Ho replicato ponendo tra l'altro un problema: se un medico della USSL consiglia ad un tossicodipendente di "scalarsi l'eroina" - e gli nega il metadone perchè travestitosi da giudice e confessore ha stabilito che il tossicodipendente in questione "non sta facendo sul serio" - non è di fatto una istigazione "a delinquere" posto che l'eroina è illegale?
A meno che non sia il medico stesso a fornirgliela. Ma il medico dove la compra????
Insomma è successo tutto un gran vociare ed inveire dei consiglieri comunali di tutti i gruppi: "contro il medico in questione". Ho allora deciso di trasformare l'interrogazione in mozione. Sicchè tra 15 giorni se ne discuterà di nuovo in consiglio. Avete commenti, suggerimenti, etc....?
Premesso che:
- i "servizi pubblici per l'assistenza sociosanitaria ai tossicodipendenti" presso l'USL di ogni Regione hanno assunto con l'approvazione della legge 162/90 un ruolo centrale nel recupero dei tossicodipendenti e, in generale, come tramite fra lo Stato e l'individuo bisognoso di assistenza;
- gli art. 90 comma 2 lettera c e 97 comma 1 della legge 162/90 prevedono "programmi farmacologici" e terapie di disintossicazione che possono consentire l'uso di farmaci sostitutivi;
- nel contesto attuale, in cui assume vitale importanza il contenimento della diffusione dell'AIDS, è di "vitale" importanza facilitare il passaggio del maggior numero di tossicodipendenti dall'uso di sostanze iniettabili a breve ciclo di azione come l'eroina ad una sostanza non iniettabile a lungo ciclo come il metadone;
- l'art. 91 della legge 162/90 demanda ai comuni la creazione di "appositi centri", atti, tra l'altro, al "reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente";
Si interroga il Sindaco e la Giunta per conoscere:
- l'attività finora svolta dall'USSL 64 di Bra in materia di recupero delle tossicodipendenze a partire dall'approvazione della legge 162/90;
- se corrisponda al vero che il Dr. Errico, responsabile del servizio tossicodipendenze dell'USSL 64, rifiuti la somministrazione di metadone anche in casi in cui tale farmaco rappresenta l'unica alternativa credibile al buco ed all'illegalità;
- se corrisponda al vero che il Dr. Errico, di fronte alle proteste dei tossicodipendenti cronici, abbia proferito le seguenti frasi: "Scalati l'eroina", "Continua a fare ciò che hai fatto finora";
- quali iniziative l'amministrazione intende attuare per l'urgente applicazione dell'art. 91 della L. 162/90 citato in premessa.
EMMA BONINO
Risposta assessore alla Sanità Bra 12/11/90
1) Presso l'USSL 64 è operante dal 1981 un Centro di Recupero per Tossicodipendenti secondo le modalità previste dalla legge 685/75 e dalla normativa regionale vigente.
Suddetto Centro provvede a tutti gli interventi medici, psicologici e socio-riabilitativi necessari al recupero del soggetto tossicodipendente che intenda curarsi. Con l'entrata in vigore della Legge 162/90 il Centro prende in carico, oltre ai soggetti che decidono volontariamente di curarsi, anche quelli inviati dal Prefetto ai sensi dell'Art. 72, comma 9. Non vi sono state invece modifiche nell'attuazione dei piani terapeutici da parte del Centro, in quanto la nuova normativa riprende al riguardo quanto già previsto dalla Legge 685/75.
Il Centro si avvale di tutto quanto la scienza ha, fino ad oggi, messo a punto per la cura della tossicodipendenza, ivi compreso l'uso del "farmaco sostitutivo". La scelta del mezzo terapeutico più idoneo al singolo caso viene compiuta dal Medico del Centro secondo "scienza e coscienza" così come avviene in qualsiasi campo della Medicina. Tutto ciò nel pieno rispetto della Legge che prevede, per il Medico, la possibilità di utilizzo del metadone e non l'obbligo della sua dispensazione indiscriminata.
Il metadone, come tutti ormai sanno, è un oppioide di sintesi ad attività simile a quella dell'eroina e viene utilizzato con dosaggi scalari per la disassuefazione fisica del tossicodipendente. Alla stessa stregua il tossicodipendente può utilizzare l'eroina, riducendone progressivamente le dosi. "Scalarsi l'eroina" è quindi una possibilità terapeutica che può essere messa in atto dal paziente che voglia sospendere l'uso della droga ed è effettivamente attuata nel caso di soggetti realmente motivati a smettere di drogarsi. Laddove inceve questa motivazione manchi vi può essere la richiesta strumentale di metadone, al solo scopo di continuare nel comportamento tossicomanico usando contemporaneamente metadone ed eroina.
In questi casi il non somministrare metadone da parte del medico, provoca ricatti del tipo: "Se non mi dai il metadone devo continuare a bucarmi" oppure "Se non ho il metadone non posso andare a lavorare", con il chiaro intento di deresponsabilizzare se stessi, attribuendo al medico la colpa del proprio comportamento tossicomanico. In casi del genere far loro presente che in realtà "continueranno a fare ciò che stanno già facendo" e che "volontariamente hanno deciso di fare" ha il fine terapeutico di mettere il soggetto di fronte alla responsabilità delle sue scelte e all'alternativa fra il curarsi seriamente o continuare in un comportamento che è assolutamente volontario, non prevedendo la legge interventi coercitivi.
Per quanto concerne l'attuazione dell'art. 91 della legge 162/90, sarà realizzato un incremento delle attività che già vengono svolte al riguardo dal Centro Tossicodipendenti.
L'USSL 64 ha già deliberato in data 13/09/90 (del n. 686), l'assunzione di un medico da destinare a tempo pieno alle tossicodipendenze secondo le direttive della Regione Piemonte. In più il decreto di attuazione dell'art. 27 della legge 162/90, di imminente promulgazione, consentirà in tempi brevi l'acquisizione di nuove figure professionali (2 psicologi, 2 assistenti sociali, 2 infermieri professionali, 1 sociologo, 1 educatore professionale) nell'organico del Centro.