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Conferenza droga
Radio Radicale Roberto - 25 settembre 1991
REFERENDUM SULLA LEGGE SULLA DROGA

Pubblichiamo qui di seguito il testo del quesito del referendum promosso dal CORA e dal Partito Radicale sulla legge Jervolino-Vassalli.

Di seguito alcune note esplicative sul testo e sulle conseguenze in caso di abrogazione delle norme sottoposte a referendum.

Il quesito

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Volete voi che siano abrogati gli articoli 2 comma 1 lettera e) punto 4; 72 comma 1, 72 comma 2 limitatamente alle parole "di cui al comma 1"; 73 comma 1 limitatamente alle parole "e 76"; 75 comma 1 limitatamente alle parole "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78"; 75 comma 12 limitatamente alle parole "rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo"; 75 comma 13 limitatamente alle parole "e nell'art. 76"; 76; 78 comma 1 limitatamente

alle lettere b) e c); 80 comma 5; 120 comma 5; 121 comma 1; del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza"?

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Col referendum sulla legge Jervolino-Vassalli viene richiesta l'abrogazione delle norme (art. 76) che introducono, direttamente o indirettamente, sanzioni penali per l'uso personale delle sostanze illecite. Vengono invece mantenute in vigore le sanzioni amministrative previste nell'articolo 75, conformemente agli obblighi assunti dal Parlamento italiano con la ratifica, avvenuta nel 1990, della Convenzione ONU di Vienna del 1988 (non è consentito referendum abrogativo delle norme contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia).

Viene inoltre richiesta l'abrogazione della cosiddetta dose media giornaliera, vale a dire del criterio meccanico, esclusivamente quantitativo, che (art. 75 e 78) sancisce lo spartiacque fra l'uso personale e lo spaccio, e quindi fra la sanzione amministrativa e quella penale. Vero è che già la Corte Costituzionale, con la sentenza dell'11 luglio 1991, ha sconfessato il meccanismo della dose media giornaliera; la Corte ha infatti stabilito che non è sufficiente la detenzione di quantità leggermente superiori alla dose media giornaliera per configurare automaticamente il reato di spaccio. Abolendo le norme sottoposte a referendum l'uso personale verrà sanzionato sulla base dell'articolo 75 (che affida al prefetto tutta una serie di facoltà) e lo spaccio sulla base dell'art. 73, immutato. Il consumatore, insomma, non deve per questo solo motivo finire in galera.

Viene richiesta anche l'abrogazione del primo comma dell'articolo 72, il "manifesto ideologico" della legge Jervolino Vassalli, dove si afferma: "E' vietato l'uso personale delle sostanze stupefacenti e psicotrope". L'abolizione di questo articolo non ha alcuna conseguenza pratica, poiché l'uso personale rimane - come vuole la Convenzione di Vienna - un illecito soggetto alle sanzioni previste nell'art. 75, ma espelle un elemento di "morale di Stato" del tutto anomalo all'interno della tradizione giuridica dello Stato di diritto.

Gli altri punti sottoposti a referendum riguardano la libertà del medico. Si toglie al ministro della sanità la facoltà di stabilire limiti e modalità nell'uso di farmaci sostitutivi (art. 2) e si aboliscono le norme (art. 120 e 121) che impongono al medico di famiglia di comunicare al servizio pubblico per le tossicodipendenze il nome dei loro pazienti consumatori di sostanze proibite.

 
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