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Conferenza droga
Cucco Enzo - 4 aprile 1991
ticket truffa
COMUNICATO STAMPA

IL DECRETO MINISTERIALE SULL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO

E' ILLEGITTIMO E PERICOLOSO: NIENTE PIU' ANONIMATO E PARITA' DI

TRATTAMENTO. INTERROGAZIONE ED ESPOSTO DEL CONSIGLIERE ANTIPROIBIZIONISTA

ENZO CUCCO.

Il Ministero della Sanità ha emesso un decreto che detta le nuove norme

sulle'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per alcune specifiche

forme morbose. Il Decreto è in vigore dall'8 marzo scorso e le Regioni

devono uniformarsi alla nuova normativa.

Con una interrogazione urgente all'Assessore alla Sanità ed un esposto allo

stesso Ministro della Sanità il consigliere regionale antiproibizionista

Enzo Cucco ha sollevato il problema dell'anonimato, che con questo decreto

non viene più rispettato, ed il problema della disparità di trattamento fra

le persone tossicodipendenti in comunità e quelli in trattamento nei

servizi.

ANONIMATO

L'art.7 del decreto stabilisce che il documento comprovante il diritto

all'esonero deve indicare chiaramente la forma morbosa per la quale si ha

diritto all'esenzione. Le regioni stabiliscono un codice di identificazione

delle forme morbose (il Piemonte lo ha fatto, molte altre no) per cui sul

tesserino dell'esenzione compare un numero composto da tre parti: il numero

dell'USSL di appartenenza, il numero meccanografico, il numero della forma

morbosa. Così ogni persona porterà scritto sul proprio tesserino la

malattia per la quale ha ottenuto l'esenzione. Con le conseguenze che si

possono immaginare, soprattutto per le persone sieropositive.

Questo in aperto contrasto con le nuove leggi sull'AIDS e sulle

tossicodipendenze che prevedono come fondamentale il diritto all'anonimato.

DISPAITA' DI TRATTAMENTO TRA TOSSICODIPENDENTI

Nell'art. 4 dello stesso Decreto è sancita una ulteriore ingiustizia senza

senso: i tossicodipendenti in comunità hanno diritto all'esenzione completa

per qualsiasi prestazione sanitari abbiano bisogno, mentre i

tossicodipendenti in carico ai servizi territoriali hanno diritto solo

all'esenzione per i trattamenti di disassuefazione.

Perchè questa disparità? Perchè favorire in questo modo solo i

tossicodipendenti in comunità.

Nella sua interrogazione il consigliere Cucco ha chiesto all'Assessore

regionale piemontese di farsi carico del problema preso le autorità

ministeriali, perchè si giunga alla cancellazione delle norme illegittime.

Ed ha inoltre inviato un esposto al Ministero contro lo stesso decreto per

chiederne una revisione, sulla base della sua manifesta illegittimità.

Torino, 4 aprile 1991

Alla Presidente

del Consiglio regionale del Piemonte

Carla Spagnuolo

PALAZZO LASCARIS

Torino, 4 aprile 1991

INTERROGAZIONE URGENTISSIMA A RISPOSTA ORALE

All'Assessore alla Sanità

Oggetto: applicazione Decreto Ministero della Sanità 1.2.91, nuovo regime

delle esenzioni per forme morbose.

Premesso che:

- con il Decreto ministeriale 1 febbraio 1991, pubblicato sulla G.U. del 7

febbraio 1991 ed entrato in vigore l'8 marzo 1991, si è regolamentato il

nuovo regime delle esenzioni dalla spesa sanitaria per forme morbose.

In particolare:

- con l'art. 7 di detto decreto si stabilisce che "l'attestato di

esenzione deve indicare, sia pure in forma codificata, la patologia che

dà luogo all'esenzione o l'appartenenza ad una delle categorie di cui

all'art.6".

- con l'art. 4 si stabilisce che sono esentati dal pagamento delle quote

di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni

farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le

prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie, i

"tossicodipendenti residenti in comunità di recupero" ed i

"tossicodipendenti in relazione ai trattamenti di disassuefazione.

