GIANCARLO ARNAONB - Questi appunti sono il frutto di una prima analisi del testo della legge Vassalli-Iervolino. Una analisi che e' probabilmente da approfondire e da modificare, attraverso il contributo di altri; in particolare, manca tuttora il parere di un giurista.
Viene considerato qui il punto piu' controverso della legge: l'ingranaggio che congiunge l'apparato repressivo con quello terapeutico.
IL RUOLO DELL'USL
ART. 25
Postula l'attuazione di un servizio TD in ogni USL. La USL dovrebbe quindi essere l'anello burocratico fra il servizio e le autorita' repressive, come e' dimostrato dall'art. 98.
SOSPENSIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 72, 9
Si riferisce ai casi di detenzione di dose media giornaliera.
"Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socioriabilitativo di cui all'art. 97 e se ne ravvisi l'opportunita', sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le TD per la predisposizione di un programma, [...] curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge"
Il prefetto sospende il procedimento (cioe' la sanzione punitiva) e invia al servizio pubblico per le TD.
Non e' chiaro come "valutare il comportamento complessivo" se si ammette il diritto al segreto professionale. Questo diritto e' confermato per gli operatori pubblici e privati all'art. 95,7.
SOSPENSIONE DELLA SANZIONE PENALE
ART.82BIS
Sospensione della sanzione per individui condannati per reati penali "commessi in relazione con il proprio stato di tossicodipendenza" (fino a 3 anni).
L'esecuzione e' sospesa se "la persona si e' sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socioriabilitativo"
Non ci sono condizioni relative alla qualita' e alla durata del trattamento.
ART.82TER
Descrive le modalita' burocratiche per ottenere la sospensione della sanzione.
In pratica serve un attestato del servizio pubblico TD sul "tipo di programma", "l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma e' stato eseguito o e' in corso, le modalita' di realizzazione e l'eventuale completamento"
Per sospendere la sanzione, bastera':
a) o iniziare un trattamento presso strutture anche private autorizzate (vedi art. 97.3) (e medici privati? vedi art. 97.3) b) o documentare un trattamento eseguito nel passato.
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO
Non vengono dati parametri precisi sulla qualificazione del programma. Non risulta per es. che i programmi debbano essere attuati da comunita' terapeutiche.
Riferimenti al tipo di programma: possibilita' di "terapie di disintossicazione nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati" (riferimento al metadone?) (ART. 97 COMMA 1)
Il programma e' definito dal servizio pubblico TD (ART. 97 COMMA 5). Lo stesso servizio "controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente" (perche solo i td?) (ART. 97 COMMA 1)
Il programma deve tener conto in ogni caso delle "esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore" (ART. 97 COMMA 2). Cio' significa che al soggetto deve essere lasciato libero di svolgere le sue attivita' - il che non e' evidentemente possibile nelle CT chiuse.
"Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale (strutture autorizzate NdR) o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia" (ART. 97 COMMA 3)
Qui sembra si ammetta che il programma possa essere attuato dal medico di fiducia. Se cosi' fosse, si aprono molte possibilita' di applicazione nonrepressiva della legge.
Il programma e' "definito" dal servizio pubblico TD (comma 5).
Sulla definizione del programma vedasi anche art. 96, che pero' non da' alcuna prescrizione particolare.
In definitiva, sulle modalita' del programma viene data carta bianca ai servizi pubblici TD.
VERIFICA DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO
ART. 98
Prescrive il controllo sul decorso del programma nei casi in cui il trattamento e' alternativo alla sanzione.
"Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del rpocedimento [...], viene trasmessa dall'USL competente per territorio, su richiesta dell'autorita' che ha disposto la sospensione, una relazione [...] relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tab. I, II, III, e IV [...]"
In pratica, il CONTROLLO avviene attraverso la USL, che e' (vedi art. 25) il referente burocratico del servizio TD.
Non e' chiaro come la USL possa riferire sul programma se chi lo esegue o lo controlla (il servizio TD) e gli stessi operatori privati (art. 95,7) non sono tenuti a testimoniare o sono autorizzati al segreto professionale (art. 72,9).
La relazione della USL riguarda il decorso del trattamento, e la "cessazione di assunzione delle sostanze", ma soltanto nei casi in cui il programma e' stato completato.
Sulle conseguenze della relazione, vedasi l'art. 72.
ART. 72
"11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico TD [...] ovvero non inizia il programma [...] o lo interrompe [..], il prefetto lo convoca nuovamente [...]. Se l'interessato [...] dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe" scattano le misure repressive (art. 72 bis)
In pratica, cio' che fa scattare la sanzione e' l'"interruzione del programma". Ma non e' chiaro che cosa cio' significhi, se non nell'ambito di una struttura chiusa e una metodologia rigida (tipo Muccioli), in cui l'interruzione del trattamento si concreta in un allontanamento fisico dalla struttura. Nel contesto di altre tipologie di trattamento (quelle ad es. che lasciano ai soggetti un margine di autonomia, previste peraltro dall'art. 97,2) il concetto di "abbandono del trattamento" e' molto vago, soggettivo e incontrollabile sul piano burocratico. Il criterio secondo cui si definisce una "interruzione del programma" dovrebbe per logica essere stabilito dai servizi pubblici TD, cui spetta infatti la definizione del programma.
DIRITTI E DOVERI DI OPERATORI E MEDICI
Sono accennati dall'ART. 95 ("Terapia volontaria e anonimato")
Comma 4 e 5: prescrivono ai medici la segnalazione ai servizi pubblici TD di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il comma 6, "coloro che hannno chiesto l'anonimato hanno diritto che la loro scheda sanitaria non contenga le loro generalita' ne' altri dati che valgano allao loro identificazione"
La stessa norma (!!!) e' all'art. 96.1 e fa ancora riferimento all'"obbligo di anonimato".
Non e' chiaro se tale obbligo avvenga anche per medici che assistono persone nell'ambito del trattamento alternativo a sanzioni.
In ogni caso, la responsabilita' di verifica del programma e' attribuita (art. 97.1) al servizio pubblico TD.
L' ART. 95 COMMA 7 prescrive che "i dipendenti del servizio pubblico TD non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita' [...]. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 94 (vale a dire, le strutture private autorizzate ai trattamenti di cui all'art. 97 NdR)".
Un preciso riferimento al "segreto professionale" e' contenuto anche nell'ART. 72BIS, che e' specificamente riferito al trattamento come alternativa alla sanzione. QUESTA FORMULAZIONE E' STATA AGGIUNTA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.
La verifica dei trattamenti di cui all'art. 98 appare quindi incontrollabile da parte dell'apparato repressivo-burocratico.
DINAMICA BUROCRATICA
La sequenza burocratica per la verifica passa attraverso quattro livelli di intervento: 1) operatori dei servizi convenzionati (a contatto diretto con i soggetti in trattamento);
2) servizi pubblici TD (che definiscono e controllano il programma terapeutico, ma possono anche effettuarlo direttamente);
3) USL (che riferiscono al prefetto);
4) Prefetto (che decide sulla sanzione)