

Dal 1980 al 1989 giudice della Corte Suprema del Transvaal, Goldstone è stato, tra l'altro, giudice della Divisione di Appello della Corte Suprema del Sud Africa; capo della Commissione Permanente di Inchiesta su violenza pubblica ed intimidazione; presidente dell'Istituto Nazionale per la prevenzione del crimine e la riabilitazione dei criminali (MICRO); membro del consiglio dell'Università di Witwatersrand della cattedra di Diritto; presidente della Commissione consultiva permanente di diritto societario; membro dell'associazione degli avvocati di Johannesburg.

Nel 1989 Goldstone fu nominato presidente e membro unico della Commissione di inchiesta sui fatti di Seboleng, in cui vi furono feriti e morti ad opera della polizia sudafricana durante una manifestazione di 50.000 dimostranti.

La sua nomina a Presidente della Commissione permanente di inchiesta sulla prevenzione della violenza e intimidazione pubbliche, avvenuta nel 1991, è stata conseguenza di una decisione unanime assunta dalle parti dell'accordo di pace di quell'anno e, in particolare, dell'ex Governo del Sud Africa e dell'ANC.

Nel corso degli ultimi tre anni Richard Golstone è stato ampiamente impegnato nell'indagine sulla violenza politica e sulle violazioni dei diritti umani perpetrate da membri di partiti politici e di forze di sicurezza del Sud Africa. Circa 30 differenti inchieste sono state condotte dalla Commissione. Importanti indagini hanno messo in luce la condotta criminale di un settore del Dipartimento dell'Intelligence militare del Sud Africa e, ultimamente, di una parte dei membri anziani ed ex membri della forza di polizia del Sud Africa. Queste inchieste hanno compreso indagini iniziali che hanno raccolto testimonianze e prove per udienze pubbliche. I procedimenti penali per omicidio e altri delitti sono pendenti.

 
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