- la Regione Piemonte ha già provveduto con circolare n.1351/50 del 7 marzo

scorso ad informare le USSL ed i servizi competenti, inviando anche la

codifica delle patologie e le relative esenzioni;

- quanto previsto dall'articolo 7 è chiaramente in contrasto con l'obbligo

di garantire l'anonimato per ogni cittadino in materia di salute, previsto

dall'ordinamento giuridico vigente ed in particolar modo dalle due rercenti

leggi n.135 e 162 del 1990;

- quanto previsto dall'art. 4 è privo di ogni giustificazione ed inserisce

una disparità di trattamento inaccettabile;

- l'applicazione del Decreto ha provocato numerosi problemi interpretativi

laddove specifica che l'esenzione è ammissibile sono per quei farmaci e

quelle prestazioni direttamente correlate alle patologie indicate. Senza

tener conto che il confine tra prestazioni strettamente correlate alle

patologie non è praticamente possibile da indicare (vedasi il problema di

quanti sono in dialisi che, oltre a non vedersi incluso il trattamento

dialitico in sè fra quelli esenti, godono dell'esenzione unicamente per le

terapie delle complicanze del trattamento dialitico, e non sono esenti dai

ticket per alcuni importanti accertamenti diagnostici come l'epatite virale

o l'Hiv);

interroga l'Assessore competente per conoscere:

- il suo parere in merito alle questioni esposte in premessa;

- quali iniziative urgenti intende assumere nei confronti del Ministero

affinchè si giunga ad una celere rettifica del Decreto;

- in attesa di un pronunciamento del Ministero, quali iniziative intende

assumere nei confronti di quelle persone che da un'applicazione letterale

del Decreto si vedrebbero esclusi ovvero ne verrebbero danneggiati per

effetto di una indesiderata pubblicità del proprio stato di salute.

Sollecitando urgentissima risposta invio i migliori saluti

ENZO CUCCO

Al Ministro della Sanità

On. Francesco De Lorenzo

piazzale dell'Industria 20

00144 ROMA

Torino, 4 marzo 1991 RACCOMANDATA RR

Egregio Signor Ministro,

le Regioni stanno in questi giorni applicando il Decreto ministeriale 1

febbraio 1991 "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto

all'esenzione della spesa sanitaria". In particolare la Regione Piemonte ha

provveduto entro i termini di legge alla redazione della codifica della

patologie che danno diritto all'esenzione.

Immediatamente dopo l'applicazione delle disposizioni regionali abbiamo

ricevuto le prime proteste da parte di alcuni utenti dei servizi sanitari

pubblici su tre questioni in particolare:

- l'art. 4 del Decreto prevede l'esenzione per i tossicodipendenti in

comunità di recupero e l'esenzione per gli altri tossicodipedenti "in

relazione ai trattamenti di disassuefazione": perchè questa inspiegabile

disparità di trattamento?

- l'art. 7, comma 3, prescrivendo che "l'attestato di esenzione deve

indicare, sia pure in forma codificata, la patologia che dà luogo

all'esenzione" è in netto contrasto con le norme che prevedono e

ggarantiscono l'anonimato delle prestazioni sanitarie, con particolare

riferimento a quanto previsto dalle recnti Leggi nn. 135 e 162 del 1990.

Risulta allo scrivente che alcune regioni italiane non stanno nemmeno

procedendo alla codifica delle patologie, che verranno quindi, indicate

direttamente sul cartellino dell'esenzione.

Potrà capire quanto possa essere drammatico per una persona

tossicodipedente o sieropositiva all'Hiv dover far sapere a tutti la

propria condizione;

Esiste poi il problema di una codificazione eguale per tutta l'Italia

- appaiono di difficilissima applicazione tutte le norme del Decreto che

stabiliscono l'esenzione soltanto per i farmaci e per le prestazioni

diagnostiche, di laboratorio e specialistiche strettamente correlate alle

patologie indicate in Decreto. A parte alcune gravi "dimenticanze" (come

quelle relative ai casi di persone in dialisi) è molto difficile

stabilire il confine fra tra la speculazione ed i motivi di salute.

Le chiediamo, signor Ministro, di riprendere in esame il testo del Decreto,

appoonendovi le necessarie rettifiche per evitare una inefficace ed

ineguale applicazione sul territorio nazionale, particolarmente lesiva del

diritto del singolo alla privatezza.

Confidando nella sua personale sensibilità e senso di responsabilit in

merito, el inviamo i nostri migliori saluri.

ENZO CUCCO

consigliere regionale antiproibizionista

 
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