Qui di seguito sono riportate le dieci proposte di emendamento.COORDINAMENTO RADICALE ANTIPROIBIZIONISTA
DIECI PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE JERVOLINO-VASSALLI
Il disastro del sistema proibizionista, accentuato in Italia dalla legge Jervolino-Vassalli dimostra che l'azione repressiva contro il consumo della droga non fa altro che creare un mercato vertiginoso e inarrestabile. A seguito delle leggi sulla droga la democrazia italiana è minacciata dalla narcocrazia, ovvero dalle organizzazioni criminali che grazie al mercato della droga hanno esteso il loro potere al mondo politico e a quello economico, non soltanto nelle regioni più arretrate ma nel cuore stesso della civiltà industriale nazionale, da Milano a Genova a Bologna a Roma.
Sulla base delle esperienze di Riduzione del Danno - parziali ma sostanzialmente positive - dell' Olanda e della Regione di Liverpool, e dei concetti elaborati nella Risoluzione di Francoforte, sottoscritta dalle amministrazioni comunali di Francoforte, Amsterdam, Zurigo e Amburgo, oltre che sulla base dell'esperienza degli eletti antiproibizionisti nelle regioni, province e comuni italiani, il CORA propone dieci emendamenti alla legge Jervolino-Vassalli, dopo che un anno di applicazione ne ha illustrato a sufficienza i difetti strutturali. I criteri che ispirano questi emendamenti sono i seguenti:
(a) è necessario intervenire sui fattori sociali che favoriscono e producono il primo contatto con le droghe,
(b) è necessario cercare di tenere separati i mercati delle diverse sostanze per scoraggiare il passaggio dalle droghe più innocue a quelle più nocive alla salute,
(c) è necessario ridurre i danni alla salute che, a causa della sostanza utilizzata oppure delle modalità d'uso, i consumatori di droghe possono causare a se stessi, scongiurando in particolare il rischio di infezione da AIDS,
(d) è necessario offrire la gamma più ampia di programmi di trattamento misurati sulle diverse esigenze.
Un programma minimo antiproibizionista ispirato a questi presupposti richiede modificazioni non sostanziali delle leggi e decreti amministrativi oggi in vigore e apre la strada a una valutazione più razionale del 'problema droga'. Per questo noi proponiamo che nelle sedi politiche, sociali e elettive vengano discusse e deliberate le seguenti proposte:
1) Va riconosciuto che è diritto di ogni medico, in particolare dei medici di famiglia, suggerire e praticare la forma di terapia più appropriata alle condizioni del paziente, mentre è diritto di ogni cittadino potere scegliere in un ampia gamma di offerte sanitarie e di quella che ritiene più confacente ai suoi bisogni. Vanno perciò eliminate tutte le norme, come quella contenuta nel decreto del ministro della Sanità sul metadone, che limitano la libertà dei medici - anche nella terapia del dolore - e quella degli utenti dei servizi sanitari.
2) Il programma dei SERT (servizi per la tossicodipendenza) previsti dalla legge 162-90 deve comprendere le 'unità di strada' per il primo contatto con i tossicodipendenti che rifiutano di rivolgersi ai centri fissi. Le 'unità di strada' attualmente operanti in Olanda e a Liverpool sono composte da operatori sanitari, psicologi, volontari, e svolgono la loro attività, anche attraverso servizi mobili su camper o autobus, nelle zone a rischio, forniscono siringhe sterili in cambio di quelle usate e preservativi, distribuiscono metadone a domicilio ai tossicodipendenti registrati. Sono i centri di primo contatto per informazioni su possibilità di lavoro, alloggio, reinserimento e favoriscono lo sviluppo di programmi di auto-aiuto fra gli utenti, in collaborazione con le associazioni del volontariato e le comunità di accoglienza.
3) Il metadone, come altri farmaci di sostituzione dalle caratteristiche analoghe, deve essere fornito da tutti i SERT, nell'ambito di un programma sanitario graduato sugli obiettivi a breve e lungo termine, secondo le priorità di riduzione del danno: evitare la trasmissione dell'AIDS e di altre malattie infettive provocate dall'uso plurimo di siringhe, evitare il rischio di overdose, allontanare l'utente dal circuito criminale, facilitare il suo reinserimento nella vita sociale, ridurre e se possibile eliminare qualsiasi forma di dipendenza da qualsiasi droga.
4) Occorre dare avvio alla sperimentazione, in un numero significativo di città, alla distribuzione controllata di eroina, cocaina, e altre sostanze stupefacenti, sulla base delle priorità sopra descritte. Al termine del periodo sperimentale, e in funzione dei risultati ottenuti, verrà deciso se sopprimere la sperimentazione o estenderla a tutto il Paese.
5) In tutte le città devono essere messe a disposizione degli utenti macchine per la distribuzione automatica delle siringhe sterili in cambio di quelle usate, in numero tale da garantire il funzionamento della rete e da evitare la concentrazione degli utenti in poche aree della città.
6) Il carcere, al cui interno il numero dei tossicodipendenti è in costante crescita, sia per violazione diretta della legge sulla droga, sia per l'alto numero di reati che sono costretti a commettere per procurarsi denaro, deve essere considerato quartiere ad alto rischio, dove si presentano in maniera aggravata tutti i problemi della città, ivi compresa la circolazione di droghe iniettabili. Occorre mettere i preservativi a disposizione dei detenuti, tutelandone l'anonimato, e assicurare condizioni igienico-sanitarie adeguate per i sieropositivi. Se non è possibile impedire la circolazione dell'eroina nelle carceri, come dimostrano i 26 casi di overdose nel 1990, occorre rende disponibili le siringhe sterili. I programmi di mantenimento con metadone devono essere estesi al sistema carcerario. Occorre introdurre misure di legge che facilitino o impongano, in caso di AIDS, la scarcerazione dei detenuti sieropositivi in cattive condizioni di salute.
7) Le attuali sanzioni amministrative e penali previste dalla legge 162/90 vanno ridefinite tenendo conto dell'esperienza. Non è accettabile per nessuno che, a causa della norma sulla dose media giornaliera, i consumatori di cannabismo corrano oggi i maggiori rischi di incriminazione e che, pur all'interno di una strategia punizionista, non si faccia differenza radicale fra sostanze il cui potere di provocare assuefazione, la cui pericolosità e la cui integrabilità sociale differiscono enormemente l'una dall'altra.
8) Per i consumatori di cannabis, ivi compresi i coltivatori di piccole quantità non a scopo di lucro, non deve avvenire in nessun caso il passaggio dalla sanzione amministrativa a quella penale.
9) Va abolita la norma sulla dose media giornaliera, già sottoposta da numerosi Tribunali al giudizio della Corte Costituzionale. Fermo restando l'impianto della legge, è giuridicamente inaccettabile che la distinzione fra consumatore e spacciatore sia affidata a un criterio puramente quantitativo. La difficoltà di provare il reato di spaccio derivante dalla natura del reato stesso, che non prevede nella generalità dei casi l'esistenza di una vittima costituita in parte offesa, non giustifica la violazione dei principi dell'Habeas Corpus e l'abolizione dell'onere della prova per la Pubblica Accusa.
10) Il Parlamento e gli altri organi elettivi devono varare, con piena autonomia rispetto agli organi del Governo, una serie di ricerche sulle conseguenze pratiche della penalizzazione del commercio e del consumo delle droghe illecite, procedendo alla valutazione dell'impatto sociale del sistema proibizionista sulla base di una pluralità di indicatori (numero e qualità della vita dei consumatori di droghe illecite; influenza dell'economia della droga sulle zone meno sviluppate; influenza del narcotraffico nelle zone avanzate; influenza della corruzione nella politica e nella pubblica amministrazione; diffusione dell'AIDS e dei rischi di overdose fra i tossicodipendenti; numero e gravità dei reati violenti nelle città; gravame dei procedimenti per delitti legati alle leggi sulla droga sull'amministrazione della giustizia e carceraria, eccetera) e promuovere una discussione aperta sulle alternative pratiche al Proibizionismo.